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Divieto social ai minori, la via dopo la bocciatura francese



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Il verdetto del Conseil impone alla Francia di riscrivere il blocco dei social per i minori di quindici anni: servono limiti proporzionati ai rischi, verifiche dell’età rispettose della privacy e regole coerenti con il diritto europeo per la riforma attesa

Pubblicato il 17 ago 2026

Francesca Niola

Research fellow – Head of legal @ Aisma Srl



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Il 14 agosto 2026 il Conseil constitutionnel ha bocciato l’articolo 1 della legge francese che vietava l’accesso ai social network ai minori di quindici anni. La decisione n. 2026-911 DC fonda la censura sulla titolarità dei minori rispetto a un diritto costituzionale proprio, la libertà di espressione e di comunicazione garantita dall’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Per i giudici di rue de Montpensier quella libertà appartiene anche a chi ha tredici o quattordici anni, e un divieto generale che la comprime senza distinzioni la viola in modo sproporzionato.

Il testo era una proposta di legge, approvata in via definitiva dal Parlamento il 21 luglio 2026, che istituiva un divieto generale di accesso alle piattaforme di social network per gli utenti sotto i quindici anni, con l’obbligo per i fornitori di predisporre sistemi di blocco entro settembre. Il ricorso è arrivato da un gruppo di deputati socialisti e di La France Insoumise, che ha investito il Conseil a fine luglio, prima della promulgazione. La legge portava la firma politica di Emmanuel Macron, che ne aveva fatto la misura di punta del proprio programma di protezione dei minori online. La caduta è quindi anche politica.

Divieto social under 15 in Francia: il test di proporzionalità

Il Conseil riconosce espressamente, nel testo della decisione, l’esigenza costituzionale della protezione dell’interesse superiore del minore, un principio che nell’ordinamento francese ha lo stesso rango della libertà di comunicazione con cui si è misurato in questo caso. Il vizio individuato riguarda la costruzione tecnica del divieto. È un’interdizione di portata generale, applicata indistintamente a servizi eterogenei, a prescindere dalla situazione del singolo minore e dai rischi specifici di ciascuna piattaforma.

Per il Conseil il legislatore avrebbe dovuto costruire una misura proporzionata al rischio reale di ogni servizio, distinguendo un social fotografico da un forum tematico di settore, invece di applicare a tutti lo stesso taglio netto per fascia d’età. Un’applicazione di messaggistica scolastica usata per organizzare un gruppo di classe espone un tredicenne a un rischio diverso da quello di una piattaforma costruita su un flusso continuo di contenuti scelti da un sistema di raccomandazione per massimizzare il tempo di permanenza. Il testo censurato trattava le due situazioni allo stesso modo, con lo stesso sbarramento, a prescindere dal meccanismo di esposizione al rischio che ciascun servizio genera davvero.

La verifica dell’età e la tutela della vita privata

La censura poggia anche su un secondo motivo, distinto dal primo ma collegato. La legge affidava la verifica dell’età a un meccanismo di controllo la cui cornice di garanzie per la tutela della vita privata dei minori è risultata insufficiente agli occhi del Conseil. Un divieto per fascia d’età funziona solo se la piattaforma sa quanti anni ha davvero chi si iscrive, un’operazione che nella pratica richiede documenti d’identità o stime dell’età ricavate dal volto tramite sistemi biometrici. È proprio quel passaggio, il trattamento dei dati necessario a rendere operativo il divieto, a mancare nella legge censurata di una cornice giuridica commisurata alla sensibilità dei dati trattati.

Protezione dei minori online e verifica dell’età nel diritto UE

Il collegamento con il diritto europeo dei dati personali è diretto. Il regolamento generale sulla protezione dei dati riserva ai minori un regime rafforzato, dal consenso per i servizi della società dell’informazione fissato all’articolo 8 fino al considerando 38, che chiede una protezione specifica quando i dati dei minori vengono raccolti per finalità di marketing o di profilazione. Un sistema di verifica dell’età che raccoglie documenti d’identità o tratti biometrici, senza una base giuridica solida e senza limiti stringenti di conservazione, genera di per sé un rischio più ampio sul trattamento dei dati personali dei minori, lo stesso rischio che la norma avrebbe dovuto scongiurare.

EUDI Wallet e prova a divulgazione minima

La strada su cui la Commissione europea sta lavorando per rendere la verifica dell’età compatibile con la protezione dei dati passa dal portafoglio di identità digitale europeo, l’EUDI Wallet, e da un’applicazione di verifica dell’età sperimentata a partire dal 2025 in un gruppo di Stati membri. Il principio tecnico è quello della prova a divulgazione minima, la piattaforma riceve una conferma binaria sull’età dell’utente senza ricevere né il documento né la data di nascita. È esattamente il tipo di garanzia che il Conseil ha trovato assente nella legge francese, ed è la direzione in cui la riscrittura affidata al governo dovrà necessariamente muoversi se vuole evitare una seconda censura.

Libertà di espressione dei minori: il precedente francese

L’articolo invocato dal Conseil trova un corrispondente diretto nel diritto dell’Unione. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione tutela la libertà di espressione e informazione al proprio articolo 11, mentre l’articolo 24 riconosce ai minori il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, un’opinione che le istituzioni devono prendere in considerazione in ogni atto che li riguarda. La distinzione tra il minore come oggetto di una protezione decisa da adulti e il minore come soggetto di una libertà propria attraversa da tempo il diritto internazionale dei minori, dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo alla Carta di Nizza. Il Conseil applica ora, per la prima volta in Europa, quella distinzione contro un divieto generalizzato di accesso ai social network.

Cosa succede ora

La censura dell’articolo 1 impedisce l’entrata in vigore del divieto generalizzato previsto per settembre. Le piattaforme restano, almeno sulla base di questo testo, libere dall’obbligo di predisporre un sistema di blocco sistematico per gli utenti sotto i quindici anni.

Macron ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di riscrivere il testo, con l’obiettivo dichiarato di arrivare entro la primavera del 2027 a una formulazione solida sul piano giuridico, coerente con la decisione del Conseil e con il diritto europeo. Il calendario è stretto. L’Eliseo ha confermato la determinazione a portare a termine la riforma, in un contesto in cui oltre trenta Paesi si stanno orientando verso divieti analoghi e la Commissione europea lavora a un’armonizzazione delle regole sulla protezione dei minori online, in continuità con gli orientamenti già forniti sull’articolo 28 del Digital Services Act.

Il modello australiano e il dibattito italiano

Il modello a cui molte di queste proposte guardano è quello australiano, entrato in vigore nel dicembre 2025 con una soglia fissata a sedici anni per le principali piattaforme. È un divieto altrettanto generale di quello francese appena censurato, ma opera in un ordinamento privo di un catalogo di diritti fondamentali di rango costituzionale paragonabile al blocco di costituzionalità francese, e la libertà di comunicazione politica che la giurisprudenza della High Court australiana ha ricavato dalla Costituzione resta più circoscritta della libertà di espressione dell’articolo 11 della Dichiarazione del 1789. Il punto di caduta della legge francese resta quindi specifico dell’ordinamento in cui è maturato, legato all’ampiezza particolare che la libertà di espressione riceve nel diritto costituzionale francese.

Anche in Italia la discussione su una soglia di età per l’accesso ai social network ha preso forma più volte a livello politico, restando finora sul piano della proposta parlamentare. L’unico terreno su cui il legislatore italiano è intervenuto con una regola operativa di verifica dell’età riguarda i contenuti pornografici, con l’obbligo di controllo affidato ad AGCOM. La decisione francese offre a quel dibattito un vincolo di metodo preciso. Prima che una soglia anagrafica diventi norma vincolante occorre costruire la differenziazione per rischio e le garanzie sui dati che la verifica dell’età comporta, se il testo vuole evitare la sorte di quello appena caduto a Parigi.

La decisione del 14 agosto sposta la partita sulla protezione dei minori online su un terreno più esigente. Una soglia anagrafica isolata resta un fondamento fragile per comprimere una libertà che la Costituzione francese riconosce anche a chi ha tredici anni. Il testo che il governo Lecornu dovrà scrivere entro la primavera del 2027 dovrà distinguere per rischio e per tipo di servizio, tenendo conto della situazione del singolo minore, con garanzie di riservatezza sul trattamento dei dati necessari a verificarne l’età. È lo stesso esercizio che attende, prima o poi, ogni legislatore europeo che voglia trasformare in norma vincolante un’intuizione di buon senso sulla sicurezza dei più giovani in rete.

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