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Tassare le big tech, si può fare: le mosse in Ue e Italia


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La fiscalità digitale europea entra in una nuova fase: Bruxelles valuta una revisione della CORE mentre la web tax italiana aumenta il gettito e i dazi sull’e-commerce ampliano il conto. Il nodo è capire chi sosterrà davvero questi costi, dalle piattaforme ai consumatori

Pubblicato il 9 ott 2026

Daniele Tumietto

Dottore commercialista



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Punti chiave

  • Bruxelles valuta che la Unione europea applichi la CORE, un contributo forfettario concentrato sulle più grandi imprese invece di una imposta sui servizi digitali.
  • La scelta mira a stemperare tensioni con gli USA sulle imposte sui servizi digitali, si incrocia con l’accordo OCSE e le misure doganali come il dazio sui piccoli pacchi.
  • L’Italia potrebbe mantenere la web tax (2025 gettito ≈ 637M); piattaforme come Amazon possono trasferire costi a venditori, con impatti su PMI e sul mercato unico.
Riassunto generato con AI


L’Unione europea sta valutando un cambiamento significativo nella propria strategia fiscale nei confronti delle grandi imprese tecnologiche. Dopo anni di negoziati internazionali, imposte nazionali sui servizi digitali e tensioni commerciali con gli Stati Uniti, Bruxelles potrebbe scegliere una strada diversa: non introdurre una nuova tassa rivolta esclusivamente alle piattaforme digitali, ma concentrare un contributo europeo sulle imprese di maggiori dimensioni, indipendentemente dal settore in cui operano.

Secondo quanto riportato dal Financial Times nell’ottobre 2026, la Commissione europea starebbe valutando modifiche alla proposta Corporate Resource for Europe (CORE), già inserita nel pacchetto delle nuove risorse proprie destinate a finanziare il bilancio dell’Unione per il periodo 2028-2034.

L’ipotesi nasce da un problema politico e fiscale preciso. Da un lato, l’Europa deve individuare nuove fonti di finanziamento per sostenere le proprie priorità strategiche; dall’altro, le imposte nazionali sui servizi digitali hanno provocato contestazioni statunitensi, che le considerano potenzialmente discriminatorie nei confronti delle proprie multinazionali tecnologiche.

La possibile soluzione consisterebbe nell’innalzare le soglie dimensionali della CORE, limitandone l’applicazione alle imprese più grandi. In questo modo gruppi come Apple, Alphabet, Meta e Amazon potrebbero rientrare nel perimetro del contributo senza che il tributo sia formalmente configurato come un’imposta sulle sole attività digitali.

La questione va ben oltre il rapporto tra Bruxelles e Washington. Riguarda il funzionamento del mercato unico, la concorrenza tra imprese europee e multinazionali, il futuro delle imposte nazionali sui servizi digitali e la distribuzione effettiva degli oneri fiscali. Chi paga realmente le imposte sulle Big Tech: le piattaforme che ne sono giuridicamente soggette oppure anche le imprese e i consumatori che acquistano i loro servizi?

La proposta CORE per la fiscalità digitale europea

La proposta di decisione sulle risorse proprie COM(2025) 574 comprende la Corporate Resource for Europe, concepita come un contributo annuale forfettario a carico delle imprese che superano determinate soglie dimensionali.

Nella sua impostazione originaria la CORE non è un’imposta sugli utili societari e neppure un prelievo percentuale sui ricavi digitali. È un contributo forfettario annuale, articolato per classi di fatturato netto, con una soglia di accesso superiore a 100 milioni di euro.

La proposta riguarda società fiscalmente residenti nell’Unione e stabili organizzazioni europee di imprese residenti in Paesi terzi, secondo le condizioni del testo. Il contributo è determinato considerando la dimensione dell’entità interessata, non applicando automaticamente una percentuale al fatturato consolidato mondiale del gruppo.

Secondo le stime della Commissione la CORE potrebbe generare mediamente circa 6,8 miliardi di euro all’anno per il bilancio europeo: si tratta di una proposta e di una stima, non di un’imposta già operativa o di entrate realizzate.

La novità riferita dal Financial Times riguarda una possibile revisione delle soglie e dei contributi per escludere una parte delle imprese europee di medie dimensioni e concentrare l’onere sulle grandi multinazionali. La revisione delle soglie resta un’ipotesi negoziale riportata dalla stampa, distinta dalla proposta COM(2025) 574 formalmente presentata.

L’approvazione richiederebbe la procedura prevista per le risorse proprie dell’Unione, compresa l’unanimità in Consiglio e l’approvazione degli Stati membri secondo le rispettive disposizioni costituzionali.

Digital tax tra Europa, Stati Uniti e accordo OCSE

Le imposte sui servizi digitali nascono dall’esigenza di adattare la fiscalità internazionale a modelli economici nei quali la creazione di valore non coincide necessariamente con la presenza fisica dell’impresa. Le piattaforme possono realizzare ricavi significativi in un Paese attraverso pubblicità, intermediazione e dati degli utenti, pur concentrando altrove parte delle strutture societarie e dei profitti imponibili.

Francia, Italia, Spagna e Austria hanno introdotto imposte nazionali su determinate attività digitali. La risposta statunitense si è sviluppata attraverso la Section 301 del Trade Act del 1974, che consente all’USTR di indagare pratiche straniere considerate ingiustificate, discriminatorie o restrittive per il commercio statunitense.

Nel 2020 e 2021 gli Stati Uniti hanno condotto indagini su varie imposte digitali. Il 2 giugno 2021 l’USTR annunciò dazi aggiuntivi verso sei Paesi, tra cui Italia, Spagna e Austria, sospendendone contestualmente l’applicazione per consentire negoziati. La Francia era stata interessata da un procedimento distinto.

Nell’ottobre 2021 gli Stati Uniti raggiunsero un accordo politico con Austria, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito; nel novembre le relative azioni tariffarie furono formalmente terminate. Non è dunque esatto affermare che i dazi del 2021 siano tuttora semplicemente sospesi e pronti a entrare automaticamente in vigore. Resta possibile l’avvio di nuove iniziative secondo i relativi presupposti.

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il confronto fiscale si inserisce in una relazione transatlantica complessa. La revisione della CORE potrebbe ridurre la riconducibilità del prelievo a una tassa specificamente diretta alle multinazionali statunitensi, ma la neutralità formale non esclude contestazioni sui criteri e sugli effetti sostanziali.

Il progetto OCSE e il coordinamento fiscale internazionale

L’accordo OCSE/G20 del 2021 si fondava su due pilastri. Il Pillar One mirava a riallocare parte dei diritti impositivi verso i Paesi di mercato anche in assenza di una tradizionale stabile organizzazione. Il Pillar Two ha introdotto un quadro di imposizione minima effettiva del 15% per i grandi gruppi rientranti nel suo ambito applicativo.

Il secondo pilastro è stato recepito nell’UE con la direttiva (UE) 2022/2523 e in Italia con il D.Lgs. 209/2023. Il primo ha incontrato maggiori difficoltà: la sua mancata piena attuazione ha lasciato irrisolta la distribuzione internazionale dei diritti impositivi e ha contribuito al permanere delle digital services taxes nazionali.

L’imposizione minima globale non sostituisce automaticamente le imposte sui servizi digitali: operano su basi imponibili differenti e con obiettivi diversi. La CORE, a sua volta, risponde a esigenze di finanziamento del bilancio europeo, non risolve direttamente la ripartizione internazionale degli utili.

Le imposte digitali nazionali nel mercato europeo

Le imposte nazionali condividono l’obiettivo di tassare alcune attività digitali ma divergono per attività imponibili, localizzazione dei ricavi, soglie e adempimenti. Per gruppi operanti in più mercati questa frammentazione può comportare costi di conformità e incertezza.

Un’imposta sui ricavi può incidere diversamente a seconda dei margini delle imprese. L’eventuale CORE potrebbe aggiungere un ulteriore livello di contribuzione senza sostituire automaticamente i tributi nazionali.

PaeseAliquotaAmbito prevalente
Francia3%Intermediazione digitale e pubblicità mirata
Italia3%Determinati ricavi digitali
Spagna3%Pubblicità, intermediazione e dati
Austria5%Pubblicità online

Come funziona la web tax italiana

L’imposta italiana sui servizi digitali trova origine nella legge 145/2018, articolo 1, commi 35 e seguenti, successivamente modificata, in particolare dalla legge 160/2019 e legge di bilancio 2025.

L’aliquota è del 3% dei ricavi imponibili da determinate attività: pubblicità mirata veicolata su interfacce digitali; messa a disposizione di interfacce multilaterali che consentono agli utenti di interagire, anche per facilitare la fornitura di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dall’utilizzo di interfacce digitali.

Non colpisce indistintamente tutti i ricavi delle imprese tecnologiche. La legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha eliminato la precedente soglia nazionale di 5,5 milioni di euro di ricavi digitali, mantenendo il requisito di 750 milioni di euro di ricavi complessivi mondiali.

La modifica amplia potenzialmente la platea dei contribuenti, purché siano realizzati ricavi imponibili territorialmente rilevanti. Il fatturato complessivo rileva per la verifica dimensionale; la base imponibile è invece costituita dai ricavi degli specifici servizi digitali individuati dalla legge.

Il gettito 2025 della web tax italiana

Secondo i dati contabili ripresi dalle elaborazioni del Centro studi Unimpresa sulla base della documentazione della Corte dei conti, il gettito accertato è passato da circa 454,7 milioni nel 2024 a circa 637,1 milioni nel 2025. I versamenti effettivi 2025 sono stati pari a circa 637,03 milioni.

La crescita conferma la rilevanza finanziaria dell’imposta, ma non dimostra da sola maggiore efficienza della riscossione. Per comprendere le cause occorrerebbe distinguere modifiche normative, andamento dei ricavi, ampliamento della platea e controlli. Il gettito non permette inoltre di stabilire chi abbia effettivamente sostenuto il costo dell’imposta.

IndicatoreImporto
Gettito accertato 2024454.703.194 €
Gettito accertato 2025637.072.986 €
Versamenti effettivi 2025637.025.017 €
Incremento annuocirca +40,1%

Amazon e il trasferimento dei costi della web tax

Amazon costituisce un esempio di come una grande piattaforma possa reagire alle imposte nazionali sui servizi digitali modificando le condizioni economiche. Le commissioni per i servizi digitali sono oneri contrattuali, non un meccanismo di rivalsa tributaria imposto dalla legge italiana.

Dal 20 marzo 2026 Amazon ha aggiornato il sistema di maggiorazioni per determinate vendite nei marketplace di Francia, Italia e Spagna, differenziandolo in base al Paese di stabilimento del venditore, al marketplace e al servizio. In alcune fattispecie la maggiorazione del 3% riguarda le commissioni di vendita e, quando previsto, le commissioni Logistica di Amazon (FBA).

Non significa che venga prelevato automaticamente il 3% del prezzo di tutti i prodotti. Se una vendita è di 100 euro e la commissione ordinaria è del 15% (15 euro), una maggiorazione digitale del 3% sulla commissione vale 45 centesimi. Su un milione di euro di vendite, con commissione ordinaria media del 15%, l’onere aggiuntivo esemplificativo è 4.500 euro, prima di eventuali altri costi e IVA.

Il venditore può assorbire l’aumento riducendo il margine, trasferirlo parzialmente ai prezzi oppure modificare la strategia distributiva. Non si può affermare che la web tax sia sempre e integralmente trasferita ai consumatori; è però evidente che le piattaforme dispongono di strumenti contrattuali per trasferire parte dei costi agli operatori.

Dazi e contributi nella fiscalità dell’e-commerce europeo

Il Regolamento (UE) 2026/382 ha introdotto dal 1° luglio 2026 un dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro per articolo, nei casi e alle condizioni previste, sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. La misura è prevista fino al 1° luglio 2028.

Il concetto di articolo deve essere letto secondo le regole di classificazione doganale e non coincide necessariamente con ogni singolo pezzo fisico. L’onere di spedizione può dunque superare i 3 euro.

Secondo dati riportati nella documentazione parlamentare italiana, nel bimestre luglio-agosto 2026 le importazioni di piccoli pacchi sarebbero diminuite di circa il 39% rispetto al bimestre precedente, con un gettito di circa 83 milioni e un onere medio per spedizione di circa 8,66 euro. Il calo non può essere attribuito esclusivamente al dazio senza considerare stagionalità, consumi e cambiamenti logistici.

Il contributo italiano di 2 euro rinviato

La legge di bilancio 2026 ha introdotto un contributo amministrativo nazionale di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra-UE di valore dichiarato non superiore a 150 euro, secondo i presupposti previsti.

Dopo precedenti differimenti al 1° luglio e al 1° ottobre, il DL 17 settembre 2026, n. 162, ha disposto la disapplicazione per le importazioni anteriori al 1° dicembre 2026. Al 9 ottobre 2026 il contributo non è dunque operativo.

La misura nazionale è distinta dal dazio temporaneo europeo di 3 euro. Non è corretto affermare che tutte le spedizioni extra-UE siano già soggette a un prelievo complessivo di 5 euro.

La handling fee nella riforma doganale europea

Il Regolamento (UE) 2026/2108 ha introdotto un nuovo quadro doganale europeo che contempla anche una tassa di gestione delle spedizioni e-commerce, comunemente denominata handling fee, distinta dal dazio temporaneo di 3 euro.

L’importo e la concreta operatività dipendono dagli atti attuativi. Alla data di questo approfondimento non è sufficientemente verificata la pubblicazione dell’atto delegato necessario a determinare l’importo definitivo: non sarebbe corretto indicarne un valore certo o considerarla automaticamente operativa.

Il dazio di 3 euro e il nodo dell’IVA

Nell’ordinaria determinazione dell’IVA all’importazione, i dazi doganali concorrono in linea generale alla base imponibile. Il principio discende dall’articolo 86 della direttiva 2006/112/CE e dalla disciplina nazionale applicabile. Con aliquota del 22%, l’inclusione di un dazio di 3 euro nella base imponibile può produrre 66 centesimi di IVA aggiuntiva.

Questo calcolo non è però generalizzabile a tutte le spedizioni. Il regime Import One Stop Shop (IOSS) permette, alle condizioni previste, di riscuotere l’IVA sulla vendita a distanza; le importazioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della direttiva IVA possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA all’importazione.

Occorre quindi distinguere IVA sulla vendita, IVA all’importazione e dazi. Non risulta verificata una proposta autonoma che introduca specificamente una nuova IVA aggiuntiva sul dazio di 3 euro. È scorretto affermare che tutti i pacchi debbano automaticamente pagare altri 66 centesimi.

Fiscalità digitale europea e sovrapposizione dei costi

Nel sistema convivono imposte ordinarie sugli utili, digital services taxes sui ricavi di determinati servizi, la proposta CORE basata su contributi forfettari per classi di fatturato e dazi/contributi sulle importazioni.

Non si tratta necessariamente di quattro imposte applicate alla stessa operazione o al medesimo contribuente. Tuttavia, i loro effetti economici possono concorrere alla formazione del costo complessivo di un prodotto o servizio digitale. Per valutare la fiscalità digitale non basta dunque osservare il gettito: occorre analizzare prezzi, margini, competitività e scelte organizzative.

Il futuro della web tax italiana nel quadro europeo

La CORE non prevede automaticamente l’abrogazione della web tax italiana. Si possono individuare tre scenari: mantenimento del prelievo nazionale anche in presenza della CORE; coordinamento mediante specifiche modifiche normative; oppure superamento delle imposte nazionali nell’ambito di un eventuale accordo europeo o internazionale.

Nel primo caso potrebbero aumentare gli oneri complessivi, pur senza configurare necessariamente doppia imposizione giuridica in senso tecnico. Nel secondo sarebbero necessarie decisioni legislative esplicite. Nel terzo l’Italia dovrebbe valutare la perdita di un gettito che nel 2025 ha superato 637 milioni: le entrate della CORE sarebbero infatti destinate al bilancio europeo.

Nessuno dei tre scenari è un esito normativo già deciso.

Imprese italiane e mercato unico nella fiscalità digitale

Molte PMI utilizzano piattaforme internazionali per pubblicità, vendita online, logistica, analisi dei dati e gestione dei rapporti commerciali. Modifiche delle commissioni possono incidere sui costi operativi anche quando le PMI non sono direttamente soggette alle imposte digitali.

Le nuove regole doganali possono inoltre influenzare approvvigionamenti, importazioni e competitività delle vendite transfrontaliere. La questione interessa anche gli operatori extra-UE che utilizzano rappresentanti fiscali o altri strumenti di conformità per accedere al mercato italiano.

Servono trasparenza delle condizioni contrattuali, prevedibilità dei costi e coordinamento tra disciplina tributaria, doganale e regolazione del mercato unico.

Chi sostiene il costo della fiscalità digitale europea

La possibile revisione della CORE è un passaggio significativo nel dibattito sulla tassazione delle grandi multinazionali. Bruxelles valuta un contributo generale sulle imprese di maggiori dimensioni per finanziare il bilancio europeo e ridurre le criticità politiche delle imposte specifiche sui servizi digitali.

L’esperienza italiana dimostra che la web tax può produrre gettito significativo, ma le commissioni applicate da Amazon evidenziano come parte dei costi possa essere trasferita contrattualmente agli operatori che utilizzano le piattaforme. Le nuove misure doganali aggiungono complessità e possibili effetti su prezzi e logistica.

La CORE non risolverebbe automaticamente tali criticità e non comporterebbe di per sé il superamento delle imposte nazionali. Sarà fondamentale conciliare gettito, equità fiscale, neutralità competitiva e sostenibilità degli oneri amministrativi.

La sfida della fiscalità digitale europea non consiste soltanto nel far contribuire maggiormente le grandi multinazionali, ma nel garantire che il costo delle nuove imposte non venga trasferito in misura sproporzionata alle imprese e ai consumatori del mercato unico.

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