Il diritto all’oblio non riguarda soltanto i presupposti per ottenere la deindicizzazione, ma anche le condizioni concrete per richiederla. Un modulo che non consente di presentare la documentazione rilevante e una risposta che non spiega le ragioni del rifiuto possono ostacolare l’esercizio del diritto. Su questa base, il Tribunale di Milano ha accolto un’azione inibitoria collettiva sulla gestione delle richieste di diritto all’oblio. Google dovrà consentire agli utenti di allegare documenti e motivare gli eventuali dinieghi sulla base della loro valutazione. Il termine indicato per l’adeguamento è il 15 novembre 2026.
Il provvedimento interviene sulle procedure attraverso le quali Google gestisce le richieste degli utenti ai sensi degli articoli 17 e 21 del GDPR. Il contenuto della pronuncia è qui ricostruito sulla base del comunicato diffuso il 5 ottobre 2026 dai ricorrenti, non del testo integrale del provvedimento.
Questa distinzione rileva soprattutto per le motivazioni sulla giurisdizione, l’ambito territoriale dell’ordine e le modalità richieste per l’adeguamento.
Indice degli argomenti
L’azione collettiva sulla deindicizzazione su Google
L’azione è stata avviata nel novembre 2025 da alcuni membri dell’associazione Algopolio, insieme ad altri ricorrenti, nei confronti di Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l.
La contestazione riguardava procedure ritenute standardizzate e non adeguatamente individualizzate. Il punto non era ottenere soltanto la rimozione di determinati risultati, ma intervenire sul meccanismo attraverso il quale gli utenti rappresentano il proprio caso e ricevono una risposta.
Che cosa cambia per la deindicizzazione su Google
Secondo il comunicato, il Tribunale ha imposto a Google due interventi:
1. Modificare procedure e modulistica, consentendo agli utenti di allegare documenti a sostegno delle richieste di deindicizzazione.
2. Motivare gli eventuali dinieghi sulla base della valutazione dei documenti presentati, affinché l’interessato possa comprenderne le ragioni in maniera immediata ed effettiva.
Il termine indicato per l’adeguamento è il 15 novembre 2026.
Il comunicato riferisce inoltre una conseguenza economica per ogni giorno di ritardo, senza precisarne l’importo. La natura e le modalità di applicazione di questa misura dovranno essere verificate nel provvedimento: non va confusa automaticamente con una sanzione amministrativa prevista dal GDPR.
La decisione, per come descritta, non comporta l’accoglimento automatico delle richieste. Impone invece che gli utenti possano documentarle e che un eventuale rifiuto sia comprensibile e collegato alla valutazione del caso.
Deindicizzazione su Google tra GDPR e bilanciamento
La deindicizzazione non coincide con la cancellazione dell’articolo o della pagina originaria. Riguarda la reperibilità di determinati collegamenti nei risultati del motore di ricerca, in particolare attraverso ricerche associate al nome dell’interessato.
Gli articoli 17 e 21 del GDPR
L’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), GDPR contempla il diritto alla cancellazione quando l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussistono motivi legittimi prevalenti per proseguirlo.
L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), prevede però un’eccezione quando il trattamento è necessario per l’esercizio della libertà di espressione e di informazione. Occorre quindi valutare, nel caso concreto, la tutela dell’interessato e l’interesse del pubblico ad accedere all’informazione.
Tempi e motivazione delle risposte
Anche le modalità della risposta sono disciplinate dal GDPR. L’articolo 12 prevede un termine ordinario di un mese, prorogabile di altri due quando necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. La proroga e le sue ragioni devono essere comunicate entro il primo mese.
Se il titolare non dà seguito alla richiesta, deve informare l’interessato dei motivi e della possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo o ricorso giurisdizionale.
I precedenti UE sul diritto all’oblio nei motori di ricerca
Tre decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea aiutano a inquadrare la questione:
– Google Spain, C-131/12, 13 maggio 2014: il gestore del motore di ricerca è titolare del trattamento e può essere tenuto a deindicizzare collegamenti anche quando la pubblicazione sulla pagina originaria è lecita.
– GC e altri, C-136/17, 24 settembre 2019: il trattamento di categorie particolari di dati e di informazioni relative a procedimenti penali richiede una valutazione specifica, considerando anche la situazione aggiornata dell’interessato.
– TU e RE contro Google, C-460/20, 8 dicembre 2022: chi fonda la richiesta sull’inesattezza delle informazioni deve fornire elementi pertinenti e sufficienti a dimostrarne l’inesattezza manifesta, senza essere obbligato a ottenere preventivamente una decisione giudiziaria contro l’editore.
Quest’ultima pronuncia offre il collegamento più diretto con il tema degli allegati: poter produrre documenti è essenziale quando l’esito della richiesta dipende dagli elementi forniti dall’interessato.
Deindicizzazione e giurisdizione nell’azione contro Google
L’azione inibitoria collettiva è disciplinata dall’articolo 840-sexiesdecies c.p.c., introdotto dalla legge n. 31 del 2019. Consente di chiedere la cessazione o il divieto di reiterazione di condotte che pregiudicano una pluralità di persone.
Si distingue dall’azione di classe risarcitoria prevista dall’articolo 840-bis c.p.c.: l’obiettivo, in questo caso, è correggere una procedura, non liquidare i danni individuali.
Il comunicato riferisce inoltre che il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta da Google LLC e ha pronunciato l’ordine anche nei suoi confronti.
L’articolo 79, paragrafo 2, GDPR contempla, per le azioni contro il titolare o il responsabile, anche il foro dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente. Le ragioni specifiche con cui il Tribunale ha affermato la giurisdizione italiana nell’azione collettiva richiedono però la lettura del provvedimento.
Come preparare una richiesta di deindicizzazione a Google
La possibilità di allegare documenti rende ancora più importante organizzare un fascicolo chiaro, leggibile da chi non conosce la vicenda.
Una richiesta dovrebbe indicare:
– gli URL esatti di cui si chiede la deindicizzazione, comprese eventuali ripubblicazioni o varianti individuate;
– il nome e le ricerche attraverso cui i risultati compaiono;
– i motivi della richiesta e il loro collegamento ai presupposti del GDPR;
– i documenti pertinenti, come sentenze, provvedimenti di archiviazione, rettifiche o decisioni del Garante;
– gli elementi utili al bilanciamento: tempo trascorso, ruolo pubblico dell’interessato, attualità dell’informazione e natura dei dati;
– la prova dell’invio e le successive risposte.
La presenza di una sentenza di assoluzione non determina automaticamente la deindicizzazione.
Può tuttavia assumere un peso decisivo nella valutazione dell’accuratezza, dell’aggiornamento e dell’interesse attuale alla reperibilità della notizia.
Per esempio, un professionista assolto può indicare i collegamenti agli articoli sull’indagine, allegare la sentenza e documentarne l’irrevocabilità, spiegando se i risultati restituiscano una rappresentazione incompleta o non aggiornata della vicenda.
Dinieghi di Google e rimedi per gli interessati
Vanno evitate richieste generiche, prive di URL o di motivi specifici. È inoltre importante conservare la documentazione trasmessa, la prova dell’invio e il testo della risposta.
Un diniego che non affronta gli elementi rilevanti presentati dall’interessato può essere contestato anche sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione.
Restano disponibili il reclamo al Garante, ai sensi dell’articolo 77 GDPR, e il ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 79. Per il medesimo oggetto e tra le stesse parti occorre considerare la disciplina di alternatività prevista dall’articolo 140-bis del Codice privacy.
In attesa dell’adeguamento, è utile predisporre comunque il fascicolo e documentare eventuali limiti del canale utilizzato.
Il termine del 15 novembre non esclude che Google introduca modifiche prima di quella data.
Deindicizzazione su Google, le questioni ancora aperte
Restano da verificare tre aspetti.
L’attuazione dei moduli e dei documenti
Il primo è l’attuazione concreta: come cambieranno i moduli, quali documenti potranno essere trasmessi e come saranno formulate le risposte.
Procedure individualizzate e automazione
Il secondo è il grado di individualizzazione. Il comunicato, attraverso le dichiarazioni dei difensori, parla di procedure «individualizzate, non automatizzate». Senza il testo del provvedimento non è possibile tradurre questa formula in un divieto generale di utilizzare strumenti automatici di supporto.
La portata territoriale della deindicizzazione
Il terzo è la portata territoriale. Il comunicato attribuisce alla decisione rilevanza europea, ma ciò non consente, da solo, di stabilire che l’ordine abbia identici effetti per tutti gli utenti dell’Unione. La questione è inoltre distinta dall’estensione geografica della deindicizzazione, affrontata dalla Corte di giustizia in Google contro CNIL, C-507/17, 24 settembre 2019.
Il punto centrale resta comunque chiaro: l’effettività del diritto all’oblio dipende anche dalla possibilità di presentare compiutamente il proprio caso e di comprendere perché una richiesta venga eventualmente respinta.





















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