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Sentenze scritte con l’AI: i confini che la giustizia non può ignorare


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Le risposte dei chatbot rimaste nelle decisioni giudiziarie rivelano un fenomeno più ampio di singole distrazioni. Tra sentenze, precedenti inesistenti e uso di Copilot, l’intelligenza artificiale nella giustizia apre interrogativi sulla responsabilità dei magistrati, sulla verifica degli output e sulla credibilità del sistema

Pubblicato il 20 ott 2026



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“Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l’impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente solido”.

È la risposta di un servizio di intelligenza artificiale generativo finita “incollata” nel testo di una Sentenza, evidentemente, per distrazione del Giudice che ha usato il servizio per farsi aiutare a scriverla.

In un’ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari del luglio di quest’anno scrivono che è tutto regolare, perché il riferimento inavvertitamente rimasto nella decisione “costituisce un indice dell’utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale generativa nella fase redazionale del provvedimento ma non consente, di per sé, di ritenere dimostrato che il giudice abbia delegato all’algoritmo l’attività interpretativa, valutativa o decisoria riservatagli (violando così l’art. 15 della legge n. 132/2025, che non preclude l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale quali ausili per attività preparatorie o redazionali, purché restino riservate al magistrato la valutazione dei fatti e delle prove, l’interpretazione della legge e l’adozione della decisione)”.

L’intelligenza artificiale nella giustizia oltre il caso Cagliari

Probabilmente è vero, è giusto così, è corretto ritenere che quella risposta dell’assistente diversamente intelligente non prova che a decidere sia stato un algoritmo e non un giudice in carne ed ossa.

E, però, la questione non può essere liquidata con tanta facilità, come un incidente, come un episodio isolato.

Perché non lo è.

Il fenomeno del ricorso da parte dei Giudici all’intelligenza artificiale generativa anche per scrivere atti giudiziari è, infatti, ormai diffuso, probabilmente, diffusissimo anche se quella sin qui affiorata è solo la punta di un iceberg sommerso, figlia di dimenticanze, distrazioni e sviste.

Perché, naturalmente, quando nel testo delle decisioni non restano erroneamente imprigionati prompt – ovvero richieste di aiuto dal Giudice al chatbot – o risposte del chatbot al Giudice o quando non emerge che il contenuto generato artificialmente contiene riferimenti giurisprudenziali inesatti o, addirittura, inventati, nessuno se ne accorge.

Ma tanto, naturalmente, non basta per dire che la decisione non sia stata scritta con un aiutino algoritmico.

Il precedente di Palermo e l’aiutino algoritmico

Quello che è accaduto a Cagliari era già accaduto, ad esempio, a Palermo.

“Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale (coerentemente con la compensazione delle spese). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza”.

Un altro “taglia/incolla”, rimasto prigioniero, questa volta della Sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione XI, sentenza n. 981/2026.

Un’altra distrazione, un altro incidente, un altro episodio.

Ancora una volta non la prova di un algoritmo che si sostituisce a un Giudice umano nel decidere ma la prova che la tentazione di chiedere un aiutino artificiale è forte, talvolta, irresistibile anche per i Giudici.

È umano, intendiamoci.

Lo fanno gli avvocati, lo fanno i professionisti in ogni area professionale, lo fanno e lo faranno sempre di più i magistrati.

Il contrario sarebbe strano.

E che accada non è neppure detto che sia sempre e comunque un male, sempre e comunque sbagliato, sempre e comunque illecito o deontologicamente scorretto.

Ma l’importante, innanzitutto, è prender atto che siamo davanti a un fenomeno silenzioso ma presente, diffuso più di quanto si immagini, ramificato, capillare e non in presenza di una sequenza di episodi isolati statisticamente irrilevanti.

E bisogna anche prender atto delle conseguenze che può produrre.

Anche in questo caso, non servono né fantasia, né immaginazione, né guardare all’estero.

Basta navigare nella giurisprudenza di casa nostra e, persino, negli atti parlamentari.

Sentenze e intelligenza artificiale: il caso Torino

La Cassazione, ad esempio, si è già trovata a annullare, anche se solo parzialmente, una Sentenza della Corte d’Appello di Torino, verosimilmente – in questo caso manca la prova certa – scritta con un aiutino artificiale che ha indotto il Giudice a richiamare come stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, principi di diritto, in realtà, mai stabiliti sulla base di Sentenze i cui estremi sono risultati inesistenti.

Questo quello che scrivono, con mano felpata e senza far direttamente riferimento a aiutini artificiali, appunto non provati i Giudici della Cassazione: “Tanto premesso, la Corte territoriale non si è posta in sintonia con gli orientamenti richiamati, facendo riferimenti a principi di legittimità non affermati o a sentenze di questa Corte inesatte nel numero riportato”.

La vicenda, però è rimbalzata sulla stampa e dalla stampa in Parlamento, finendo con il diventare oggetto di un’interrogazione parlamentare e di una risposta scritta del Ministero della Giustizia.

Vale la pena leggerle entrambe.

L’interrogazione parlamentare sui precedenti inventati

Questa l’interrogazione dell’On. Enrico Costa: “Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che: così come si apprende da organi di stampa, la terza sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d’appello di Torino in un procedimento riguardante una donna accusata di evasione fiscale; la Suprema Corte ha rilevato come molti precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza fossero inventati o errati; dagli elementi emersi dalla vicenda sembrerebbe evidente il ricorso, in modo improprio, a strumenti di intelligenza artificiale creativa; l’utilizzo poco consapevole di tali tecnologie senza adeguata revisione umana da parte dei giudici può comportare episodi di malagiustizia che hanno un impatto in termini di costi e di tempistiche nella risoluzione dei procedimenti –: se il Ministro interrogato, in ordine ai fatti esposti in premessa, intenda avviare un’azione disciplinare.”.

La questione è chiara: che succede – si chiede e chiede l’interrogante – se un Giudice abusa degli algoritmi e abusandone contrabbanda per veri principi e orientamenti giurisprudenziali inesistenti?

La risposta del Ministero della Giustizia

Questa la risposta del Ministero, sulla base delle informazioni raccolte dalla Corte d’Appello di Torino: “Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo indicato in esame, con cui l’interrogante chiede se il Ministro «intenda avviare un’azione disciplinare» in merito al ricorso improprio a strumenti di intelligenza artificiale da parte dei giudici della Corte di appello di Torino nella redazione di una sentenza penale annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, si rappresenta quanto segue.

Sulla vicenda specifica richiamata nell’atto parlamentare il Dicastero si è prontamente attivato, compiendo le opportune verifiche presso l’autorità giudiziaria competente.

Con nota dell’11 novembre 2025, il Presidente della Corte di appello di Torino ha trasmesso la relazione che di seguito si riporta per completezza di esposizione.

«[…] Dopo accurate ricerche si è trovata una sola sentenza emessa nel 2024 da questa Corte […] per il reato di evasione fiscale a carico di un imputato maschio (non femmina come nella interrogazione) la cui condanna in primo grado è stata confermata. La Corte, nella sentenza che si allega, ha riformato il provvedimento impugnato solo nella parte relativa alla confisca per equivalente.

La Suprema Corte ha annullato […] la decisione della Corte d’appello solo sulla riforma della confisca, non sul merito della condanna dell’imputato appellante, perché i riferimenti – contenuti nella sentenza del Corte – ad alcune sentenze della stessa Corte di cassazione erano considerati “inesistenti” […].».

La ricostruzione della vicenda giudiziaria e la natura delle questioni sollevate hanno imposto all’amministrazione di compiere tutti i necessari approfondimenti, tramite l’articolazione competente, in modo da intercettare, laddove sussistenti, eventuali criticità o anomalie nella conduzione del procedimento.

Ne deriva che laddove, all’esito, emergessero delle gravi omissioni o inerzie, rivelatrici di inescusabile negligenza da parte del magistrato estensore delle motivazioni, sanzionabile ex articolo 2, comma 1, lettere f) e g) del decreto legislativo n. 109 del 2006, il Ministro della giustizia assumerà senza esitazione i provvedimenti di competenza.

La vicenda portata all’attenzione dall’interrogante offre l’occasione per richiamare l’importante provvedimento normativo, la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale».

Si tratta del primo provvedimento organico adottato in Europa dopo l’approvazione del Regolamento (Ue) 2024/1689 («AI Act»), con il quale l’Italia ha definito i princìpi fondamentali per mitigare i rischi e, al contempo, cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale (Ia) nei vari settori della società, al fine di consentire ai cittadini, alle istituzioni e alle imprese di sfruttare appieno i benefìci di questi nuovi strumenti e, al contempo, di garantire un’adeguata tutela degli interessi nazionali e dei princìpi fondamentali come la protezione dei diritti umani, la privacy, la sicurezza, l’equità e la trasparenza.

Con specifico riferimento all’attività giudiziaria, l’articolo 15 delimita rigorosamente gli ambiti nei quali l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale è consentito nello svolgimento dell’attività giudiziaria propriamente detta e delle attività ad essa collaterali.

In particolare, esclude in modo assoluto l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività decisionali concernenti l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove, l’adozione dei provvedimenti, riservate sempre e solo al magistrato. Resta così salvaguardato il nucleo fondamentale e centrale della funzione giurisdizionale.

È consentito l’uso di tali strumenti, invece, limitatamente alle aree di supporto e assistenza del decisore.

L’intelligenza artificiale costituisce certamente una risorsa ma il suo impiego richiede adeguate garanzie per evitare rischi che possano incidere sulla qualità e affidabilità dell’azione giudiziaria.

In quest’ottica di governo responsabile dell’innovazione, il Ministero della giustizia ha istituito, il 10 luglio 2024, l’osservatorio permanente per l’uso dell’intelligenza artificiale che costituisce un luogo privilegiato di riflessione e di approfondimento degli ambiti di interazione tra i sistemi di intelligenza artificiale e la giurisdizione, con la finalità di orientare scelte normative, organizzative e tecnologiche e garantire massima tutela dei diritti fondamentali.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.”.

Tutto regolare, ancora una volta.

Anche se è difficile non cogliere l’esercizio di ridimensionamento dell’accaduto compiuto dalla Corte d’Appello di Torino e dal Ministero della Giustizia quando si da a intendere che si sarebbe trattato solo di qualche errata citazione degli estremi di una Sentenza e non anche, come rilevato dai Giudici della Cassazione, del riferimento a principi di diritto dati, contrariamente al vero, per affermati dalla stessa Cassazione.

Ma, ancora una volta, il punto non è la condivisibilità o meno della conclusione del caso specifico che, pure, lascia l’amaro in bocca perché suggerisce che si stia “lasciando correre” un po’ troppo in un settore nel quale l’intelligenza artificiale può, certamente, produrre opportunità straordinarie in termini di efficienza del sistema Giustizia ma, al tempo stesso, determinare rischi, anche democratici, insostenibili.

Il punto è l’evidente esistenza di un fenomeno che va affrontato e governato con determinazione prima che sfugga di mano e non sottovalutato come, a tratti, sembra stia accadendo.

Giustizia e AI, il nodo della motivazione scritta dall’algoritmo

Prendiamo, ad esempio, l’ultimo episodio in ordine di tempo, quello che rimbalza dalla Corte d’Appello di Cagliari.

Nessun dubbio che nel caso di specie il Giudice abbia chiesto all’intelligenza artificiale di aiutarlo a scrivere la motivazione di una Sentenza ancorché sulla base di una propria impostazione.

Lo conferma, in modo inequivocabile, la risposta del chatbot al magistrato: “Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l’impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente solido”.

Due elementi da tener presente: l’intervento richiesto era relativo alla predisposizione di un atto giudiziario e non era formale ma sostanziale.

Due fatti inconfutabili.

E, probabilmente, varrebbe la pena tener presente che la motivazione – l’oggetto dell’intervento richiesto all’intelligenza artificiale – è un elemento essenziale della Sentenza, tra i più importanti, se non il più importante: è la motivazione, con poche eccezioni, a rendere una decisione fondata o infondata, solida o fragile, giusta o ingiusta.

C’è, quindi, una domanda da porsi: va bene così?

Possiamo davvero lasciare che siano gli algoritmi a scrivere le motivazioni delle Sentenze sebbene dietro richiesta del Giudice e sulla base di sue indicazioni, orientamenti e impostazioni e, auspicabilmente, sotto condizione di una successiva sua ultima revisione umana?

La Corte d’Appello di Cagliari, legge italiana sull’intelligenza artificiale risponde di si.

Ma è una risposta parziale.

O, meglio, una risposta che riguarda solo la legittimità, sulla base della disciplina vigente, della decisione finale assunta grazie all’aiutino artificiale richiesto dal Giudice.

Che sia la direzione giusta verso la quale andare, che sia auspicabile, deontologicamente corretto, sostenibile sotto profilo della affidabilità e indipendenza della funzione giudiziaria è un’altra questione.

Le regole del CSM sull’intelligenza artificiale nella giustizia

E qui diventa importante e, anzi, determinante leggere le indicazioni che il Consiglio Superiore della Magistratura, con due circolari, in sequenza serrata, la prima del ________ e la seconda del ______ ha dato ai Giudici italiani.

Tra i principi che l’organo di autogoverno della magistratura ha fissato, ce n’è uno particolarmente utile a sciogliere il nodo: “Rimane in ogni caso escluso qualsiasi uso dell’intelligenza artificiale che si traduca nell’adozione o nella predisposizione di provvedimenti giurisdizionali, nella valutazione autonoma delle prove o nella formazione del convincimento del giudice: tali attività – che costituiscono il nucleo della funzione giurisdizionale – sono e restano di esclusiva competenza del magistrato.”

Scrive così il CSM nella seconda circolare sull’uso dell’intelligenza artificiale approvata il 22 luglio.

C’è ben poco spazio per interpretazioni diverse: vietato qualsiasi uso dell’intelligenza artificiale generativa nella predisposizione di provvedimenti giurisdizionali perché questa attività deve restare di competenza esclusiva del giudice.

Quello che è accaduto a Cagliari e che, verosimilmente, sta accadendo dappertutto in Italia, insomma, non dovrebbe accadere.

Non ora, non oggi, non così.

I sistemi certificati previsti dall’AI Act

Lo scrive chiaramente, ancora una volta, lo stesso CSM nella medesima circolare, qualche riga più avanti: “L’eventuale futura estensione dell’intelligenza artificiale a fasi più prossime

alla decisione sarà possibile esclusivamente mediante sistemi certificati ai sensi dell’AI Act”.

Tutto chiaro anche in questo caso: non si può lasciare che a aiutare i Giudici nella predisposizione delle Sentenze siano servizi di intelligenza artificiale generalista non progettati a questo scopo.

Domani si vedrà, se ce ne saranno di progettati, sviluppati e certificati su misura per essere alleati affidabili nell’amministrazione della Giustizia.

Ma ancora non ci siamo.

Copilot nella giustizia e le garanzie ancora da verificare

Anche perché, sempre a leggere la circolare del CSM, la conclusione alla quale si perviene è che gli aiutini algoritmici protagonisti del fenomeno del quale si sta parlando provengano tutti da Copilot di Microsoft, unico sistema di intelligenza artificiale sin qui autorizzato dal Ministero della Giustizia al quale solo competono le decisioni sugli strumenti utilizzabili.

E leggere quello che l’organo di autogoverno della magistratura scrive con riferimento alle garanzie offerte da questa soluzione, in effetti, non è per nulla rassicurante: “Il Consiglio non può che prendere atto di tali garanzie”.

Nessuna verifica effettuata, insomma, da parte di chi deve garantire l’indipendenza della magistratura, la sua affidabilità e credibilità, la sua autorevolezza.

Decide il Ministero, anzi, ha deciso il Ministero all’esito di garanzie evidentemente offerte dal fornitore del quale il CSM dice di non potere che prendere atto.

E, in effetti, non è molto più rassicurante quello che, allo stesso proposito, scrive in una nota del 10 maggio 2026 il Capo del Dipartimento competente secondo il quale “un impiego non accompagnato di Copilot in ambito giudiziario presenta margini di rischio che devono essere

governati con misure mirate”.

I rischi, insomma, esistono e sono noti ma frattanto l’intelligenza artificiale, almeno quella di Copilot di Microsoft, si diffonde nel sistema Giustizia e sta iniziando anche a scrivere Sentenze se non al posto del Giudice, almeno, seduto al suo fianco.

Sentenze, AI e supervisione umana: la prova dei fatti

In questi casi, andando a caccia di rassicurazioni, si dice sempre che, non bisogna esagerare con le preoccupazioni e gli allarmi, lasciarsi prendere da istanze luddiste, puntare l’indice contro gli algoritmi, perché, in fondo, Copilot starà anche aiutando i Giudici a scrivere le Sentenze ma l’ultima parola tocca comunque a loro, agli umani, che rileggono, correggono, cassano i suggerimenti algoritmici sbagliati e, eventualmente, capaci di trasformare la giustizia in ingiustizia.

Lo dice chiaro lo stesso CSM nelle sue circolari, ancorché pensando a usi diversi rispetto, addirittura, alla predisposizione di una Sentenza.

“La supervisione umana è obbligatoria: ogni output prodotto da sistemi di intelligenza artificiale deve essere oggetto di verifica, valutazione critica e validazione da parte del magistrato prima di qualsiasi utilizzo”

E, per carità, in teoria è tutto vero.

Solo che trovare rifugio in queste rassicurazioni mentre ci si ritrova a commentare Sentenze nelle quali, evidentemente, la fiducia dei Giudici sulla bontà dell’operato degli algoritmi è stata tale da spingerli a rileggere le decisioni tanto velocemente da non rendersi conto neppure che nel taglia-incolla, erano rimaste le risposte indirizzate a loro proprio dagli algoritmi non è per nulla facile.

La circostanza che quelle parole dei chatbot, evidentemente del tutto estranee alle decisioni e indirizzate semplicemente ai Giudici-utenti, siano finite e rimaste nei testi di decisioni poi formate da uno o più magistrati sembra la miglior conferma possibile che parlare di “revisione umana” dei suggerimenti algoritmici è facile, ma metterla in pratica, incredibilmente difficile.

Guai, naturalmente, a voler colpevolizzare chicchessia, a cominciare dai Giudici che, pure, evidentemente, nei casi in questione hanno sbagliato.

Ma il problema esiste.

Come proteggere la fiducia nella giustizia dall’AI

E, verosimilmente, a contribuire a risolverlo dovrebbero essere proprio i sistemi di intelligenza artificiale che si candidano a supportare i Giudici addirittura nella predisposizione delle Sentenze perché le loro interfacce dovrebbero essere progettate e sviluppate in maniera tale da vincere la più cieca delle fiducie di chi li utilizza e la più intensa delle pigrizie: senza aver imposto all’utente un’effettiva revisione di un testo, parola per parola e riga per riga, nessun contenuto dovrebbe poter essere incorporato in una decisione.

Ma oggi siamo qui, lontani da dove dovremmo essere e la Giustizia, pietra angolare della nostra democrazia, è in pericolo, minacciata da una forza invisibile e dalle sembianze rassicuranti che mentre promette ai Giudici di semplificare loro il lavoro e agli uffici giudiziari di renderli più efficienti, potrebbe travolgere la credibilità, l’affidabilità e l’autorevolezza di un sistema nel quale c’è bisogno le persone credano e del quale si fidino più di quanto i Giudici, a quanto pare, iniziano a credere agli algoritmi e a fidarsene.

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