L'approfondimento

Investigazioni digitali nel processo: tutti gli aspetti tecnico-giuridici

L’analisi forense delle prove digitali in fase processuale è un’operazione delicata che richiede il costante aggiornamento da parte degli esperti che se ne occupano, dato che è elevato il rischio di compromettere le prove: vediamo di quali elementi tenere conto

Pubblicato il 20 Nov 2020

Michele Iaselli

avvocato, docente di Logica e Informatica giuridica - Università di Cassino

Giustizia digitale

Purtroppo sono diversi i casi in cui le prove processuali digitali acquisite nel corso di un’analisi forense sono state invalidate per grossolani errori durante l’acquisizione e la verifica, spesso vi sono stati problemi di violazione della privacy stessa. Del resto, l’esecuzione di una analisi forense è tema di discussione: la tecnologia cambia in modo veloce e ogni investigatore forense deve tenersi aggiornato non solo sui tools ma anche sulle variazioni dei sistemi operativi e della loro architettura. Ciò determina la buona riuscita di ogni indagine forense. Approfondiamo il tema valutando gli aspetti tecnici e giuridici dell’analisi.

Computer e digital forensic

Si tratta  un processo, delicato, strategico e tecnico e si occupa della raccolta, conservazione e analisi delle prove nel corso di un’indagine, concentrandosi principalmente sul processo di scoperta dei dati elettronici, siano essi parziali o semplici indizi che portano l’investigatore alla scoperta delle cause degli eventi dannosi. Naturalmente procedure di questo tipo sono spesso affidate alla libera interpretazione ed è per questo motivo che l’investigazione forense dovrebbe esser condotta da tecnici provenienti da ambiti di penetration test o incident analysis, i quali per la forma mentis sviluppata sono in grado di escludere sin dall’inizio indizi che portano a speculazioni e illazioni e si concentrano su fingerprint precisi. Ad oggi molti investigatori forensi sono tecnici senza troppa conoscenza dei sistemi su cui operano limitandosi ad usare tools ed acquisire dati secondo parametri dettati da terzi.

Bisogna, inoltre, distinguere tra operatori forensi e investigatori forensi, i primi si limitano ad acquisire le prove secondo determinate regole e riportarle alle forze dell’ordine per le indagini, mentre i secondi forniscono un supporto valido alle indagini. Attenzione, non si fa riferimento ad investigatori digitali che eseguono l’indagine di polizia, ma a persone capaci di fornire elementi validi dal punto di vista tecnico in modo che l’indagine abbia successo e fornisca gli elementi giusti. Si ricorda che, da un punto di vista tecnico, la computer forensics, e ora la nozione più estesa e contemporanea di digital forensic, è necessaria per affrontare le indagini sui crimini informatici e supportare la mitigazione delle vulnerabilità del sistema nonché migliorare la sicurezza dell’infrastruttura di dati nell’organizzazione. Gli scenari degli attacchi informatici contro privati e aziende sono ormai una consuetudine ed i criminali spesso lasciano prove su dischi rigidi, risorse di dati, file di registro, database e altri componenti del sistema di informazione compromessi.

La digital forensic, oltre a raccogliere, conservare e proteggere le prove che possono essere presentate in tribunale, può fornire servizi preziosi attraverso il monitoraggio dei dati. Gli strumenti forensi possono essere distribuiti per raccogliere, analizzare e abbinare le voci del registro su più piattaforme all’interno dell’organizzazione allo scopo di individuare incoerenze o identificare attività sospette. Inoltre, gli strumenti forensi possono essere utilizzati per decrittografare i dati codificati se la chiave di crittografia viene persa o dimenticata e possono acquisire dati da altri sistemi che vengono riproposti, ritirati o che necessitano di risanamento. Ma negli ultimi tempi ha assunto una grande rilevanza un particolare settore della digital forensic e cioè la mobile forensic. Basta porre lo sguardo ai dati che descrivono la diffusione e l’uso di dispositivi mobili in Italia e all’estero per comprendere la centralità di tale scienza nel panorama investigativo.

Il rapporto Eurispes

Nel nostro Paese, secondo il Rapporto Italia diffuso da Eurispes, lo smartphone si conferma lo strumento tecnologico più diffuso: ne ha uno il 75,7% degli italiani; i possessori di tablet/ipad sono 43,3%, in crescita rispetto al 36,8% del 2015. L’utilizzo più frequente resta chiamare ed essere chiamati (99,3%), seguono inviare e ricevere sms (85,1%); è elevatissimo l’uso di applicazioni di messaggistica (75,2%), l’abitudine a scattare foto e registrare filmati (69%), a navigare in Internet (66,8%) e ad utilizzare i Social Network (51,1%). Su scala globale, i dati sono ancora più significativi; il Global Digital Report 2019 ha registrato 5,11 miliardi di utenti mobile al mondo, con un incremento di oltre 100 milioni (+2%) rispetto all’anno precedente; 4,39 miliardi di utenti Internet, con un incremento di oltre 366 milioni (+9% rispetto all’anno precedente); 3,48 miliardi di utenti social, dei quali 3,26 miliardi accedono alle piattaforme social da mobile, con un incremento di 297 milioni (+10% rispetto all’anno precedente).

Questi dati testimoniano inequivocabilmente come la quotidianità di ogni individuo sia costantemente scandita dalla continua interazione con molteplici dispositivi mobili i quali, anche a prescindere dal più o meno specifico carattere informatico di un fenomeno criminale, possono rappresentare preziosi depositari di informazioni di interesse investigativo. Questa attitudine discende anche dalla progressiva implementazione delle funzionalità riconducibili ai mobile device.

Mobile forensic

La mobile forensic, nello specifico, è una scienza che si occupa delle indagini tecnico-scientifiche su qualsiasi dispositivo digitale che sia dotato di memoria interna e capacità di comunicazione: telefoni cellulari, palmari, tablet, dispositivi GPS e così via. Si tratta di un settore in costante crescita se si tiene conto che le attività svolte dal Reparto Tecnologie informatiche – il quale ha assorbito, nell’ambito del Ra.C.I.S, i compiti della Sezione Telematica del RIS di Roma – tendono mediamente a raddoppiare su base annua proprio in virtù della diffusione delle apparecchiature elettroniche ed alla presenza, in molte di queste, di componenti di memorizzazione di dati che hanno capacità sempre maggiore a fronte di un costo ormai alla portata di tutti.

La sfida maggiore, nell’ambito della mobile forensic, è indiscutibilmente rappresentata da una incessante evoluzione tecnologica che risulta proiettata verso la creazione di dispositivi sempre più avanzati, le cui caratteristiche sono in costante cambiamento. A tal proposito, basti pensare che – solo nel mercato della telefonia cellulare – convivono almeno tre categorie di device, con funzioni e caratteristiche molto diverse. Vengono in rilievo, secondo il National Institute of Standards and Technology (NIST):

  • Basic Phone: velocità di calcolo e memoria limitata; dotato di uno schermo in scala di grigi, privo di fotocamera e di scheda di memoria aggiuntiva, senza la possibilità di connettersi ad Internet per la navigazione Web e l’invio di posta elettronica;
  • Advanced Phone: velocità di calcolo e memoria superiore, dotato di uno schermo in scala di colore, equipaggiato con fotocamera a bassa risoluzione; dotato di alloggiamento per schede di memoria aggiuntive, collegabile al computer tramite cavo, infrarosso o Bluetooth, in grado di collegarsi ad Internet a velocità limitata per la navigazione Wap e l’invio e la ricezione di posta elettronica;
  • SmartPhone: elevata capacità di calcolo e di memoria; dotato di uno schermo a colori reali e equipaggiato con fotocamera ad alta risoluzione in grado di eseguire filmati; dotato della possibilità di contenere memorie di massa o rimovibili aggiuntive ad alta capacità; agenda collegabile ad un computer, tramite cavo, infrarosso, Bluetooth e Wi-fi; collegamento ad Internet ad alta velocità per la navigazione Web, l’invio e la ricezione di posta elettronica e l’instant messaging.

La prospettiva giuridica

Da un punto di vista strettamente giuridico-processuale il primo aspetto da evidenziare è che il codice di procedura penale, a seguito della riforma introdotta con legge 48/2008, disciplina in maniera minimale la prova informatica limitandosi ad introdurre nel nostro ordinamento solo i principi essenziali in materia, mediante un intervento caratterizzato da innesti di nuovi precetti, all’interno di istituti già esistenti, che tengono conto della specificità del dato informatico-digitale, non fornendo alcuna definizione normativa di computer forensics e di digital forensics, né regolando nel dettaglio le relative tecniche. Invero, il legislatore non si è addentrato in questioni tecnico-scientifiche, ma ha individuato esclusivamente la finalità da raggiungere con l’acquisizione di tale tipo di prova, ovvero la certezza della integrità ed immodificabilità del dato informatico per l’intera durata del procedimento. Il senso della scelta normativa si spiega con la consapevolezza della peculiarità scientifica della digital evicence che ha ad oggetto la traccia informatica connotata da immaterialità, transitorietà ed alterabilità, oltre che dispositivi ed applicativi in costante evoluzione. Ciò rende impossibile cristallizzare in regole tecnico-giuridiche di dettaglio i criteri scientifici settoriali in quanto questi sono destinati ad evolversi in breve tempo.

Alle luce delle esposte premesse, pur nella consapevolezza della mancanza di descrizioni univoche, si possono fissare talune caratteristiche della computer forensics e della digital forensics. In particolare, possono essere definite come attività investigative di tipo tecnico-scientifico, finalizzate all’utilizzo processuale, mediante le quali viene ricostruito il fatto-reato, oltre che in ragione delle normali manifestazioni fisiche, in virtù degli elementi informatico-digitali allo stesso riferibili. Così intese, computer forensics e digital forensics rientrano pienamente nell’ambito della materia criminalistica intesa quale applicazione delle metodiche scientifiche finalizzate all’indagine. D’altra parte, anche il legislatore con la legge n. 48/2008, pur senza affermarlo espressamente, ha indirettamente riconosciuto alle attività finalizzate alla acquisizione della prova digitale forense la natura di scienza criminalistica a tutti gli effetti.

Invero, il raggiungimento degli scopi normativi in materia di prova digitale, in assenza di disposizioni tecnico-giuridiche, non potrà che essere valutato mediante il ricorso alla computer forensics ed alla digital forensics i cui criteri tecnico-scientifici sono quelli che, nella pratica e nella letteratura di settore, vengono definiti best practices. Quanto detto spiega il rilievo assunto da queste ultime, infatti solo con il ricorso alle stesse si giunge all’acquisizione nel processo della prova digitale (digital evidence) da intendersi come “l’informazione generata, memorizzata e trasmessa attraverso un supporto informatico che può avere valore in Tribunale” ed anche come “qualsiasi informazione, con valore probatorio, che sia o meno memorizzata o trasmessa in un formato digitale”.

Le caratteristiche

Una delle caratteristiche della prova in esame (informatic e digital evidence) consiste nel fatto che le tracce digitali ed informatiche si rinvengono in una scena del crimine costituita da un “ambiente” particolare i cui elementi sono immateriali e soggetti a modifica. Inoltre, al fine dell’utilizzo processuale, tali tracce immateriali devono essere acquisite dal supporto che le contiene e trasferite su un altro supporto. Ciò rende necessario avere la certezza che il dato immateriale è stato “copiato” (duplicato, clonato) conformemente a quello “originale” e, poi, che venga conservato ed analizzato senza modifiche, ed il tutto deve avvenire con modalità tali che siano idonee a dimostrare, nel tempo, sia la mancata alterazione dell’originale sia che a quest’ultimo corrisponda la copia.

Tale complessità è ulteriormente aggravata dalla circostanza che l’innovazione tecnologica cambia anche le caratteristiche dell’ambiente in cui si rinvengono le prove informatiche in quanto lo stesso si connota per il fatto che i dati digitali hanno poca staticità e definitività con conseguente veloce modifica di questa particolare scena del crimine (con l’espressione “volatilità” si indica tale caratteristica del dato informatico-digitale). Inoltre l’innovazione informatico-digitale (dell’hardware, del software delle reti, dei cloud, la varietà dei supporti ecc.), rende rapidamente obsoleti i prodotti in commercio.

Tali evenienze richiedono, come già sottolineato in precedenza, in sede di investigazione e del successivo utilizzo forense, una specializzazione tecnico-scientifica elevata ed affidabile con costante aggiornamento delle metodiche di analisi, altrimenti si acquisirebbero tracce digitali destinate a restare meri indizi inidonei a costituire una prova scientifica che siano processualmente validi. Da tali considerazioni si chiarisce il perché la legge n. 48/2008 si è limitata ad indicare solo le finalità da raggiungere con tale prova (digitale evidence), ovvero la corretta procedura di acquisizione e conservazione dei dati utili alle indagini e la assicurazione della loro integrità e non alterabilità, ma senza vincolare ciò a particolari metodi tecnico-scientifico che, invece, dovranno di volta in volta essere rinvenuti mediante il ricorso alla “aggiornata” “adeguata” e “validata” scienza di settore le cui standardizzate tecniche costituiscono le best practices finalizzate “all’individuazione, preservazione, acquisizione, analisi e correlazione dei dati assunti, oltre che in una completa ed esaustiva documentazione di quanto effettuato nelle singole fasi”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2