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Portafoglio UE di identità digitale, tempus fugit: ecco scadenze e regole



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Il portafoglio europeo di identità digitale si avvicina alla fase decisiva prevista dal regolamento eIDAS. Entro il 24 dicembre 2026 ogni Stato membro dovrà fornire almeno un wallet conforme, in un quadro ancora segnato da specifiche tecniche, certificazioni e criticità applicative

Pubblicato il 15 lug 2026

Giovanni Manca

consulente, Anorc



archiviazione digitale, documenti, scrittura, dati Modello Oais; font; digitalizzazione contratti; obblighi fiscali professionisti; eidas atti esecuzione terzo lotto; valore probatorio pec; Genesis; low code; portafoglio europeo di identità digitale; 730 precompilato


Ci si avvicina sempre di più alla data del 24 dicembre 2026 quando “ciascuno Stato membro fornisce almeno un portafoglio europeo di identità digitale” (art. 5 bis, par. 1 del regolamento europeo 910/2014 – eIDAS). La Commissione Europea, ENISA, gli Stati e gli enti di standardizzazione (CEN, ETSI, ecc.) stanno lavorando alacremente sul tema delle specifiche tecniche di riferimento, sulle regole di certificazione e sugli standard armonizzati da utilizzare.

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