La Direttiva (UE) 2025/2450 riscrive le regole sull’informazione e consultazione dei lavoratori nei gruppi multinazionali: cosa cambia per le aziende con sedi in Italia e perché riguarda anche l’introduzione di sistemi digitali e di intelligenza artificiale
Si contano oggi centinaia di Comitati Aziendali Europei (CAE) attivi nei gruppi multinazionali con sedi o filiali anche in Italia. Con la Direttiva (UE) 2025/2450, pubblicata il 26 novembre 2025 e che modifica la disciplina previgente (Direttiva 2009/38/CE), molti di questi organismi dovranno rivedere i propri accordi istitutivi per adeguarli alle nuove regole su informazione preventiva e consultazione. Una riforma che, per come ridefinisce la nozione di “questione transnazionale”, finisce per intercettare anche l’introduzione di sistemi digitali e di intelligenza artificiale a livello di gruppo.
Indice degli argomenti
Cosa sono i Comitati Aziendali Europei
I CAE sono organismi transnazionali di rappresentanza dei lavoratori, istituiti tramite un accordo negoziato tra la Direzione Centrale e una Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) composta dai rappresentanti dei lavoratori dei diversi Paesi coinvolti. La disciplina si applica alle imprese di dimensioni comunitarie che occupano almeno 1.000 lavoratori, con almeno 150 lavoratori in ciascuno di due o più Stati membri, e ai gruppi di imprese che soddisfano requisiti analoghi. In Italia la materia è oggi regolata dal D.Lgs. 113/2012, che dovrà essere aggiornato in sede di recepimento della nuova direttiva.
Gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva (UE) 2025/2450 entro il 1° gennaio 2028; le nuove norme si applicheranno dal 2 gennaio 2029, mentre alcune disposizioni transitorie — tra cui la soppressione di talune esenzioni storiche — si applicheranno già dal 2 gennaio 2028.
Una nozione di “questione transnazionale” più ampia — e cosa c’entra l’IA
Un punto importante della riforma è il chiarimento della nozione di “questione transnazionale”, che determina quando un gruppo è tenuto a informare e consultare il CAE. La nuova formulazione stabilisce che una questione è transnazionale quando interessi l’impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi.
Tale rilevanza transnazionale può, in particolare, essere soddisfatta
a) quando si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame incidano sui lavoratori dell’impresa o del gruppo di dimensioni comunitarie in più di uno Stato membro oppure
b) quando si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame incidano sui lavoratori dell’impresa o del gruppo di dimensioni comunitarie in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui loro lavoratori in almeno un altro Stato membro.
È importante essere precisi su questo punto: il testo della direttiva non nomina espressamente l’intelligenza artificiale o i “sistemi tecnologici” come categoria a sé tra le questioni transnazionali. Tuttavia, la nozione ampliata è costruita in modo sufficientemente elastico da ricomprendere, per via interpretativa, l’introduzione di un sistema di IA o di gestione algoritmica deciso a livello di casa madre e destinato a essere impiegato in più sedi europee del gruppo: se tale decisione produce, anche indirettamente, effetti su lavoratori di più Stati membri, rientra nel perimetro di competenza del CAE. Per i gruppi che stanno pianificando il roll-out di strumenti di IA per la selezione, la valutazione delle prestazioni o l’organizzazione del lavoro su scala europea, questo significa che la fase di implementazione di tali misure dovrà essere preceduta da una informazione e consultazione con il CAE.
Le altre novità: riservatezza, parità di genere, risposta motivata
La riforma interviene anche su altri fronti che incidono sulla concreta operatività dei CAE:
- Riservatezza delle informazioni. Quando la Direzione Centrale qualifica un’informazione come riservata, dovrà indicarne per iscritto le ragioni e, ove possibile, la durata del vincolo. Se decide di non fornire affatto un’informazione, dovrà motivare per iscritto anche il diniego.
- Risposta scritta e motivata. Il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori su una questione transnazionale dovrà ricevere una risposta scritta e motivata dalla Direzione Centrale, prima che le decisioni diventino operative.
- Equilibrio di genere. Nella composizione della DSN e del CAE, donne e uomini devono costituire rispettivamente almeno il 40% dei membri; il mancato raggiungimento dell’obiettivo non invalida la costituzione dell’organismo, ma va motivato per iscritto ai lavoratori.
- Prescrizioni accessorie. In assenza di un accordo tra le parti, si applicano le disposizioni standard della direttiva: tra le modifiche, il numero minimo di riunioni annuali tra CAE e Direzione Centrale raddoppia, passando da una a due.
Sanzioni
Per rafforzare l’effettività delle tutele, la direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni pecuniarie effettive, dissuasive e proporzionate in caso di violazione degli obblighi di informazione e consultazione, calibrate su gravità, durata ed elemento soggettivo dell’inadempimento, oltre che sul fatturato dell’impresa. Viene inoltre chiarito che la Direzione Centrale deve farsi carico delle spese per gli esperti — anche legali — sia in fase di negoziazione dell’accordo CAE sia nei procedimenti giudiziari volti a far valere i diritti previsti dalla direttiva.
La tutela collettiva transnazionale non sostituisce quella individuale
Nel dibattito sull’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro si tende a concentrare l’attenzione sull’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che disciplina l’informativa e le garanzie individuali per l’introduzione di strumenti di controllo a distanza. La riforma dei CAE agisce invece su un piano diverso e complementare: quello della rappresentanza collettiva transnazionale, che entra in gioco quando la decisione di introdurre un sistema digitale o di IA è presa a livello di gruppo e riguarda lavoratori di più Paesi europei, non un singolo stabilimento italiano. Le due tutele si sommano, e i gruppi multinazionali dovranno gestire entrambi i livelli di adempimento in parallelo, senza che l’uno escluda o superi l’altro.
Checklist: il proprio accordo CAE va aggiornato?
In vista del recepimento italiano, atteso entro il 1° gennaio 2028, le imprese con un CAE già costituito — o tenute a costituirne uno — possono iniziare fin da ora a verificare alcuni punti:
- L’accordo disciplina in modo chiaro le procedure di risposta motivata ai pareri del CAE?
- Sono già previste almeno due riunioni annuali con la Direzione Centrale, o l’accordo ne prevede una sola?
- La composizione della DSN e del CAE rispetta, o può ragionevolmente rispettare, la soglia del 40% per il genere sottorappresentato?
- Esiste una procedura interna per valutare se un progetto di introduzione di sistemi di IA o di gestione algoritmica a livello di gruppo debba essere qualificato come questione transnazionale, con conseguente obbligo di informazione preventiva del CAE?
Il termine di recepimento fissato al 1° gennaio 2028 può sembrare lontano, ma i tempi tecnici per rinegoziare un accordo CAE — coinvolgendo direzioni centrali e rappresentanze dei lavoratori di più Paesi — sono tipicamente lunghi. I gruppi multinazionali con sedi in Italia fanno bene a inserire già nella propria agenda 2026-2027 una ricognizione degli accordi in essere, anche perché la sovrapposizione con i progetti di adozione dell’IA a livello di gruppo rende questo aggiornamento normativo, più che un adempimento formale, un’occasione per ridisegnare in modo coerente la governance della consultazione transnazionale.

























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