Da qualche tempo a questa parte il dibattito su intelligenza artificiale e proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda diritto d’autore e brevetti, si è concentrato su una domanda che oggi possiamo considerare risolta, ossia se un sistema di AI possa essere indicato come autore o come inventore.
La risposta ormai univoca è negativa: l’AI in quanto tale non può essere né un autore né un inventore.
Indice degli argomenti
AI e brevetti: perché l’intelligenza artificiale non può essere inventore
Per quanto in particolare riguarda il settore dei brevetti, molto istruttiva è stata la “saga” del dr. Stephen Thaler che – al fine di ottenere (invano) l’attribuzione di un brevetto ad un sistema di AI quale inventore – ha depositato in una ventina di giurisdizioni diverse altrettante domande che designavano il suo sistema DABUS, dichiarando espressamente l’assenza di qualsiasi apporto umano. L’esito è stato negativo, in maniera sostanzialmente uniforme in tutte le principali giurisdizioni.
Negli Stati Uniti il Federal Circuit ha ritenuto che il termine individual impiegato dal Patent Act designi, nel suo significato comune, un essere umano, e che non fosse necessario affrontare le questioni metafisiche sollevate dal ricorrente (Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, Fed. Cir. 2022); successivamente, e precisamente a novembre 2025, lo USPTO ha emanato le proprie linee guida aggiornate: resta fermo che unicamente le persone fisiche possono essere indicate come inventori, ma l’AI viene ora qualificata come strumento assimilabile alla strumentazione di laboratorio o alle banche dati. Per quanto riguarda l’Ufficio europeo dei brevetti la Legal Board of Appeal, con le decisioni J 8/20 e J 9/20 del 21 dicembre 2021 (ormai vecchie di cinque anni), ha respinto le domande di Thaler, confermando l’orientamento anche di recente con la decisione T 0528/25, resa dalla Commissione di ricorso il 5 febbraio 2026.
La UK Supreme Court è giunta alla medesima conclusione in Thaler v Comptroller-General [2023] UKSC 49, mentre in Australia la Full Court della Federal Court ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva ammesso l’AI come inventore ([2022] FCAFC 62). Anche in Cina le applicazioni relative alla macchina di Thaler (DABUS) sono state respinte (decisione di riesame n. 1373038 del 29 dicembre 2023, relativa alla domanda n. 201980006158.0) per la mancanza di capacità giuridica dell’AI. Il titolo brevettuale è stato invece concesso in Sudafrica, dove l’AI risulta formalmente indicata come inventore e il dr. Thaler come titolare; si tratta però di un ufficio di deposito che non svolge esame sostanziale.
Anche nell’ordinamento italiano si sarebbe giunti alle medesime conclusioni. L’articolo 62 del codice della proprietà industriale attribuisce infatti il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione all’inventore e, dopo la sua morte, al coniuge e ai discendenti fino al secondo grado, poi ai genitori e agli altri ascendenti, infine ai parenti fino al quarto grado; l’articolo 63, comma 1, sottrae espressamente il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione alla circolazione negoziale, essendo l’unico dei diritti nascenti dall’invenzione a non essere alienabile né trasmissibile. Si tratta evidentemente della disciplina di un diritto morale o di un diritto della personalità, che spetta alla singola persona oppure ai familiari per virtù del legame con l’inventore. Da qui consegue che il diritto non possa essere riconosciuto a favore di una AI, che non è soggetto di diritti, non ha legami familiari di alcun tipo, e non subisce pregiudizio dal mancato riconoscimento della sua paternità.
AI e brevetti: quanto deve essere rilevante il contributo umano
Risolto il problema se l’AI possa o non possa essere l’inventore, resta oggi aperto, tuttavia, il tema più spinoso di come gestire il caso ormai frequentissimo in cui l’AI è utilizzata nel contesto di sperimentazioni ovvero attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla brevettazione. In altre parole, quale è la misura dell’apporto umano necessario perché si ritenga inventore un essere umano e la designazione, quindi, regga in caso di contestazioni? Ed ancora, come si può documentare e quindi acquisire la prova adeguata a difendere la designazione?
Negli Stati Uniti il criterio applicabile è quello della conception, intesa come formazione nella mente dell’inventore di un’idea definita e permanente dell’invenzione completa e operativa. Non è un criterio soltanto sostanziale, perché si accompagna ad un apparato dichiarativo e sanzionatorio di notevole rigore: ciascun inventore sottoscrive una dichiarazione giurata ai sensi del 35 U.S.C. § 115, la dichiarazione volontariamente falsa è penalmente sanzionata dal 18 U.S.C. § 1001, la correzione dell’indicazione è ammessa dal § 256 soltanto in assenza di intento decettivo, e l’accertamento di una designazione erronea accompagnata da intento decettivo può travolgere l’intero brevetto. In Germania la soglia appare più bassa. Il Bundesgerichtshof, con la decisione X ZB 5/22 dell’11 giugno 2024, ha confermato che inventore ai sensi del § 37 PatG può essere solo una persona fisica, ma ha aggiunto due precisazioni di grande rilievo pratico: la designazione di una persona fisica è insieme possibile e necessaria anche quando l’insegnamento tecnico sia stato trovato con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale, e a tal fine è sufficiente un contributo umano che abbia influenzato in modo sostanziale il risultato complessivo, senza che occorra che quel contributo sia esso stesso inventivo. La menzione aggiuntiva del sistema di AI nella designazione, per parte sua, è giuridicamente irrilevante e non la invalida. Si tratta di un’impostazione coerente con il modo in cui, in Europa, si valuta l’attività inventiva: rileva ciò che lo stato della tecnica suggeriva al tecnico medio, non il percorso mentale effettivamente seguito da chi ha inventato. Nella stessa direzione si è mossa la Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti nella già citata T 0528/25: poiché l’invenzione sviluppata con l’ausilio di una macchina di AI richiede comunque un apporto umano, non è escluso in linea di principio individuare una o più persone fisiche cui sia attribuibile un contributo causale all’invenzione, e che possono perciò essere designate come inventori ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo. In Cina, infine, il quadro si è arricchito pochi giorni fa di un elemento nuovo. Il 7 settembre 2026 la Corte suprema del popolo ha emanato le Opinioni sulla trattazione secondo legge delle controversie in materia di intelligenza artificiale (Fa Fa [2026] n. 10), primo atto di indirizzo giurisdizionale cinese interamente dedicato all’AI. Va preliminarmente precisato che le Opinioni sono un atto di indirizzo e non un’interpretazione giudiziaria vincolante. Nell’art. 14 delle Opinioni si afferma anzitutto che l’invenzione connessa all’AI che impieghi mezzi tecnici conformi alle leggi naturali, risolva un problema tecnico e produca un effetto tecnico costituisce materia protetta dalla legge brevetti, salvo che sia contraria alla legge o al buon costume, che leda l’interesse pubblico, oppure che nessuna persona fisica abbia fornito un contributo sostanziale. Per quanto concerne la designazione, l’art. 14 stabilisce che quando l’invenzione è realizzata da una persona fisica che si avvale dell’AI, e tale persona ha fornito un contributo inventivo alle caratteristiche sostanziali del trovato, essa deve essere riconosciuta come inventore. La soglia in questo caso è dunque maggiore.
Invenzioni con AI e sufficienza della descrizione del brevetto
Vi è poi un altro profilo rilevante, ossia quello della descrizione del brevetto, che come noto deve essere sufficientemente chiara e completa da consentire a un esperto di attuare l’invenzione. Quando in gioco vi è l’AI è necessario che i dati di addestramento siano chiaramente individuati e descritti, pena il rigetto della domanda o, se il brevetto è stato concesso, la sua nullità per insufficienza della descrizione. È quanto è avvenuto in T 161/18 del 12 maggio 2020, relativa a una rete neurale impiegata per stimare la pressione aortica a partire da una curva pressoria periferica. La descrizione non si può limitare ad indicare che l’addestramento deve coprire – ad esempio – pazienti di età, sesso e condizioni diverse, ma deve invece indicare quali dati sono idonei e almeno un dataset adeguato a risolvere il problema tecnico. In mancanza di queste informazioni l’addestramento non è riproducibile dal tecnico medio e l’invenzione non è attuabile. Questo principio è ora recepito nelle Direttive EPO, che annoverano fra gli esempi di insufficienza la descrizione inadeguata dei metodi matematici e dei dataset di addestramento. Evidentemente la condizione posta dagli ordinamenti di descrivere adeguatamente i dataset confligge con l’esigenza molto sentita del settore di mantenerne invece la confidenzialità al fine di proteggere nel modo più esteso possibile il know how che circonda la ricerca e l’invenzione.
AI innovation governance e documentazione del percorso inventivo
Restano infine alcuni ulteriori elementi importanti da conoscere e valutare. Il primo riguarda l’opportunità di introdurre regole di AI innovation governance, che consentano di gestire e controllare il percorso delle idee tecniche all’interno dell’azienda. L’AI non muta in sé la natura dell’invenzione, ma ne rende il percorso più ramificato e assai più difficile da ricostruire a posteriori, mentre sarebbe cautelativo per l’azienda poterlo conoscere e controllare, per essere in grado di ricostruirlo e di darne prova in caso di conflitto.
Al fine di implementare un processo di AI innovation governance si dovrebbe valutare l’introduzione di protocolli che richiedano ai ricercatori di indicare quale strumento è stato usato e in quale fase, se l’ipotesi del ricercatore preesistesse all’interrogazione del sistema, che cosa il ricercatore abbia fatto dell’output (se lo abbia cioè selezionato, modificato, combinato o rifiutato) e come l’idea si sia evoluta, mappando poi ciascun elemento delle rivendicazioni indipendenti su un contributo umano identificabile, prima della redazione del documento brevettuale e non come verifica successiva (eventualmente riformulando o sopprimendo le rivendicazioni prive di aggancio). L’apparato documentale risponde a un rischio contenzioso futuro e non a un requisito amministrativo attuale, almeno fuori dagli Stati Uniti; il che induce a dimensionare adeguatamente lo sforzo (conservando per esempio le decisioni di ricerca piuttosto che tutte le singole iterazioni).
AI e attività inventiva: il problema dell’ovvietà
Il secondo tema riguarda la definizione di attività inventiva. Se il tecnico medio si presume dotato di sistemi adeguati di AI, egli può generare in poche ore migliaia di alternative plausibili, il che potrebbe rendere molte soluzioni non brevettabili in quanto ovvie. La questione è ampiamente discussa in dottrina, ma non risulta affrontata direttamente da alcuna pronuncia o linea guida.
AI e brevetti, verso nuove regole per ricerca e innovazione
In buona sintesi occorrerà anche in questo campo, come in ogni altro toccato dall’AI, attendere l’evoluzione concreta del settore: vedere che tipo di adozione e uso verrà fatto dell’AI da parte dei ricercatori, come la metodologia di ricerca cambierà, e quali saranno le tensioni che si genereranno, fino ad arrivare ad un momento di maggiore chiarezza in cui la tecnologia sarà diventata parte acquisita e controllata/controllabile dell’attività di ogni operatore del settore. Considerata la velocità con cui i cambiamenti si stanno verificando, non è un orizzonte molto lontano – ma per arrivarci il percorso potrà essere difficile e accidentato.

























Partecipa alla community