Considerando il contesto attuale di guerra cognitiva e minacce ibride che presentano rischi la sicurezza nazionale, non sorprende che il DDL Difesa istituisca all’articolo 7 lo “spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato“.
Il disegno di legge, recante disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale, approvato il 4 agosto 2026 dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, in quindici articoli interviene prevalentemente sul Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e delega il Governo all’adozione dei decreti legislativi attuativi entro dodici mesi dall’entrata in vigore. Vediamo le novità.
Indice degli argomenti
DDL Difesa e spazio cibernetico: due iniziative da distinguere
Si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa ed è distinto dalla proposta presentata a settembre 2025 dal Presidente della IV Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo — di iniziativa parlamentare — che già prevedeva l’estensione delle facoltà d’intervento delle Forze Armate nel dominio cibernetico anche in tempo di pace, ivi compresa, all’articolo 4 della proposta Minardo, la possibilità di avvalersi del supporto di soggetti esterni specializzati nell’ambito di operazioni che richiedano capacità specifiche.
Le due iniziative condividono l’impianto concettuale ma seguono iter distinti; il provvedimento oggetto di questa analisi è quello di origine governativa, che ha ricevuto priorità procedurale.
Spazio cibernetico della Difesa nel modello COVI e COR
Il DDL non nasce in un vuoto organizzativo. Dal luglio 2021 il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) esercita, quale organismo di staff del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le funzioni di pianificazione, coordinamento e direzione delle operazioni condotte nei cinque domini: terrestre, marittimo, aereo, spaziale e cibernetico. Attraverso il COVI il CSMD esercita la funzione di Comandante in Capo delle Forze Armate mantenendo l’OPCOM sulle forze impiegate; il Comandante del COVI esercita l’OPCON ove delegato. La pianificazione di ogni operazione interforze si articola, secondo la documentazione ufficiale del Ministero, in cinque fasi codificate — dall’analisi dello scenario operativo alla definizione della struttura C2 e delle regole di ingaggio — con la costituzione, ove necessario, di Crisis Action Team dedicati.
Il passaggio dal precedente COI al COVI ha segnato il superamento della logica meramente interforze in favore della dottrina multi-dominio, incorporando le componenti spaziale e cibernetica come domini operativi a pieno titolo e non più come funzioni di supporto trasversale. Sotto il COVI opera, per il dominio cyber, il Comando per le Operazioni in Rete (COR), cui la letteratura di settore attribuisce responsabilità sia di sicurezza sia di condotta di operazioni cibernetiche difensive (DCO) a tutela delle reti militari e delle infrastrutture critiche nazionali. Il modello richiede, per sua natura, una capacità integrata che ecceda la sicurezza IT convenzionale, includendo il controllo dello spettro elettromagnetico — un attacco cibernetico può oggi originare da uno sfruttamento di vulnerabilità radio per l’inserimento in una comunicazione.
Questa architettura ha già dimostrato operatività in ambito multinazionale: nell’esercitazione NATO Steadfast Dart 2026, principale Mission Rehearsal dell’Allied Reaction Force condotto tra gennaio e febbraio in Germania, la componente cyber è stata integrata insieme a quella terrestre, aerea, marittima, spaziale e delle operazioni speciali, con la presenza del Comandante del COVI quale autorità di riferimento nazionale. Il quinto dominio, in altri termini, non è oggetto di sperimentazione: è già parte della postura operativa corrente.
Articolo 7 del DDL Difesa: perimetro e autorità cyber
Sulla base della ricostruzione della bozza operata da più testate che hanno avuto accesso al testo, l’articolo 7 definisce lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa come l’insieme di:
Gli elementi inclusi nello spazio cibernetico
- infrastrutture informatiche, hardware e software;
- dati, connessioni fisiche ed elettromagnetiche;
- sistemi cyber-fisici OT, inclusi attuatori di processo, sensori e sistemi di controllo industriale (ICS) installati su mezzi e piattaforme militari;
- apparecchiature mobili dotate di connessione di rete;
- punti di interconnessione, rappresentazioni digitali e relazioni fisiche, logiche e cognitive tra le componenti sopra elencate.
È una definizione ampia, che estende deliberatamente il perimetro oltre l’IT tradizionale fino a includere la componente OT/ICS embedded su piattaforme d’arma — una scelta tecnicamente coerente con la convergenza IT/OT che caratterizza i moderni sistemi C4ISR, ma che richiederà, in sede attuativa, criteri chiari di demarcazione rispetto al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica presidiato dall’ACN per le infrastrutture critiche civili.
Sul piano della governance, il testo attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa la qualifica di “autorità cyber” del dicastero, responsabile dell’organizzazione, della preparazione professionale, dell’approntamento e dell’impiego del personale cyber interforze, con il compito di garantire — anche in tempo di pace — la tutela dello spazio cibernetico di interesse nazionale attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche difensive, in Patria e all’estero. Resta ferma, secondo la ricostruzione delle fonti consultate, la competenza di Presidente del Consiglio, Ministero dell’Interno, Organismi di informazione per la sicurezza, ACN e Ufficio Centrale per la Segretezza. Non risulta quindi, dal testo così ricostruito, la creazione di una nuova intelligence militare né la modifica delle attribuzioni ACN/DIS: il provvedimento consolida una capacità di comando all’interno del perimetro già proprio dello strumento militare, senza sovrapporsi formalmente al comparto civile.
Specialista Cyber Militare nel DDL Difesa
Il DDL istituisce il brevetto di Specialista Cyber Militare, rilasciato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa al personale che abbia superato i previsti corsi formativi di elevato livello tecnico e che risulti, previo accertamento, in possesso di competenze specialistiche nel dominio cibernetico. Il regime di impiego previsto è una ferma quinquennale, prorogabile a domanda per ulteriori periodi biennali fino a un massimo di quattro proroghe, per un totale complessivo non superiore a tredici anni.
Sul piano dottrinale, l’istituzione di un brevetto dedicato — distinto dai percorsi di specializzazione tecnica già esistenti nell’Arma delle Trasmissioni e nel comparto Intelligence — risponde a un’esigenza strutturale nota agli operatori del settore: la necessità di un riconoscimento formale, anche ai fini di stato giuridico e progressione, per competenze che nella prassi operativa sono già maturate ma che finora non trovavano un inquadramento organico unificato a livello interforze.
Resta da valutare, in sede di decreti attuativi, come il brevetto si coordinerà con i percorsi di reclutamento laterale previsti dalla componente di riserva volontaria specialistica, annunciata come seconda tappa della riforma e orientata esplicitamente a competenze sanitarie, informatiche e tecniche già formate in ambito civile.
Risorse per il comparto cyber della Difesa
Il provvedimento prevede, per il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2026; a questa si affianca una linea di finanziamento specificamente dedicata all’incentivazione del comparto cyber, pari a 1,574 milioni di euro nel 2027, con un incremento programmato fino a 15 milioni di euro a regime dal 2036.
Si tratta di cifre che vanno lette in proporzione al quadro complessivo della spesa per la difesa e agli analoghi strumenti di finanziamento adottati da altri alleati europei per la componente cyber — un confronto che meriterebbe una trattazione dedicata, esulando dall’oggetto tecnico-dottrinale della presente analisi.
DDL Difesa e cybersicurezza: il nodo delle competenze
Il punto di maggiore interesse tecnico-giuridico, e quello su cui la presente analisi intende concentrarsi, riguarda l’interfaccia tra il nuovo spazio cibernetico di interesse nazionale e l’ecosistema civile della cybersicurezza, articolato su ACN/CSIRT Italia (punto di contatto nazionale unico ai sensi della disciplina NIS2), Polizia Postale per il perseguimento penale, e Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza per l’attribuzione e la valutazione strategica della minaccia.
Un riferimento dottrinale utile, pur non vincolante sul piano del diritto interno, resta l’attività del NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) di Tallinn, che dal 2010 organizza annualmente Locked Shields — la più estesa esercitazione internazionale di cyber defence live-fire, che nelle edizioni più recenti ha coinvolto diverse migliaia di operatori da oltre quaranta nazioni, chiamati a difendere infrastrutture critiche simulate (reti elettriche, sistemi bancari, comunicazioni militari) da un red team centralizzato.
È proprio in esercitazioni di questo formato che si validano concretamente i protocolli di scambio informativo e di attribuzione della competenza tra CSIRT nazionali e strutture di difesa cibernetica militare — un banco di prova che appare opportuno per testare, prima che in uno scenario reale, i meccanismi previsti dal nuovo assetto normativo italiano.
I tre profili aperti dei decreti attuativi
Restano, allo stato, tre profili aperti che i decreti attuativi dovranno necessariamente disciplinare:
- Il criterio di attivazione della componente militare su un evento che origina come incidente gestito da CSIRT Italia, e l’organo titolare della relativa decisione.
- Il protocollo di condivisione informativa su asset a duplice natura (civile-militare), affinché l’operatore critico non si trovi a rispondere a canali di notifica paralleli e non armonizzati — un rischio organizzativo concreto, data l’ampiezza della definizione di “spazio cibernetico” adottata dall’articolo 7.
- Il quadro delle regole di ingaggio applicabile qualora la componente cyber-militare sviluppi capacità non solo difensive.
Su quest’ultimo punto la presente analisi si limita a segnalare l’esistenza del tema sul piano dottrinale generale, senza addentrarsi in valutazioni che esulano, per evidenti ragioni, dall’ambito di una pubblicazione a fonti aperte.
Spazio cibernetico della Difesa nel quadro europeo
Il provvedimento si inserisce in un anno di significativa densità regolatoria per il comparto cyber. Dal 2 agosto sono pienamente applicabili le disposizioni del Regolamento UE sull’intelligenza artificiale per i sistemi ad alto rischio — rilevanti anche per gli eventuali sistemi di supporto decisionale basati su IA che la componente cyber-difensiva dovesse sviluppare per l’analisi delle minacce. Nella medesima seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto è stata inoltre esaminata la legge di delegazione europea 2026, che attribuisce al Governo le deleghe per il recepimento di ulteriori atti dell’Unione, incluse misure in materia di sicurezza dei prodotti digitali.
Per gli operatori della base industriale della difesa, il quadro di riferimento si articola quindi su più livelli — NIS2, obblighi di prodotto in materia di resilienza cibernetica, AI Act, e potenzialmente nuovi requisiti di qualificazione legati al perimetro cibernetico della Difesa — la cui armonizzazione, in capo all’ACN quale interlocutore unico già riconosciuto a livello europeo, resterà un fattore critico di efficacia anche per gli aspetti che toccano la componente militare.
Decreti attuativi del DDL Difesa: le priorità
Sulla base di quanto esposto, si segnalano alcuni punti di attenzione tecnica per il periodo dei decreti attuativi:
- Delimitazione operativa del perimetro rispetto al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica ACN, con particolare riguardo agli asset a duplice afferenza (reti energetiche e di telecomunicazione a uso promiscuo civile-militare).
- Definizione del protocollo di scambio informativo tra CSIRT Italia e componente cyber-militare, verificando che non si traduca in un ulteriore onere di notifica per gli operatori critici.
- Coordinamento con il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) per la qualificazione di prodotti e servizi ICT destinati al nuovo spazio cibernetico di interesse nazionale, evitando schemi di certificazione paralleli e non interoperabili con quelli già in uso per il perimetro civile.
- Raccordo tra il brevetto di Specialista Cyber Militare e la riserva volontaria specialistica, per assicurare continuità tra i canali di reclutamento ordinario e laterale.
- Partecipazione strutturata a esercitazioni multinazionali di cyber defence (formato Locked Shields), quale strumento di validazione operativa dei protocolli interforze/interagenzia prima del loro impiego in condizioni reali.
Il futuro dello spazio cibernetico della Difesa
L’articolo 7 del DDL Difesa non introduce una capacità ex novo, ma attribuisce finalmente una cornice giuridica organica a un’architettura di comando — il modello multi-dominio incardinato sul COVI, con il COR quale componente cyber — operativa da tempo, anche in contesti multinazionali. Il valore aggiunto tecnico del provvedimento risiede nell’aver definito, per la prima volta nell’ordinamento, il perimetro dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la Difesa e nell’aver attribuito al Capo di Stato Maggiore la qualifica di autorità cyber del dicastero.
La sua efficacia reale si misurerà, nei prossimi 18-24 mesi, sulla qualità dei decreti attuativi chiamati a disciplinare l’interfaccia con l’ecosistema civile della cybersicurezza nazionale — terreno su cui la coerenza con la dottrina alleata, prima ancora che la lettera della norma, rappresenterà il vero banco di prova.
Nota dell’autore
Le opinioni espresse nel presente contributo sono personali e frutto di analisi condotta su fonti aperte; non impegnano in alcun modo l’Amministrazione della Difesa né riflettono posizioni ufficiali.
Bibliografia
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 185 del 4 agosto 2026.
Ministero della Difesa, pagine istituzionali del Comando Operativo di Vertice Interforze.
NATO/SHAPE, resoconti ufficiali delle esercitazioni Steadfast Dart 2026 e Locked Shields del NATO CCDCOE.














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