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Decreti AI, più controlli e nuove responsabilità per le imprese



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I decreti attuativi dell’AI Act e della Legge IA spostano il focus dagli obblighi europei al sistema italiano di enforcement. AgID, ACN e autorità settoriali avranno poteri di vigilanza, mentre nuove regole rafforzano responsabilità civile, accesso alle prove e compliance aziendale

Pubblicato il 17 giu 2026

Lorenzo Manzini

Hogan Lovells

Valerio Natale

Senior Associate, Hogan Lovells



AI Act e cloud europeo; venture procurement
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Per anni, il dibattito europeo sull’IA si è concentrato prevalentemente sugli obblighi imposti ai fornitori e ai deployer dei sistemi di IA.

La classificazione dei sistemi ad alto rischio, i requisiti di trasparenza, la governance dei dati, la supervisione umana e le procedure di valutazione della conformità hanno rappresentato i temi dominanti del confronto tra istituzioni, imprese e operatori del settore. Con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, dei due schemi di decreto legislativo attuativi del Regolamento UE sull’IA (AI Act) e della legge n. 132 del 2025 (Legge IA), il baricentro della discussione sembra però destinato a spostarsi. Non più soltanto quali obblighi impone l’AI Act, ma anche chi e come svolgerà l’attività di vigilanza, con quali strumenti e quali conseguenze potranno derivare dalle violazioni.

L’intervento va in verità oltre il mero adeguamento della normativa interna richiesto dall’AI Act e costruisce un sistema nazionale di enforcement che combina vigilanza amministrativa, responsabilità civile e tutela penale, affrontando alcune questioni che il legislatore europeo non ha ancora disciplinato in modo compiuto.

Decreti attuativi AI Act, dalla governance all’enforcement

Dalla governance all’enforcement: AgID, ACN, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS e il comitato di coordinamento

La Legge IA aveva già compiuto una scelta istituzionale importante, individuando nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) le due autorità nazionali chiamate a svolgere le funzioni previste dall’AI Act, lasciando aperti gli aspetti più pratici-applicativi.

Da questo punto di vista, il nostro legislatore sembra aver adottato una strategia di continuità piuttosto che di rottura, innestando la governance del fenomeno dell’IA su modelli regolatori già consolidati nell’ordinamento europeo e nazionale, attraverso il ricorso agli strumenti tipici della vigilanza del mercato.

Accanto ad ACN e AgID, tuttavia, opereranno una pluralità di autorità settoriali: la vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio impiegati nell’ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi è affidata rispettivamente a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS. Invece, il Garante per la protezione dei dati personali conserva le competenze attribuitegli dall’articolo 74 dell’AI Act in relazione a specifiche categorie di sistemi ad alto rischio utilizzati in settori particolarmente sensibili, quali l’amministrazione della giustizia, il contrasto ai reati, la gestione delle frontiere e i processi democratici.

Seppur capace di valorizzare competenze tecniche altamente specializzate, l’architettura così delineata rischia di generare sovrapposizioni, duplicazioni di controlli e interpretazioni non sempre coerenti. Per mitigare tale rischio, i decreti prevedono un comitato di coordinamento, accordi tra autorità e specifici obblighi di notifica reciproca volti a evitare sovrapposizioni nell’attività di vigilanza.

Ispezioni sui sistemi di IA, anche senza preavviso

Sotto il profilo dei poteri di vigilanza, l’impostazione dei decreti riprende quanto previsto dall’Art. 60 dell’AI Act, nonché dalla disciplina in merito ai controlli e della vigilanza del mercato di cui al Regolamento (UE) 2019/1020, attribuendo all’ACN e alle autorità di vigilanza del settore finanziario nei confronti degli istituti finanziari vigilati della possibilità di svolgere ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso. Si vuole così mandare un messaggio importante agli sviluppatori di sistemi di IA: la conformità non può essere considerata un esercizio documentale, teso all’immissione sul mercato, ma un requisito da verificare nell’intero ciclo di vita del sistema.

Il meccanismo sanzionatorio: oltre le sanzioni economiche, le misure prescrittive

Sul versante sanzionatorio, vediamo come il potere sia ripartito fra: l’AgID, nelle sue funzioni di valutazione, designazione, notifica e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità e le autorità nazionali di vigilanza del mercato, incluse ACN, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le loro rispettive competenze.

L’Italia ha inoltre dato seguito alla possibilità lasciata dall’AI Act di prevedere misure sanzionatorie alternative alle, onerose, sanzioni pecuniarie. In particolare, le autorità nazionali possono, in situazioni di violazione delle disposizioni dell’AI Act caratterizzate da scarsa offensività e pericolosità, tenuto conto delle circostanze del caso, richiedere un comportamento attivo del responsabile, al fine di eliminare le infrazioni, astenendosi dal ripeterle, anche indicando le specifiche misure da attuare. Nel caso in cui la violazione sia cessata sarà possibile ordinare che venga emessa una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Resta tuttavia incerto il significato concreto dei criteri di “scarsa offensività” e “pericolosità” della violazione. Senza indicazioni applicative chiare, il rischio è che tali parametri rimangano confinati a una dimensione teorica, con un impatto limitato sulla prassi.

Chi risponde dei danni causati dall’IA

Si affronta nei decreti il tema del rapporto tra opacità algoritmica e responsabilità civile. Le nuove disposizioni richiamano il dibattito, rimasto incompiuto a livello europeo, sulla AI Liability Directive. La Commissione europea aveva tentato già nel 2022 di introdurre strumenti processuali destinati a facilitare l’accertamento della responsabilità nei casi in cui il danno fosse stato causato da sistemi di IA. L’iniziativa, tuttavia, non ha completato il proprio iter legislativo, lasciando irrisolto il nodo.

Nei contenziosi relativi all’IA, il principale ostacolo all’effettività della tutela non consiste necessariamente nell’individuazione della norma applicabile. Più spesso il problema riguarda la possibilità stessa di ricostruire ciò che è accaduto: il funzionamento del sistema, i dati utilizzati per l’addestramento, i registri delle operazioni effettuate e le misure di supervisione sono normalmente nella disponibilità esclusiva del fornitore o del deployer.

Il rischio è che il danneggiato debba dimostrare la responsabilità di un sistema senza poter accedere alle informazioni necessarie per comprenderne il funzionamento. Ora il giudice, nell’ambito di un procedimento di risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, cagionato dall’utilizzo di un sistema di IA, potrà, su istanza del danneggiato, ordinare l’esibizione delle prove rilevanti concernenti il sistema di IA quando il ricorrente abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la plausibilità della propria domanda.

Vengono inoltre individuate le categorie documentali che possono essere oggetto della richiesta. Tra queste figurano i documenti indicati fra gli obblighi documentali previsti dall’AI Act per i sistemi ad alto rischio come, i registri dei file di log (Art. 12); la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi (Art. 9); la documentazione tecnica (Art. 11), e le informazioni concernenti le misure di supervisione umana (Art. 14).

La portata della disposizione va tuttavia oltre il singolo contenzioso. Per la prima volta il legislatore riconosce espressamente che, nei procedimenti riguardanti sistemi di IA, l’accesso alle informazioni rilevanti costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale. La previsione si colloca in una tendenza più ampia del diritto europeo, che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato gli strumenti di accesso alle prove nei settori caratterizzati da forti asimmetrie informative, come dimostrano la disciplina antitrust, quella della proprietà intellettuale e la proposta di AI Liability Directive. In questa prospettiva, la proposta sembra prendere atto che l’effettività della tutela non dipende soltanto dall’esistenza di rimedi sostanziali, ma anche dalla concreta possibilità di accedere alle informazioni necessarie per azionarli.

La presunzione di responsabilità nei danni da IA

L’efficacia della misura è rafforzata dalle conseguenze attribuite in caso di inottemperanza. In tal caso, il giudice potrà trarne argomenti di prova e, di più, nei casi riguardanti la documentazione specificamente individuata dal decreto, la mancata esibizione consentirà al giudice di ritenere provati i fatti allegati dal ricorrente. L’obbligo non riguarda solo le parti in causa: viene inoltre prevista una pena pecuniaria per il terzo che non ottemperi all’ordine di esibizione del giudice.

Un’altra scelta significativa riguarda l’introduzione di una presunzione di responsabilità secondo cui, quando il danno derivi dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno sia presunto, salvo prova contraria. Pur senza introdurre una forma di responsabilità oggettiva, la norma prende atto che l’elevata complessità dei sistemi di IA rende spesso impraticabile per il danneggiato la ricostruzione del percorso causale che ha condotto al danno. Nell’ottica del legislatore, tale presunzione opera quindi come strumento di riequilibrio processuale, trasferendo parte del rischio probatorio sul soggetto che dispone delle informazioni necessarie per dimostrare il corretto funzionamento del sistema

Vi è inoltre la previsione del legislatore italiano secondo cui la conformità di un sistema agli obblighi previsti dall’AI Act non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. L’impatto non è indifferente: l’AI Act è costruito attorno a un sistema particolarmente articolato di obblighi tecnici, organizzativi e documentali. In assenza di una previsione espressa, si sarebbe potuto sostenere che la conformità all’AI Act possa trasformarsi, almeno sul piano interpretativo, in una forma indiretta di esenzione dalla responsabilità. I decreti impongono un principio diverso: il rispetto delle regole europee rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la responsabilità in presenza di un danno concretamente verificatosi.

La tutela rafforzata per il danneggiato e la nuova compliance aziendale

Le innovazioni introdotte dal decreto non si limitano all’accesso alle prove e al nesso causale. Si prevede una nuova azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del soggetto responsabile, nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata la copertura. La misura mira a rafforzare l’effettività della tutela risarcitoria, soprattutto in un mercato dominato da operatori tecnologici che agiscono su scala globale.

Analoga logica ispira la disciplina della competenza territoriale. Il decreto introduce infatti un foro alternativo sul modello del foro del consumatore.

L’intervento non si limita alla responsabilità civile. I decreti incidono anche sulla responsabilità degli enti, imponendo alle imprese di ripensare i propri modelli di controllo e gestione del rischio 231 in relazione allo sviluppo e utilizzo dei sistemi di IA. In particolare, il nuovo articolo 437-bis c.p. sanziona chiunque, nell’ambito della progettazione, dell’addestramento, della produzione, dell’immissione sul mercato o dell’utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio, ometta l’adozione delle misure tecniche e di sorveglianza umana previste dalla normativa vigente. La responsabilità sorge, tuttavia, se e solo quando tale condotta determina un concreto pericolo per la vita, l’incolumità individuale o collettiva ovvero per la sicurezza dello Stato. Accanto a tale disposizione vi è l’articolo 612-quater c.p., introdotto dalla Legge n. 132/2025 in tema di IA cui i decreti danno attuazione, che sanziona la diffusione illecita di contenuti generati, alterati o manipolati mediante sistemi di IA.

L’intervento segue una tendenza consolidata del legislatore italiano, che utilizza la responsabilità degli enti come leva per incentivare l’adozione di adeguati assetti organizzativi e sistemi di controllo interno. L’IA entra così a pieno titolo nel perimetro della governance societaria, richiedendo alle imprese di considerare i rischi connessi allo sviluppo e all’impiego dei sistemi di IA non soltanto sotto il profilo della compliance regolatoria o della responsabilità civile, ma anche nell’ambito dei propri modelli 231, delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di prevenzione dei reati.

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