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AI Act e riconoscimento facciale, limiti e novità del decreto italiano



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Il decreto italiano di adeguamento all’AI Act è cambiato dopo i rilievi del Garante privacy e la posizione della Commissione europea. Il punto più delicato riguarda il riconoscimento facciale, tra uso mirato, raccolta generalizzata, autorizzazioni e limiti imposti dal diritto Ue

Pubblicato il 18 ago 2026

Damiano Fuschi

docente universitario di diritto pubblico – UNIMI



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Nel giro di tre settimane il dossier più delicato dell’adeguamento italiano all’AI Act, riguardo al riconoscimento facciale, ha cambiato forma. La cronologia non è un dettaglio giornalistico: è la struttura stessa della vicenda.

Il formante legislativo — per usare la nota classificazione di Rodolfo Sacco — è stato corretto, in corso d’opera, da un formante autoritativo di natura tecnica (il Garante) e da un formante sovranazionale operante per via informale (la presa di posizione della Commissione). L’esito è un testo diverso da quello uscito in via preliminare da Palazzo Chigi. Vale la pena ricostruire il percorso, perché esso illumina un problema più generale: quale margine residua agli Stati membri quando l’AI Act consente deroghe, e dove passa la linea oltre la quale l’attuazione nazionale diventa violazione.

Cronologia dell’adeguamento italiano all’AI Act

Il 14 luglio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali rende il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile lo schema che gli atti parlamentari identificano come Atto del Governo n. 418 [1].

Pochi giorni dopo, in sede di audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari costituzionali del Senato, il Presidente dell’Autorità deposita una memoria che isola con precisione chirurgica il punto di maggiore criticità [2]. Il 30 luglio un portavoce della Commissione europea ricorda pubblicamente che il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico costituisce, nell’impianto dell’AI Act, una pratica vietata [3]. Il 4 agosto il Consiglio dei ministri approva in via definitiva il decreto, con un testo di compromesso che interviene proprio sulla disposizione contestata [4].

Una precisazione metodologica è doverosa. Alla data in cui si scrive il testo approvato dal Consiglio dei ministri non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le considerazioni che seguono si fondano dunque, quanto allo schema, sulla documentazione parlamentare e sui documenti del Garante, e quanto alle modifiche finali sulle anticipazioni istituzionali e di agenzia [5]. Ogni valutazione sul testo definitivo va confermata sulla versione pubblicata.

Riconoscimento facciale nell’AI Act: i tre regimi

Il decreto costituisce esercizio della delega prevista dall’art. 24, comma 2, lett. h), della legge 23 settembre 2025, n. 132, che assegna al Governo il termine del 10 ottobre 2026 per l’adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1689 [6]. La compressione dei tempi parlamentari, all’origine di buona parte delle polemiche estive, ha qui la sua spiegazione tecnica.

Sul piano sostanziale, lo schema disciplina tre attività nettamente distinte, che il dibattito pubblico ha spesso confuso.

L’articolo 8 regola l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione: ricerca di persone scomparse e di vittime di specifici reati, prevenzione di minacce gravi e imminenti, contrasto del terrorismo. È la fattispecie che, nell’AI Act, ricade nell’art. 5 tra le pratiche vietate, ammessa solo in via di deroga tassativa e a condizione che lo Stato membro la autorizzi con legge, potendo peraltro vietarla del tutto o consentirla a condizioni più restrittive.

L’articolo 13 estende la stessa possibilità all’ambito del procedimento penale: conferma di identificazione e ricerca mirata di un indiziato, localizzazione di un sospetto non identificato, ricerca di un latitante destinatario di misura cautelare o di ordine di esecuzione.

L’articolo 10 disciplina l’impiego di sistemi di videosorveglianza già installati, integrati con tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori. Qui la base giuridica europea non è l’art. 5 ma l’art. 26, par. 10, dell’AI Act, e la qualificazione non è quella di pratica vietata bensì di sistema ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III, punto 6, con il correlativo apparato di obblighi.

Il riconoscimento facciale a posteriori e il nodo dell’articolo 10

La distinzione è tecnicamente corretta e non va banalizzata. Ma proprio nell’art. 10 si annidava una zona grigia che nessuna delle due qualificazioni copriva con nettezza: un sistema può essere formalmente “a posteriori” quanto al momento del confronto e avere già, nel frattempo, estratto e archiviato i modelli biometrici di tutte le persone riprese.

Il comma 3 dell’art. 10, nella versione trasmessa alle Camere, prevedeva che nei luoghi o negli eventi “rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica” l’installazione dei sistemi potesse comportare il trattamento automatizzato dei dati biometrici di chiunque vi accedesse, con memorizzazione in una banca dati per un periodo di sette giorni [7].

Il Garante ha censurato la previsione in termini inequivoci. Un trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non appare coerente con l’art. 26, par. 10, del regolamento, che legittima l’uso del riconoscimento facciale a posteriori esclusivamente per ricerche mirate ex post di persone sospettate o condannate per aver commesso un reato. Ne discende, secondo l’Autorità, che l’elaborazione dei dati biometrici non dovrebbe avvenire automaticamente e indiscriminatamente al momento della ripresa video, ma solo successivamente e limitatamente alle tracce registrate, in presenza di una specifica esigenza operativa [2].

A ciò si aggiungeva un rilievo sul perimetro applicativo. Il riferimento ampio a “luoghi o eventi rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica” è idoneo a includere contesti tra loro eterogenei — stadi, concerti, manifestazioni, stazioni, grandi eventi, aree urbane — con il rischio di legittimare una raccolta massiva e preventiva di dati biometrici, non proporzionata e potenzialmente in contrasto con la fonte unionale [2].

È qui che la questione cessa di essere politica e diventa giuridica in senso stretto. La differenza tra sorveglianza mirata e raccolta generalizzata non è una questione di grado, ma di qualificazione: nel primo caso vi è un sospetto individualizzato che precede il trattamento; nel secondo il trattamento precede e produce il sospetto, invertendo il rapporto tra indizio e accertamento su cui poggia l’intera architettura delle garanzie processuali.

AI Act e riconoscimento facciale: i limiti del diritto Ue

L’art. 26, par. 10, dell’AI Act non si limita a subordinare l’identificazione biometrica remota a posteriori a un’autorizzazione giudiziaria o amministrativa vincolante, richiesta preventivamente o comunque senza indebito ritardo e non oltre quarantotto ore, con la sola eccezione dell’identificazione iniziale di un potenziale sospettato fondata su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi al reato [8]. La disposizione contiene anche una clausola di chiusura di portata generale: tali sistemi non possono essere utilizzati, a fini di attività di contrasto, in modo non mirato.

È questa clausola — più ancora del regime autorizzatorio, che pure ha catalizzato il dibattito parlamentare sulla scelta tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari — a rendere problematico il comma 3 nella versione originaria. Un’estrazione biometrica che si attiva sulla generalità degli accessi è, per definizione, non mirata: manca l’elemento che l’art. 26, par. 10, pone come presupposto, ossia la ricerca di una persona determinata in relazione a un reato determinato.

Va aggiunto un profilo che il dibattito ha largamente trascurato. La disposizione europea consente agli Stati membri di introdurre discipline più restrittive, non più permissive: l’AI Act opera come standard minimo di tutela. Nell’ordinamento italiano questo standard incontra peraltro una norma interna già vigente e più rigorosa. L’art. 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ha introdotto una moratoria sull’installazione e sull’utilizzo di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale mediante dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il termine, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall’art. 8-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stato ulteriormente esteso al 31 dicembre 2027 in sede di conversione del decreto “Milleproroghe” del 2026 [9]. Il coordinamento tra la nuova disciplina attuativa dell’AI Act e una moratoria ancora vigente per oltre un anno costituisce, allo stato, una questione interpretativa aperta, che la pubblicazione del testo definitivo dovrà chiarire.

Riconoscimento facciale e proporzionalità nelle Corti europee

La censura del Garante trova un solido ancoraggio nella giurisprudenza delle due Corti europee, che sul punto convergono con notevole continuità.

Quanto alla Corte di giustizia, il percorso che muove da Digital Rights Ireland (Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12) e prosegue con La Quadrature du Net (Grande Sezione, 6 ottobre 2020, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18) ha progressivamente consolidato un principio: la conservazione generalizzata e indifferenziata di dati relativi alla generalità della popolazione, in assenza di qualsiasi collegamento con una minaccia concreta, eccede i limiti dello stretto necessario e non può essere considerata giustificata in una società democratica. Il criterio non è la gravità del fine perseguito, ma l’esistenza di un nesso di individualizzazione tra il soggetto attinto dalla misura e l’obiettivo di prevenzione o repressione [10].

Ancora più pertinente è la sentenza Ligue des droits humains (Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19, ECLI:EU:C:2022:491), resa in materia di dati PNR. La Corte ha salvato la validità della direttiva 2016/681 alla luce degli artt. 7, 8 e 52, par. 1, della Carta, ma solo a condizione di un’interpretazione conforme particolarmente stringente: delimitazione rigorosa delle finalità, esclusione di sistemi di autoapprendimento capaci di modificare i criteri di valutazione senza controllo umano, riesame individuale non automatizzato di ogni riscontro positivo, limitazione della conservazione ai soli casi in cui emerga un elemento oggettivo di collegamento con reati di terrorismo o criminalità grave [11]. È il modello opposto a quello del comma 3 nella sua formulazione originaria.

I precedenti giudiziari

Sul versante della Corte europea dei diritti dell’uomo, il riferimento obbligato è Glukhin c. Russia (ric. n. 11519/20, 4 luglio 2023), prima pronuncia della Corte specificamente dedicata alla compatibilità delle tecnologie di riconoscimento facciale con la Convenzione. La Corte ha ravvisato all’unanimità la violazione degli artt. 8 e 10 CEDU in relazione all’impiego di tali tecnologie per identificare, localizzare e arrestare un manifestante solitario e pacifico, qualificando il trattamento come particolarmente intrusivo e incompatibile con i valori di una società democratica governata dallo Stato di diritto [12]. Il precedente si inserisce in una linea consolidata che comprende S. e Marper c. Regno Unito (Grande Camera, ricc. nn. 30562/04 e 30566/04, 4 dicembre 2008) e Gaughran c. Regno Unito (ric. n. 45245/15, 13 febbraio 2020), quest’ultima rilevante perché individua l’ingerenza nella vita privata già nella conservazione di fotografie accompagnata dalla mera possibilità di applicarvi tecniche di riconoscimento facciale [13].

Quest’ultimo passaggio merita attenzione particolare, perché investe direttamente la soluzione di compromesso adottata il 4 agosto: se la conservazione di immagini unita alla possibilità tecnica di un’elaborazione biometrica integra già un’ingerenza rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU, la disattivazione dell’automatismo attenua ma non elimina il problema di proporzionalità.

Va infine ricordato il profilo del chilling effect. La percezione di essere sottoposti a identificazione biometrica in occasione di cortei, manifestazioni o eventi pubblici incide non soltanto sulla riservatezza, ma sull’esercizio effettivo delle libertà garantite dagli artt. 17 e 21 della Costituzione. È esattamente la dimensione valorizzata dalla Corte di Strasburgo in Glukhin, dove la violazione dell’art. 10 CEDU è stata affermata accanto a quella dell’art. 8.

Riconoscimento facciale: le quattro osservazioni del Garante privacy

La memoria del Garante non si esauriva nell’art. 10. Quattro ulteriori osservazioni meritano di essere segnalate, perché sopravvivono al compromesso politico e resteranno rilevanti in sede attuativa [2].

(a) La natura della banca dati di riferimento. Con riguardo agli artt. 8 e 13, l’Autorità ha chiesto di precisare se l’archivio di confronto sia costituito ad hoc per ciascun caso autorizzato — con cancellazione al venir meno dell’esigenza operativa o della validità dell’autorizzazione — ovvero sia stabile e alimentato di volta in volta con i soli dati pertinenti. In entrambe le ipotesi si rende necessario definire requisiti minimi in tema di misure di sicurezza, tempi e modalità di cancellazione, e soprattutto garanzie di non incrementalità, affinché la reiterazione di autorizzazioni temporalmente distinte non determini, nella sostanza, la formazione di una banca dati biometrica permanente. Si tratta dell’applicazione naturale dei canoni di limitazione della finalità, minimizzazione e proporzionalità: un archivio che si accresce a ogni autorizzazione trasforma uno strumento puntuale in un’infrastruttura stabile di sorveglianza.

(b) L’inutilizzabilità dei dati illegittimamente acquisiti. Il comma 8 dell’art. 8 consentiva la conservazione dei dati raccolti in difetto delle condizioni, dei termini e dell’autorizzazione previsti, qualora gli elementi fossero stati legittimamente acquisiti secondo “altra base giuridica”. La genericità della formula — osserva il Garante — rischia di generare dubbi interpretativi idonei a incidere sull’effettività delle garanzie del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, con depotenziamento della funzione di tutela propria della disciplina di protezione dei dati. Il rilievo tocca un nervo scoperto del diritto probatorio: una clausola di salvezza formulata in termini elastici può vanificare, sul piano applicativo, il regime di inutilizzabilità che dovrebbe presidiare il rispetto delle condizioni autorizzatorie.

(c) La clausola di salvaguardia antidiscriminatoria. Il comma 10 dell’art. 10 recepisce il divieto di fondare decisioni con effetti giuridici negativi unicamente sui risultati del riconoscimento biometrico, in coerenza con l’art. 26, par. 10, dell’AI Act e con l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 51/2018. Il Garante ne segnala però la carenza di un rinvio espresso alle ulteriori garanzie, anche di natura antidiscriminatoria, previste dal medesimo art. 8 del d.lgs. n. 51/2018. La lacuna non è formale: la letteratura tecnica documenta da tempo tassi differenziali di errore dei sistemi di riconoscimento facciale in funzione di variabili fenotipiche [14], e la garanzia antidiscriminatoria è precisamente il presidio che l’ordinamento appronta contro l’effetto sistemico di tali differenziali.

(d) Il divieto di scraping non mirato. Il Garante ha proposto di integrare l’art. 13 con una previsione speculare a quella già contenuta nell’art. 8, vietando espressamente l’utilizzo, a fini di contrasto, di banche dati biometriche costituite mediante raccolte massive e indiscriminate di informazioni reperite tramite tecniche di web scraping. L’argomento è elegante e va colto nella sua portata: l’illiceità del dato raccolto costituisce un vizio che si riflette sull’intero processo decisionale, viziandolo ab origine. Il riferimento implicito è al modello Clearview AI, già sanzionato dallo stesso Garante nel febbraio 2022 con una misura pecuniaria di venti milioni di euro [15].

Il decreto sul riconoscimento facciale dopo il parere del Garante

Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato il decreto in via definitiva, mantenendo l’impianto originario ma intervenendo sui due punti più esposti [4].

Quanto al regime autorizzatorio, l’esito è un sistema di controllo differenziato tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari. Nella versione trasmessa alle Camere l’autorizzazione era affidata al procuratore del capoluogo del distretto di Corte d’appello, secondo il modello delle intercettazioni preventive; il testo finale articola diversamente il controllo giurisdizionale a seconda della fattispecie [16]. Resta ferma, nei casi d’urgenza, la possibilità di attivazione previa comunicazione anche orale al pubblico ministero, con richiesta di autorizzazione entro ventiquattro ore e decisione nelle successive ventiquattro; in difetto, l’uso cessa e i dati vanno cancellati.

Quanto all’art. 10, comma 3, la modifica recepisce nella sostanza il rilievo del Garante. Nei luoghi e negli eventi indicati le forze di polizia potranno registrare e conservare le immagini, ma non attivare automaticamente il riconoscimento facciale sulla generalità degli accessi; l’elaborazione biometrica potrà essere attivata solo a fronte della commissione di un reato [17]. È, per l’appunto, la distinzione tra ripresa e trattamento biometrico che l’Autorità aveva indicato come discrimine di conformità all’art. 26, par. 10.

Secondo le anticipazioni, il testo finale accoglie inoltre l’indicazione sulla natura della banca dati di confronto, che dovrà essere realizzata per la specifica finalità e cancellata alla scadenza dell’autorizzazione, e affianca alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dall’AI Act la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al d.lgs. n. 51/2018 [18]. La sovrapposizione dei due strumenti — FRIA e DPIA — non è una duplicazione burocratica: la prima misura l’impatto sistemico del sistema sui diritti e sulle libertà, la seconda i rischi specifici del trattamento, e solo la loro lettura congiunta consente una valutazione completa.

Riconoscimento facciale: le questioni ancora aperte

Il compromesso raggiunto non chiude tutte le questioni. Almeno quattro restano sul tavolo.

La prima riguarda la conservazione delle immagini. La disattivazione dell’estrazione biometrica automatica non incide sul regime di registrazione e conservazione delle riprese. Alla luce di Gaughran, la disponibilità di un archivio di immagini unita alla possibilità tecnica di applicarvi successivamente strumenti di riconoscimento costituisce già un’ingerenza nella vita privata: la garanzia effettiva risiede allora nella durata della conservazione, nelle condizioni di accesso e nella tracciabilità delle interrogazioni, non nella sola disattivazione dell’automatismo.

La seconda è il perimetro dei “luoghi o eventi”. Il rilievo del Garante sull’eterogeneità dei contesti riconducibili alla formula — dallo stadio al corteo, dalla stazione all’area urbana — conserva intatta la propria forza. Una nozione così elastica affida di fatto alla prassi amministrativa la delimitazione dell’ambito applicativo di una misura fortemente incidente su diritti fondamentali, con evidente tensione rispetto alle esigenze di determinatezza che la riserva di legge esprime in questa materia.

La terza è il coordinamento con la moratoria tuttora vigente fino al 31 dicembre 2027, di cui si è detto. Il rapporto tra i due regimi — sovrapposizione, deroga implicita, abrogazione tacita — non può essere risolto per via interpretativa senza un intervento esplicito del legislatore delegato.

La quarta attiene ai decreti attuativi. Buona parte delle garanzie sostanziali — requisiti di qualità dei dati, misure di sicurezza, tempi e modalità di cancellazione, criteri di attivazione dell’elaborazione biometrica — è rinviata a fonti subordinate. Il Garante ha chiesto che tali fonti siano adottate previo proprio parere e che il loro oggetto sia esteso ai profili sopra indicati [2]. È su questo piano, meno visibile del dibattito parlamentare, che si giocherà concretamente il livello di tutela.

Riconoscimento facciale e AI Act: la lezione del decreto

La vicenda dell’art. 10, comma 3 offre un caso di studio di rara nitidezza. Un rilievo tecnico formulato da un’autorità indipendente, argomentato non su valutazioni di opportunità politica ma su una precisa disposizione di diritto derivato dell’Unione, ha prodotto in tre settimane una modifica sostanziale di un testo che l’esecutivo aveva scelto di far avanzare a ritmo serrato. Il fattore decisivo non è stato il consenso parlamentare — le opposizioni erano in minoranza e le tensioni interne alla maggioranza riguardavano soprattutto il regime autorizzatorio — ma la qualità tecnica dell’argomento e il suo ancoraggio a una norma sovraordinata.

Questo dice qualcosa di rilevante sul funzionamento effettivo del sistema delle fonti nell’attuazione del diritto digitale europeo. L’AI Act non opera soltanto attraverso il canale formale delle procedure di infrazione, che sono lente e successive, ma attraverso una pluralità di canali informali e anticipati: il parere dell’autorità nazionale di vigilanza — che nel caso di specie il Garante rende in qualità di autorità designata ai sensi dell’art. 74, par. 8, del regolamento —, le prese di posizione pubbliche della Commissione, il confronto istruttorio in sede parlamentare. È in questo spazio che si forma, in concreto, il diritto vivente dell’attuazione.

Resta, naturalmente, la domanda di fondo, che nessuna tecnica normativa può dissolvere. La distinzione tra ricerca mirata e raccolta generalizzata è stata correttamente ripristinata sul piano del testo. La sua tenuta dipenderà però da variabili che il testo non governa: la fedeltà dell’implementazione tecnologica, l’effettività dei controlli sulle interrogazioni, la reale indipendenza della verifica sui sistemi impiegati. Su questi profili il giudizio non può che essere rinviato — e affidato, in prima battuta, alla lettura del testo definitivo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Note

[1] Camera dei deputati – Senato della Repubblica, Atto del Governo n. 418, Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, assegnato il 26 giugno 2026.

[2] Garante per la protezione dei dati personali, Memoria del Presidente Pasquale Stanzione su AG 418, Senato della Repubblica, Commissioni riunite Giustizia e Affari costituzionali, e parere 14 luglio 2026, n. 531.

[3] ANSA, Ue: “Riconoscimento facciale in spazi pubblici è vietato dall’AI Act”, Bruxelles, 30 luglio 2026.

[4] ANSA, Riconoscimento facciale, ok definitivo in Cdm. Il via libera resta al procuratore, limiti alle identificazioni “a strascico”, 5 agosto 2026; Il Post, È stato approvato il decreto sul riconoscimento facciale, con qualche modifica, 5 agosto 2026.

[5] Sky TG24, Riconoscimento facciale, decreto governo recepisce AI Act europeo: cosa prevede, 5 agosto 2026; Linkiesta, Occhi ovunque | Il governo apre al riconoscimento facciale ma vorrebbe disinnescarne i rischi, 5 agosto 2026.

[6] Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, art. 24, comma 2, lett. h).

[7] Money.it, Riconoscimento facciale con AI, come funziona e cosa prevede il decreto, 30 luglio 2026.

[8] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, art. 26, par. 10.

[9] D.l. 8 ottobre 2021, n. 139, art. 9, comma 9, conv. l. 3 dicembre 2021, n. 205; d.l. 10 maggio 2023, n. 51, art. 8-ter, conv. l. 3 luglio 2023, n. 87; Amnesty International Italia, Italia: estesa moratoria sul riconoscimento facciale, 2026.

[10] CGUE, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland; CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre 2020, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, La Quadrature du Net.

[11] CGUE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19, Ligue des droits humains, ECLI:EU:C:2022:491.

[12] Corte EDU, 4 luglio 2023, ric. n. 11519/20, Glukhin c. Russia.

[13] Corte EDU, Grande Camera, 4 dicembre 2008, ricc. nn. 30562/04 e 30566/04, S. e Marper c. Regno Unito; Corte EDU, 13 febbraio 2020, ric. n. 45245/15, Gaughran c. Regno Unito.

[14] Cfr., ex multis, i rapporti del National Institute of Standards and Technology (NIST), Face Recognition Vendor Test (FRVT), Part 3: Demographic Effects.

[15] Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 10 febbraio 2022, n. 50, sanzione a Clearview AI Inc.

[16] Formiche.net, Vi spiego tutti i rischi del trattamento preventivo dei dati biometrici. Parla l’avv. Mele, 31 luglio 2026.

[17] Il Post, È stato approvato il decreto sul riconoscimento facciale, con qualche modifica, 5 agosto 2026.

[18] Cybersecurity Italia, Riconoscimento facciale con AI per la Polizia, le modifiche al testo in attesa del CdM, 4 agosto 2026.

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