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Avvocati e AI, i nuovi confini della diligenza professionale


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Il rapporto tra diligenza professionale e intelligenza artificiale in ambito giudiziario non riguarda soltanto gli errori degli algoritmi. Riguarda anche il momento in cui conoscere, valutare o usare uno strumento affidabile può entrare nello standard richiesto a chi esercita la professione

Pubblicato il 25 set 2026

Matteo Montaruli

Avvocato Keller Montaruli & Associati STA S.r.l.



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L’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nel dibattito giuridico. Se ne discute sotto il profilo della responsabilità per gli errori dei sistemi algoritmici, degli obblighi di trasparenza, della tutela dei dati personali e, più in generale, dei limiti entro i quali questi strumenti possono essere utilizzati nello svolgimento delle attività professionali. Si tratta di questioni certamente centrali e destinate ad assumere un’importanza crescente. Eppure, osservando il fenomeno da una prospettiva diversa, viene naturale domandarsi se il problema più interessante non sia un altro.

La storia delle professioni insegna che l’introduzione di uno strumento innovativo non modifica soltanto il modo in cui il professionista svolge la propria attività. Con il tempo, può modificare anche il contenuto della diligenza che l’ordinamento pretende da lui. In altre parole, non cambia soltanto ciò che il professionista può fare. Cambia, progressivamente, ciò che gli si può ragionevolmente chiedere di fare. L’AI Act, letto in questa prospettiva, offre uno spunto di riflessione particolarmente interessante.

AI Act e diligenza professionale nell’uso dell’intelligenza artificiale

Il Regolamento europeo viene spesso rappresentato soprattutto attraverso i divieti e gli obblighi che introduce, quasi che la sua funzione principale fosse quella di porre un argine alla diffusione dell’intelligenza artificiale. La lettura dei suoi principi ispiratori conduce, tuttavia, a una conclusione più articolata.

L’obiettivo dichiarato dal legislatore europeo non è arrestare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma favorire la diffusione di sistemi antropocentrici e affidabili, assicurando al tempo stesso un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali. La disciplina segue infatti un approccio basato sul rischio, differenziando gli obblighi in relazione alle caratteristiche del sistema, al suo impiego e alle conseguenze che questo può produrre sulle persone.

Non tutte le disposizioni del Regolamento si applicano, pertanto, indistintamente a qualsiasi sistema o a qualsiasi utilizzatore. Gli obblighi più penetranti in materia, ad esempio, di gestione del rischio, trasparenza del funzionamento e sorveglianza umana riguardano specificamente i sistemi classificati ad alto rischio. La maggior parte degli strumenti di intelligenza artificiale generativa utilizzati ordinariamente nelle attività professionali non diventa, per il solo fatto di essere impiegata da un avvocato, un sistema ad alto rischio.

La distinzione è importante perché consente di cogliere meglio la logica del Regolamento. L’AI Act non impone al cittadino di utilizzare l’intelligenza artificiale, né gli suggerisce di diffidarne o di rinunciarvi. La prospettiva del legislatore europeo è diversa: creare le condizioni affinché chi intenda avvalersi di questa tecnologia possa farlo all’interno di un ecosistema nel quale innovazione e diffusione dell’IA siano accompagnate da requisiti di affidabilità, sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.

Il rischio tecnologico, dunque, non viene considerato una ragione sufficiente per arrestare l’innovazione, ma un fenomeno da conoscere, classificare e governare, graduando le cautele in relazione alle possibili conseguenze del suo impiego.

AI literacy e uso consapevole dei sistemi

Particolarmente significativo, sotto questo profilo, è l’art. 4 dell’AI Act, dedicato alla cosiddetta “AI literacy”, cioè all’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. La norma richiede a fornitori e deployer di adottare misure volte a sviluppare le competenze di coloro che operano con sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, della formazione e, soprattutto, del contesto nel quale lo strumento viene utilizzato.

Il legislatore europeo, quindi, non afferma semplicemente che l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata. Introduce già il principio secondo cui il suo impiego consapevole richiede conoscenza dello strumento e capacità di governarlo.

L’attenzione non è rivolta alla tecnologia in quanto tale, bensì agli effetti che il suo impiego può produrre nella vita delle persone. È una logica che il diritto conosce bene: accompagnare l’innovazione cercando un punto di equilibrio tra progresso tecnico, libertà di iniziativa e tutela dell’individuo.

Se questa è la direzione intrapresa, la domanda che il giurista dovrebbe iniziare a porsi è forse diversa da quelle affrontate sino ad oggi. Non soltanto se sia lecito utilizzare l’intelligenza artificiale o chi debba rispondere quando essa sbaglia, ma quando uno strumento sufficientemente affidabile, verificabile e normalmente disponibile possa incidere sul contenuto stesso della diligenza professionale.

Diligenza professionale e intelligenza artificiale: una categoria dinamica

L’art. 1176, comma 2, c.c. stabilisce che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, essa deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

La formula è sufficientemente ampia da adattarsi all’evoluzione delle conoscenze, delle tecniche e degli strumenti propri di ciascuna professione. Il comportamento diligente non viene, quindi, individuato una volta per tutte, ma deve essere ricostruito tenendo conto del contesto storico, del grado di specializzazione richiesto, della complessità dell’incarico e delle possibilità concretamente offerte dallo stato della tecnica.

Un professionista non può essere giudicato sulla base di strumenti che ancora non esistono o che non hanno raggiunto un grado sufficiente di affidabilità. Allo stesso tempo, però, non può necessariamente continuare a operare come se determinati progressi non fossero mai intervenuti.

Il diritto non pretende dal professionista l’impossibile. Pretende, però, che egli utilizzi responsabilmente ciò che la tecnica rende ragionevolmente possibile. È proprio questo carattere dinamico della diligenza a rendere interessante il rapporto con l’intelligenza artificiale. Il tema non consiste nell’affermare che ogni nuovo strumento debba essere immediatamente adottato, né che l’innovazione tecnologica determini automaticamente un nuovo obbligo professionale. Si tratta, piuttosto, di comprendere attraverso quale processo una tecnologia passi dall’essere una facoltà, talvolta sperimentale, a diventare una componente ordinaria della prestazione.

Questa domanda non è più soltanto teorica.

Il mancato uso dell’IA nel dibattito italiano

Nel dicembre 2025 Alberto M. Gambino ha dedicato specificamente al tema un contributo dal titolo “La responsabilità dell’Avvocato per mancato utilizzo della IA”, muovendo proprio dall’art. 1176, comma 2, c.c. e dalla natura dinamica della diligenza qualificata. La tesi proposta è che, pur in assenza di una giurisprudenza specifica sul punto, l’evoluzione tecnologica renda giuridicamente plausibile interrogarsi sulla responsabilità dell’avvocato non soltanto per l’impiego scorretto dell’intelligenza artificiale, ma anche, in determinate circostanze, per il suo mancato utilizzo.

La provocazione ha suscitato un dibattito e lo stesso Gambino è successivamente tornato sull’argomento osservando che l’assenza di un obbligo legislativo espresso di utilizzare l’IA non esaurisce il problema: la diligenza professionale, proprio perché parametrata alla natura dell’attività esercitata, può evolvere insieme agli strumenti attraverso i quali quell’attività viene svolta.

Il problema, dunque, ha già cominciato ad affacciarsi nella riflessione giuridica. Resta da comprendere attraverso quali criteri questa evoluzione possa verificarsi senza trasformare l’innovazione tecnologica in un obbligo indiscriminato.

Dalla medicina alla diligenza professionale nell’era dell’IA

La medicina offre probabilmente l’esempio più immediato di questo fenomeno.

Nessuno oggi riterrebbe diligente un medico che, potendo disporre di TAC, risonanza magnetica, PET, biopsie o di altre metodiche diagnostiche consolidate, decidesse di affrontare una patologia complessa facendo esclusivo affidamento sugli strumenti disponibili molti decenni fa.

Non perché una norma imponga sempre e comunque l’impiego di una determinata apparecchiatura, ma perché il progresso scientifico e tecnico, una volta validato e consolidato, entra progressivamente a far parte della lex artis e contribuisce a ridefinire lo standard della prestazione professionale.

Naturalmente, la disponibilità dello strumento non elimina il giudizio del medico. Una TAC non interpreta sé stessa, non ricostruisce da sola la storia clinica del paziente e non decide automaticamente il trattamento più appropriato. Produce informazioni che devono essere lette, contestualizzate e integrate con altri elementi.

Lo stesso strumento, inoltre, può essere utilizzato male. Può essere impiegato quando non è necessario, può essere eseguito con modalità inadeguate o può restituire risultati erroneamente interpretati. La tecnologia non sostituisce, quindi, la prudenza professionale: ne modifica il campo di applicazione.

L’evoluzione della diligenza non consiste semplicemente nell’utilizzare più tecnologia. Consiste nel sapere quale strumento impiegare, in quale momento, con quali cautele e con quale capacità di interpretarne criticamente i risultati.

Questo passaggio è decisivo anche per comprendere il possibile impatto dell’intelligenza artificiale sulle professioni intellettuali. L’analogia con le metodiche diagnostiche non significa equiparare un modello linguistico a una TAC, né attribuire agli attuali sistemi di IA un’affidabilità che non possiedono in ogni ambito. Serve, piuttosto, a mostrare il meccanismo attraverso cui il progresso tecnico può trasformare, nel tempo, ciò che viene considerato professionalmente esigibile.

Intelligenza artificiale e professioni: il primato del lavoro umano

Nel nostro ordinamento, peraltro, il rapporto tra intelligenza artificiale e professioni intellettuali non è più affidato soltanto ai principi generali.

La legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, contiene una disposizione specificamente dedicata alle professioni intellettuali.

L’art. 13 stabilisce che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato alle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e deve avvenire con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. La stessa disposizione prevede inoltre che il professionista comunichi al destinatario della prestazione le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, al fine di assicurare il rapporto fiduciario.

Il legislatore italiano ha quindi già fissato un limite importante: l’intelligenza artificiale può assistere il professionista, ma non può trasformare la prestazione intellettuale in una mera restituzione dell’elaborazione della macchina. Il lavoro intellettuale deve restare prevalente.

Questa previsione, tuttavia, non risolve il problema oggetto di questa riflessione. Sotto alcuni aspetti lo rende ancora più interessante.

Affermare che l’intelligenza artificiale debba svolgere una funzione strumentale e di supporto significa, infatti, individuare il limite oltre il quale la delega tecnologica diventa incompatibile con la natura stessa della prestazione professionale. Rimane però aperta la questione opposta: posto che la decisione e il lavoro intellettuale devono rimanere umani, può la diligenza richiedere, in determinate circostanze, che quel lavoro intellettuale si avvalga anche degli strumenti tecnologici divenuti normalmente disponibili?

La legge ci dice, in sostanza, che il professionista non può scomparire dietro la macchina. Non ci dice ancora fino a che punto possa legittimamente ignorarla.

Quando l’intelligenza artificiale entra nella lex artis

Non ogni innovazione entra immediatamente nella lex artis. Perché ciò avvenga, devono concorrere diversi fattori: l’affidabilità dello strumento, la sua diffusione, la sostenibilità economica, la possibilità di verificarne i risultati, l’esistenza di regole tecniche condivise, la formazione degli operatori e, soprattutto, la capacità di dimostrare che il suo impiego migliora effettivamente la qualità o la sicurezza della prestazione.

Affidabilità, dati e rischi degli strumenti di IA

L’intelligenza artificiale si trova ancora in una fase di rapida evoluzione. Le sue prestazioni non sono uniformi; modelli diversi restituiscono risultati differenti; la qualità dell’output dipende dai dati disponibili, dalle istruzioni impartite e dalla competenza di chi utilizza il sistema. Permangono il rischio di allucinazioni, la produzione di riferimenti inesistenti e l’opacità di alcuni processi decisionali.

Rimane inoltre necessario valutare attentamente l’affidabilità dell’infrastruttura tecnologica utilizzata, le modalità di conservazione dei dati, i soggetti che possono accedervi e le garanzie offerte dal fornitore del servizio. Si tratta, tuttavia, di una valutazione che accomuna ogni piattaforma digitale utilizzata dal professionista e non costituisce una peculiarità esclusiva dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il punto, quindi, non è stabilire se l’IA sia astrattamente più o meno “sicura” di altri strumenti digitali. Occorre valutare, caso per caso, se la specifica soluzione adottata sia tecnicamente adeguata, coerente con l’organizzazione dello studio e compatibile con il livello di protezione richiesto dalla natura delle informazioni trattate.

Sarebbe prematuro affermare che l’impiego dell’intelligenza artificiale appartenga già, in termini generali, alla diligenza esigibile da ogni professionista.

Sarebbe però altrettanto riduttivo ritenere che nulla sia destinato a cambiare.

Come l’intelligenza artificiale cambia il metodo di lavoro

Gli strumenti di IA sono già capaci, in determinate attività, di analizzare grandi quantità di documenti, confrontare versioni, individuare incoerenze, ricercare connessioni, formulare ipotesi alternative e segnalare profili meritevoli di approfondimento. Non assumono la decisione professionale, ma possono incidere sul procedimento attraverso cui essa viene formata.

È questo il passaggio che merita attenzione. La tecnologia non modifica soltanto il prodotto finale: modifica il metodo di lavoro e, progressivamente, può spostare il confine di ciò che viene considerato ragionevolmente verificabile.

Intelligenza artificiale, avvocati e responsabilità professionale

Nel lavoro dell’avvocato, l’intelligenza artificiale può già essere utilizzata per ordinare documenti, sintetizzare atti, confrontare dichiarazioni, verificare la coerenza interna di una ricostruzione, individuare orientamenti contrari alla tesi sostenuta o sottoporre un ragionamento a una sorta di contraddittorio preliminare.

Queste attività non coincidono con la decisione difensiva. La selezione dei fatti rilevanti, la qualificazione giuridica, la scelta della strategia, la valutazione dell’interesse del cliente e la sottoscrizione dell’atto restano attribuite al professionista, che ne assume integralmente la responsabilità.

L’IA può suggerire una strada; non può decidere se percorrerla.

Sotto questo profilo, il principio di prevalenza del lavoro intellettuale posto dalla legge italiana e la logica della sorveglianza umana che attraversa l’AI Act convergono su un punto essenziale: l’impiego della tecnologia non determina un trasferimento della responsabilità professionale.

Sorveglianza umana, automation bias e controllo delle fonti

È però necessario mantenere distinti i piani. Le specifiche prescrizioni sulla sorveglianza umana contenute nell’art. 14 dell’AI Act riguardano i sistemi ad alto rischio e non possono essere automaticamente estese a qualsiasi impiego professionale di un sistema generativo. Esse esprimono, tuttavia, con particolare chiarezza un problema più generale: il rischio che l’essere umano finisca per affidarsi automaticamente o eccessivamente all’output della macchina, quello che lo stesso Regolamento definisce “automation bias”.

Il problema dell’allucinazione algoritmica ne offre una rappresentazione evidente. Una risposta può essere espressa in un linguaggio tecnicamente impeccabile e, tuttavia, contenere una norma interpretata in modo errato, una sentenza inesistente o un calcolo scorretto. La correttezza formale dell’output non garantisce la correttezza del suo contenuto.

La diligenza del professionista consiste allora anche nella capacità di riconoscere quando la risposta non regge, di tornare alla fonte e di ricostruire autonomamente il percorso logico. Sotto questo profilo, l’intelligenza artificiale non elimina la necessità della competenza. La rende ancora più evidente. Solo chi conosce la materia può cogliere l’errore plausibile, formulato in modo persuasivo e inserito senza apparenti fratture all’interno di un ragionamento.

Usare o ignorare l’IA: i due rischi per la diligenza

Il dibattito si concentra soprattutto sul primo versante: il rischio che il professionista utilizzi l’intelligenza artificiale in modo acritico, affidandole attività che richiedono valutazioni umane e trasferendo negli atti errori, omissioni o riferimenti non verificati.

È un rischio reale.

Tuttavia, il problema opposto non appartiene più soltanto alla speculazione teorica.

Il dibattito nel Regno Unito

Nel Regno Unito, nel maggio 2026, Tristam Razzell ha posto esplicitamente la domanda in un contributo significativamente intitolato “When is it negligent for a professional to use or ignore AI?”. L’impostazione è molto vicina al problema qui affrontato: l’esistenza dell’intelligenza artificiale non rende automaticamente negligente il professionista che non la utilizza; la questione è stabilire se, nelle circostanze concrete, un professionista ragionevolmente competente avrebbe impiegato quello strumento nell’interesse del cliente, tenendo conto del possibile miglioramento della qualità, della rapidità, dei costi e della riduzione del rischio di errore.

Poche settimane dopo il dibattito inglese ha compiuto un passo ulteriore. Nel luglio 2026 la UK Jurisdiction Taskforce, nel Legal Statement on Liability for AI Harms, ha affrontato espressamente anche la responsabilità professionale derivante dal mancato utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il punto è particolarmente significativo perché il ragionamento non muove dalla creazione di una nuova responsabilità “da IA”, ma dall’applicazione dei tradizionali principi di reasonable skill and care: il professionista può rispondere tanto dell’impiego inappropriato dello strumento quanto, in determinate circostanze, della scelta di non utilizzarlo quando un professionista ragionevole lo avrebbe fatto.

Competenza tecnologica e IA negli Stati Uniti

Anche negli Stati Uniti la stessa domanda sta emergendo.

Nel gennaio 2026 Patrick T. Barone, sul Michigan Bar Journal, ha significativamente intitolato un proprio contributo “Is saying no to AI saying yes to legal malpractice? Our profession’s new dilemma”. L’analisi muove dal tradizionale dovere di competenza tecnologica e arriva a considerare non soltanto il rischio dell’uso scorretto dell’IA, ma anche quello di una mancata conoscenza o adozione degli strumenti capaci di incidere sull’efficienza e sulla qualità della prestazione.

La riflessione americana trova un fondamento particolarmente interessante nella Formal Opinion 512 dell’American Bar Association: non viene imposto agli avvocati di utilizzare strumenti di IA generativa, ma viene richiesto loro di conoscere gli strumenti rilevanti per la propria attività in misura sufficiente da poter compiere una scelta professionale informata sull’opportunità di utilizzarli o di procedere diversamente.

La differenza è sottile, ma fondamentale.

L’obbligo non consiste necessariamente nell’utilizzare l’intelligenza artificiale.

Può iniziare, molto prima, dall’obbligo professionale di conoscerne sufficientemente possibilità e limiti per poter decidere consapevolmente se utilizzarla.

Da ordinamenti differenti sembra dunque emergere la medesima domanda: può un professionista ignorare sistematicamente una tecnologia che, in un determinato contesto, gli avrebbe consentito di svolgere verifiche più complete, individuare un errore rilevante o analizzare tempestivamente una massa documentale altrimenti ingestibile?

Quando il rifiuto dell’IA può diventare rilevante

La risposta non può essere generale.

Non utilizzare l’intelligenza artificiale non è, di per sé, una condotta negligente. Un professionista può raggiungere risultati eccellenti attraverso metodi tradizionali e può legittimamente ritenere inadeguato un determinato sistema rispetto all’incarico ricevuto. Inoltre, non si può pretendere l’impiego di strumenti non sufficientemente affidabili, non ragionevolmente accessibili o non adeguati, per caratteristiche tecniche e modalità di gestione dei dati, al contesto professionale nel quale dovrebbero essere utilizzati.

La diligenza, però, non si identifica con la conservazione immutabile delle abitudini professionali.

Se uno strumento dovesse diventare affidabile, verificabile, normalmente disponibile e capace di ridurre in modo significativo il rischio di errore, il suo rifiuto aprioristico potrebbe progressivamente assumere un significato diverso.

La questione, quindi, non è stabilire se ogni professionista debba usare sempre l’intelligenza artificiale. È comprendere se, in casi determinati, possa diventare necessario almeno valutare consapevolmente la possibilità di utilizzarla.

Il comportamento diligente potrebbe allora collocarsi tra due estremi opposti: da un lato, la delega cieca alla macchina; dall’altro, il rifiuto pregiudiziale della tecnologia.

Tra questi due estremi si colloca il vero spazio della responsabilità professionale: conoscere lo strumento, decidere se utilizzarlo, comprenderne i limiti, verificarne i risultati e assumere comunque in prima persona la decisione finale.

Intelligenza artificiale e nuova competenza professionale

In questo scenario, la competenza richiesta al professionista non coincide con la conoscenza tecnica necessaria a sviluppare un modello di intelligenza artificiale.

Così come il medico non deve necessariamente saper costruire una TAC per interpretarne correttamente i risultati, l’avvocato non deve diventare un informatico. Deve però comprendere le caratteristiche essenziali dello strumento che utilizza, i suoi limiti, il grado di affidabilità dell’output e le condizioni nelle quali il sistema può essere impiegato in modo coerente con gli obblighi connessi all’attività professionale.

La nuova diligenza potrebbe quindi comprendere una competenza ulteriore: la capacità di conoscere gli strumenti disponibili, scegliere quello eventualmente appropriato e governarne l’impiego.

L’articolo 4 dell’AI Act

Non si tratta di utilizzare ogni tecnologia disponibile, né di respingerla per timore, diffidenza o abitudine. Si tratta di sviluppare la capacità di selezionare, verificare e decidere.

L’art. 4 dell’AI Act offre già un importante indice normativo in questa direzione. L’alfabetizzazione in materia di IA non viene concepita come una conoscenza astratta o puramente informatica, ma viene parametrata alle caratteristiche delle persone che utilizzano il sistema e al contesto concreto nel quale esso viene impiegato.

È una prospettiva particolarmente interessante per le professioni intellettuali.

La competenza tecnologica non consiste nel trasformare l’avvocato in un ingegnere informatico. Consiste nel metterlo nelle condizioni di comprendere abbastanza dello strumento da poter decidere responsabilmente quando utilizzarlo, quando verificarlo con particolare rigore e quando, invece, non utilizzarlo affatto.

La diligenza professionale opera proprio su questo piano: quali cautele deve adottare chi decide di utilizzare uno strumento e, soprattutto, quando la sua utilità diventa sufficientemente consolidata da influire sulla valutazione della prestazione?

Le questioni aperte sulla diligenza professionale nell’era dell’IA

L’intelligenza artificiale non ha ancora assunto, nelle professioni intellettuali, una funzione paragonabile a quella delle metodiche diagnostiche consolidate nella medicina. Le differenze di affidabilità, trasparenza e verificabilità impongono prudenza e rendono impropria qualsiasi conclusione automatica.

L’analogia, tuttavia, consente di cogliere una dinamica che il diritto ha già conosciuto.

Ogni volta che una tecnologia modifica in modo stabile le possibilità operative di una professione, cambia progressivamente anche il parametro con cui viene valutato il comportamento di chi la esercita.

La tecnologia non modifica soltanto ciò che il professionista può fare. Modifica anche ciò che, con il tempo, gli si può ragionevolmente chiedere di fare.

Verso due direzioni

Il quadro normativo sembra già indicare due coordinate.

Da un lato, la legge italiana n. 132 del 2025 impone che nelle professioni intellettuali il lavoro umano resti prevalente e che l’intelligenza artificiale mantenga una funzione strumentale e di supporto.

Dall’altro, l’AI Act introduce l’idea che l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale richieda una specifica alfabetizzazione, calibrata sul contesto nel quale il sistema viene impiegato. Tra queste due coordinate si apre lo spazio nel quale potrebbe evolvere la diligenza professionale.

Oggi il problema principale resta quello dell’uso acritico dell’intelligenza artificiale. La riflessione italiana, inglese e americana mostra però che sta emergendo anche una domanda speculare: può assumere rilievo, ai fini della diligenza, la scelta di non utilizzare uno strumento che abbia raggiunto un livello sufficiente di affidabilità, diffusione e utilità rispetto alla prestazione richiesta? Non esiste ancora una risposta generale, né sarebbe opportuno anticiparla attraverso obblighi astratti e uniformi.

Esiste però una questione che il diritto dovrà progressivamente affrontare: la diligenza professionale non può restare indifferente al mutamento degli strumenti attraverso cui la prestazione viene costruita.

Il punto, quindi, non sarà stabilire se l’intelligenza artificiale debba sostituire il professionista. Il legislatore italiano ha già escluso questa prospettiva, imponendo la prevalenza del lavoro intellettuale umano.

La domanda sarà più sottile: quando l’impiego dell’intelligenza artificiale, da semplice opportunità, potrà entrare a far parte di ciò che un professionista competente è ragionevolmente tenuto almeno a conoscere e valutare e, nei casi in cui la natura dell’incarico, l’affidabilità dello strumento e le circostanze concrete lo giustifichino, anche a utilizzare?

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