Il 29 settembre il New York Times ha raccontato la scommessa di Javier Milei: fare dell’Argentina un approdo per le imprese dell’intelligenza artificiale che cercano condizioni più favorevoli e meno vincoli. Il titolo, “As A.I. Panic Grows, Javier Milei Is Pitching Argentina As a Rules-Free Haven” mette a fuoco una questione destinata ad accompagnarci: la possibilità che, accanto ai paradisi fiscali, si affermino paradisi regolatori dell’IA.
La formula va maneggiata con attenzione, ma la scelta politica che descrive trova conferma nelle dichiarazioni ufficiali del presidente argentino. Il 23 settembre, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Milei ha indicato tre impegni: non regolare preventivamente l’intelligenza artificiale, prevedere responsabilità limitata per le imprese che operano con agenti di IA e offrire benefici fiscali. È quanto si legge nella trascrizione pubblicata dalla Casa Rosada. Il punto interessante è che la promessa di meno regole entra esplicitamente nell’offerta con cui uno Stato cerca di conquistare una posizione nella competizione tecnologica internazionale.
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Paradisi regolatori dell’IA e competizione tecnologica
Il giorno successivo, all’Economic Club di New York, Milei ha spiegato su quali risorse vorrebbe costruire questa ambizione: energia, minerali critici, territori adatti ai centri dati e competenze professionali. L’argomento ha una sua coerenza: alle condizioni materiali necessarie per sviluppare l’IA si aggiunge un ambiente giuridico che dovrebbe convincere le imprese a investire. Anche il diritto, dunque, diventa parte dell’infrastruttura offerta al mercato. Con una differenza tutt’altro che secondaria: modificare la distribuzione degli obblighi e delle responsabilità significa intervenire sulle condizioni alle quali le persone saranno esposte alle conseguenze di quella tecnologia.
Prima di trarre conclusioni, però, occorre fermarsi su una distinzione. I discorsi di Milei documentano un indirizzo politico e annunci di intervento. Non dimostrano che tutte le misure siano già operative, né autorizzano a descrivere l’Argentina come uno spazio privo di tutele. La legge 25.326 sulla protezione dei dati personali figura nel repertorio ufficiale della normativa vigente e contiene una disposizione particolarmente significativa. L’articolo 20 stabilisce che decisioni giudiziarie e atti amministrativi che valutano condotte umane non possano fondarsi esclusivamente sul trattamento informatizzato di dati che definisca il profilo o la personalità dell’interessato. Esiste, quindi, una garanzia che riguarda proprio il rapporto tra automazione e decisione pubblica. Dimenticarla, per rendere più efficace la formula del paradiso senza regole, indebolirebbe l’analisi.
Meno vincoli come vantaggio competitivo
Il tema è semmai un altro: fino a che punto la rinuncia a introdurre nuovi vincoli può diventare un vantaggio competitivo? Il precedente dei paradisi fiscali aiuta a comprendere la domanda, pur senza consentire facili sovrapposizioni. Nell’IA si può competere sul costo delle verifiche, sulla documentazione richiesta, sulle condizioni della sperimentazione e sull’esposizione alle conseguenze dei danni. Quello che per un’impresa rappresenta un costo evitato potrebbe diventare, per qualcun altro, una protezione perduta. Non accade necessariamente, e sarebbe sbagliato presumerlo in ogni scelta di semplificazione. Ma è precisamente questo il passaggio che una discussione seria dovrebbe verificare: dove finisce il costo che viene tolto dal bilancio dell’innovatore? Scompare perché era inutile, oppure viene trasferito sulle persone che incontreranno quel sistema senza averlo scelto?
La dimensione geopolitica della proposta argentina, del resto, è dichiarata. All’ONU Milei ha sostenuto che l’IA non è geopoliticamente neutrale, rivendicando una guida occidentale del suo sviluppo e una convergenza con la visione di Donald Trump. Nell’intervento del 23 settembre dedicato a libertà economica e sicurezza strategica ha inoltre affermato che il settore privato saprà soddisfare la domanda di sicurezza del pubblico. Qui emerge una concezione precisa del rapporto tra Stato, mercato e libertà: la fiducia nella capacità delle imprese di rispondere alle preoccupazioni delle persone diventa una ragione per contenere l’intervento pubblico.
Argentina e IA tra infrastrutture, valore e dipendenze
Per un Paese che vuole entrare nella catena del valore dell’intelligenza artificiale, la logica economica è comprensibile. Progettare modelli avanzati richiede capacità difficili da costruire in tempi brevi. Ospitare infrastrutture e attrarre operatori può apparire una strada più accessibile, soprattutto quando si dispone delle risorse materiali necessarie. Liquidare questa ambizione come una provocazione sarebbe miope. Bisogna però chiedersi quanto valore rimanga nel territorio: quali competenze, quale ricerca, quali opportunità per i fornitori locali e quale capacità di negoziare con i grandi operatori. La presenza di centri dati può produrre benefici importanti, ma il controllo della tecnologia dipende anche da chi decide le condizioni di accesso ai modelli e ai servizi. Una politica che attrae infrastrutture deve fare i conti anche con le dipendenze che quelle infrastrutture possono generare.
C’è poi il tema della responsabilità limitata, che merita una discussione meno frettolosa di quella suggerita dallo scontro tra sostenitori e avversari della deregolazione. È un istituto ordinario dell’attività economica e ha una funzione essenziale nell’organizzazione degli investimenti. Richiamarlo non equivale a promettere impunità. Occorre distinguere il patrimonio della società da quello dei soci e capire quali responsabilità restino in capo a chi progetta, dirige o controlla l’attività. Nel caso dell’IA, la domanda è molto concreta: la persona danneggiata riuscirà a individuare un interlocutore, ricostruire quanto è accaduto e ottenere un risarcimento effettivo? È su questi elementi che andranno giudicate le misure destinate a dare seguito agli annunci. Una garanzia patrimoniale solo nominale servirebbe a poco, così come servirebbe a poco indicare un responsabile che non disponga delle informazioni necessarie per spiegare le operazioni del sistema.
Responsabilità degli agenti artificiali e opacità dei processi
Con gli agenti artificiali il problema acquista un rilievo ulteriore. L’autorizzazione a perseguire un obiettivo può tradursi in una successione di operazioni che nessuno ha approvato singolarmente. Immaginiamo un agente incaricato di acquistare servizi, negoziare condizioni o gestire accessi informatici. Per ricostruire una responsabilità diventa decisivo sapere chi abbia stabilito i suoi limiti, quali controlli fossero disponibili e chi avesse il potere di interromperlo. Una disciplina capace di attrarre investimenti dovrebbe rendere comprensibile questa catena anche ai terzi. Se l’automazione la rendesse invece più opaca, il vantaggio per chi investe potrebbe corrispondere a una maggiore difficoltà per chi subisce il danno.
E il problema, naturalmente, non si ferma alla frontiera. Un sistema può essere sviluppato in una giurisdizione, ospitato in un’altra e utilizzato altrove. Lo Stato che accoglie l’attività può raccogliere investimenti e gettito, mentre altri possono trovarsi a gestire le conseguenze sui propri cittadini. È un rischio da prevenire, non un risultato già dimostrato nel caso argentino. Ma spiega perché la concorrenza regolatoria sull’IA interessi anche chi non partecipa alla scelta del luogo di insediamento. La questione diventa particolarmente delicata quando il vantaggio competitivo dipende dalla possibilità di trasferire una parte dei costi fuori dalla giurisdizione che lo concede.
AI Act e limiti dello spostamento oltreconfine
L’Unione europea ha cercato di rispondere almeno a una parte di questa difficoltà. L’articolo 2 dell’AI Act include nel proprio ambito i fornitori che immettono sistemi o modelli di IA per finalità generali sul mercato dell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’Europa. Comprende inoltre fornitori e utilizzatori professionali situati in Paesi terzi quando l’output del sistema sia utilizzato nell’Unione. La portata concreta dipende dalle disposizioni applicabili e dalle relative esclusioni, ma un punto è fermo: spostare l’attività oltreconfine non basta, di per sé, a sottrarla alle regole europee. Il regolamento collega le garanzie anche alla destinazione dei sistemi e dei loro risultati.
Affermare questa competenza, tuttavia, non significa riuscire a esercitarla. Servono informazioni, interlocutori identificabili, cooperazione tra autorità e competenze tecniche adeguate. Una regola ambiziosa perde credibilità se diventa difficile verificarne il rispetto proprio nei confronti degli operatori dai quali si dipende maggiormente. La proposta argentina pone allora all’Europa anche una domanda sulla qualità della propria offerta. Procedure lente, obblighi sovrapposti e interpretazioni imprevedibili rendono più persuasiva la promessa di un ordinamento semplice. Difendere le garanzie significa renderle comprensibili e praticabili, anche per chi non dispone degli uffici legali dei grandi gruppi. Una maggiore chiarezza sulle responsabilità può ridurre l’incertezza per investitori, clienti e assicuratori: è un fattore di sviluppo che spesso resta ai margini del dibattito.
Garanzie minime per la governance internazionale dell’IA
Sul piano internazionale, sarebbe utile partire da alcune condizioni minime condivise: identificabilità dei responsabili, conservazione delle informazioni necessarie a ricostruire gli incidenti, cooperazione nelle indagini e possibilità concreta di ottenere rimedi. Su questa base potrebbero convivere politiche industriali differenti. L’Europa potrebbe anche utilizzare acquisti pubblici e sostegno alle imprese per premiare requisiti verificabili di affidabilità, dando una dimensione economica alla propria proposta di governance.
La scommessa di Milei merita attenzione perché mostra quanto il diritto sia ormai parte dell’offerta con cui gli Stati competono per il futuro tecnologico. Saranno i testi adottati e la loro applicazione a consentire un giudizio sul modello argentino. La domanda politica è però già davanti a noi: quale libertà viene promessa, a chi e con quali conseguenze per gli altri? La libertà di innovare diventa più solida quando chi incontra quell’innovazione conserva la possibilità di comprenderne gli effetti, contestare una decisione e ottenere tutela. È sulla sorte di queste possibilità, molto più che sugli annunci degli investimenti, che andrà misurato il successo dei nuovi paradisi regolatori.

























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