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Intelligenza artificiale nel Fisco, limiti e responsabilità


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L’IA negli atti del Fisco entra nel vivo con il caso Napoli, dove una sentenza tributaria ha negato valore probatorio alle risposte di sistemi generativi utilizzate dall’Ufficio. Policy interne, audit e nuove linee guida pongono ora una questione più ampia: come conciliare controllo umano, responsabilità, tracciabilità e diritti del contribuente

Pubblicato il 30 ott 2026

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



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Punti chiave

  • La sentenza (CGT Campania) respinge l’appello: risposte di chatbot non sono prova valida perché non spiegabili né verificabili.
  • L’Agenzia delle Entrate adotterebbe una policy interna non pubblicata e linee guida provinciali che vietano IA generativa esterna e impongono responsabilità a cascata.
  • Proposte: pubblicare la policy, garantire conoscibilità e tracciabilità per l’interessato, usare strumenti validati e rendere obbligatoria la verifica delle fonti.
Riassunto generato con AI


Un appello tributario perso a Napoli, una sentenza che boccia le risposte di un chatbot come prova, un audit interno e linee guida provinciali con responsabilità a cascata. Il caso mette alla prova il modello con cui l’Agenzia delle Entrate governa l’IA generativa: una policy interna non pubblicata, a fronte di una legge che promette agli interessati conoscibilità e tracciabilità.

IA negli atti del Fisco: dal caso Napoli all’audit interno

Nel giro di un anno l’uso dell’IA generativa da parte dell’Agenzia delle Entrate è passato dai comunicati stampa alle aule di giustizia, e da queste ai provvedimenti organizzativi. La sequenza dei fatti è il modo più neutro per raccontarla.

DataFattoFonte
10 ottobre 2025Entra in vigore la legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificialeGU n. 223 del 25/09/2025
21 ottobre 2025La Direzione Provinciale I dell’ADE di Napoli deposita un appello in cui argomenta con risposte ottenute da sistemi di IA generativa onlineSentenza CGT II Campania 4759/20261
23 ottobre 2025L’Agenzia adotta la policy interna sull’IA generativaCircostanza resa nota in un Comunicato AdE 17/12/20252
29 ottobre 2025Il Direttore illustra la policy in audizione alla Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributariaAudizione3
10 aprile 2026La CGT di secondo grado della Campania decide l’appello (sentenza depositata il 14 luglio 2026)Sentenza 4759/2026
27 maggio 2026Comunicato dell’Agenzia che smentisce presunti controlli tramite i social network e presenta la L. 132/2025 come divieto di creare provvedimenti con l’IAComunicato AdE4
15-16 ottobre 2026Riunione online tra uffici centrali e dirigenti territoriali; la stampa dà conto di linee guida interne delle direzioni provincialiItaliaOggi 5 6
27 ottobre 2026Interrogazione a risposta scritta 4-09462 ai Ministri dell’economia e della pubblica amministrazione: riferisce il trasferimento della direttrice provinciale e della capo ufficio legale della Direzione Provinciale I dell’ADE di Napoli a un incarico di studio presso la DR Campania, dopo un audit internoAtto Camera7

Le linee guida provinciali sono note solo da fonti giornalistiche8. Le circostanze sul caso di Napoli sono esposte nell’interrogazione parlamentare: sono affermazioni dell’interrogante, in attesa della risposta del Governo, ma costituiscono il primo atto ufficiale che collega la sentenza alla stretta organizzativa.

La policy dell’Agenzia delle Entrate tra divieti e fonti indirette

Il testo della policy non risulta pubblicato9. Chi scrive non ha potuto consultarlo: ciò che segue è ricostruito de relato, distinguendo le fonti istituzionali da quelle giornalistiche.

Le regole riferite nelle fonti istituzionali

  • L’audizione del Direttore dell’Agenzia del 29 ottobre 202510 riferisce che la policy, emessa nell’ottobre 2025, vieta di usare strumenti pubblicamente disponibili, e non integrati nei sistemi dell’Agenzia, per produrre atti amministrativi. Anche con gli strumenti validati e integrati l’uso è limitato alla produttività individuale: esclude la produzione diretta di atti e l’elaborazione di dati dell’Anagrafe tributaria, e richiede sempre la supervisione e la verifica umana dei risultati.In un altro passaggio l’audizione precisa che l’IA impiegata nell’analisi del rischio serve solo nella fase preistruttoria, per individuare i contribuenti da controllare.
  • Il comunicato del 17 dicembre 202511 riprende la regola centrale: i sistemi di IA generativa non vanno mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, compresi quelli della gestione delle controversie e della fase endoprocedimentale. Annuncia inoltre azioni disciplinari anche per violazioni riferite a un singolo atto.
  • Il comunicato del 27 maggio 2026 non menziona la policy. Nello smentire notizie su presunti controlli tramite i social network, afferma che l’Agenzia agisce nel rispetto della L. 132/2025, che a suo dire proibisce di usare sistemi di IA per generare provvedimenti amministrativi.

Le ricostruzioni della stampa sulla policy12

  • La policy sarebbe firmata dal Direttore Vincenzo Carbone. Distinguerebbe gli strumenti con funzioni di IA non adottati dall’Agenzia da quelli validati, che operano in ambienti controllati.
  • Vieterebbe di immettere dati dell’Agenzia in servizi esterni come Copilot, ChatGPT o Gemini, e di farsi correggere atti e documenti di lavoro da questi strumenti.
  • Elencherebbe i rischi: esposizione di dati personali, perdita di controllo sui dati, contenuti errati o fuorvianti, falsificazione documentale. Ne è previsto un aggiornamento annuale, o anticipato se cambia il contesto.

La fonte giurisprudenziale. La CGT Campania, nella sentenza citata, descrive la policy come un codice di condotta interno vincolante, attribuito al “Direttore Centrale”. Esso escluderebbe l’uso di IA generativa non validata per la redazione di atti impositivi e per la gestione del contenzioso, giudiziale ed extragiudiziale.

Le tre famiglie di fonti convergono sul nucleo: divieto dell’utilizzo di IA generativa (esterna, nel senso di non validata dall’Agenzia) negli atti, responsabilità sempre umana. Nessuna, però, riproduce il testo. Le formulazioni variano: l’audizione parla di produzione di atti amministrativi, il comunicato di dicembre vi include espressamente il contenzioso e la fase endoprocedimentale, la sentenza menziona atti impositivi e gestione delle liti e attribuisce il documento al “Direttore Centrale”.

È già un primo dato: una regola che un giudice ha usato per valutare l’operato dell’Ufficio è conoscibile, per il contribuente, solo attraverso resoconti indiretti.

Le risposte del chatbot come prova: cosa ha deciso la Corte

La CGT di secondo grado della Campania, sez. 16, con la sentenza n. 4759/2026, ha respinto l’appello dell’Ufficio. Il motivo non è l’uso dell’IA in sé, ma il valore probatorio attribuito alle sue risposte.

I fatti. Il contenzioso riguardava il recupero di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 3 d.l. 145/2013), per 153.791,52 euro di capitale. Il progetto era una centralina antifurto a 24 zone, con sensori cablati e wireless e predisposizione GSM. Il primo grado aveva annullato l’atto. In appello l’Ufficio ha sostenuto l’assenza di novità con le risposte di sistemi di IA disponibili online, interrogati per datare la diffusione di alcune tecnologie.

Un dettaglio conta: l’IA compare nell’atto d’appello, non nell’atto di recupero. Siamo cioè nella gestione del contenzioso, non nella produzione del provvedimento impositivo.

Le due ragioni del rigetto dell’appello

  1. L’inattendibilità strutturale dello strumento. I sistemi generativi esterni operano con logiche probabilistiche, non spiegano le proprie risposte e non garantiscono fedeltà ai fatti. La Corte richiama i canoni di trasparenza, piena conoscibilità e non automaticità della decisione algoritmica fissati dal Consiglio di Stato (sentenze n. 2270 e n. 8472 del 2019).
  2. Il travisamento dell’oggetto. I quesiti posti al sistema riguardavano telecamere e videosorveglianza ottica. Il progetto era una centrale d’allarme senza componenti ottiche. Rimasta senza una valutazione tecnica alternativa, e senza il parere del Ministero, l’unica prova specifica era la perizia asseverata del contribuente.

Un terzo argomento, più fragile. La Corte aggiunge che l’Ufficio avrebbe violato anche la policy del 23 ottobre 2025. Ma l’appello era stato depositato il 21 ottobre, due giorni prima. La sentenza stessa definisce quelle direttive “medio tempore emesse”. Applicarle a una condotta anteriore è la parte meno solida della motivazione, ed è il punto su cui insiste l’interrogazione parlamentare citata in nota.

Cosa la sentenza non dice. Non cita l’art. 14 della L. 132/2025, già in vigore al deposito dell’appello, né il Regolamento (UE) 2024/1689. Usa per analogia la giurisprudenza amministrativa sulle decisioni algoritmiche, nata per un problema diverso: l’algoritmo che decide, non il chatbot che fornisce un elemento di prova.

Il principio che se ne ricava resta comunque netto, e non dipende dalla policy. Una pretesa tributaria non può reggersi su un output che nessuno è in grado di verificare o spiegare.

Uso dell’IA nel processo tributario: tre regimi a confronto

La L. 132/2025 disciplina l’IA per tre figure che si incontrano nel processo tributario: l’amministrazione, il giudice e il professionista. Il principio comune è lo stesso, ma gli strumenti di attuazione sono diversi.

La pubblica amministrazione (art. 14)13. Il comma 1 consente l’uso dell’IA per efficienza, tempi e qualità dei servizi, “assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo“. Il comma 2 la vuole strumentale e di supporto, con la persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti. Il comma 3 impone misure tecniche, organizzative e formative.

Il testo non contiene un divieto espresso. L’esclusione dell’IA generativa dalla redazione degli atti è una scelta organizzativa dell’Agenzia, coerente con il comma 2 ma più restrittiva della norma.

L’AI Act non sposta il baricentro. Il considerando 59 del Regolamento (UE) 2024/168914 precisa che i sistemi destinati ai procedimenti amministrativi delle autorità fiscali e doganali non dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio delle autorità di contrasto. L’esclusione riguarda quella sola categoria, legata a reati, e sta in un considerando, non in una disposizione. La delibera CPGT15 ne dà una lettura più ampia, ma ribadisce che restano fermi gli obblighi generali di trasparenza e di supervisione umana.

Lo stesso considerando, a proposito delle persone sottoposte a indagine, richiama la difficoltà di ottenere informazioni significative sul funzionamento di questi sistemi e di confutarne i risultati in giudizio. È lo stesso problema affrontato dalla CGT Campania. Per l’accertamento tributario, dunque, il presidio resta in larga parte nazionale: la conoscibilità e la tracciabilità promesse dall’art. 14.

Il giudice (art. 15). Riserva al magistrato l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione di fatti e prove e l’adozione dei provvedimenti. Per la giustizia tributaria, la delibera del Consiglio di presidenza n. 275 del 3 marzo 2026 esclude l’uso non autorizzato nell’attività giudiziaria in senso stretto. Al giudice che si avvale di un supporto algoritmico chiede un controllo umano effettivo e una motivazione rafforzata. Avverte inoltre che i contenuti generati non devono assumere valore probatorio senza un controllo puntuale.

Il professionista (art. 13). L’IA è ammessa per le sole attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale. Le informazioni sui sistemi usati vanno comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo16.

AmministrazioneGiudice tributarioProfessionista
Normaart. 14 L. 132/2025art. 15 L. 132/2025art. 13 L. 132/2025
Regola attuativaPolicy interna AdE (non pubblicata)Delibera CPGT 275/2026Applicazione diretta dell’art. 13
Trasparenza verso il destinatarioConoscibilità e tracciabilità “agli interessati” (comma 1)MotivazioneInformativa al cliente

L’ultima riga è quella che conta. Per il giudice la trasparenza passa dalla motivazione, per il professionista da un’informativa. Per l’amministrazione la legge pone l’obiettivo ma non indica lo strumento: nessun obbligo di indicare l’uso dell’IA nell’atto, nessun canale dedicato per chiederne conto.

I limiti delle policy interne del Fisco sull’IA

Le linee guida provinciali descritte dalla stampa rispondono a un problema reale: impedire che testi non verificati diventino atti impositivi. Il modello scelto, però, presenta almeno tre nodi.

1. La tracciabilità interna e i diritti del contribuente

Le istruzioni raccomandano al funzionario di dichiarare al capo team o al capo ufficio l’uso dell’IA a supporto della produttività. È una tracciabilità utile alla catena di controllo, ma resta dentro l’amministrazione17.

L’art. 14, comma 1, assicura invece conoscibilità e tracciabilità agli interessati, cioè al contribuente. Oggi il contribuente non ha un canale per sapere se e come l’IA è stata usata nell’istruttoria del suo atto. Non può nemmeno leggere la policy che lo regola. Nel caso napoletano lo ha scoperto perché è stato l’Ufficio a rivendicarlo nell’atto d’appello.

Il confronto con quanto l’Agenzia dichiara per gli algoritmi di analisi del rischio è istruttivo: li vuole spiegabili, per rispettare gli obblighi di motivazione e garantire al contribuente un contraddittorio preventivo effettivo e informato. Per l’IA generativa, per quanto risulta dalle fonti disponibili, la tracciabilità resta invece interna all’amministrazione.

2. La responsabilità lungo la catena di controllo

Secondo le linee guida riportate dalla stampa, la responsabilità sale lungo tutta la catena:

  • il funzionario che usa l’IA risponde di grave illecito disciplinare e del danno d’immagine;
  • chi appone il visto risponde per omesso controllo;
  • chi firma risponde delle conseguenze pregiudizievoli;
  • chi ha delegato la firma risponde per omessa vigilanza.

L’impianto è coerente con il comma 2 dell’art. 14, che lega la responsabilità alla persona. Il rischio, evidenziato nel commento di stampa che dà notizia dell’interrogazione18, è che il dovere di vigilanza diventi responsabilità di posizione: imputare al vertice la scelta di un funzionario su un atto che il vertice non ha visto.

Sullo sfondo restano le garanzie procedurali del rapporto di lavoro. L’interrogazione 4-09462 aggiunge due elementi. Secondo il sistema di deleghe di firma, l’appello non era sottoposto alla sottoscrizione delle due dirigenti allontanate. Il provvedimento, inoltre, sarebbe stato notificato senza preventiva contestazione dell’addebito e senza contraddittorio.

Quanto alle linee guida, l’interrogante richiama il CCNL Funzioni centrali del 6 agosto 2026, che imporrebbe informazione preventiva e confronto; il sindacato di settore ne ha chiesto copia e la sospensione dei provvedimenti già adottati. Sono affermazioni dell’interrogante, in attesa della risposta del Governo.

3. Gli indizi stilistici e la verifica dei contenuti

Per riconoscere un atto prodotto con IA generativa, le linee guida suggeriscono di guardare ad alcuni indizi:

  • assenza di refusi;
  • connettivi come “in sintesi” o “in conclusione”;
  • elenchi puntati e frasi di lunghezza uniforme;
  • assenza di figure retoriche complesse e di riferimenti a casi concreti.

Sono caratteristiche di qualunque testo ben curato. Lo sono anche degli atti prodotti da modelli standardizzati, che l’amministrazione finanziaria usa da decenni. Un criterio stilistico genera falsi positivi e falsi negativi: basta chiedere al sistema di “scrivere con refusi”.

I criteri riportati sono anche in tensione tra loro. Nel corpo dell’articolo di stampa l’IA si riconoscerebbe dall’abbondanza di citazioni giurisprudenziali senza riferimenti. Nel riquadro di sintesi, invece, dal fatto che limita i riferimenti a norme e giurisprudenza.

Le stesse istruzioni, del resto, indicano il presidio che funziona davvero: riscontrare ogni riferimento normativo e giurisprudenziale. È un controllo sul contenuto, non sullo stile, e vale qualunque sia lo strumento che ha prodotto il testo. È anche il metodo seguito dal Tribunale di Siracusa19: l’uso dell’IA non è stato dedotto dallo stile dell’atto, ma dalla verifica delle citazioni e dall’esclusione delle spiegazioni alternative.

Trasparenza e strumenti validati per governare l’IA negli atti

Vietare l’IA generativa esterna negli atti è una scelta difendibile ma in controtendenza con la naturale evoluzione tecnologica. Comunque, da sola, però, non attua l’art. 14. Quattro misure andrebbero nella direzione indicata dalla legge.

  1. Pubblicare la policy e versionarla. Una regola che il giudice usa come parametro dovrebbe essere leggibile da chi ne subisce gli effetti. La pubblicazione renderebbe verificabili anche gli aggiornamenti annuali annunciati.
  2. Dare forma alla tracciabilità verso l’interessato. Basterebbe un’indicazione nell’atto, o nel fascicolo accessibile, che dica se strumenti di IA sono stati usati nell’istruttoria, quali e per quale fase. La dichiarazione al capo team ne sarebbe il presupposto interno.
  3. Strumenti validati invece di divieti generici. L’Agenzia distingue già tra strumenti esterni e strumenti validati in ambienti controllati. Investire su questi ultimi, con log d’uso conservati, è l’attuazione concreta del comma 3 dell’art. 14.
  4. La verifica delle fonti come obbligo, non come indizio. Ogni norma, sentenza o prassi citata in un atto va riscontrata sulla fonte primaria. È un controllo che non richiede di indovinare l’autore del testo.

La verifica delle fonti come responsabilità comune

Il caso napoletano non è isolato, e non riguarda solo l’amministrazione. Il Tribunale di Siracusa (sentenza sopra citata in nota) ha verificato sul CED della Cassazione quattro passaggi virgolettati citati da una parte e non li ha trovati in alcuna pronuncia. Escluse le spiegazioni alternative, ha ricondotto l’anomalia all’uso di IA generativa senza verifica sulle fonti primarie e lo ha qualificato colpa grave. Ha quindi condannato la parte ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c..

In nessuno di questi casi l’errore è l’uso dello strumento. È la mancata verifica di ciò che lo strumento ha prodotto. Il principio della CGT Campania vale così per tutti: ciò che non si può controllare non può reggere una decisione. La differenza la fanno la trasparenza e la verifica, non lo stile del testo.

Fatte le dovute proporzioni, si potrebbe affermare un principio generale sino ad oggi applicato senza alcuna formalizzazione: da decenni è invalso l’utilizzo di tabelle o di report generati dai fogli di calcolo, che a volte includono formule complesse o addirittura istruzioni macro.

Qualcuno si è mai preoccupato di vietarne (o stigmatizzarne) l’utilizzo? quanti report hanno prodotto risultati errati, frutto di formule errate? il punto di partenza è sempre lo stesso: gli strumenti informatici sono un ausilio importante ed imprescindibile, ma l’utilizzo deve avvenire sotto il “governo” di chi ha la responsabilità della produzione documentale.

Ogni divieto è incoerente con lo sviluppo scientifico, e rischia di produrre solo artifici volti a camuffarne l’impiego. Ciò che dovrebbe essere organizzato è soprattutto la formazione della classe dirigente (soprattutto quella pubblica) all’utilizzo di AI, resta solo da accertare che l’Agenzia delle Entrate voglia rinunciare al suo ruolo di “primato” che spesso la porta a valorizzare più l’esigenza di recupero del gettito che il rispetto delle norme.

Note

1 Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. 16, sentenza n. 4759/2026, udienza 10 aprile 2026, depositata 14 luglio 2026. ↩

2 Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 17 dicembre 2025 (risposta alla nota UNCAT); ↩

3 Agenzia delle Entrate, Audizione del Direttore presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, 29 ottobre 2025, §§ 1, 2 e 11 ↩

4 “Con riferimento ad alcuni articoli di stampa, che riguardano presunti controlli da parte del Fisco sui social network dei contribuenti tramite l’uso dell’intelligenza artificiale, l’Agenzia delle entrate precisa che si tratta di ricostruzioni giornalistiche del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti. In primo luogo, nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network (cd. data scraping) e, pertanto, l’Agenzia non ha mai assunto alcuna iniziativa in tal senso. Inoltre, non corrisponde al vero che esista un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati” che analizzi automaticamente i dati di dettaglio dei movimenti bancari, come bonifici, spese, versamenti o “acquisti di beni di lusso” effettuati dai contribuenti. Più in generale, a garanzia di una corretta informazione ai cittadini, è doveroso sottolineare che l’Agenzia delle entrate agisce nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132/2025, che proibisce l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la creazione di provvedimenti amministrativi.” ↩

5 ItaliaOggi, Giro di vite del Fisco sull’IA. L’Agenzia convoca i direttori regionali e provinciali, ottobre 2026. ↩

6 Vedi nota 8. ↩

7 Camera dei deputati, XIX legislatura, interrogazione a risposta scritta n. 4-09462, on. F.M. Rubano, ai Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, presentata il 27 ottobre 2026, seduta n. 734 ↩

8 F. Cerisano, Fisco, IA sorvegliata speciale, ItaliaOggi, 16 ottobre 2026. ↩

9 Non appare ispirato a principi di collaborazione e buona fede e trasparenza la esistenza di “circolari interne”, come se l’Agenzia delle Entrate non agisse nell’interesse della collettività ↩

10 Vedi nota 3 ↩

11 Vedi Nota 2 ↩

12 C. Bartelli, Entrate, codice di condotta per l’utilizzo da parte dei funzionari dell’IA, ItaliaOggi, 25 ottobre 2025 (firma e strumenti esterni); per i rischi e l’aggiornamento annuale, vedi nota 5. ↩

13 Art. 14 Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. 2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale. 3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori. 4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ↩

14 Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), considerando 59, correlato all’art. 6, par. 2, e all’allegato III, punto 6. ↩

15 Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delibera n. 275/2026, seduta del 3 marzo 2026, con allegate “Raccomandazioni per l’utilizzo della intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia tributaria”. ↩

16 Art. 13 Disposizioni in materia di professioni intellettuali 1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. ↩

17 Vedi nota 8. ↩

18 F. Cerisano, E. Stellato, Fisco e Intelligenza artificiale, il Parlamento vuole vederci chiaro, ItaliaOggi, 29 ottobre 2026 (nell’edizione cartacea: “Fisco e IA, il parlamento si attiva”). ↩

19 Tribunale di Siracusa, sez. II civile, G.U. dott. A. Spitaleri, sentenza 20 febbraio 2026, n. 338, r.g. 1244/2025 ↩

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