L’amministratore di sistema o, tecnico sistemista di rete, è una figura professionale che approfondisce le competenze di un tecnico hardware e software soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche delle architetture informatiche e, in particolare, l’utilizzo e la condivisione di grandi quantità di dati attraverso le reti di comunicazione.
Si occupa quindi essenzialmente di ogni tipo di rete informatica, comprese quelle a cui non si accede via web, come le reti intranet e implementa i sistemi di sicurezza del networking nonché definisce le procedure di autenticazione alla rete e di autorizzazione all’accesso ai dati da parte gli utenti, curando interventi di conservazione dei dati attraverso debite soluzioni di “backup” e progettando le attività di supporto al “disaster recovery”.
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Chi è l’amministratore di sistema
In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, l’amministratore di sistema viene definito nel Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 come “una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali”
Dunque, l’amministratore di sistema durante l’espletamento dei suoi incarichi, pur se meramente tecnici, ha un considerevole impatto di responsabilità sui dati aziendali e riveste sul piano operativo un ruolo particolare ed una certa professionalità all’interno dell’azienda.
L’amministratore di sistema nel GDPR
Nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) non sembra ci sia un chiaro riferimento alla figura dell’amministratore di sistema nel processo di trattazione e custodia dei dati, pur trattandosi di una figura implicitamente richiamata, in alcune norme, per le sue specifiche competenze tecniche, laddove al titolare del trattamento e/o all’eventuale responsabile nominato, spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento). In questo ambito non si parla di quali siano le “misure adeguate” ma sicuramente sono superiori a quelle misure minime di sicurezza a cui si faceva riferimento nell’allegato B del codice del 2003 e cioè credenziali di autorizzazione, aggiornamenti software e via discorrendo.
L’art. 32 del Regolamento descrive delle procedure altamente tecniche – quali la cifratura dei dati personali, il loro tempestivo ripristino in caso di incidenti fisici o tecnici e le verifiche periodiche delle misure tecniche ed organizzative adottate – che sicuramente lasciano intravvedere una necessaria partecipazione di personale specialistico esperto nella gestione e nella trattazione informatica dei dati personali, così come la necessità di un suo intervento tecnico sin dalle fasi di progettazione e protezione dei dati – la cosiddetta privacy by design e privacy by default – di cui all’art. 25 del medesimo Regolamento UE.
L’art. 32, par. 1, del Regolamento prevede espressamente che “Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonchè della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”.
Il legislatore europeo dispone poi un nucleo minimo di misure che rispondono a criteri di sicurezza predefiniti. Tra esse comprende:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
L’art. 32 chiarisce inoltre sin dall’inizio il ruolo del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento chiamati a mettere in pratica le misure di sicurezza valutandone, in via preventiva, ma anche successiva, all’instaurazione del trattamento, l’adeguatezza nel rispetto comunque di quei livelli predefiniti dal legislatore.
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Nella gestione e nell’organizzazione delle risorse associate ai trattamenti posti in essere, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati diventa quindi un passaggio fondamentale, tanto che il Regolamento si spinge a proceduralizzarne l’obbligo soprattutto nei casi in cui i trattamenti medesimi si presentino particolarmente pericolosi per i diritti e le libertà degli interessati o il rischio che ne derivi sia particolarmente elevato (artt. 35 e 36 del Regolamento).
In sostanza diventa una buona prassi per il Titolare del trattamento l’analisi dei rischi e la valutazione di impatto per la sicurezza dei dati sia all’atto in cui il trattamento viene posto in essere, sia nel suo svolgimento che, addirittura, alla sua cessazione; e questi deve essere in grado di dimostrare, in primis all’Autorità di controllo, che le misure organizzative adottate siano conformi alle prescrizioni del Regolamento così come le misure di sicurezza, che devono rimanere efficaci e adeguate per tutta la durata del trattamento.
Il Regolamento riconosce la necessità di puntare all’adeguatezza delle misure organizzative e tecniche cui far corrispondere un livello altrettanto adeguato di sicurezza dei dati personali, avallando il principio di responsabilizzazione.
L’art. 29 del Regolamento prescrive, in modo non del tutto esauriente, che “chiunque agisca sotto l’autorità del Responsabile del trattamento o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali”, non può trattarli “se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento…”.
Pertanto con il Regolamento le sorti dell’organizzazione sono lasciate al Titolare ed al Responsabile del trattamento e, laddove obbligatoriamente previsto, al Responsabile della protezione dei dati personali intorno ai quali ruota il sistema di processi, procedure e prassi che il Regolamento consolida anche prevedendo obblighi specifici ed espressamente sanzionati.






























