Tante aziende e utenti si chiedono ancora a quale tassazione sono soggetti i bitcoin e altre criptovalute; così come quali norme devono seguire per la contabilità e bilancio. Proviamo a dare una risposta chiarificatrice.
Teniamo conto che le amministrazioni tributarie di alcune nazioni hanno cominciato a dare risposte solo a partire dalla primavera del 2013, alla questione di quale regime fiscale applicare ai bitcoin e alle criptovalute in genere. Cioè se siano beni immateriali (e quindi ogni scambio tra soggetti Iva doveva essere assoggettato ad Iva) oppure assimilabili al denaro (con conseguente trattamento Iva completamente diverso)
Le giurisdizioni europee si sono mosse in ordine sparso fino al 2015, alcune sostenendo che le criptovalute fossero beni immateriali (con tutti i problemi Iva connessi), altre che fossero assimilabili a denaro, assumendo così posizioni opposte, con la conseguenza inevitabile di creare grosse difficoltà a chi avesse voluto utilizzare le criptovalute come mezzo di pagamento/scambio intracomunitario.
L’assenza prolungata di una pronuncia ufficiale italiana (l’Agenzia delle Entrate italiana si è pronunciata solo a fine 2016 per quanto riguarda il regime di impresa, e solo a fine inverno/inizio primavera del 2018 per chi non esercita attività d’impresa) aveva reso di fatto impossibile per molti operatori operare nel contesto italiano, costringendoli all’utilizzo di giurisdizioni estere in cui i temi fiscali erano stati chiariti (in primis Regno Unito e Finlandia).
Tassazione delle criptovalute, il punto della Corte di Giustizia Ue
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, ha messo il punto fermo in materia di Iva:
- dando una definizione di criptovalute: “una valuta virtuale può essere definita come un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale. La valuta virtuale «bitcoin» fa parte delle valute virtuali «a flusso bidirezionale», che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio. Tali valute virtuali sono simili ad ogni altra valuta convertibile per quanto riguarda il loro uso nel mondo reale. Esse consentono l’acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali. Le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica”
- sostenendo che queste sono assimilabili al denaro (e comunque non sono beni immateriali).
Il quadro normativo italiano
Ad avviso dello scrivente, l’Italia offre un quadro normativo sufficientemente chiaro (condivisibile o meno, ma questa è un’altra questione) per operare con le criptovalute a seguito:
- della Risoluzione Agenzia Entrate 72/E del 2/9/2016 (contribuenti in regime di impresa, per quanto riguarda le criptovalute);
- Risposta Agenzia Entrate ad Interpello 956-39/2018 (contribuenti non in regime di impresa, per quanto riguarda le criptovalute);
- Risposta Agenzia Entrate ad Interpello 903-47/2018 (contribuenti non in regime di impresa,
A livello normativo, le criptovalute sono state definite come segue:
- Risoluzione Agenzia Entrate 72/E del 2/9/2016: Il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria”;
- D.lgs 25/5/2017 n. 90: valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente
Allo scrivente, allo stato non consta una definizione normativa di ICO, a meno che non sia contenuta nella Risposta Agenzia Entrate ad Interpello 903-47/2018, il cui testo integrale non è al momento disponibile.
Regime fiscale delle criptovalute per i soggetti in regime di impresa
Per i soggetti in regime di impresa le criptovalute sono assimilate alle valute estere e quindi:
- è obbligatoria la contabilizzazione delle operazioni convertendo in euro l’importo in criptovaluta al cambio del giorno;
- le differenze di cambio dei saldi in criptovaluta di fine esercizio sono fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 9 TUIR;
- le differenze di cambio valutative di poste contabili in criptovaluta sono fiscalmente irrilevanti sino alla loro realizzazione;
- è possibile utilizzare la contabilità plurimonetaria, convertendo così i saldi in criptovaluta/ICO una volta soltanto a fine esercizio come previsto dall’OIC 17 (rinvio da OIC 26); si applica l’art. 110 TUIR;
- per la determinazione degli utili e delle perdite le cripto/ICO si intendono movimentate secondo criterio LIFO;
- possono essere utilizzati i derivati su criptovalute, come previsto per quelli quotati o OTC di derivazione bancaria, ma il loro utilizzo è reso complesso dal fatto che non è né scontato né agevole ottenere le informazioni richieste per la loro corretta contabilizzazione e rappresentazione a bilancio;
- in bilancio si dovrà dare adeguata informativa sulla riclassificazione e l’uso delle criptovalute (al pari di qualsiasi altro strumento finanziario) e sui rischi connessi al loro utilizzo (volatilità, potenziale variazione del grado di liquidità della criptovaluta usata ecc.). Lo schema attuale di bilancio UE non prevede una voce specifica dedicata alle criptovalute, quindi va valutato se aggiungere detta voce o meno, come previsto dal Codice Civile.
Non c’è una indicazione espressa che in ambito di impresa le ICO siano assimilate alle valute estere, ma anche per il regime d’impresa dovrebbero valere le considerazioni della Risposta Agenzia Entrate ad Interpello 903-47/2018.
Soggetti non in regime di impresa
Per i soggetti non in regime di impresa (privati, enti senza scopo di lucro ecc.), la Risposta Agenzia Entrate ad Interpello 956-39/2018 assimila le criptovalute alle valute estere, e la Risposta Agenzia Entrate ad Interpello 903-47/2018 assimila tutte le ICO (facendo di ogni erba un fascio) alle valute estere al pari delle criptovalute; quindi:
- per la determinazione degli utili e delle perdite le cripto/ICO si intendono movimentate secondo criterio LIFO;
- le differenze di cambio dei saldi in criptovaluta/ICO di fine esercizio non sono fiscalmente rilevanti perché si tratta di utili/perdite non realizzati;
- gli utili o le perdite realizzate devono essere indicate nel modello Unico se nell’anno solare la giacenza complessiva di tutte le in criptovalute, ICO (nei wallet e presso gli exchanger o altri depositari) e le altre valute estere (quali USD, GBP ecc.) presso tutti gli intermediari finanziari sia superiore a 51.645,69 euro (i vecchi 100.00.000 di lire) per almeno 7 giorni lavorativi continui, valorizzando, ai fini del solo conteggio per il superamento della soglia, le giacenze di valuta estera/cripto/ICO al cambio vigente al 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998). In caso di superamento della soglia vanno indicati tutti gli utili e le perdite di tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, anche se precedenti alla data di superamento della soglia;
- Qualora non si superi la giacenza di cui al punto precedente, tutti gli utili e le perdite sono fiscalmente irrilevanti (quindi: se al fine anno risulta un utile, questo non viene né dichiarato né tassato. Altrettanto, se risulta una perdita, questa non viene né dichiarata né riportata in avanti a compensazione di futuri utili);
- Le fattispecie che possono far conseguire utili o perdite sono:
- Il cambio cripto/cripto,
- Il cambio cripto/fiat,
- Il cambio cripto/altra attività finanziaria (ad esempio vendo BTC ed acquisto oro, come espressamente citato dalla A.d.E.).
- Il prelevamento da conto per acquisto beni / servizi.
- Gli utili (al netto delle perdite dell’anno e/o di quelle riportate) sono tassati al 26%;
- Non è dovuta l’IVAFE sugli importi detenuti in wallet e presso gli exchangers perché l’IVAFE si applica esclusivamente ai depositi, libretti e conti correnti di natura bancaria detenuti all’estero (ed i wallet ed i rapporti presso gli exchangers non integrano il presupposto giuridico)
- E’ obbligatorio compilare il quadro RW:
- Se le cripto/ICO sono detenute in wallet, indicando il controvalore delle criptovalute/ICO al cambio al 31/12, dato che, per questo quadro, le cripto/ICO sono considerate attività finanziarie estere detenute fuori dal circuito degli intermediari finanziari residenti (richiamo alla circolare 23/12/2013 38/E paragrafo 1.3.1 e all’obbligo di compilazione del quadro RW);
- Se le cripto/ICO (cioè le attività finanziarie estere) sono detenute all’estero (exchangers esteri).
- Dato che non esiste un cambio di riferimento, la risposta 956-39/2018 fornisce le indicazioni di quali exchangers e quale cambio scegliere come riferimento (Utilizzo del cambio del sito dove è stata acquistata la cripto o del sito dove effettua la maggioranza delle operazioni)
I recenti chiarimenti, che eliminano ogni dubbio sulla imponibilità degli utili (per se alle condizioni sopra evidenziate), dubbi che erano sorti a causa di una frase contenuta alla fine nella circolare 72/E, fanno si che adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi possa essere molto complesso e richiedere molto lavoro.
Infine, bisogna porsi il quesito se ravvedere le dichiarazioni degli anni precedenti, ovvero presentare le dichiarazioni eventualmente omesse.
Di particolare delicatezza è la verifica se siano state superate o meno le soglie di evasione tributaria che integrano reato penale, e gli eventuali rimedi che il contribuente può porre in essere, eliminando anche del tutto la fattispecie di reato (se è possibile il ravvedimento operoso), ovvero riducendo di molto le sanzioni penali applicabili.