la riforma

Governance Agenda digitale, la nuova mappa dal 2020: è ancora caos

Cerchiamo di capire come sarà la governance dell’Agenda dopo il DL Semplificazioni: entrano nuovi soggetti. Il quadro resta purtroppo caotico. Speriamo che il decreto di attuazione chiarisca la gerarchia degli attori centrali e le materie di competenza

Pubblicato il 11 Feb 2019

Giovanni Gentili

Coordinatore tecnico della Commissione ITD delle Regioni e Province autonome & Dirigente Politiche di sostegno alla digitalizzazione in Regione Umbria

governace

La nuova governance dell’agenda digitale, così come disegnata dall’art.8 del decreto-legge n.135/2018 (DL semplificazioni o decreto “concretezza”), appena convertito in legge, non sembra apportare l’auspicata razionalizzazione di ruoli e competenze.

Anzi, aggiunge nuovi player dell’arena senza chiarire o rivedere il ruolo dei soggetti esistenti, che rimangono tutti in campo.

Speriamo quindi che sia la fase attuativa, che richiederà ulteriori decisioni, a portare i necessari chiarimenti in fatto di gerarchia e attribuzione delle competenze.

Entriamo nel merito delle novità.

Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie

L’art.8, con le modificazioni apportate dal Parlamento, ridisegna la governance nazionale dell’agenda digitale accrescendo il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PdCM) e questo è sicuramente da considerare come elemento positivo.

L’art.8 nel testo approvato recita:

“1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale (..) nonché l’operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario (..) sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

1-quater. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala (..). “

Oltre a prorogare al 31 dicembre il Commissario ed il Team digitale, le funzioni del Commissario passano dal primo gennaio 2020 al Presidente del Consiglio e questo può tradursi nell’istituzione di un nuovo “Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie” (DIT), o almeno così si chiamava il dipartimento esistito in varie forme dal 1983 al 2012 (soppresso da Monti con la creazione di AgID).

Il comma 1-quater afferma chiaramente che il Presidente si avvale anche di un “contingente di esperti” e questo significa la stabilizzazione del Team digitale in parallelo al nuovo Dipartimento che, si suppone, sarà quindi una struttura leggera. Gli esperti dovranno avere “elevata competenza tecnologica” e di gestione di “processi complessi”. Forse ci si poteva aspettare competenze di gestione di “progetti complessi”, cosa che sarebbe quanto mai necessaria, ma il legislatore vuole puntare sui processi. Attendiamo la specificazione per decreto per sapere in cosa consistano.

Quali funzioni passano alla Presidenza del Consiglio

Quali funzioni passano alla PdCM? proviamo a vedere l’originale articolo 63 del d.lgs. n.179/2016, sostituendo “PdCM” ove nel testo sta scritto “Commissario”…

1. Il [PdCM] svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione e rilevanti per l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale italiana, limitatamente all’attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o più progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali può affidare l’attuazione, ai sensi del comma 1, al [PdCM] autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.

3. (..) il [PdCM] esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l’Agenzia per l’Italia digitale (..)

4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all’attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il [PdCM] invita l’amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il [PdCM], su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

5. Il [PdCM], nell’ambito delle proprie competenze e limitatamente all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, puo’ avvalersi della collaborazione di societa’ a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, anche in relazione all’utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e puo’, inoltre, adottare nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonche’ richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all’esercizio della propria attivita’ e dei propri poteri.

6. Il [PdCM] rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di Internet e partecipa, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali al fine di supportare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in materia di innovazione tecnologica.

Naturalmente niente di tutto ciò viene trasfuso all’interno del CAD, per rendere il corpus normativo sempre più illeggibile. Ma l’art.16 del d.lgs. n.82/2005 (CAD) già prevedeva precise funzioni per la PdCM, ovvero quanto segue:

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;

b) approva il piano triennale di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

I limiti dei poteri sulla “Agenda digitale”

Mentre aspettiamo che sia presentata la prima relazione annuale al parlamento sull’attuazione del CAD (campa cavallo) vale la pena di notare che i poteri della PdCM nel CAD si riferivano solo alle pubbliche amministrazioni centrali (come usuale nel ns ordinamento costituzionale) ed in riferimento alla sola attuazione del CAD.

Vale la pena di sottolineare, invece, che l’agenda digitale italiana è ben più ampia dell’Amministrazione digitale. Il PdCM approva anche il “piano triennale di cui all’articolo 14-bis” che per come viene delineato sembra riguardare anch’esso solo le amministrazioni centrali. Tra l’altro il Piano triennale nasce con la L.208/2016 (art.1 commi 513-514) con l’obiettivo del contenimento della spesa, ed è descritto come uno strumento operativo e non strategico. Tanto che il “Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA” è rimesso al “Comitato di indirizzo AgID” (che è un organo a sé stante. il modello strategico fu deliberato dal Comitato di indirizzo in data 04/02/2016, ma in rete non se ne rinviene una copia disponibile).

Ma non addentriamoci ulteriormente nel labirinto (per non perderci). Riscontriamo però che nulla di tutto ciò viene chiarito, ma viene attestato che il Commissario non è più figura straordinaria… diventa permanente, perché evidentemente si prevede che l’emergenza digitale non abbia mai fine.

Con i nuovi poteri, la PdCM può approvare ad libitum persino regole tecniche e linee guida (senza AgID e senza che siano previste dal CAD) ed assume permanenti poteri di impulso (nonché sostitutivi) nei confronti di AgID e di tutte le PA su tutti i temi dell’agenda digitale.

Lascio ai costituzionalisti di esprimersi su quanto ciò sia compatibile con la Costituzione e con lo specifico coordinamento previsto ex art.117 lettera r).

In attesa del referente politico

Visto l’ampio potere attributo ora alla PdCM, per garantire l’accountability speriamo sia individuato anche un chiaro riferimento politico (Ministro o Sottosegretario) perché fino ad oggi il Ministro per la Pubblica Amministrazione (ed il relativo Dipartimento della Funzione pubblica) ha seguito solo le tematiche dell’Amministrazione digitale e non la ben più ampia Agenda digitale. Data l’ampiezza e la complessità del ruolo, appare difficile che possa essere il Presidente in persona a presidiare il tutto.

Piattaforme digitali SpA

Torniamo all’art.8 che contiene anche un’altra novità, dato che i commi 1, 2 e 3 recitano:

1. (..) la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall’Agenzia per l’Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri (..)

2 (..) è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato (..) utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall’Agenzia per l’Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1 (..)

3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico (..) nonché lo sviluppo e l’implementazione del punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all’articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. (..)

Per i più pazienti proviamo ad addentrarci nel testo: in pratica viene costituita una nuova società in house emanazione della Presidenza del Consiglio (chiamiamola “Piattaforme digitali SpA” anche se ancora non ha un nome), società diversa dalla già esistente Sogei SpA (emanazione del MEF).

Alla nuova società viene affidata in toto la piattaforma PagoPA (ex art.5) che viene tolta ad AgID che la curava fino ad oggi, ma senza modificare l’art.5 del CAD (così… tanto per rendere il CAD meno leggibile e farlo entrare nel guinness dei primati come codice più bistrattato della storia).

Ma il Presidente del Consiglio potrà avvalersi di tale società anche per il “punto di accesso telematico” (ex 64-bis ovvero l’app IO.italia.it) e per la “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” (ex 50-ter, piattaforma in precedenza nota come “DAF” ed ora battezzata con l’impronunciabile acronimo PDND… possiamo almeno abbreviarla in PND?). In verità, quanto agli art.50-ter e 64-bis era già attribuito dal CAD alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi oggi trovano solo un attuatore nella nuova società in house.

Il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) invece resta ad AgID, pur essendo anche questa una piattaforma e quindi è difficile capire la ratio della scelta. Infine, il Sistema pubblico di ricerca documentale (SPDoc se vogliamo coniare un acronimo) che l’art.40-ter del CAD attribuisce sempre alla Presidenza del Consiglio non merita all’art.8 nemmeno una citazione… e resta nei flutti dell’attuazione imprecisata. In ogni caso, da oggi la PdCM fa anche “supporto tecnico” alle pubbliche amministrazioni.

Dalle strategie fino al cacciavite. Ambizioso.

Una moltitudine di player nell’arena

Se siete ancora qui, a questo punto abbiamo tre nuovi player del digitale alla PdCM, senza che il legislatore abbia definito una gerarchia tra di essi: Nuovo “Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie” (DIT), Team (digitale) di esperti, Nuova società in house “Piattaforme digitali SpA”.

Inoltre, tutti gli altri player dell’agenda digitale nazionale restano nel pieno delle loro funzioni precedenti (a parte lo spostamento di PagoPA): AgID, Comitato di indirizzo di AgID, Dipartimento della Funzione pubblica, FormezPA, SNA, Consip SpA, Sogei SpA, MISE, Istituto superiore delle comunicazioni, Infratel SpA, MIUR, Ministero della Sanità, ecc.

Naturalmente andrebbe anche considerato il ruolo di garanzia di ANAC, Autorità di garanzia comunicazioni (AgCom), Autorità garante della privacy, e non dimentichiamo che il decreto di recepimento della Direttiva NIS assegna alla PdCM anche la sicurezza cibernetica nazionale con il CSIRT, coinvolgendo ben 5 Ministeri (sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, economia, salute e ambiente) ed il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

In tema di agenda digitale, restano fermi i ruoli rilevanti di Regioni e Province autonome (raccordate nella loro Commissione agenda digitale), nonché delle Città metropolitane e dell’Agenzia coesione (per via dei fondi in POR e PON).

Gli attori sono certamente tanti, ma la “linea di comando” è chiara?

Facendo diverse ipotesi interpretative (non sparate sul pianista!) proviamo a raffigurare gli attori citati in una sorta di schema complessivo:

Se invece proviamo a partire dal punto di vista delle materie più rilevanti per l’Agenda digitale, gli stessi attori possiamo provare ad inserirli in una mappa nel modo seguente:

Senza istituire o cancellare altri soggetti (abbiamo già dato) è forse il caso di cogliere l’occasione del decreto che attuerà il neonato art.8 per chiarire la gerarchia degli attori centrali e le materie di competenza, se si vuole che il digitale diventi un vero fattore di competitività per il Paese.

Ed abbiamo un disperato bisogno di un interlocutore politico chiaro e univoco (ministro o sottosegretario) per tutti gli attori della governance.

* L’autore è responsabile delle architetture per l’ICT in Regione Umbria ma scrive a titolo personale

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3