Dimentichiamo il Regolamento eIDAS con EU-Wallet e IT-Wallet, dimentichiamo SPID, CIE, CNS, dimentichiamo anche il Piano Triennale e l’app IO. Cosa rimane? Rimangono forme di interazione con le Pubbliche Amministrazioni che sanno di antico: documenti di carta, firmati con la penna, scanditi o fotografati, inviati via mail o – nei casi fortunati – via PEC/REM-IT.
Questo è lo scenario comune per molti cittadini e che, lato Pubbliche Amministrazioni, non è altro che digitalizzazione. Di sicuro non è trasformazione digitale. Facciamo il quadro con una precisazione: queste forme riguardano solo i comuni cittadini. Imprese e Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a usare l’informatica.
L’evoluzione dell’interazione con la PA
Con l’informatica, le forme di interazione con le Pubbliche Amministrazioni si sono evolute in almeno tre fasi. Purtroppo la seconda fase non ha eliminato le forme della prima e la terza, l’attuale, non ha eliminato né la prima né la seconda. Si tiene tutto con complicazioni, sovrapposizioni e contraddizioni.
I servizi allo sportello erano stati intaccati solo marginalmente dall’informatizzazione estesa di cittadini e Pubbliche Amministrazioni cominciata negli anni ‘90. I cittadini dovevano comunque presentarsi allo sportello o comunicare con posta cartacea.
L’avvio della digitalizzazione dei processi
Solo in una seconda fase, quella che ha visto l’avvio della digitalizzazione dei processi, sono nate forme di interazione più evolute tramite mail, qualche volta dischetti e poi, per chi l’aveva, anche Pec.
Si era trattato di un passaggio fondamentale in cui legislatore e Pubbliche Amministrazioni avevano regolato aspetti tecnici e giuridici in modo talvolta sfilacciato ma abbastanza solido da durare ancora oggi.
Pensiamo solo al CAD o alla PEC, nati entrambi nel 2005, vent’anni fa. Solo in anni recenti gli utenti possono interagire con le piattaforme messe a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni in cui il posto centrale è occupato dall’App IO. Questa evoluzione è stata accompagnata da indirizzi del Legislatore, da strumenti e piattaforme, da norme che hanno regolato concetti quali documento informatico, trasmissione telematica via email o Pec, identità digitale, valore e forma di un’istanza e o di un’autocertificazione.
L’integrazione di servizi e piattaforme
La fase attuale è cominciata con il primo Piano Triennale del 2017 e con la Strategia Cloud Italia. Il nostro Paese è avviato verso integrazione di servizi e piattaforme con l’obiettivo di razionalizzare e rendere più sicure le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini.
Convivenza tra i sistemi e valore giuridico
A fronte di una progressiva integrazione di sistemi, il quadro mantiene due punti fermi: convivenza tra i sistemi e valore giuridico. Vediamoli da vicino.
I sistemi vecchi e nuovi devono convivere
I sistemi vecchi e nuovi devono convivere. Un utente può – ed è spinto a – utilizzare l’App IO per un qualche servizio evoluto. Per servizi più semplici, come prenotare un appuntamento, può utilizzare altre piattaforme individuate dalle singole Pubbliche Amministrazioni. In ogni caso deve potersi rivolgere alle Pubbliche Amministrazioni ancora via Pec o email e, dove necessario, deve (dovrebbe) potersi presentare ancora allo sportello.
Il valore giuridico delle istanze e delle dichiarazioni
Il valore giuridico delle istanze e delle dichiarazioni è regolato dalle stesse norme di base. Nel nostro Paese le principali sono due: il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, DLgs.82/2005) e il TUDA (Testo Unico Documentazione Amministrativa, Dpr.445/2000) mentre a livello dell’Unione, i servizi fiduciari sono disciplinati dal Regolamento eIDAS (Regolamento Ue 2014/910 modificato dal recente Regolamento Ue 2024/1183). In particolare, l’interazione allo sportello è regolata in via principale dagli articoli 38, e da 45 a 47 del TUDA, mentre l’interazione con strumenti informatici richiama l’art.65 del CAD.
Forme più semplici per interagire con le Pubbliche Amministrazioni
Tra le forme tradizionali, ci sono le firme elettroniche tra cui spicca la firma digitale. Per la lettera a) dell’art. 65 le istanze sono valide “se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’art.20” cioè se la firma è almeno avanzata e comprende la firma digitale. La validità e la presunzione di riconducibilità all’autore è quella del CAD art.20 co.1-bis. Nel caso concreto spesso è sufficiente verificare che la firma digitale apposta su un documento sia corretta utilizzando programmi come Dyke oppure piattaforme come VOL (Verifica On Line di Poste, https://vol.postecert.poste.it/verificatore/it) o altre conformi al validatore europeo (https://eidas.ec.europa.eu/efda/validation-tool).
Accanto alle firme elettroniche, naturalmente vale la tradizionale firma analogica su carta. Per la lettera c) dell’art. 65 del CAD le comunicazione devono essere “sottoscritte [cioè non firmate elettronicamente] e presentate unitamente alla copia del documento d’identità”. Si tratta di firma scritta su un documento cartaceo successivamente scandito, meglio se con uno scanner ma è sufficiente anche una foto fatta bene col cellulare. La scansione/foto riguarda sia l’istanza firmata sia il documento d’identità e vanno inviati entrambi.
Mentre la verifica delle firme elettroniche è un’operazione semplice e indolore, verificare le firme che nascono analogiche su carta richiede una certa attenzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Forse più buon senso che grande tecnica. Sicuramente non si tratta di competenze multisettoriali come quelle richieste dalle firme grafometriche.
Grafica raster e grafica vettoriale
Prima di proseguire è necessario fare una premessa tecnica sui tipi di grafica per computer. Le immagini, compreso i caratteri di un testo scritto o la sottoscrizione su documento cartaceo, possono essere di due tipi: raster e vettoriale.
La grafica raster descrive l’immagine con pixel, cioè quadratini disposti su una matrice che si ingrandiscono all’ingrandire dell’immagine. Un documento scandito (“scannerizzato”) con uno scanner genera un’immagine che normalmente è descritta con grafica raster, presenta imprecisioni o puntini casuali quasi ineliminabili.

Fig. 1 – Nella grafica raster, l’immagine è descritta da punti. L’immagine a sinistra è stata acquisita con uno scanner a risoluzione media (300 dpi). Con quattro ingrandimenti l’immagine “sgrana” e i punti diventano quadratini visibili su una matrice
La grafica vettoriale descrive l’immagine tramite punti a cui sono collegate linee e curve mentre gli spazi interni vengono riempiti si colore. Richiede necessariamente l’uso di un programma di grafica. Ne esistono anche per cellulare di solito hanno prestazioni limitate per lavorare su piccole porzioni di documento, cioè le parti corrispondenti alle firme analogiche in calce ai documenti cartacei. In questi casi, è forte la tentazione degli utenti a utilizzare queste app. Un’immagine vettoriale ingrandita rimane perfetta nei contorni, negli spigoli e nelle linee oblique.

Fig. 2 – L’ingrandimento di un’immagine vettoriale non degrada il dettaglio, le linee oblique non sgranano. I caratteri sono un esempio tipico di grafica vettoriale, la loro qualità non degrada né su schermo né se stampati su carta
Verifica delle irregolarità
Quando gli utenti utilizzano metodi tradizionali di interazione con le Pubbliche Amministrazioni, rischiano di confondere l’aspetto grafico di un documento con la sostanza di un documento analogico successivamente digitalizzato. La mancanza di controllo degli strumenti e della cultura necessaria da parte dei cittadini – almeno gli aspetti documentali del CAD – costringe le Pubbliche Amministrazioni ad analizzare le istanze e le dichiarazioni con una certa attenzione e a rigettare quelle irregolari. Le anomalie possono essere numerose ma tutte riconducibili a quattro casi: risoluzione, raster e vettoriale assieme, copia-incolla, firma identica. Vediamole da vicino.
Caso 1: risoluzione diversa
Un documento scandito deve usare lo stesso numero di pixel per unità lineare di misura (risoluzione). Se il documento nasce dalla composizione di due documenti raster separati, per esempio la scansione del documento a cui viene incollata la scansione della firma autografa, è facile che le due componenti presentino caratteristiche grafiche differenti che si possono rilevare ad occhio nudo semplicemente ingrandendo il documento.

Fig. 3 – Sia la scritta “Firma:” sia il disegno della firma autografa sono raster ma la prima ha pixel più grandi rispetto alla firma autografa pertanto non sono nati da un’unica scansione
Caso 2: raster con elementi vettoriali
Un documento raster formato con strumenti non professionali deve essere completamente raster, non ci possono essere componenti vettoriali. Come nel caso precedente, il copia-incolla della scansione (“scannerizzazione”) di una firma analogica dentro un documento con un normale elaboratore testi dà luogo a un documento ibrido e l’irregolarità si può scoprire semplicemente ingrandendo il documento.

Fig. 4 – Il testo a caratteri è vettoriale e rimane perfetto ingrandendo al massimo mentre la firma autografa è raster e lo si vede dai puntini
Caso 3: copia-incolla di oggetti
Si tratta dell’errore più sciocco e – tuttavia – molto diffuso. Chi compone l’istanza con un normale elaboratore testi non si rende conto di importare un oggetto grafico che rimane staccato dal resto del documento.

Fig. 5 – Su un documento Ms Word viene successivamente apposto il disegno della firma autografa. Anche dopo la trasformazione in Pdf spesso è sufficiente un click sul disegno della firma per far apparire il riquadro che racchiude l’oggetto grafico.
Caso 4: Firma identica
Due firme autografe, nello stesso documento o su due documenti diversi, non saranno mai graficamente identiche. Una scansione con scanner o una fotografia di una stessa immagine presentano sempre differenze visibili con pixel colorati differentemente su parti diverse dell’immagine. Ciò è maggiormente vero se un’istanza o dichiarazione e relativi allegati richiedono più di una firma dello stesso firmatario.

Fig. 6 – In parti differenti dello stesso documento l’immagine della firma autografa copiata e incollata sarà identica dimostrando che il documento è stato composto, non scandito con un’unica soluzione.
Tecnologie per interagire con la PA: un cammino ancora lungo
La sopravvivenza di metodi molto tradizionali di interazioni con le Pubbliche Amministrazioni riconducibili alla mera digitalizzazione di processi richiede forme di attenzione a loro volta quasi artigianali da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di saper riconoscere la validità di firme autografe apposte su documenti cartacei successivamente scanditi (“scannerizzati”) o fotografati.
Siamo in un ambito che non è digitale in senso compiuto e, va detto con precisione, molto lontano anche dalle firme grafometriche che sono un caso particolare di firme elettroniche e godono (in Italia anche soffrono) di disciplina e riconoscimento particolare.
Ca va sans dire, siamo molto lontani anche da un utilizzo intelligente della tecnologia per le interazioni con la Pubblica Amministrazione. Qui non c’è integrazione di sistemi pertanto scordiamoci anche l’impianto del Piano Triennale.
Queste pratiche continueranno ad essere utilizzate per molti anni. Proseguirà la convivenza con forme intermedie ma più compiute di informatizzazione tramite PEC-REM, SPID e CIE, EU-Wallet e IT-Wallet, piattaforme e app. Quasi sicuramente rimarranno anche quando – in un futuro indefinito – le Pubbliche Amministrazioni saranno sistematicamente proattive, in grado di intervenire con servizi individuali ai cittadini senza che i singoli cittadini debbano chiederli.
[fine documento]