dual use

Beni a “duplice uso”, verso nuove regole Ue per l’export: focus su diritti umani e sorveglianza informatica

Le istituzioni europee stanno lavorando a un nuovo Regolamento per disciplinare l’esportazione di beni “a duplice uso”, per evitare che nuove tecnologie come il riconoscimento facciale possano essere usate come strumenti per atti terroristici o rinforzare regimi autoritari

Pubblicato il 29 Apr 2021

Marco Martorana

avvocato, studio legale Martorana, Presidente Assodata, DPO Certificato UNI 11697:2017

Roberta Savella

Docente in materia di diritto delle nuove tecnologie e responsabile per la formazione presso Istituto di Formazione Giuridica SRLS Unipersonale

parlamento europeo

I membri del Parlamento dell’Unione Europea hanno approvato nuove regole sull’esportazione dei beni a duplice uso (dual-use); il testo è frutto di un accordo trovato con Commissione e Consiglio lo scorso novembre, e dovrà ora essere approvato ufficialmente da quest’ultimo. L’obiettivo è l’emanazione di un nuovo Regolamento, in sostituzione di quello numero 428/2009, per riadattare la normativa ai cambiamenti derivanti dallo sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie e tenere debitamente conto nei rapporti internazionali del rispetto dei diritti umani fondamentali.

I beni a duplice uso

I beni a duplice uso (o “dual use”) sono quei prodotti che, a prescindere dall’intenzione del loro sviluppatore, possono essere utilizzati in ambito civile ma anche per obiettivi militari; un esempio piuttosto esplicativo possono essere alcuni prodotti chimici, o i laser, ma anche impianti nucleari. Si tratta, insomma, di una categoria comprensiva di elementi di varia natura e composizione, ma che devono suscitare un’attenzione particolare per via dei possibili usi che di questi possono essere fatti. Il Regolamento 428/2009 disciplina la loro esportazione, approntando alcuni meccanismi autorizzativi per far sì che vi sia un controllo di queste operazioni, specialmente con riguardo ad alcuni prodotti specifici elencati nell’Allegato I del documento normativo, che sono considerati particolarmente rischiosi se “finiscono nelle mani sbagliate”.

L’emergere delle nuove tecnologie e l’importanza di controllarne la circolazione

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie stiamo assistendo a cambiamenti rivoluzionari nella nostra vita quotidiana e negli strumenti che possiamo utilizzare per interagire con gli altri, siano essi soggetti privati o anche istituzioni pubbliche. Parliamo sempre di più di meccanismi di intelligenza artificiale in grado di svolgere funzioni che fino a pochi anni fa sembravano frutto di speculazioni fantascientifiche. Vi è oggi un dibattito piuttosto ricco sui rischi derivanti da un abuso di queste tecnologie e da una mancata consapevolezza relativamente ai bias che ancora necessitano di studio e correzione; pensiamo al riconoscimento facciale utilizzato per identificare sospetti di reati, così come ai meccanismi di giustizia predittiva, ai robot intelligenti sempre più sofisticati nell’interazione con l’essere umano.

Ci troviamo di fronte a una rivoluzione tecnologica che certamente va incentivata e sfruttata al massimo per migliorare le condizioni di vita delle persone, alleggerire il carico di lavoro nei contesti meno stimolanti, raggiungere nuovi traguardi dal punto di vista medico e scientifico in generale, con benefici per tutti. Nel caso dei beni a duplice uso, tuttavia, queste considerazioni devono essere integrate con l’altro lato della medaglia, ossia i possibili usi da parte di regimi autoritari per operazioni militari e di repressione della popolazione. Il riconoscimento facciale, ad esempio, potrebbe essere sfruttato da parte di forze dell’ordine per identificare i dissidenti politici che hanno partecipato a una protesta; altri strumenti di sorveglianza informatica potrebbero aiutare un gruppo terroristico ad accedere a informazioni strategiche per pianificare un attentato.

Basare i controlli delle esportazioni su una normativa risalente al 2009 poteva quindi comportare seri rischi dal momento in cui non veniva tenuto debitamente conto dei più recenti sviluppi nel settore delle nuove tecnologie e, in particolare, della sicurezza informatica, oggi più che mai fondamentale sia in ambito civile che militare. L’esportazione incontrollata di strumenti di questo tipo potrebbe portare a fornire armi micidiali a regimi autoritari e terroristici. Inoltre, il fatto che questi beni non fossero contemplati dal vecchio Regolamento non comportava necessariamente un’assenza di controlli sulle esportazioni da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione, ma ognuno di questi poteva introdurre specifiche limitazioni – come è stato fatto, ad esempio, in Germania. Tale diversificazione della disciplina portava però a un ingiustificato vantaggio sul mercato internazionale per quegli Stati che non prendevano posizione in tal senso, ignorando i rischi derivanti dall’assenza di controllo alla circolazione al di fuori dell’Unione di beni che, anche se ancora non menzionati nel Regolamento europeo, di fatto si prestano fin troppo bene a utilizzi militari. Per questo motivo il nuovo Regolamento in fase di approvazione prevede un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri per i controlli di beni a duplice uso non elencati esplicitamente nell’Allegato I.

La proposta di Regolamento oggi include esplicitamente i dispositivi di sorveglianza informatica all’interno della definizione di beni a duplice uso, in questo modo facendoli rientrare nei meccanismi di controllo generale anche se non sono esplicitamente elencati nella lista dell’Allegato I. La Commissione aveva proposto di creare una nuova categoria specifica all’interno di tale lista, ma questa linea non è stata seguita nel testo finale. La definizione di dispositivi di sorveglianza informatica non è data, ma sembra lecito assumere che ricomprenda anche meccanismi come il riconoscimento facciale, che è esplicitamente nominato nel video “What are dual-use goods and why is the EU working on new rules for them” pubblicato nelle News sul sito del Parlamento europeo.

Diritti umani

Il secondo elemento di novità fondamentale della proposta di Regolamento è l’attenzione esplicita per il rispetto dei diritti umani come elemento su cui devono concentrarsi i controlli nel caso di esportazione dei beni a duplice uso. Diventa quindi necessario ottenere una specifica autorizzazione per queste operazioni anche quando i prodotti non sono ricompresi nella lista dell’Allegato I, se tali beni possono essere usati in connessione con repressioni interne o la commissione di gravi violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle leggi umanitarie internazionali. L’obbligazione di verificare se i beni da esportare siano destinati ad abusi che violino diritti umani ricade sia sulle autorità competenti sia sull’esportatore stesso, che deve comportarsi con la dovuta diligenza.

Secondo Markéta Gregorová, membro del Parlamento europeo, con questa riforma i diritti umani e la sicurezza vengono messi al primo posto nella politica europea sulle esportazioni, evitando di rifornire con tecnologie avanzate potenzialmente pericolosissime i regimi autoritari. Bernd Lange, Presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, ha affermato che in questo modo il rispetto per i diritti umani diventerà uno standard per l’esportazione, e che il nuovo Regolamento mostra come possiamo modellare la globalizzazione nel rispetto di un chiaro set di valori e regole vincolanti per proteggere i diritti umani e dei lavoratori e l’ambiente.

Le discussioni sul testo e le prospettive

Non c’è stata da subito una linea condivisa dalle istituzioni europee sulla riforma del Regolamento 428/2009. La proposta della Commissione, volta a introdurre una maggiore attenzione per i diritti umani e un controllo delle esportazioni dei prodotti di sorveglianza informatica, era stata in gran parte supportata dal Parlamento, con alcune aggiunte. Il Consiglio, invece, aveva rigettato la maggior parte delle modifiche al Regolamento proposte da Commissione e Parlamento, con un orientamento volto ad apportare solo poche e limitate variazioni alla vecchia normativa.

Nell’ottobre del 2019, l’INTA (Committee for International Trade) ha votato per aprire dei negoziati con il Consiglio, che hanno portato all’accordo del 9 novembre 2020 sul testo attualmente in esame, recependo la maggior parte delle istanze di Commissione e Parlamento con riguardo alla tutela dei diritti umani e all’inserimento dei prodotti di sorveglianza informatica tra i beni a duplice uso. Essendoci stata l’approvazione ufficiale dei membri del Parlamento il 25 marzo 2021, sarà ora necessaria una pronuncia ufficiale del Consiglio a favore delle nuove regole. Visto che già è stato trovato un accordo, almeno ufficioso, sembra però che sia possibile essere piuttosto fiduciosi: a breve il rispetto dei diritti umani diventerà un elemento essenziale per decidere sull’esportazione di beni potenzialmente pericolosi se acquistati da regimi totalitari, standard che verrà rispettato anche per i prodotti idonei a permettere una sorveglianza informatica, come le Intelligenze Artificiali di riconoscimento facciale.

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