diritti dei lavoratori

Gig economy: chi subisce il costo della rivoluzione digitale

Le conseguenze sui diritti dei lavoratori della flessibilità apportata dalla tecnologia all’economia globale ed all’organizzazione delle imprese e della scarsa reattività di un retroterra giuridico che ha accolto, impreparato, l’avvento della digitalizzazione del mondo del lavoro

Pubblicato il 01 Mag 2019

Alessia Consiglio

avvocato, diritto sul lavoro digitale

platform-economy

Se sia un tramonto o solo un transitorio periodo di opposizione al reale, negli ultimi anni, la teoria classica del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come tradizionalmente inteso, sta palesando la sua crisi strutturale, più che storicamente contingente.

Diversi sono i fattori che si amalgamano in questo fenomeno, ma sicuramente le istanze di flessibilità e l’impatto del digitale nella gestione e nella conformazione del contratto di lavoro ne hanno da un lato sgretolato la dogmatica presunzione della sua formulazione a tempo indeterminato e dall’altro ne ha digitalizzato la prestazione e smaterializzato le parti.

In particolare: la parte che domanda lavoro digitalizzato non appare più come un datore di lavoro in un’azienda, ma come un software, un’applicazione – o app – regolata da algoritmi che mettono in contatto domanda e offerta tramite il web. Specularmente il prestatore di lavoro, sovente, non è più un dipendente riconducibile ai canoni classici di eterodirezione e subordinazione inserito all’interno di una tangibile organizzazione produttiva.

La flessibilità apportata dalla tecnologia all’economia globale ed all’organizzazione delle imprese, invece, ha contribuito all’edulcorazione dei sistemi giuridici consolidatisi su un modello che aveva come riferimento l’impresa fordista, caratterizzata da una struttura aziendale gerarchica, una concezione dei tempi e dei luoghi di lavoro come prerogative cardinali, ma stabili e regolabili, della prestazione a cui si allacciava una dimensione collettiva del rapporto come fisiologicamente connesso al rapporto individuale sotteso.

La riorganizzazione delle forze produttive e del lavoro si è andata affermando con schemi giuridici poliformi, dipanando zone grigie difficilmente sondabili e disciplinabili: si spiega, così, un terzo fattore fondamentale e superficialmente preso in considerazione sin ora, ossia il poco elastico e reattivo retroterra giuridico che ha accolto, impreparato, l’avvento della digitalizzazione del mondo del lavoro.

Chi subisce il vero costo di questa rivoluzione digitale?

Negli ultimi decenni, dunque, è palese il protagonismo delle piattaforme digitali come vere e proprie fonti di creazione di nuovi rapporti di lavoro, dissimulando il ruolo di intermediarie nel mercato di lavoro e assurgendo al ruolo di datrici di lavoro occulte accrescendo l’esternalizzazione produttiva in virtù di un’area digitalizzata extraterritoriale e senza limiti. La piattaforma digitale è ad oggi pensata per consentire l’incontro diretto tra prestatore e fruitore del servizio rovesciando, pertanto, la ormai obsoleta prospettiva del legislatore nazionale e sfibrando la triangolazione tradizionale (datore di lavoro, lavoratore e agenzie) a fronte di una incentivante riduzione del costo del lavoro.

Occorre allora domandarsi per chi sia prodotto questo beneficio: se l’impresa che opera in un dato segmento del mercato usufruisce dell’abbattimento dei costi del lavoro, rintraccia forza lavoro flessibile e detiene l’innegabile vantaggio di reperire prestazioni costanti, intermittenti e senza gli oneri dell’intestazione di un rapporto di lavoro subordinato, chi subisce il vero costo di questa rivoluzione digitale?

La profonda metamorfosi dei processi produttivi del XX secolo, infatti, si attesta su due elementi fondamentali e prospettici dello stesso fenomeno, la cui analisi approfondita non può che esser interconnessa. Da un lato la novità dirompente di inediti strumenti di produzione e dall’altro l’evoluzione dei modi di organizzare l’impresa tramite l’utilizzo proprio dei suddetti strumenti di produzione.

Il tessuto storico e geografico che ha favorito la metamorfosi del lavoro

Una concezione dell’impresa che è passata dal riconoscersi in una tecnostruttura integrata che assicurava la concentrazione del processo di produzione, all’identificarsi in una rete di unità autonome tra loro coordinate da forme elastiche di interconnessione digitale: le piattaforme. Come tutte le metamorfosi, fattore fondamentale è stato anche il tessuto storico e geografico in cui la torsione del sistema produttivo ha potuto diramarsi senza particolari criticità. Il panorama del web, infatti, caratterizzato dall’autarchia, dalla incentivante accessibilità e dalla costante reperibilità di informazioni personali, è germogliato in una realtà interconnessa e globale, senza più confini spaziali e temporali.

Qualunque individuo, d’altronde, se munito di uno smartphone, può accedere alla realtà virtuale e al mercato globale digitalizzato per rendersi partecipe della più grande rivoluzione della prestazione lavorativa che l’economia collaborativa on demand, ha saputo diluire in micro-tasks riformulate ex post tramite algoritmo ed assemblate dalle applicazioni attraverso le quali sono immesse nel web. Divenendo simultaneamente consumatore e produttore di beni e/o fornitore di servizi tramite tali micro-task in qualunque momento e in qualunque posto un individuo munito di uno smartphone e di una connessione può diventare il prestatore ideale della gig economy senza una particolare preparazione e professionalità. E va da sé che l’ottimizzazione dei tempi, la semplificazione dei prodotti e la facoltà di far lavorare i propri clienti, stimolano un ingente risparmio per l’azienda rispetto all’assunzione di propri dipendenti per svolgere il medesimo compito.

Gig economy e fine della vita privata

In questo contesto di gig economy pervasiva e deregolamentata, l’automazione e la parcellizzazione della prestazione hanno deprezzato l’attività umana ai fini produttivi nella distribuzione e commercializzazione di beni e servizi just in time, che in quanto tali fondano la loro efficienza nell’offerta di un prodotto o di un servizio immediato, semplice da fruire, la cui “ricompensa” per chi lo immette nel mercato, sarà spesso un altro servizio altrettanto immediato, semplice da fruire, ma scarsamente valutabile sul piano economico.

L’estrema facilità di accesso a queste prestazioni on demand, prelude poi ad un’altra inevitabile problematica ossia la promiscuità temporale fra vita privata e vita del lavoratore e questo si avverte sia durante l’orario di lavoro concordato, sia durante il tempo privato che si stempera nell’orario di lavoro. Il concreto rischio di questa costante contaminazione temporale è quello della lesione del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare.

La digital economy rende palese come attraverso le nuove tecnologie digitali sia possibile estrarre valore da ciò che, fino pochi anni fa, era riservato agli spazi del privato. Le piattaforme digitali assorbono così forme di vita in prestazioni fruibili on demand. La porzione di mansione che viene proposta alla “folla” (i.e. crowd) tramite le piattaforme digitali permette ai prosumers di offrirsi come meri esecutori di un compito estremamente spersonalizzato. E non è un caso che la principale forma di lavoro annoverabile sia proprio l’appena citato crowdwork, ossia il lavoro a chiamata tramite piattaforma.

Non solo, la prestazione è talmente elementare da poter essere eseguita da qualunque bagaglio di professionalità, e potendo essere adempiuta, molto spesso, tramite la app stessa che la propone, non richiede neppure più di doversi trovare in un posto preciso in un momento preciso, ma solo di possedere computer o telefoni spesso poco più che rudimentali. Casus di rilievo sono proprio i prestatori presso gli artificial intelligence training centre sorti in Africa a cui non viene detto molto di quello che stanno facendo e della destinazione dell’elementare servizio immesso nel mercato. Sanno, per esempio, che hanno bisogno di dire ripetutamente a un computer qual è la differenza tra un albero e un edificio; ma non verrà mai detto loro nulla del cliente finale, come il nome, la posizione, o a cosa serve questa informazione che selezionano ripetutamente sui propri devices.

Sviluppo tecnologico e disoccupazione: il legame

Questo con buona pace del rischio di normalizzare forme di destrutturazione delle esperienze contrattuali del rapporto di lavoro e delineando una nuova frontiera della delocalizzazione produttiva 4.0 in cui è la totalità dei prestatori a potersi trovare in qualunque parte del globo. Rischio che si esprime, in particolare e fra l’altro, anche nel crescente sviluppo tecnologico agganciato al dato della caduta tendenziale del tasso di occupazione. Il legame intessuto fra crescita digitale e abbattimento dei costi imprenditoriali ed opportunità occupazionali, infatti, per quanto congiunto non è risultato così progressivo.

Il web, concepito dal legislatore nazionale come una ‹‹piazza virtuale – una piattaforma tecnologica veloce, efficiente e poco costosa – governata dai soggetti istituzionali e aperta alla partecipazione dei privati, in grado di mettere in contatto (tutti) i datori di lavoro e i lavoratori›› ha ben presto mutato questa funzione di ausilio infrastrutturale, sviluppando autonomamente le sue potenzialità di intermediazione nel mercato del lavoro, agendo come un potente ‹‹acceleratore nella ricognizione dei fabbisogni›› (P. Tullini, C’è lavoro sul web?, in Labour and law issues, 2015, 1, 1, p. 4). Nelle previsioni normative la Rete avrebbe dovuto fungere da neutro supporto tecnologico ai soggetti giuridicamente istituzionali nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro, ma nei recenti sviluppi sarebbe miope non prendere atto dell’evoluzione indipendente e autosufficiente assunta dal web nella veste di intermediario professionale, tramite l’utilizzo delle proprie risorse tecnologiche.

La minuziosa diffusione delle nuove tecnologie in ambito giuslavoristico si è servita principalmente dell’abbattimento dei costi di transazione fra chi domanda e chi concede lavoro e il volano tramite il quale questo effetto si è potuto produrre è rappresentato sicuramente dalle labour platforms. Pensate come spazio digitale facilmente accessibile dal web per canalizzare efficacemente le informazioni del mercato del lavoro raccolte nell’etere, le labour platforms hanno assunto il ruolo di intermediario fra domanda e offerta di lavoro su scala mondiale e non solamente più nazionale o regionale: ciascun prestatore può, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, esser contattato da una domanda interessata all’offerta di lavoro ed essere per questo “assunto” in ragione di una negoziazione che trova la sua fonte nel diritto privato e, ed è questo uno dei dati più innovativi, in una tariffa prestabilita dal gestore della piattaforma.

Labour platform e squilibrio del potere contrattuale

Sono diverse le platforms che propongono o, come sarebbe meglio rilevare, impongono, al lavoratore previsioni complete e inderogabili sulle modalità di svolgimento della prestazione, a fronte di una mera accettazione priva di negoziazione, dilatando così un’asimmetria informativa che rende ancor più squilibrato il potere contrattuale tramite il sistema on demand. Frequentemente la formulazione unilaterale delle clausole che regolano il rapporto non solo elimina qualunque spazio di negoziazione di trattamenti migliorativi, ma spesso è anche impossibile negoziare un contratto differente da quelli standard già previsti e redatti dalla società.

Le asimmetrie informative del settore risultano spesso talmente inique da rendere, per il committente, estremamente agevole l’accesso al web per il reperimento di informazioni di qualunque genere ed entità relative al prestatore, quanto è specularmente difficile, per il prestatore, ottenere informazioni di qualunque genere ed entità relative al committente. Eppure, le informazioni raccolte dal committente, tutt’altro che neutre, decantano in una sorta di “reputazione” interna al sistema da cui far dipendere il discrezionale ingaggio ed i potenziali compensi del prestatore on demand. D’altro canto, non è possibile cogliere uno speculare sistema informativo, conoscitivo e concorrenziale di rating per permettere ai prestatori di selezionare il miglior committente nel segmento di mercato preso in considerazione.

Poco spazio all’ottimismo

La promozione di queste nuove forme di organizzazione del lavoro di matrice digitale ha sciolto la prestazione di lavoro dal vincolo dell’orario, dal vincolo della etero-direzione, dal coordinamento spazio-temporale, ma il bilancio prodottosi non sembra così positivo. La disparità del rischio a discapito del soggetto prestatore, la perdita di sicurezza e protezione, la precarietà della posizione raggiunta, l’assenza di regolazione normativa o quantomeno tipizzante comportano inevitabili riflessioni a lungo termine sulla qualità dei rapporti di lavoro in essere, lasciando poco spazio all’ottimistica prospettiva di riconquista della conciliazione vita-lavoro, ossia della libertà di distribuzione del tempo tra l’attività retribuita e ogni altra attività o non-attività permessa tramite un libero accesso o una libera disconnessione dalle app.

Se anche potesse esser definita come una rivoluzione del mondo del lavoro, una rivoluzione post-fordista, le problematicità nascenti dalla digitalizzazione del mondo del lavoro si pongono in un frammento difficile da disciplinare, con il rischio di percepire come la conseguenza di una distorsione del mercato, di una sua disfunzione, quella che è, in realtà, la conseguenza di un difetto di produttività del lavoro digitale. La peculiarità di questo nuovo lavoro on demand consiste, infatti, nella scarsa adattabilità delle protezioni che assistono i lavoratori tradizionali; e queste, più che deformazioni del mercato del lavoro, ne appaiono come le nuove fondamentali prerogative.

L’esaltazione mediatica e politica dell’essere ‘imprenditori di se stessi’ offrendo il proprio lavoro direttamente al fruitore della prestazione, mediati solo dalla piattaforma digitale, ha reso la tecnologia protagonista dei rapporti produttivi nel mercato del lavoro, ma finto archetipo di progresso: l’obbligazione a cui il prestatore di lavoro adempie è esattamente la medesima a cui avrebbe adempiuto senza la tecnologia; ma lo stesso lavoro che fino a qualche decennio fa avrebbe potuto svolgere per un unico datore di lavoro, adesso lo svolge per una pluralità indistinta di operatori.

L’introduzione di nuove tecnologie digitali ed informatiche nei luoghi di lavoro sta contribuendo a modificare l’organizzazione dell’orario di lavoro garantendo una maggiore flessibilità temporale, a differenza dei vecchi contratti di lavoro che sancivano con formule standard l’orario di entrata e l’orario di uscita, ma tale fenomeno si è reso passibile di causare una dilatazione del tempo di lavoro, soprattutto se si considera che la valutazione della prestazione del lavoratore avviene in termini di risultati e non più in tempo di lavoro. Viene edulcorato, nella prassi, il diritto fondamentale del lavoratore a vedere riconosciuto un periodo giornaliero e settimanale di riposo fra i turni rendendo pertanto indispensabile che la possibilità di lavorare “sempre e ovunque” che le tecnologie offrono, non si traduca nella richiesta di lavoro “sempre e ovunque” (Cfr. T. C. Moreira, L’impatto delle nuove tecnologie nella conciliazione tra vita e lavoro, in Labour and law issues, 2017, 3, 1, p. 3) in tempi di lavoro, cioè, che paralizzino le tutele previste fino ad oggi dal contratto di lavoro subordinato.

Il diritto del lavoro nell’era della quarta rivoluzione industriale

Occorre dunque domandarsi come coniugare questa impostazione, con le nuove fattispecie di diritto del lavoro nell’era della quarta rivoluzione industriale. Un eventuale intervento legislativo dovrebbe possedere qualità atte a non ingenerare a loro volta distorsioni dei modelli e delle tutele già in vigore.

Il mercato in cui opera questa offerta di lavoro è un mercato in cui si sperimenta un confronto permanente con la concorrenza globale. Coloro che offrono gli stessi servizi, tendenzialmente esclusi dalle forme giuridiche tradizionali di tutela collettiva, si rivelano particelle fungibili nel bacino di reperimento di manodopera digitale. La richiesta di mansioni sempre meno qualificate espone la working class alla percezione della sua eterna sostituibilità, con il rischio di innescare una pericolosa race to the bottom: l’affievolirsi delle tutele giuridiche e il contestuale livellamento all’estremo ribasso del costo di queste unità.

Un’interpretazione critica di tale progresso tecnologico come sviluppo senza occupazione non risulta affatto solipsistica. Nei paesi industriali la crescita è ormai strutturalmente bassa, laddove l’elettronica distrugge più posti di lavoro di quanti ne crei. Il dato in questione trova conferme nei recenti studi del “Global employment, risk of jobless recovery” dell’ILO (l’organizzazione del lavoro dell’ONU) nel rapporto dell’Unione Europea sui “i rischi della povertà lavorativa”. E’ chiaro, quindi, che il lavoro e le sue tutele giuridiche stanno subendo una innovativa vis plasmante che è in procinto di irrompere nelle sedimentazioni normative e giurisprudenziali.

Lo sviluppo tecnologico, la concorrenza internazionale e la globalizzazione dei mercati stanno implementando non soltanto la flessibilità, ma anche l’assorbimento dei cambiamenti da parte dei lavoratori. Questa intuizione si riverbera anche sulla qualità del lavoro, ossia un lavoro interconnesso, volubile e non più determinato nel tempo e nello spazio; le interconnessioni avvengono per mezzo e merito del web, in una nuova prospettiva geografica; l’organizzazione delle imprese è sempre più dinamica e meno gerarchica, con un ruolo primario dei lavoratori, pur sempre assoggettati (quando più e quando meno) ad una volontà imprenditoriale; tutti elementi che appaiono complessivamente resistenti alla codificazione tradizionale del rapporto di lavoro classico.

Diverse ricostruzioni dottrinali dei fenomeni recenti, audaci ed ottimistiche, sono disposte a sostenere l’ascesa della tecnologia in una porzione crescente di economia digitalizzata del lavoro, nell’appagante convinzione che l’offerta innovativa di lavoro possa generare una corrispondente domanda innovativa di lavoro, facendo emergere moderne e tecnologizzate opportunità occupazionali; ma cosa succederebbe se queste esclusive opportunità non arrivassero mai?

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Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
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Decarbonizzazione
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Unioncamere
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I fondi
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