gig economy

Foodora & Co, violati i diritti dei lavoratori ma le autorità tacciono: che fare?

Precario, instabile, sottopagato. Il lavoro nell’era della gig economy si sta trasformando in una sorta di “caporalato digitale”, minando i diritti fondamentali in materia lavoristica. Il tutto nel silenzio di legislatore e tribunali e in barba alla Costituzione. Vediamo le tutele necessarie di fronte a questo nuovo modello

Pubblicato il 14 Nov 2018

Alessia Consiglio

avvocato, diritto sul lavoro digitale

Matteo Monti

dottore di ricerca in diritto pubblico comparato

direttiva rider

Nell’era dell’industria 4.0 il lavoro della gig economy sta assumendo un protagonismo sempre più intenso all’interno dell’economia del paese e dei tassi “occupazionali”, soprattutto in relazione a soggetti deboli quali giovani e stranieri.

La strategia comunicativa e giuridica delle Internet platforms della gig economy (Uber, Foodora, Deliveero etc.) è quella di dissimulare il tipo di impiego richiesto ai suoi prestatori d’opera in lavoretti saltuari e sporadici.

Ma questa è una rappresentazione edulcorata. L’ultimo caso, di qualche giorno fa, è Glovo che compra Foodora, lasciando a casa 2 mila rider.

Dalla sharing economy alla gig economy 

L’approccio collaborativo fra comunità locali della sharing economy¸ sviluppato per tessere un sistema economico imperniato sul condividere l’accesso a beni e servizi sottoutilizzati, negli ultimi anni si è patologizzato in una versione completamente diversa dalla sua connotazione originale.

Lo scambio e la condivisione in sharing non si sono, infatti, limitati alla commercializzazione a basso costo di servizi e oggetti, ma si sono estesi ad una pianificazione di mercato in senso capitalistico; si è così sviluppato un nuovo paradigma economico, la gig economy, che, in una prospettiva prevalentemente di profitto, si è servita delle piattaforme per ripartire servizi non più gratuitamente, ma ad un costo.

Per evitare la possibilità di confondere fra loro fenomeni economici e giuridici differenti, la sharing economy delle pratiche di condivisione di risorse materiali e simboliche, spendibili addirittura come forme spontanee ed autogestite di resistenza agli effetti corrosivi del mercato, deve essere differenziata dalle global platforms della gig economy, un sistema di vero e proprio capitalismo delle piattaforme, capace di scovare nuovi orizzonti di profitto nello spazio sconfinato della Rete. Una differenza sostanziale che si coglie anche negli obiettivi, incompatibili fra loro, di collaborazione, nella sharing economy, e di profitto e rendita finanziaria nelle global platforms.

A fronte di una visione piuttosto agnostica del nostro legislatore rispetto alla fenomenologia del lavoro digitale regolato tramite piattaforma, e soprattutto alla qualificazione dei rapporti di lavoro instauratosi tramite app, è stata la giurisprudenza di merito a elaborare le prime qualificazioni in tema di lavoro gig.

Lavoro on demand e ruolo delle internet platforms

Il paradigma del digital labour definito on demand sembra aver sancito il declino dell’organizzazione fordista del lavoro. Nell’alveo di questa espressione convergono, di fatti, molte delle attività economiche basate sull’utilizzo di platforms app che intermediano la domanda e l’offerta di un servizio o di un bene.

Nelle previsioni normative e nelle proposte legislative, la Rete avrebbe dovuto fungere da neutro supporto tecnologico ai soggetti giuridicamente “istituzionali” nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro, ma nei recenti sviluppi economici appare miope non prendere atto dell’evoluzione indipendente e autosufficiente assunta dal web nella veste di intermediario professionale, tramite l’utilizzo delle piattaforme digitali.

Il processo informatizzato incorporato nella piattaforma è uno strumento che si sta, piuttosto, avvalendo di app e web per organizzare l’esecuzione di tradizionali prestazioni lavorative, che l’economia collaborativa on-demand ha saputo diluire in micro-tasks coniugate ed assemblate ex post da un’applicazione che si rigenera e si norma tramite un algoritmo.

Grazie alle micro-tasks e alle platforms della gig economy, qualunque soggetto, in qualunque momento e in qualunque posto, se dotato di uno smartphone e di una connessione, può diventare il protagonista lavoratore della gig economy.

Complice la crisi economica e un mercato del lavoro sempre più instabile, una parte sempre crescente dei soggetti che svolgono queste micro-tasks lo fa non nell’ottica di fare lavoretti, ma impiega in questo tipo di prestazioni la maggior parte del proprio tempo o si avvale di queste opportunità lavorative come strumento per compensare debolezze salariali.

Da questo punto di vista la gig economy, disarticolando il concetto di localizzazione della prestazione, ha sì incrementato l’abbattimento del costo del lavoro, ma ha precarizzato una porzione di forza lavoro, resa instabile e per questo perennemente connessa, online.

Precarizzazione e abbattimento delle retribuzioni

Inoltre, anche il contesto del lavoro on demand è stato contaminato dalla spirale deflattiva innescata dal ribasso salariale dovuto alla crisi, per cui a fronte del principio di elasticità dell’impiego di forza lavoro, questa ha subito oltre che una precarizzazione della stabilità lavorativa, anche un abbattimento del livello delle retribuzioni.

Il dato più significativo riguarda, in un contesto dominato da retribuzioni sempre più insoddisfacenti, la propensione a lavorare sempre di più tramite digital labour e con retribuzioni sempre più inferiori.

Si è creato così un contesto di obsolescenza della relazione salariale classica. La propensione a investire forza lavoro extra per un salario suppletivo emerge come indice sia della presenza di una prestazione lavorativa sostanziale piuttosto che di un “lavoretto” saltuario, in nome del privilegio dell’autoimprenditorialità, sia dell’insufficienza retributiva ex art. 36 Cost.

In questa prospettiva, il prisma del tradizionale riconoscimento protettivo del dettato costituzionale, accordato alla categoria dei lavoratori subordinati, sembra sia stato – volutamente o meno – nettamente oscurato.

Il Lavoro e la Costituzione

All’interno della dottrina costituzionale Giuseppe Ugo Rescigno ha individuato due correnti di pensiero e interpretative del testo costituzionale: una volta a leggere – in maniera tradizionale – la Costituzione come tesa a prediligere e incentivare il lavoro a tempo indeterminato e subordinato, e una volta a promuovere una interpretazione “evolutiva” della Carta che – ad esempio secondo Di Gaspare – non incorporerebbe questo favor.

A prescindere dal metodo di interpretazione costituzionale che la dottrina e – soprattutto – la Corte Costituzionale assumerà, originalista o evolutivo, è evidente dai lavori preparatori alla Costituzione l’importanza e la primazia che il costituente ha voluto dare al contraente debole in un rapporto di lavoro, ossia il lavoratore.

«E’ necessario in una Carta costituzionale stabilire fin da principio che, oltre alla democrazia puramente politica, base di un nostro periodo glorioso di civiltà costituzionale, si deve oggi realizzare una democrazia sociale ed economica. Questo è il dato caratteristico che colorisce una nuova fase di storia» (Ruini, Lavori preparatori AC, p. 2375 o qui).

Era, infatti, chiaro ai costituenti la natura di debolezza di un contraente rispetto all’altro, che necessitava, dunque, di riequilibrare i rapporti di forza e le asimmetrie, garantendo a livello di Costituzione principi e diritti ai lavoratori.

A prescindere dalla corrente interpretativa a cui i costituzionalisti aderiscono (più in forma di capire in che sensi e in quali direzioni la Costituzione aspirava a far evolvere il lavoro nell’ordinamento italiano), non può e non viene messa in discussione la necessità del rispetto dei caratteri dell’equa retribuzione, della giornata massima di lavoro e delle ferie retribuite (art. 36 Cost.), delle libertà sindacali (artt. 39-40 Cost.), della tutela della donna lavoratrice (art. 37 Cost.), dell’assistenza per infortuni etc (art. 38 Cost.).

Questi diritti dei lavoratori (a prescindere dall’impiego a tempo parziale o indeterminato) sono infatti collegati al lavoro come strumento di sussistenza e di vita e sono scolpiti nel testo della Costituzione: l’unico modo di cambiarli è mediante una riforma costituzionale e non tramite la legislazione ordinaria o il vuoto legislativo.

L’inquadramento della disciplina dei lavoratori della gig economy dal punto di vista giuridico richiederebbe dunque l’estensione delle direttive costituzionali in tema di tutela dei lavoratori come contraenti deboli di una relazione contrattuale.

Il silenzio dei tribunali sul lavoro della gig economy

La visione “tradizionale” del lavoro sopraddetta, ma anche alcune disposizioni costituzionali, sono state messe in dubbio dall’evolversi della lex mercatoria e dalla legislazione dell’Ue.

In particolare la prima, mediante le Internet platforms, sta radicalmente trasformando il paradigma tradizionale e impattando sui diritti costituzionali fondamentali in materia lavoristica.

Riprendendo sempre Rescigno:

  • a) se un nuovo tipo di lavoro sperimentato dalla società (o proposto) è contrario a regole vigenti poste a tutela di un altro tipo di lavoro è segno o che la vigente tutela è eccessiva (e dunque il legislatore potrebbe toglierla o diminuirla per fare spazio al nuovo tipo di lavoro) o che la tutela vigente è implicitamente richiesta dalla Costituzione ed il nuovo tipo di lavoro è comunque illegittimo;
  • b) se non si dà il caso precedente e la legge non è intervenuta, i giudici possono per analogia estendere tutele già previste a nuovi tipi di lavoro” (p. 31-32).

È evidente che nel caso del lavoro su e mediante Internet platforms si sia davanti al caso b), lacuna della legge e abuso di un paradigma: i tribunali ad ora stanno – però – mancando nel loro ruolo di supplenza a un legislatore raramente al passo coi tempi in materia di Internet.

Da questo punto di vista, come giustamente rilevato, la volontà di determinati tribunali di non usare nessuno dei parametri costituzionali e di giudicare senza tenere conto del contesto fattuale ed economico appare sicuramente discutibile su un piano costituzionale.

Il riferimento è alla recente sentenza Foodora in cui giudice estensore del tribunale di Torino sembra aver dimenticato la valenza incisiva che la Costituzione dovrebbe avere su tutti i segmenti dell’ordinamento. Serve ricordare, infatti, che se non vi era una legislazione da contestare certamente vi erano diritti fondamentali da tutelare.

C’è, infatti, un limite alla libera iniziativa economica e alla condizione di lavoro che un tribunale non può ignorare. La sentenza pilatesca del giudice di Torino appare dunque esplicitare un self-restraint della giurisprudenza di merito difficilmente concepibile.

Una riflessione che non può non scaturire anche in considerazione del presupposto da cui prendono atto le motivazioni, sia del giudice di Torino (7 maggio 2018), che della recentissima decisione del giudice di Milano (10 settembre 2018).

Il caporalato digitale

I tribunali di merito si sono espressi partendo dalla convinzione pregressa (è difficile definirla altrimenti) di una totale parità sul piano formale e contrattuale in base al quale le parti operano, disconoscendo così il piano sostanziale e il contesto storico-concreto di assoluta soggezione economica di una delle parti sull’altra (da molti definito, senza troppi giri di parole, come un caporalato digitale); tale riconoscimento al contrario avrebbe comportato una applicazione del dettato costituzionale e dei caposaldi del diritto del lavoro a tutela del lavoratore.

La recente sentenza del Tribunale del lavoro di Torino, in particolare, pronunciandosi per la prima volta sul caso Foodora ha respinto la natura subordinata del rapporto fra app e riders, escludendo la sussistenza di una subordinazione nel rapporto di lavoro.

La ratio decidendi è palese: la qualifica dei fattorini come lavoratori autonomi è derivata della presunta assenza dell’elemento della subordinazione nella contrattualistica, escludendo per ciò stesso che essi siano sottoposti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’app.

Una sentenza che si incaglia inevitabilmente nell’applicare rigidamente i classici (e in parte ormai del tutto superati anche a livello di ratio legislativa, si pensi, come indicato da P. Ichino alla legge Fornero del 2012 e la sua funzione di contrasto all’abuso dei rapporti di collaborazione autonoma, ma anche alle prestazioni c.d. “etero-organizzate” dell’art. 2 D. Lgs. 81/2015 che, almeno “nelle intenzioni del legislatore”, perseguivano il medesimo scopo) canoni di subordinazione, senza ripensarli in relazione alle nuove dinamiche del mercato del lavoro digitale che si propongono all’emisfero giuslavoristico, e soprattutto senza interpretarli conformemente alla sedimentata giurisprudenza costituzionale.

La presenza di forme di tutela dirette a livello costituzionale dovrebbe dunque spingere anche e soprattutto il legislatore ad intervenire per sanare il vulnus costituzionale creatosi, dato l’evidente silenzio dei tribunali, proponendosi come acuto traduttore della modernizzazione tecnologica e dell’incremento di efficienza e creando politiche occupazionali e discipline normative mirate alla regolarizzazione dei fenomeni descritti, ristabilendo così la sovranità statuale nella pianificazione tecnologica.

Digital economy: quali tutele per il lavoro on demand?

Lo spettro sopra descritto sembra, dunque, “istituzionalizzare” la presenza di una zona grigia di assenza di riconoscimento giuridico e di tutele nel lavoro on demand, quando invece sarebbe – al contrario – necessario delineare forme di tutela dei lavoratori della gig economy per scongiurare il paventato rischio di una reificazione dei low wage workers, dei lavoratori con gli stipendi più bassi, parafrasando B. Rogers.

L’azione del legislatore nazionale rispetto a questo nuovo modello produttivo dovrebbe porsi come obiettivo primario la protezione della parcellizzazione della prestazione commissionata tramite app, in un mercato completamente liberalizzato, incapace di garantire non solo la stabilità del rapporto di lavoro, con una retribuzione dignitosa, ma anche un bagaglio di tutele minime per i prestatori del web.

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