l'analisi

Giomi (Agcom): “Pluralismo antidoto alla disinformazione, il ruolo di piattaforme e utenti”

Il pluralismo dell’informazione è la condizione che consente il confronto e la competizione tra verità diverse. Ma chi fruisce dell’informazione deve essere in grado di selezionare i contenuti informativi e apprezzarne il valore. Insomma: per riportare ordine nel disordine informativo meno paternalismo, più alfabetizzazione

Pubblicato il 27 Apr 2022

Elisa Giomi

Commissaria Agcom

videoregistrazione da remoto

Il “pluralismo dell’informazione”, approfondito nel precedente articolo, è la necessaria presenza di voci diverse nei prodotti e nei servizi di informazione, funzionale alla costruzione di un’opinione pubblica consapevole e matura.

Ora, proiettando questa definizione sullo sfondo dell’ecosistema digitale, due appaiono i temi più urgenti, che nel dibattito in materia finiscono spesso per intrecciarsi, ma che conviene invece analizzare separatamente:

  • le condizioni economiche dell’industria dell’informazione
  • il proliferare del disordine informativo.

Entrambi i fenomeni chiamano in causa, specificamente, il ruolo delle piattaforme online.

Giomi (Agcom): “Pluralismo informativo, come tutelarlo nell’era digitale”

Pluralismo e ruolo delle piattaforme online

Da un lato, infatti, si ritiene che la sostenibilità della professione giornalistica e del modello dell’editoria tradizionale sia stata messa in discussione dalle piattaforme di condivisione di contenuti. Dall’altro, queste stesse piattaforme sono un terreno fertile per fenomeni distorsivi che inquinano l’ecosistema dell’informazione sotto varie forme. Diamo uno sguardo in dettaglio ai due problemi.

In merito al primo, si ritiene che il mancato riconoscimento ai creatori, da parte delle piattaforme, di una quota dei guadagni ricavati dallo sfruttamento dei loro contenuti si traduca in una sottrazione di risorse diretta e indiretta.

La sottrazione è diretta allorché viene a spezzarsi la catena del valore di un prodotto informativo, che una volta approdato su una piattaforma online cesserebbe di generare revenues per il suo editore/creatore. Ma la sottrazione è anche indiretta, perché le piattaforme divengono competitor degli editori sul mercato dell’attenzione proprio grazie allo sfruttamento dei loro contenuti. Gli effetti di questa competizione si vedono in particolare sul mercato della pubblicità online, che vale circa 3 miliardi di euro e che ad oggi è ripartito per due terzi tra le principali big tech (Google, Amazon e Facebook) e solo per un terzo tra gli editori.[1] D’altro canto, non si può trascurare come a determinare questo “terzo” contribuiscano le piattaforme stesse, offrendo un’importante vetrina ai contenuti editoriali, incrementandone la visibilità e quindi – semplifichiamo la ricostruzione – i ricavi pubblicitari.

Le condizioni economiche del settore dell’informazione e lo stato di salute del pluralismo

La questione è complessa e prendere posizione trascende gli scopi di questo scritto. Ci limitiamo a rilevare l’esistenza di un nesso tra le condizioni economiche del settore dell’informazione e lo stato di salute del pluralismo.[2] Perché la diversificazione delle voci sia garantita, infatti, queste devono essere messe in condizione di esistere, cioè sostenersi economicamente.

La Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Il tema – anche se da una ristretta angolatura – è stato preso in carico dal legislatore europeo già nel 2019 tramite l’adozione della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (Direttiva 2019/790/UE) ed in particolare attraverso il riconoscimento del diritto degli editori di controllare la riproduzione e comunicazione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico effettuate “dai prestatori di servizi della società dell’informazione”, cioè delle piattaforme.[3]

Questo diritto si dovrebbe tradurre, in estrema sintesi, in una maggiore remunerazione degli editori per gli usi digitali dei propri prodotti. È in questo punto che il tema della sostenibilità economica viene spesso affiancato al distinto tema delle “fake news”, con lo scopo di limitare le risorse che dalle piattaforme vengono drenate all’esterno. Vediamo come.

Secondo la Direttiva sul diritto d’autore, le piattaforme sono tenute ad ottenere un’autorizzazione per lo sfruttamento delle opere degli editori indipendentemente dalla natura del contenuto che veicolano e dalla sua correttezza, ma in virtù di diversi criteri individuati dal legislatore in sede di recepimento, in particolare: il numero di consultazioni dell’articolo, gli anni di attività, la rilevanza sul mercato degli editori coinvolti, il numero di giornalisti impiegati, gli investimenti tecnologici e infrastrutturali effettuati.[4]

C’è chi propone di introdurre in questo plesso normativo un sistema di limitazione dei comportamenti opportunistici di soggetti – per esempio le c.d. content farms – che concorrono nel business dell’attenzione senza tuttavia produrre contenuto informativo ed anzi generando disordine. Le conseguenze, sul piano economico, di misure simili sarebbero evidenti e apprezzabili: non alimentare il mercato della disinformazione. Tuttavia, questo potrebbe comportare uno snaturamento del sistema del diritto d’autore. 

Questo sistema, di cui il diritto degli editori di recente introduzione è una fattispecie, non è subordinato alla correttezza del contenuto veicolato, né al suo valore estetico. Anzi, occorre fare attenzione proprio a mantenere intatto il principio di indifferenza della tutela rispetto al merito dei contenuti, allo scopo di perseguire quella “abbondanza di informazioni” – ovvero incentivare l’attività creativa – che del diritto d’autore costituisce la stessa ragion d’essere.

Se questo principio non venisse mantenuto, e la sua tutela fosse condizionata a valutazioni di merito, ci troveremmo nell’imbarazzo di dover istituire un “tribunale della verità” che dirima controversie contrattuali, o, traslando il modello, un tribunale del valore artistico delle opere pittoriche o dei brani musicali. Certo, si potrebbero immaginare correttivi che funzionino da incentivo all’attività di fact-checking e di istituzionalizzazione delle varie, sparse iniziative già messe in campo a questo scopo. Ma non sarebbero privi di fondamento i timori che questi correttivi possano tradursi in un potere di moderazione e di limitazione della libertà di espressione…

In altri termini, non è tramite lo strumento del diritto d’autore che si può tentare di risolvere – o anche solo attenuare – la principale patologia del sistema dell’informazione nelle sue manifestazioni online.  

Al contrario, un utile anticorpo a questa patologia potrebbe essere rappresentato proprio dal pluralismo, se adeguatamente tutelato. Prima di esporre questa ipotesi, occorre affinare la diagnosi, ovvero definire con maggiore precisione la patologia in questione.

Non fake news, ma “disordine informative”

Come ampiamente recepito dalla letteratura di settore, in particolare nell’ambito delle Teorie dei media e della comunicazione, il termine “disinformazione” non sembra più idoneo a descrivere le molteplici e sfaccettate criticità che quotidianamente affliggono l’ecosistema informativo. Ancor meno lo è il termine più in uso comunemente, ovvero “fake news”, che anche noi abbiamo usato poc’anzi per esigenze di sintesi.

Appare piuttosto preferibile l’espressione “disordine informativo” [5], con cui si intende la varietà delle attività che a diverso titolo incidono – negativamente – sulla linearità del processo informativo.

Proponiamo di considerare il termine alla stregua di macrocategoria che si articola in fattispecie diverse, dai confini spesso sfumati, che proviamo tuttavia a distinguere seguendo la tassonomia proposta nello European Democracy Action Plan (EDAP), un importante documento pubblicato dalla Commissione Europea un anno e mezzo fa[6]. Alla voce “disinformazione”, EDAP distingue tra:

  • cattiva informazione (costituita da contenuti falsi o fuorvianti, condivisi senza intenzione fraudolenta);
  • disinformazione (contenuti falsi o fuorvianti diffusi con l’intento di ingannare o ottenere un guadagno economico e danni collettivi);
  • operazione di influenza delle informazioni (cioè sforzi coordinati da parte di soggetti nazionali o esterni volti a influenzare il pubblico destinatario utilizzando una serie di mezzi ingannevoli);
  • ingerenze straniere nello spazio informativo (che spesso si verificano nell’ambito di operazioni più ampie, e possono essere intese come un insieme di misure impiegate da un soggetto statale straniero per ostacolare la libertà di informazione in un altro territorio).

Non sfuggirà come il discrimine tra le diverse fattispecie che concorrono al disordine informativo risieda nell’intento con cui sono prodotte e messe in circolazione. Proprio da questa circostanza, che sposta l’attenzione dallo statuto dell’enunciato all’intento del suo enunciatore, scaturisce il valore euristico del concetto di disordine informativo, capace di superare la dicotomia vero/falso, spesso destinata a condurre in un vicolo cieco la discussione sulla qualità dei processi informativi.

La dimensione “negoziale” della verità e il pluralismo contro la disinformazione

D’altra parte, come insegna, in sociologia, il paradigma del “costruttivismo sociale”[7], “realtà” e “verità”, lungi dall’essere in sé date e oggettive, sono continuamente prodotte all’interno e per mezzo dei processi sociali e delle interazioni comunicative.[8] Anzi, ancor più a monte, non esiste un’unica verità, ma verità multiple, locali, provvisorie, costruite entro relazioni sociali e di potere.

A mio parere, è proprio questa dimensione “negoziale” della verità a fondare il potenziale del pluralismo come strumento per contrastare la disinformazione. Il pluralismo dell’informazione è la condizione che consente il confronto e la competizione tra verità diverse, ovvero rappresentazioni, interpretazioni, valutazioni di un determinato fenomeno, che sono espressione di gruppi, interessi, “posizionamenti” sociali diversi. La possibilità di tale confronto assicura, o comunque co-determina, la qualità complessiva dell’informazione.

Tuttavia, perché questa dinamica sia efficiente, i fruitori o destinatari dei contenuti dovranno essere nelle condizioni di saggiare e valutare molteplici fonti informative, maggioritarie e minoritarie. In altri termini, il pluralismo si dà quando vi è diversificazione dei cosiddetti “portatori di opinioni” (coloro le cui opinioni sono rappresentate nei contenuti mediali, nei diversi ruoli di autori, intervistati, esperti, portavoce, testimoni, ecc.). Si dà attraverso la concorrenza di più fonti e voci.

Certo, non possiamo escludere che proprio la pluralità delle voci possa aumentare il “rumore” di fondo – non fosse altro perché si traduce in aumento quantitativo delle informazioni da processare – contribuendo al disordine (informativo). Ma se chi fruisce l’informazione è in grado di selezionare i contenuti informativi e apprezzarne il valore, riuscirà anche a riportare ordine laddove non c’è. Al contrario, il problema sorge nel momento in cui i destinatari dei contenuti non sono in grado di riconoscere le informazioni di maggiore qualità, affidabilità ed interesse, organizzandole, gerarchizzandole, confrontandole, ecc.

Dare ai fruitori dell’informazione gli strumenti critici per orientarsi

Pertanto, affinché il pluralismo possa essere efficace nel contrastare la disinformazione in senso lato, deve essere promosso su due versanti: quello dei portatori di opinioni e quello dei fruitori/destinatari dell’informazione. Non è sufficiente, infatti, promuovere la massima pluralità di voci se poi chi le ascolta non possiede gli strumenti critici necessari ad orientarsi in questa pluralità di voci.

Da questa osservazione, in sé autoevidente, più che una conclusione strutturata discendono alcune riflessioni sparse ma utili, mi auguro, anche allo scopo di individuare misure concrete.

La prima riflessione è che, su impulso di vicende che vanno dallo scandalo di Cambridge Analytica nel 2018, le campagne No-vax, il “whistleblowing” sul funzionamento di social network come Facebook fino alla disinformazione sulla guerra in Ucraina, sempre più va scolpendosi un’immagine di fruitore/utente/consumatore dell’ecosistema digitale che echeggia le visioni apocalittiche degli albori della Communication Research, a inizio ‘900: un soggetto passivo, acritico, facilmente manipolabile.

Dovremmo invece – ed è la seconda riflessione – partire dal presupposto che la maggior parte dei fruitori (parliamo ovviamente di adulti) abbia, a questo stadio dell’evoluzione umana, maturato l’alfabetizzazione mediale minima per riconoscere l’informazione di qualità. Viceversa, se non siamo persuasi della bontà di questa assunzione, se riteniamo che la natura e la persistenza delle problematiche legate al disordine informativo siano tali da giustificare interventi correttivi da parte del settore pubblico, forse questi dovrebbero avere ad oggetto soprattutto la dimensione educativa (la cosiddetta “media literacy”).

Questa la riflessione finale: una proposta simile implicherebbe in ogni caso l’abbandono dell’approccio paternalistico che invece mi pare ad oggi ancora caratterizzare molte delle misure regolatorie in materia di digitale e protezione dell’utente, cui non sono riconosciute capacità critiche e consapevolezza nei confronti dei contenuti online, né il reale ruolo nelle dinamiche, anche economiche, del Web 2.0.

Note

  1. R. Carlini – E. Brogi, Il pluralismo dell’informazione nell’era digitale. Applicazione del Media Pluralism Monitor nell’Unione Europea, in Albania, Montenegro, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia e Turchia nell’anno 2020, Paese: Italia, Rapporto del progetto di ricerca 2021.2824, EUI, settembre 2021, p.22.
  2. Ibid., p.14.
  3. Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, Considerando 54 e ss., Articoli 15 e 16.
  4. Articolo 43-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito per effetto del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”.
  5. L’espressione è stata coniata da C. Wardle – H. Derakhshan, Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking, Council of Europe, October 2017. Per una recente sistematizzazione del disordine informativo in riferimento al dibattito pubblico italiano si veda: S. Bentivegna – G. Boccia Artieri, Voci della democrazia. Il futuro del dibattito pubblico, Il Mulino, novembre 2021.
  6. Commissione Europea, EDAP-European Democracy Action Plan, 3 dicembre 2020. Paragrafo 4, voce Disinformazione.
  7. P.L. Berger – T. Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Anchor Books, 1966.
  8. Un’ottima illustrazione in E.G. Guba – Y.S. Lincoln, Competing paradigms in qualitative research, in N. K. Denzin – Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105–117). Sage Publications, Inc., 1994.

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