internet governance

Intelligenza artificiale, regole e diritti: alla riscoperta di von Hayek

Per affrontare le questioni legate alla governance di internet e alla regolazione dell’intelligenza artificiale, può essere adottato un approccio regolatorio basato sull’ordine spontaneo? Proviamo a rispondere alla domanda rileggendo la posizione dello studioso austriaco Friedrich August von Hayek

Pubblicato il 19 Set 2018

Raffaele Bifulco

Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Roma LUISS "Guido Carli"

shutterstock_592436366

La necessità di una rilettura dell’intero corpus dei diritti individuali elaborato dal costituzionalismo moderno era già sentita da Stefano Rodotà con riguardo alla diffusione della Rete. L’esigenza è ancora più forte oggi, in ragione della più recente convergenza tra Intelligenza Artificiale e Internet. Se ciò è vero, la prima questione ad emergere -come ci ricorda anche la Raccomandazione 2012 (2017), adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 28 aprile 2017 (Technological convergence, artificial intelligence and human rights) – è quella della disciplina di Internet.

La self-regulation di internet

Ciò che appare davvero straordinario è che, nonostante Internet e i suoi sviluppi rappresentino il massimo della progettualità umana, sono ancora molti a pensare che esso non debba essere soggetto a una disciplina giuridica. L’idea della self-regulation della Rete e dei suoi protagonisti è molto diffusa. Di fatto, Internet è sostanzialmente rimesso ad una formula organizzativa, il cosiddetto multistakeholderism, per cui società civile, settore privato, settore pubblico, media e altri portatori di interessi danno vita a forme di governance del settore che prescindono dalla disciplina normativa tradizionale. Vari e ben noti sono gli argomenti portati a sostegno di tale assetto: dalla transnazionalità dei principali attori della Rete ai rischi di un freno allo sviluppo tecnologico. L’approdo, a ben vedere, sembra quello dell’ordine spontaneo. Internet, l’emblema della modernità, rievoca dunque una contrapposizione antica, quella tra physei e nomos.

La questione diventa allora se possa ancora predicarsi, per una realtà come quella di Internet, un approccio regolatorio basato sull’ordine spontaneo. Per provare a rispondere alla domanda appena posta, può essere utile provare a rileggere, in maniera molto sintetica, la posizione del teorico par excellence dell’ordine spontaneo, Friedrich August von Hayek (i brani virgolettati sono presi da Law, Legislation and Liberty [1982], trad.it. Legge, legislazione e libertà. Critica dell’economia pianificata, Padova, Est; Studies in Philosophy, Politics and Economics [1967], trad.it. Studi di filosofia, politica ed economia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1988; e New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of ideas [1978], trad.it. Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee, Roma, Armando, 1988).

Internet, von Hayek e l’ordine spontaneo

L’approdo di Hayek all’ordine spontaneo (cosmos) giunge dopo una serrata critica al razionalismo costruttivista (individuato in autori come Descartes, Hobbes, Voltaire, Rousseau), fondata sul ritorno al razionalismo evoluzionistico dei moralisti inglesi (in specie Ferguson, Mandeville e Hume). Richiamandosi appunto alla «falsa» dicotomia del pensiero greco classico tra physei (ciò che è naturale) e nomos o thesei (ciò che è per convenzione o per decisione deliberata), Hayek ricorda che bisognerà attendere i tre filosofi anglosassoni appena citati per chiarire che esiste una terza categoria di fenomeni, quelli cioè che sono “il risultato dell’azione umana ma non della progettazione umana”. Infatti, mentre il razionalismo costruttivista (o ingenuo) vuole che l’origine di tutte le istituzioni sociali sia il frutto di consapevoli deliberazioni umane (individuali o sociali), vale a dire dell’invenzione e della progeausttazione deliberate, pretendendo così di dominare tutti i fatti particolari e disconoscendo l’importanza  dell’astrazione come mezzo utile al progresso sociale, per il razionalismo evoluzionista (o critico) l’ordine spontaneo è il risultato di un atteggiamento epistemologico molto differente, fondato sulla consapevolezza dell’incapacità della scienza di accertare tutti i fatti particolari che sarebbero necessari perché le teorie possano essere in grado di predire eventi specifici.

Pur non progettato, l’ordine spontaneo rimane il risultato dell’interazione umana, dalla quale è possibile poi trarre ragionevoli aspettative. Le azioni dell’uomo, infatti, “sono governate da regole adattate al tipo di mondo in cui viviamo”, cioè a circostanze di cui non siamo ben consapevoli, ma che tuttavia determinano la struttura delle nostre azioni dotate di successo. Sulla base di questi presupposti, l’ordine spontaneo, cioè non deliberatamente costruito, sarà “uno stato di cose in cui una molteplicità di elementi di vario genere sono in relazione tale, gli uni rispetto agli altri, che si può imparare, dalla conoscenza di qualche particolare spaziale o temporale dell’intero insieme, a formarsi aspettative corrette sulle altre parti di quell’insieme, o, almeno, aspettative che hanno una buona possibilità di dimostrarsi corrette”.

Alla luce di quanto detto, colpisce la straordinaria convergenza tra le tesi di coloro che ritengono Internet un ordinamento giuridico autonomo, paragonabile al fenomeno della lex mercatoria, cui applicare al massimo una blanda co-regulation, e la posizione di Hayek riguardo a ciò che egli chiamava ‘organizzazione’, un insieme di regole, estremamente limitato perché di origine, per così dire, pubblicistica.

Il cosmos e la governance di internet

Il cosmos o l’ordine spontaneo, infatti, non esclude l’esistenza dell’organizzazione, termine con il quale Hayek intende riferirsi all’ordine costruito, esogeno, artificiale. Ad esempio, l’apparato di governo è l’organizzazione più importante di un ordine sociale. Tuttavia la coesistenza di questi due ordini in ogni forma di collaborazione sociale non implica che essi siano liberamente combinabili. Questa precisazione è di significativa importanza poiché implica la necessaria preminenza delle mere regole di condotta, espresse dall’ordine sociale, rispetto ai comandi concreti posti dall’organizzazione e diretti sempre al perseguimento di scopi ben determinati. A differenza delle regole che reggono l’organizzazione, quelle che governano un ordine spontaneo hanno le tipiche caratteristiche della norma giuridica, vale a dire sono generali e astratte e tendono quindi alla formazione di un ordine astratto, il cui contenuto non è conosciuto o previsto da alcuno.

Anche il governo di Internet (meglio, la sua governance), nell’opinione di molti, deve essere limitato al minimo, a somiglianza dell’apparato di governo di Hayek, che in quanto organizzazione deve avere funzioni molto limitate (al più, la funzione coercitiva delle regole di condotta; eventuale e comunque non esclusiva, quella di prestazione di alcuni indispensabili servizi).

AI e internet: chi deve regolarle e come

Anche nel campo dell’Intelligenza Artificiale è aperta la questione del livello e dell’intensità della regolazione. Ci si chiede, in particolare, se si continueranno ad applicare le regole pensate per gli esseri umani (sull’assunto che dietro ogni robot vi è sempre la volontà dell’uomo) oppure si dovrà pensare a un diritto dei robot. Le risposte non sono affatto scontate se si riflette sulla conclusione cui è giunta la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (P8_TA (2017)0051. Nella parte finale della risoluzione, dedicata alla responsabilità, il Parlamento prospetta l’ipotesi di istituire “uno status giuridico specifico per i robot, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche con diritti e obblighi specifici, compreso quello di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome in modo intelligente o che interagiscono in modo indipendente con i terzi” (par.59). In senso opposto va però il Comitato economico e sociale europeo, che si oppone all’introduzione di forme di personalità giuridica dei robots o dell’IA (European Economic and Social Committee), Artificial intelligence – The consequences of artificial intelligence on the (digital) single market, production, consumption, emplyment and society, INT/806, maggio 2017).

Questa differenza di opinioni, espressa da istituzioni interne all’Unione europea, è sintomatica di un dilemma posto dall’intreccio tecnologico di cui stiamo discorrendo: da un lato l’opportunità di un’istanza regolatoria, dall’altro la necessità di interrogarsi su quale livello sia più adatto ad assumere le decisioni del caso concreto e quindi sul rapporto tra legislatore e giudice. Se, per un verso, il principio di eguaglianza promuove l’opportunità di una regolazione generale e astratta di origine legislativa, dall’altro la consapevolezza della difficoltà di regolare legislativamente in maniera adeguata simili fattispecie spinge nuovamente a valutare l’opzione collegata all’ordine spontaneo.

Ai e internet: il ruolo del giudice e la “logica della situazione”

Difatti l’opzione teorica di Hayek fu attenta a cogliere un altro profilo giuridico molto rilevante nell’intreccio di Internet e Ai: il ruolo del giudice. Hayek vi arriva attraverso la strenua critica al positivismo giuridico. Del positivismo giuridico Hayek critica l’assunto centrale in base al quale il diritto è il prodotto esclusivo della legge, della volontà di un legislatore che espressamente ed esclusivamente pone norme giuridiche. L’enfasi posta da Hayek sul common law e, in particolare, sull’attività del giudice di common law, mira a dimostrare che il diritto è anteriore all’attività legislativa.

Altro punto di forza del positivismo contestato dall’economista austriaco è la tesi secondo cui solo la codificazione aumenterebbe la predicibilità delle decisioni giurisprudenziali. L’autore la giudica una finzione. Infatti, il giudice dovrà formulare le proprie conclusioni non partendo solo da premesse esplicitamente formulate, “ma da una sorta di «logica della situazione», basata sui bisogni dell’ordine esistente delle azioni”.

Non può sfuggire la rilevanza di questa prospettiva analitica rispetto a una realtà in cui sarà molto difficile per il legislatore prevedere (o, più modestamente, inseguire) le continue innovazioni della tecnologia. La ‘logica della situazione’ potrebbe rappresentare il varco per fare spazio alla decisione giudiziaria, attenta alla concretezza della situazione, rispetto alla decisione legislativa, tendenzialmente astratta ma a rischio di non saper leggere la specificità del caso concreto.

Gli effetti dell’AI sul rapporto tra diritto e fatto

La teoria dell’ordine spontaneo rappresenta un punto di vista critico che, condivisibile o meno, sembra molto utile per avviare una riflessione sugli effetti dell’Intelligenza Artificiale sul rapporto tra diritto e fatto.

L’AI permetterà ancora di impostare questo rapporto in termini di «logica della situazione», per cui, se c’è un ordine spontaneo, il legislatore e il giudice sono obbligati a riferirsi a questo nel momento in cui pongono o applicano norme? Insomma, nel sistema hayekiano, c’è un preciso limite per il legislatore, che non può interferire con il cosmos, fondato su precise regole giuridiche. Si spiega così il richiamo frequente alla natura delle cose, che obbliga non solo e ovviamente il giudice, ma soprattutto il legislatore a tener conto delle esigenze dell’ordine spontaneo.

Dunque alla «logica della situazione», alla «natura della questione», alla natura delle cose sono vincolati tutti i soggetti in grado di produrre diritto, non solo il giudice chiamato in gioco nella fase applicativa. Si tratta di un aspetto importante, sul quale è bene spendere qualche ulteriore parola. L’ordine spontaneo può richiedere, infatti, correzioni legislative dovute alla necessità del costante adeguamento alla mutevolezza della realtà. Tuttavia, in un ordine dinamico di azioni, si possono proteggere solo alcune aspettative, cioè solo quelle che massimizzano il soddisfacimento complessivo delle varie aspettative.

La “natura delle cose”

Il legislatore deve dunque tenere presente la relazione tra sistema delle regole di condotta e ordine effettivo delle azioni. L’adeguatezza delle sue innovazioni normative potrà essere controllata solo in via fattuale. A questo fine si rivela del tutto inutile una scienza del diritto che sia solo scienza di norme e che non prenda in considerazione “l’ordine effettivo cui esse tendono”. Lo strumento ermeneutico attraverso cui si può mettere in rapporto la nuova norma legislativa con questo ordine effettivo è, come espressamente afferma Hayek, la «natura delle cose».

Lo sviluppo dell’AI permetterà di ragionare ancora in questi termini? Forse la via di fuga è offerta proprio dalla teoresi hayekiana, nella parte in cui muove il suo attacco al modo in cui il positivismo giuridico ha considerato e criticato il diritto naturale. Secondo lo studioso austriaco, il positivismo, nella sua critica del diritto naturale, avrebbe agito, per così dire, metonimicamente, identificando tutto il diritto naturale con la «ragione naturale», senza preoccuparsi invece di identificarne altri tipi.

In altri termini, la critica del positivismo al diritto naturale avrebbe prodotto un effetto di oscuramento dei diversi tipi di diritto naturale. Accanto ad una versione razionalistica del diritto naturale, che fa discendere il diritto da un’astratta e immutabile ragione naturale, esiste un’altra possibile accezione -che con Hayek si potrebbe definire evoluzionistica- in cui l’ordine giuridico è il risultato inintenzionale di un processo di sviluppo seriale. La fonte di questa versione «laica» del diritto naturale viene rinvenuta da Hayek nel pensiero filosofico-politico di David Hume: «Sebbene le norme giuridiche siano artificiali non sono arbitrarie. Né è improprio chiamarle Leggi di natura, se per naturale intendiamo ciò che è comune a qualsiasi specie, o anche se ne limitiamo il significato per intendere ciò che è inseparabile dalla specie». Questo notissimo passo del Trattato sulla natura umana del filosofo scozzese, da Hayek non a caso enfaticamente citato, rende bene e in forma estremamente sintetica la concezione di fondo del diritto del pensatore austriaco.

Chiudiamo con qualche interrogativo: sarà ancora possibile, di fronte ai progressi di una tecnologia che invita a ragionare di post-umano e trans-umano, ragionare in questi termini? Sarà ancora possibile rinvenire queste norme giuridiche artificiali ma non arbitrarie perché comuni o inseparabile dalla specie? Quale specie?

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati