Analisi forense

Pedopornografia online: la normativa e le modalità di indagine e prevenzione

Internet e il dark web hanno portato a un’esplosione delle attività criminali legate allo sfruttamento sessuale dei minori. Vediamo cosa prevedono le norme italiane nel caso di reati legati alla pedopornografia online, come si muovono le forze dell’ordine e come agire sul lato della prevenzione

Pubblicato il 16 Giu 2021

Michele Vitiello

dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni, socio fondatore di ONIF, Perito del Giudice, CTU, Consulente della Procura della Repubblica

Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay

Con l’esplosione del digitale e l’avvento dei social network, le attività delittuose commesse nei confronti di minori, atte al loro sfruttamento sessuale e mercificazione – pedopornografia – stanno divenendo sempre più un fenomeno strutturato in vere e proprie organizzazioni criminali a carattere transnazionale.

Difatti, ai casi di violenza su minori, si affianca un mercato clandestino di materiale a stampo pedopornografico posto in essere mediante lo sfruttamento sessuale di soggetti con meno di 18 anni di età.

La possibilità di scambiare informazioni digitali in maniera rapida, anonima e occultata risulta essere la peculiarità di questa tipologia di fattispecie criminosa, permettendo quindi a gruppi criminali o singoli individui a provvedere al reperimento e commercializzazione di elementi pedopornografici tramite Internet.

Adescamento minorile online, fenomeno in crescita: come avviene e come prevenirlo

Di conseguenza, la legislazione si è attivata al fine di prevenire tali forme di criminalità e tutelare questi soggetti.

Facciamo allora il punto sulla normativa vigente nel nostro paese, sulle attività di analisi forense e le misure di prevenzione possibili.

La normativa italiana su pedopornografia online

Nell’ordinamento italiano è presente l’articolo 600-ter del Codice penale cita:

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

  1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Per rafforzare e integrare la normativa, vengono disciplinati anche i seguenti commi:

  1. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645”.
  2. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Per la legislazione italiana, la pornografia minorile risulta essere ogni rappresentazione, con ogni mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualsivoglia rappresentazione degli organi sessuali di un minore anni diciotto per scopi sessuali.

Si comprende quindi che vi sono differenti sfaccettature di questo reato, pertanto la normativa ha provveduto a sanzionare non solo le attività che a scopo lucro producono immagini o video pedopornografici, bensì anche le condotte dei singoli che coinvolgono minori.

Quando un Pubblico ministero delinea i quesiti da richiedere al consulente tecnico informatico forense nominato rispetto all’analisi che deve condurre nei dispositivi di persone indagate per questi reati, differisce la diffusione volontaria di materiale originariamente prodotto oppure elementi che costituiscono riproduzione e quindi scaricati dal web.

Perquisizione informatica per la pedopornografia online: tecniche e modalità operative

Le forze dell’ordine, autorizzate dai Pubblici ministeri, sempre più spesso chiedono l’ausilio di consulenti tecnici informatici forensi durante le operazioni di perquisizione e sequestro, in quanto le informazioni di interesse sono nella maggior parte dei casi all’interno di profili social, i quali per loro natura sono accessibili da qualsiasi dispositivo informatico moderno, rendendo quindi i dati contenuti estremamente facili da eliminare anche da remoto.

Di seguito vengono proposte le principali fasi tipiche da attuare durante un’operazione di questo tipo:

  • Individuazione ed isolamento dei sistemi informatici (Pc, server, smartphone, tablet, ecc.);
  • Individuazione ed isolamento di account online (e-mail, profili social, file sharing, archiviazione online, ecc.);
  • Richiesta di credenziali per l’accesso, codici di blocco, PIN, password e cambio delle stesse;
  • Richiesta della presenza di dati cifrati e relativa password di decifratura;
  • Perquisizione di tutti i locali e sequestro del materiale di interesse con descrizione dello stato e luogo in cui esso è stato rinvenuto.

Nello specifico caso della diffusione di materiale pedopornografico, di primaria importanza sono i profili social in uso da parte dell’indagato, quindi compito della polizia giudiziaria e del consulente tecnico del pubblico ministero incaricato è l’identificazione, oltre che di tutti i dispositivi informatici, dei profili social utilizzati per individuare e comunicare con soggetti minorenni oppure con personalità adulte per condividere tale tipologia di file. Vanno immediatamente chieste tutte le credenziali, acquisendo in loco, ove possibile, tutti i contenuti salvati. Nel caso di impossibilità di messa in sicurezza di tali dati è necessario accedere, cambiare tutte le password e i metodi di ripristino delle stesse, al fine di procedere all’acquisizione in un secondo momento, mettendo in sicurezza tutte le evidenze che verranno successivamente analizzate.

Come opera un analista forense nei casi di adescamento minorile

A seguito delle copie forensi e dell’estrazione dei contenuti nelle evidenze di interesse investigativo, l’analista si avvale di software specialistico in grado di elaborare ed estrarre i dati presenti e cancellati dai dispositivi mobili (cellulari, smartphone o tablet) o di memoria di massa (pendrive, hard disk, SSD), quindi tutte le informazioni che vengono gestite dai supporti informatici.

All’interno dei supporti da analizzare, è rilevante constatare l’eventuale presenza di elementi scaricati dalla rete peer-to-peer (eMule oppure Torrent), la quale risulta essere una rete informatica dove i computer degli utenti connessi fungono nello stesso tempo da client e da server.

In tal senso, gli utenti possono accedere tramite la rete P2P ai file resi disponibili, visionando e prelevando i dati presenti nelle memorie e mettendo a loro volta a disposizione i file che desiderano condividere.

La mancanza di un server generalizzato di questi archivi in cui gli utenti si scambiano informazioni in modo paritario permette una condivisione libera, senza un severo controllo sistematico dei file che vengono condiviso, risultano quindi la principale modalità comunicativa tra diffusori di materiale pedopornografico e i richiedenti di questi elementi.

Oltre alla categoria peer-to-peer, è importante porre attenzione a possibili ricerche svolte nel cosiddetto dark web, il quale risulta essere una rete in cui sono presenti un’ampia gamma di contenuti che non appare mediante le comuni attività di navigazione in internet e necessita di un browser specifico per la navigazione, ad esempio la rete Tor.

In informatica la rete Tor indica un software libero che permette una comunicazione virtuale anonima, difatti con il suo utilizzo è difficile tracciare l’attività Internet che un utente compie, protegge la privacy degli user, la loro libertà, senza il timore di essere intercettati.

Nel dark web si ricercano, si vengono e si comprano prodotti illeciti, come la droga, le armi, il denaro contraffatto, sicari, materiale pedopornografico, le identità rubate oppure particolari medicinali.

Il diffusore di materiale pedopornografico può acquisire tali elementi mediante l’adescamento di soggetti minori sui social network, creando profili reali che mostrano la sua reale identità oppure ne delinea altri fittizi utilizzando fotografie e informazioni ritraenti soggetti di fantasia, spesso anche essi di minore età.

I principali social network utilizzati sono Facebook, Instagram, Telegram, Tinder, Badoo e TikTok, inoltre esistono applicazioni di minore popolarità come Romeo e Grinder per soggetti omosessuali, WeChat (raramente utilizzato in Italia) o Kik Messenger.

Di conseguenza, l’analisi si deve focalizzare sulla categoria delle chat e dei messaggi istantanei per appurare la presenza di ogni tipologia di interazione scritta in cui l’interlocutore è certamente un soggetto minore, evidenziando possibili richieste di scambio di materiale pedopornografico.

Un’altra modalità di reperire questa tipologia di multimedia è l’utilizzo di canali Telegram in cui soggetti adulti si scambiano assiduamente materiale pedopornografico.

Inoltre, è necessario visionare tutti gli elementi multimediali, quindi immagini, video e audio, in cui sono immortalati soggetti minori completamente nudi, in posizione erotico-sessuali oppure durante l’atto di masturbazione, anche con l’ausilio di oggettistica.

Nel momento in cui emergono tali contenuti, è importante comprendere la fonte da cui provengono gli stessi: se inviati da un adolescente o bambino, a seguito di una richiesta esplicita, oppure scaricati dal web.

L’analisi può avvalersi di parole chiave o tecniche utili per filtrare le proprie ricerche e rinvenire aspetti di rilievo all’espletamento dell’incarico, ad esempio:

  • Ricercare la parola “anni”: in questo modo il software propone tutti i messaggi o tracce scritte in cui è presente la parola “anni”, la quale spesso è associata al valore dell’età del minore, permettendo quindi di concentrarsi su specifiche conversazioni;
  • Ricercare la parola “piccolo/a”: in questo modo vengono risaltate ricerche o testi scritti in cui è contenuta tale parola, la quale può essere contenuta in conversazioni con soggetti minori, come frasi “sei la mia piccola” oppure “non sei piccolo, sei un uomo”;
  • Ricercare qualsiasi parola chiave che può essere inerente ai temi di indagine, come il nome del minore parte lesa;
  • Filtrare le ricerche per un periodo temporale specifico in cui possono essere accaduti i fatti di reato;
  • Concentrare le ricerche di contenuti multimediali salvati all’interno delle specifiche aree di memoria allocate alle diverse applicazioni utilizzate.

Come fare prevenzione contro la pedopornografia su internet

È importante accorgersi tempestivamente se il proprio figlio o un soggetto minore è vittima di un adescamento per poter limitare i danni psicologici e, talvolta, fisici.

Spesso le vittime utilizzano eccessivamente e compulsivamente gli apparecchi informatici, come smartphone e computer, anche fino a tarda notte e in modo occulto, cercando di nascondere le loro attività.

I minori appaiono aggressivi e nervosi se non possono utilizzare il loro supporto, così come si mostrano antisociali e invogliati a rimanere a casa, senza frequentare gli amici o gli spazi aperti.

Gli adescati accentuano la loro sessualità in modo incoerente rispetto alla loro età o alle loro consuetudini, come nell’abbigliamento, nel linguaggio o nel comportamento.

Si auto-isolano, si chiudono in loro stessi non comunicando con amici o famigliari, prediligendo maggiormente la vita virtuale rispetto a quella “reale”.

A volte il minore può ricevere regali da soggetti anonimi o sconosciuti dalla famiglia, che non rientrano quindi nella loro solita sfera interpersonale, come vestiario, oggetti tecnologici o sostanze stupefacenti, dalle normali sigarette sino alle sostanze cannabinoidi.

Come individuare e risolvere un adescamento, con il possibile divulgamento di materiale pedopornografico, in corso:

  • Rivolgersi alle forze dell’ordine, come questura, commissariati di Polizia di Stato o Carabinieri, in tal modo si apre un concorso di reato a carico di ignoti e operare con le fonti di prova in modo corretto per convalidare il loro valore probatorio.
  • Tenere traccia di tutti i contatti intercorsi, salvando le conversazioni anche attraverso gli screenshot delle chat, non cancellando alcun dato, anche se particolarmente imbarazzante o denigratorio.
  • Se si percepisce un rischio per il benessere psicofisico delle persone minorenni coinvolte è bene rivolgersi ad un servizio di supporto psicologico anche passando per una consultazione presso i servizi territoriali di riferimento (Consultori Familiari, Servizi di Neuropsichiatria infantile).

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