DIRITTO E WEB

Pedopornografia online, più estesi i confini del reato: la stretta italiana

La diffusione dei social media dà un colpo di acceleratore al fenomeno criminale. Vediamo come la giurisprudenza sta evolvendosi sul fronte con un progressivo allargamento delle ipotesi penali. Dalla Conferenza mondiale di Stoccolma alle recenti sentenze della Cassazione

Pubblicato il 25 Set 2020

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

social baby star

La pedopornografia online è un fenomeno criminale diffuso non solo sul dark web, ma anche – e sempre più spesso – sui social network. La Corte di cassazione, con recenti sentenze, ha delineato i contorni delle ipotesi penalmente rilevanti e con un’interpretazione estensiva ha aumentato le ipotesi sanzionabili ai sensi dell’art. 600 ter Codice penale. Vediamole.

Il reato di pornografia minorile

L’art. 600 ter del Codice penale è stato introdotto nel 1998, in seguito al processo internazionale che ha portato all’adozione della Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996.

Lo sfruttamento minorile non era certo un fenomeno sconosciuto, ma l’avvento delle nuove tecnologie aveva spinto la dottrina, specie quella di matrice anglosassone, ad approcciarsi alla mercificazione sessuale minorile con particolare attenzione, fino ad elaborare una categoria, la c.d. commodification.

Con questo termine si voleva indicare una tendenza a trattare il corpo dei minori come commodities, in seguito ad un vero e proprio sviluppo del mercato della mercificazione sessuale minorile.

Tutti i casi puniti dal codice italiano

Tra le risposte che il Legislatore italiano ha adottato a contrasto di tale fenomeno vi è, per l’appunto, l’art. 600 ter Codice penale, per il quale “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

  • utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  • recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma”.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Materiale o spettacoli pornografici

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Ipotesi penalmente rilevanti

Come il lettore potrà notare, la fattispecie di reato è composita e prevede varie ipotesi penalmente rilevanti, che però possono essere riassunte così: in primo luogo è vietata la realizzazione di spettacoli pornografici con minori o in cui vi sia la partecipazione di minori oltre, ovviamente, la produzione di materiale pornografico.

In secondo luogo è vietato commercializzare il materiale pornografico di cui sopra, così come è penalmente sanzionata qualunque modalità di diffusione di detto materiale, o di informazioni finalizzate all’adescamento di minori di anni diciotto.

Sono, infine, sanzionate penalmente anche le condotte di cessione a titolo gratuito di materiale pedopornografico o la mera assistenza a spettacoli pornografici in cui si “utilizzino” o siano indotti o reclutati minori di anni 18.

La definizione di pornografia minorile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 600 ter Codice penale, è tutto sommato chiara: si parla di attività sessuali esplicite, reali o simulate, o di rappresentazione di organi sessuali di minori di anni 18.

Interpretazioni della Cassazione

Nonostante l’apparente inequivocabilità della nozione richiamata, la Cassazione si è recentemente soffermata sul tema, per stabilire se la rappresentazione di organi sessuali secondari di un minore rientrino o meno nella definizione codicistica.

Per la Cassazione (sentenza 9354/2020), la natura pornografica di un’immagine può essere facilmente desunta da un esame della stessa, ferma restando la potenziale incertezza sull’età della persona rappresentata.

L’analisi deve essere effettuata sulla base delle comuni massime di esperienza, per verificare se l’immagine presenta le caratteristiche che consentono la riconducibilità agli elementi descrittivi della fattispecie.

Prima dell’introduzione della definizione dell’art. 600 ter Codice penale, la nozione di pornografia minorile era di matrice giurisprudenziale, e si riteneva che la soglia minima del penalmente rilevante fosse la messa in mostra, da parte del minore, almeno delle genitali.

La scelta del legislatore del 1998, al contrario, porta a ritenere che sia sufficiente anche l’esposizione degli organi sessuali c.d. secondari, come glutei e seno.

I 3 pilastri della Cassazione

L’interpretazione della Cassazione si basa su tre dati: il primo, quello normativo, che va nel senso indicato.

Il secondo, a sua volta di matrice giurisprudenziale, attiene alla coerenza interpretativa delle sentenze della Cassazione stessa. E’ infatti opinione costante della Corte che in materia di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis Codice penale sia rilevante ogni intrusione nella sfera privata della vittima e che quindi rilevino, a questi fini, anche gli organi sessuali c.d. secondari.

Logica vuole, quindi, che gli stessi rilevino anche per le ipotesi di immagini di pornografia minorile.

Infine, è chiara l’intenzione del Legislatore, nazionale ed internazionale, di ampliare quanto più possibile la tutela per i minori in questo contesto: la definizione di pornografia minorile, infatti, è stata inserita nell’art. 600 ter Codice penale dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, di recepimento della Convenzione di Lanzarote dello stesso anno.

Solidità della sentenza della Cassazione

La sentenza della Cassazione è del tutto condivisibile sia nel merito che nel metodo: l’iter argomentativo, infatti, è solido perfettamente logico nel contestualizzare l’interpretazione della norma nel contesto normativo internazionale, ma recepito dal Legislatore nazionale, e nella collocazione coerente con la giurisprudenza in materia di reati contigui.

Il richiamo agli elementi descrittivi della fattispecie, infine, consente di collocare l’interpretazione della Cassazione all’interno dei principi di determinatezza e tassatività: il riferimento alla giurisprudenza in materia di violenza sessuale, infatti, se da un lato è un elemento di coerenza di sistema, avrebbe effettivamente potuto portare i puristi del diritto penale ad ipotizzare il ricorso (vietato) al procedimento analogico in materia penale.

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