l'analisi

Scienza e tecnologia, se il criterio è il “rischio”: problemi e condizioni

La rinascita di un approccio scientifico basato sul rischio è una via tutt’altro che priva di aspetti problematici. Ma potrebbe essere preferibile a certi usi del Principio precauzione o della Responsible research and innovation. Vediamo a quali condizioni

Pubblicato il 17 Dic 2021

Amedeo Santosuosso

IUSS Pavia e Dipartimento giurisprudenza UNIPV

risk analysis – approccio basato sul rischio

Alcuni recenti sviluppi a livello internazionale e dell’UE sembrano mostrare un cambiamento nell’atteggiamento verso la scienza e le sue applicazioni (innovazione).

È un cambiamento ancora da comprendere e che sembra indicare una riduzione del tasso d’ideologia nell’affrontare il tema di come gestire la scienza e la tecnologia nelle nostre società e come godere dei benefici delle loro conquiste evitando conseguenze indesiderate.

È un tema al centro dell’agenda politica internazionale e una delle principali preoccupazioni nella società e nella ricerca accademica. Qui di seguito una rapida sintesi dei segnali di evoluzione in corso e alcune considerazioni.

L’intelligenza artificiale made in Ue è davvero “umano-centrica”? I conflitti della proposta

Approccio basato sul rischio, i documenti che ridisegnano il rapporto con la scienza

Il documento più importante, da cui partire, è la Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 luglio 2017, che definisce gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

Nella Risoluzione la scienza e l’innovazione tecnologica sono considerate strumenti indispensabili per realizzare obiettivi sostenibili in alcune aree specifiche, come la necessità di regolare efficacemente i raccolti e porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e alle pratiche di pesca distruttive e attuare piani di gestione basati sulla scienza (Obiettivo 14.4) o di migliorare la cooperazione regionale e internazionale Nord-Sud, Sud-Sud e triangolare sulla scienza, la tecnologia e l’innovazione e l’accesso alla stessa o di migliorare l’uso delle tecnologie abilitanti, in particolare la tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Obiettivo 17). La scienza e la tecnologia sono, inoltre, coinvolte nella promozione di una ” inter-agenzia delle Nazioni Unite su scienza, tecnologia e innovazione per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, un forum collaborativo multi-stakeholder su scienza, tecnologia e innovazione per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e una piattaforma online” (Par. 70).

In generale, essa appare come un tentativo di regolamentazione basata sul rischio o tesa a promuovere “la resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi“. In alcune parti, il concetto di rischio è usato in un senso più generico, dicendo che “lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza; e la pace e la sicurezza saranno a rischio senza sviluppo sostenibile”. Nell’Obiettivo 3, si parla di “protezione dai rischi” e della capacità di tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, di attuare l’allerta precoce, la riduzione dei rischi e la gestione dei rischi sanitari nazionali e globali. Nell’Obiettivo 11 si parla di gestione olistica del rischio di catastrofi a tutti i livelli.

Il Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Un altro documento importante ha natura più tecnica. Nell’estate del 2021 il Working Group I ha consegnato il suo sesto rapporto: Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Il documento utilizza esplicitamente un approccio basato sul rischio: “Le trame del clima fisico sono complementari agli approcci probabilistici o basati sul rischio incondizionato, e sono particolarmente adatte per esplorare i cambiamenti o gli eventi a bassa probabilità, che sono spesso associati ai maggiori impatti. Facilitano anche la fornitura di un contesto locale alle tendenze e ai cambiamenti su larga scala, condizionando le proiezioni su circostanze rilevanti a livello locale”. Gli autori definiscono l’approccio nei seguenti termini: “Un approccio comunemente usato, spesso chiamato in letteratura approccio basato sul rischio [risk-based approach] e qui indicato come ‘approccio basato sulla probabilità’ [probability-based approach], porta ad affermazioni come ‘il cambiamento climatico antropogenico ha reso questo tipo di evento due volte più probabile’ o ‘il cambiamento climatico antropogenico ha reso questo evento il 15% più intenso'”.

Se ci si sposta in un campo diverso, quello dell’Intelligenza artificiale, e in un’area geografica più limitata, si può trovare un approccio simile. La proposta di regolamento europeo EU Artificial Intelligence Act (proposta ad aprile 2021) è fortemente basata su un “approccio proporzionato basato sul rischio” (p.3) che è usato come chiave fondamentale per affrontare “varie fonti di rischio attraverso un approccio chiaramente definito basato sul rischio [risk-based approach]”, che è il criterio guida per le strategie di regolamentazione da attuare o no.

La Raccomandazione Unesco sull’Etica dell’intelligenza artificiale

Infine, il testo della Raccomandazione UNESCO sull’Etica dell’intelligenza artificiale, approvato dall’Assemblea generale a novembre 2021, utilizza come concetto cruciale quello di rischio, usando come principale parametro di riferimento i diritti fondamentali e umani.

Principio precauzione e della Responsible research and innovation, questo sconosciuto

I testi su riportati hanno diverse aree geografiche di riferimento. Alcuni (quelli su base ONU) hanno portata globale, mentre la proposta di Regolamento EU riguarda solo l’Europa. Diverso è anche il valore (si potrebbe dire il peso) giuridico, visto che un conto è un Gruppo di lavoro tecnico (la cui autorità poggia sulla correttezza tecnica dei suoi assunti e sull’investitura che il gruppo ha ricevuto) e un conto una Risoluzione ONU, e un altro conto ancora è una Raccomandazione, come quella UNESCO, che certo non è vincolante, ma ha un valore normativo superiore a una mera Dichiarazione. Infine, è ben diverso un Regolamento EU, che, come si sa, una volta approvato è direttamente legge per tutti gli stati dell’Unione.

Tuttavia, e messe in conto tutte le differenze, essi hanno in comune un aspetto importante: essere centrati sul concetto di rischio, talora in una sua accezione generica, di linguaggio comune, e altre volte come idea tecnica, basata sulla probabilità (nel caso del Working group I) oppure come criterio dirimente nella scelta se introdurre nuove regole giuridiche, come il risk-based approach della Proposta di Regolamento EU sull’Intelligenza artificiale.

Essi hanno in comune anche il fatto di non citare il Principio precauzione e la formula della Responsible research and innovation (RRI)[1].

La risoluzione ONU non cita mai né il Principio di precauzione, né la Ricerca e innovazione responsabile (RRI), mentre il concetto ampiamente utilizzato è quello di rischio, in diverse accezioni e combinazioni. In tutto lo EU Artificial Intelligence Act l’innovazione responsabile (RRI) è menzionata solo due volte (pp. 11 e 34) e in un modo che pare non decisivo, mentre il Principio/approccio precauzionale non è mai menzionato. E quest’ultima assenza del Principio precauzione in un testo normativo europeo stride con il fatto che la UE ha introdotto il Principio nel Trattato sul funzionamento dell’unione, conferendogli così un valore normativo che va ben oltre una mera indicazione politica: “Union policy on the environment[…] shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken […]”.[2]

È presto per dirlo, ma questi quattro esempi potrebbero indicare una tendenza che, per essere compresa, richiede una minima ricostruzione del sorgere ed affermarsi del Principio precauzione e della RRI.

Quella oscillazione tra “principio” e “approccio”

La Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo afferma che: “In order to protect the environment, the precautionary approach [enfasi aggiunta] shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”.

Fin dall’inizio, la dichiarazione è affetta da quella che si potrebbe dire un’incertezza lessicale. Infatti, mentre tutto il documento è diviso in “Principi”, di cui il 15° introduce il concetto di precauzione, nel testo la parola usata non è “principio” di precauzione ma “approccio” (precautionary approach).

L’oscillazione tra “principio” e “approccio” ha alimentato due posizioni principali: quella che, in forza del “principio”, ha sostenuto politiche più severe di “non fare” se non vi è certezza scientifica di non nuocere all’ambiente e, all’opposto, quella che ha sostenuto che un “approccio” precauzionale non è altro che un invito a un atteggiamento prudente. Insomma, i principi sono entità difficilmente negoziabili e possono, quindi, avere anche un effetto paralizzante, mentre la prudenza non esclude la possibilità di agire, verificando in fieri la loro nocività e altri fattori di rischio. Di fatto, anche nell’UE il principio si è dimostrato poco gestibile e in tempi più recenti sembra essere maturato un atteggiamento che ammorbidisce la rigidità del principio, affermando che anche “non fare nulla” può essere rischioso e che il Principio di precauzione può cambiare nel tempo: insomma una sorta di principio debole, che finisce per essere simile a un approccio[3].

L’idea di Ricerca e innovazione responsabile

L’idea di Ricerca e innovazione responsabile è, invece, una creazione più recente della Commissione europea. Essa “significa che gli attori sociali lavorano insieme durante l’intero processo di ricerca e innovazione per allineare meglio sia il processo, sia i suoi risultati, con i valori, i bisogni e le aspettative della società europea”[4]. Radicata in precedenti discussioni sulle implicazioni etiche, legali e sociali (ELSI) dell’attività scientifica, l’idea mira a colmare il divario tra la comunità scientifica e la società in generale e viene dopo precedenti programmi e idee che miravano a stabilire una migliore connessione con la società. L’evoluzione è descritta come segue: “Nel 2001, il piano d’azione ‘Scienza e società’ è stato lanciato per definire una strategia comune per stabilire una migliore connessione tra la scienza e i cittadini europei. Nel 2007, nell’ambito del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (FP7), ‘Scienza e società’ è diventato ‘Scienza nella società (SiS)’ con l’obiettivo principale di promuovere l’impegno pubblico e un dialogo bidirezionale sostenuto tra scienza e società civile. Questo sforzo è perseguito nell’ambito della parte V ‘Scienza con e per la società’ di Horizon 2020”[5].

Infine, dal 2010 prende forma l’idea di Ricerca e innovazione responsabile (RRI) e si compone di sei dimensioni:

  • Public Engagement (PE);
  • Uguaglianza di genere;
  • Educazione scientifica;
  • Scienza aperta;
  • Etica, come modo per garantire risultati di alta qualità;
  • sviluppo di modelli di governance armoniosi che “integrano l’impegno pubblico, la parità di genere, l’educazione scientifica, l’accesso aperto e l’etica”.

Solo due brevissime osservazioni sulla RRI. Vale la pena notare come l’idea di Public Engagement, come “co-creazione del futuro mettendo insieme […] ricercatori e innovatori, industria e PMI, decisori politici, organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni della società civile e cittadini”, sembra relegare i ricercatori (mentre la posizione degli innovatori potrebbe essere diversa) alla posizione di co-autori, senza una maggiore considerazione della loro specifica attività. In altre parole, se il dialogo tra scienziati e società e l’impegno pubblico sono giustamente considerati un valore, l’equiparazione formale di scienziati (cioè specialisti della ricerca), innovatori e cittadini (che legittimamente possono avere diversi background e specializzazioni nella loro vita) sembra qualcosa che, se non adeguatamente chiarito, può creare pericolosi equivoci. All’origine c’è l’idea che non vi sia una differenza sostanziale tra la ricerca scientifica (come attività che espande la conoscenza del mondo) e l’innovazione (come applicazione sociale della conoscenza scientifica acquisita).

La seconda osservazione riguarda quali campi scientifici sono all’origine di un tale atteggiamento nell’UE. Le aree più rilevanti e problematiche riguardano la genetica umana, gli OGM, la biologia sintetica, la geoingegneria e le TIC: “Questi hanno catalizzato una crescente volontà a livello politico di discutere, sfidare e ripensare i modelli lineari di politica scientifica e il contratto sociale per la scienza (in cui la libertà scientifica è scambiata con la promessa o l’aspettativa di impatti socialmente benefici) e la regolamentazione basata sul rischio come paradigma predominante di governance dell’innovazione”[6].

Qui si traccia uno scenario che mette in discussione il tradizionale principio della libertà di ricerca scientifica (consacrato nelle Costituzioni del secondo dopoguerra), e che marca una cesura netta con la regolamentazione basata sul rischio, che è quella che invece sembra riemergere nella lista di documenti dai quali siamo partiti.

La rinascita di un approccio basato sul rischio è senza problemi?

Naturalmente lo spostamento del focus dalla precauzione e dalla RRI al rischio, comunque lo si valuti e quali che ne siano le ragioni, non significa che i problemi si sciolgano come neve al sole.

Già la definizione di rischio ha i suoi problemi, così come le sue implicazioni etiche (e anche filosofiche) e giuridiche. Secondo una definizione di base, il rischio può essere considerato come “il prodotto della probabilità di un evento indesiderabile e l’effetto di questo evento”[7].

Complessi bilanciamenti devono essere effettuati. Per esempio, è certamente desiderabile mantenere il rischio tecnologico il più basso possibile, perché più alto è il rischio, più grande è la probabilità che si verifichi un evento indesiderabile. La riduzione del rischio è quindi un obiettivo importante nello sviluppo tecnologico e nei codici etici dell’ingegneria.

Ma ci si può chiedere se la riduzione del rischio sia sempre praticabile o desiderabile. Perché in alcuni casi non è fattualmente possibile ridurre il rischio, perché mancano prodotti sicuri o tecnologie assolutamente sicure. Oppure può accadere che la riduzione del rischio sia praticabile ma non accettabile da un punto di vista morale. I costi o i prodotti più sicuri possono essere difficili da usare, o essere più costosi o meno sostenibili. Questa lista di possibilità e di scelte ci pone davanti alla domanda: “Cos’è abbastanza sicuro? Cosa rende un rischio (in)accettabile?” [8]

Nell’analisi dei rischi si pone un duplice problema: quali siano i rischi che devono essere valutati con priorità e quale sia il grado di prova ritenuto necessario per stabilire che vi sia un rischio. Due sono i principali errori in agguato: stabilire che vi sia un rischio, quando in realtà esso non vi sia, oppure concludere erroneamente che non vi sia alcun rischio mentre in realtà esso esiste.

Nella valutazione del rischio, le questioni diventano quella dell’accettabilità di un rischio, confrontandolo con altri rischi (tecnologici o naturali) o con determinati standard. Può essere fatta anche una ponderazione rischi-costi-benefici, che si basa sul porre a confronto i rischi rispetto ai benefici di un’attività. Per esempio, un criterio che può rendere accettabile un rischio può essere il consenso delle persone che sono coinvolte, a patto che siano state adeguatamente informate su questi rischi. Ma, come è stato fatto notare, “l’esposizione di una persona a un rischio è accettabile se e solo se questa esposizione è parte di un sistema sociale equo di assunzione del rischio che funziona a suo vantaggio”.

L’approccio basato sul rischio è criticato sotto diversi profili. Il primo è che talora non abbiamo la conoscenza per valutare in modo affidabile i rischi di una nuova tecnologia prima che sia entrata in uso, perché non conosciamo la probabilità che qualcosa possa andare male, e a volte non sappiamo nemmeno, o almeno non completamente, cosa potrebbe andare male e quali potrebbero essere le possibili conseguenze negative. Qui è rilevante bilanciare questa ignoranza con il rischio della “non azione”. Una possibilità è quella di concepire l’introduzione di una nuova tecnologia nella società come un esperimento sociale, che potrebbe essere moralmente accettabile solo in presenza di alcune condizioni. Altri critici fanno notare che di solito vengono considerati solo gli impatti relativi alla sicurezza e alla salute, che possono essere calcolati come rischi, mentre gli impatti “soft”, per esempio di natura sociale o psicologica, vengono trascurati, impoverendo così la valutazione morale delle nuove tecnologie.

Un approccio basato sul rischio maturo e partecipato

L’ampia lista di interrogativi e di aspetti appena elencati ci dice chiaramente che quella che appare una rinascita di un approccio basato sul rischio è una via tutt’altro che priva di aspetti problematici. Certo, essa può avere il vantaggio di essere una prospettiva più pragmatica se messa a confronto con certi usi del Principio precauzione o della RRI.

Da questo punto di vista potrebbe essere preferibile, a patto che vengano rispettate due condizioni. In primo luogo, si sviluppi una capacità di adottare modelli decisionali complessi e flessibili, che tengano conto di una pluralità di fattori, come la specifica tecnologia di cui si parla e il tipo di suo uso, la distribuzione degli effetti nello spazio e nel tempo, la popolazione coinvolta, il tipo di lesioni potenziali e molti altri aspetti. E, in secondo luogo, a patto che si assuma una chiara scala di diritti e libertà che guidino le scelte indicando la giusta via. Significativo che lo EU Artificial Intelligence Act assuma come proprio criterio la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Raccomandazione UNESCO sull’Etica dell’intelligenza artificiale assuma la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) e successivi documenti, e una conferma che approccio basato sul rischio non è uguale ad approccio eticamente (e giuridicamente) indifferente.

Ne emerge un processo decisionale molto complesso che, a pieno titolo, rientra nello sviluppo di una società democratica.

Note

  1. Per un programma di ricerca sulla storia di questi argomenti si veda A. Santosuosso, M. Tomasi, Scientific Knowledge and Social Responsibility, in E. Valdes- J.A. Lecaros, Handbook of Bioethical Decisions, Springer, in stampa.
  2. Article 191 (2) of the Treaty on the Functioning of the EU, 26.10.2012 Official Journal of the European Union C 326/47: Consolidated Version of The Treaty on The Functioning of The European Union.
  3. Si veda Science for Environment Policy (2017) The Precautionary Principle: decision making under uncertainty. Future Brief 18. Produced for the European Commission DG Environment by the Science Communication Unit, UWE, Bristol. 
  4. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Responsible Research and Innovation. Europe’s ability to respond to societal challenges, European Union, 2014 (19 September), disponible presso https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2be36f74-b490-409e-bb60-12fd438100fe.
  5. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Responsible Research and Innovation. Europe’s ability to respond to societal challenges, European Union, 2014 (19 September), disponible presso https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2be36f74-b490-409e-bb60-12fd438100fe.
  6. R. Owen-Phil. Macnaghten, Responsible Research and Innovation: From Science in Society to Science for Society, with Society, in Science and Public Policy · December 2012, DOI: 10.1093/scipol/scs093. See also Blaauw, C.B., J.J. van den Dobbelsteen, F.W. Jansen, & J.H. Hubben, 2014, “Privacy Aspects of Video Recording in the Operating Room”, in J. van den Hoven, N. Doorn, T. Swierstra, B.-J. Koops, and H. Romijn (eds.), Responsible Innovation 1, Dordrecht: Springer, pp. 293–300.
  7. Franssen, Lokhorst, van de Poel, Filosofia della tecnologia, Autumn 2018, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  8. Franssen, Lokhorst, van de Poel, Filosofia della tecnologia Autumn 2018, Stanford Encyclopedia of Philosophy (da questo paper sono tratte le citazioni da qui in avanti di questo paragrafo).

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3