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Tutti i punti deboli della nuova legge su Revenge Porn

Più attenzione alla protezione delle vittime, inasprimento delle pene per alcuni delitti, rimodulazione di alcune aggravanti, introduzione di nuove fattispecie di reato, come il revenge porn. Sono i punti forti della nuova legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. Ma ci sono anche criticità, ecco quali

Pubblicato il 26 Lug 2019

Catia Maietta

avvocato

revenge porn

Ci sono diverse criticità da evidenziare nel nuovo provvedimento sul revenge porn: sono legate, tra le altre cose, alla circoscrizione del reato all’intento di arrecare danno e nocumento, alla procedibilità e al termine per la proposizione della querela.

In linea generale, il disegno di legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, approvato dal Senato della Repubblica, in data 17 luglio,  risponde indubbiamente al bisogno di intervenire sui casi di cosiddetta violenza domestica e di genere, attraverso misure atte a garantire una più celere instaurazione del processo penale ed una maggiore attenzione alla protezione delle vittime, un inasprimento delle pene per alcuni delitti ed una rimodulazione di alcune aggravanti, nonché l’introduzione di nuove fattispecie di reato.

La diffusione di immagini a mezzo web

I casi di reati che si consumano attraverso l’uso di nuove tecnologie informatiche, la condivisione di esperienze sui social network, l’esigenza continua di postare e di costruire una parallela immagine di sé da proporre ad un pubblico virtuale, in molti casi sconosciuto nella realtà ma col quale sempre più forte è il bisogno di creare forme di “cameratismo”, o la comunicazione, anche one-to-one, mediante social app, di eventi e di riprese a mezzo video, stanno crescendo in maniera esponenziale.

Vero è che, trattandosi di nuove figure di illeciti generate dal vortice del mondo digitale, per loro stessa natura non potevano certo appartenere ad un mondo privo di tali tecnologie.

Tuttavia, la velocità con cui siamo stati travolti dal web, che ci ha letteralmente sommerso di nuovi canali di comunicazione, di app, di risorse e di materiale cui attingere con un semplice click, senza darci il tempo di sviluppare una coscienza del corretto uso delle informazioni e degli strumenti, ha ingenerato l’idea di una dimensione parallela ove tutto può essere possibile, un mondo affiancato alla realtà ove non vi è il rispetto delle regole ed attraverso il quale, nascondendosi dietro una tastiera, soprattutto se si creano falsi profili, ogni comportamento può essere potenzialmente consentito, in quanto, apparentemente, non riconducibile all’individuo quale persona-nota del mondo reale.

Da un lato, dunque, la voglia di andare oltre le regole, di osare, dall’altro la volontà di vendicarsi o di denigrare o, peggio ancora, di distruggere l’immagine reputazionale di una persona, possono indurre un individuo, a rendere pubbliche, on line, immagini o video con contenuto sessuale.

La nuova fattispecie di reato: il revenge porn

Il reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è frutto dell’uso ed abuso delle nuove tecnologie ed è volto a porre un freno a comportamenti, altamente lesivi dell’immagine e della reputazione altrui, che viaggiano attraverso il web con estrema facilità e con gravissime conseguenze cui molti non pensano o, sino ad oggi, non hanno voluto pensare.

Postare e diffondere a mezzo internet immagini, così come condividere ed acquisire le stesse, è operazione ormai nota a tutti, ed è, probabilmente, tra le attività a portata di mano che compiamo quotidianamente, la più semplice, ma anche la più insidiosa e pericolosa.

Se poi le immagini ed i video che vengono condivisi hanno un “contenuto sessuale esplicito”, allora si potrebbe rientrare, al verificarsi di determinate condizioni, nella fattispecie di reato qui contemplata.

Si può essere in possesso dei video perché si è autori degli stessi o perché sono stati sottratti.

La prima condotta che viene presa in considerazione dalla fattispecie è l’uso che di essi ne fa chi ne ha il possesso: un comportamento attivo che può consistere nell’inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere e che, potenzialmente, dovrebbe ricoprire un po’ tutte le possibili attività di collocazione del video o delle immagini in rete o dell’inoltro delle stesse tramite condivisioni ristrette.

Occorre, inoltre, che questa diffusione e moltiplicazione delle immagini e dei video avvenga “senza il consenso delle persone rappresentate”.

Questi i presupposti considerati dalla fattispecie di reato contemplata dal primo comma del nuovo art. 612-ter del codice penale, ove è prevista l’ipotesi di reato in capo al possessore delle immagini punibile con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Col secondo comma si estende la medesima pena a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, a sua volta compie l’azione (sempre comportamento attivo dunque) di inviarli, consegnarli, cederli, pubblicarli o diffonderli non solo “senza il consenso delle persone rappresentate”, così come contemplato per il possessore originario, ma anche con la finalità di recare loro nocumento (dolo specifico).

Su quest’ultimo limite, ossia il fine di arrecare nocumento, si condividono le critiche sollevate dall’Unione delle Camere Penali Italiane nel corso dell’audizione in Commissione Giustizia del Senato.

Circoscrivere la fattispecie di reato alla prescritta finalità vuol dire, di fatto, limitarne in maniera eccessiva la portata e, sostanzialmente, escludere il reato nei casi, molto frequenti, in cui la successiva divulgazione del materiale di cui si è entrati in possesso, avvenga per i più disparati fini, ad esempio per vanto, perché fa parte di un gioco, perché ci si scambia materiale del genere, perché c’è dietro una perversione, pur non volendo colpire direttamente i soggetti ripresi nelle immagini e direttamente o indirettamente riconoscibili.

In verità l’intento di arrecare danno e nocumento ha maggior senso se ascrivibile al primo soggetto che diffonde, tenuto conto del legame che ha eventualmente con la persona ripresa in “atteggiamenti sessualmente espliciti”, mentre verrebbe a cadere negli ulteriori passaggi ove le scene prenderebbero il sopravvento rispetto all’identità dei soggetti ripresi, pur continuando ad arrecare danno all’immagine degli stessi al di fuori ed oltre la volontà di chi divulga.

Siffatta previsione, sminuisce, di fatto, per il reato ascrivibile al successivo divulgatore, la mancanza di consenso delle persone rappresentate che, invece, dovrebbe restare il principale elemento di cui tener conto, anche se trattasi di concetto dai confini molto vaghi e di difficile prova.

Punti deboli della norma e concreta tutela delle vittime

In merito alle aggravanti speciali previste dalla norma, esse fanno riferimento all’eventuale legame affettivo esistente tra la persona offesa e colui che commette il reato, per cui la pena sarà aumentata nel caso in cui l’illecita pubblicazione avvenga ad opera del coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che ha avuto una relazione affettiva con la persona offesa.

Ulteriori aggravanti sono previste nel caso in cui i fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici e, infine, in danno di persona in condizione di inferiorità psichica o fisica o di donna in stato di gravidanza.

Anche in questo caso appaiono condivisibili le conclusioni, sempre dell’Unione Camere Penali, per quanto concerne la difficoltà di capire la ratio sottesa all’aggravante nel caso in cui i fatti siano commessi in danno di una donna in stato di gravidanza, mentre auspicabile sarebbe stata la previsione di una specifica aggravante qualora i fatti fossero commessi in danno di minori.

Da un esame, pertanto, del nuovo art. 612-ter del codice penale, va osservato che i punti deboli della norma riguardano, sostanzialmente, la procedibilità ed il termine per la proposizione della querela.

Quanto alla procedibilità si prevede che il reato sia punibile “a querela della persona offesa”, cosa che non può passare inosservata in quanto carica, ancora una volta, sulla persona offesa l’intero impegno di proporre la querela, di denuncia, con quanto ne consegue a livello psicologico.

Tenuto conto che, nel caso in cui il video venga postato su piattaforme social, vi sono anche altri soggetti che vengono coinvolti nella responsabilità per diffusione, sarebbe stato opportuno prevedere modalità differenti per la persecuzione di detti reati, aprendo anche alla procedibilità d’ufficio.

Ancora più delicata la questione del “tempo” messo a disposizione della persona offesa al fine di proporre la querela: sei mesi. Si tratta di un lasso di tempo decorrente, presumibilmente, dalla conoscenza, da parte della vittima, della diffusione del video o delle immagini ma che potrebbe anche non essere sufficiente per una serie infinita di variabili e di legami o vincoli di soggezione esistenti con il possessore dei video o delle immagini.

Auspicabile sarebbe, anche ai fini di una tutela ex art. 612-ter c.p., un tempestivo intervento sull’oscuramento del materiale diffuso, con il coinvolgimento dei gestori delle piattaforme nel caso in cui il materiale venisse divulgato a mezzo delle stesse.

Ma la tempestività, il cosiddetto codice rosso, elemento dominante la nuova disciplina sulla violenza domestica approvata al Senato, sembra non interessare il revenge porn, per cui chi presenta la querela non sarà ascoltato dal pubblico ministero entro i tre giorni, cosa che, comunque, trattandosi di dati la cui diffusione è esponenziale, sarebbe stata opportuna.

In ultimo, appare interessante sottolineare che l’intera fattispecie di reato poggia su di un elemento di cui diviene estremamente difficile provare la sussistenza: la mancanza di consenso alla diffusione delle immagini e dei video.

Se è vero che la norma ritiene questo il vero discrimine della punibilità del presente reato, è da precisare che la prova sul diniego di consenso può essere ardua da fornire.

Non vengono indicate modalità. Certo non c’è la richiesta di una forma scritta, ma tale diniego di consenso dovrà essere frutto di comportamenti espliciti in tal senso.

Il che potrebbe anche creare problemi laddove la diffusione avvenga immediatamente o, comunque, con un consenso anche della persona ripresa ma carpito da una serie di circostanze quali l’uso di alcool o sostanze stupefacenti o il coinvolgimento in un gioco del quale diventa difficile comprendere la reale pericolosità e questo, soprattutto tra i giovani, è un dato da non sottovalutare.

___________________________________________________________________________

  1. Art. 612-ter c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o videao a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

    Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

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