Quando un soggetto pubblico attribuisce vantaggi economici a un terzo, lo deve fare secondo criteri e modalità predeterminati. Questa regola, prevista dall’art. 12 della l. 241/90, è dettata tanto a tutela delle risorse pubbliche quanto a tutela del mercato, inteso come l’insieme di coloro che ambiscono ad aggiudicarsi il vantaggio economico di volta in volta attribuibile.
A questo riguardo, in Italia è in corso un grande dibattito su come i soggetti pubblici debbano scegliere gli avvocati che li difendono nei contenziosi e che, conseguentemente, percepiscono compensi professionali. Tali compensi sono a tutti gli effetti dei “vantaggi economici” e come abbiamo visto devono quindi essere attribuiti secondo criteri e modalità predeterminati.
Sul tema si scontrano due opposte visioni: una secondo cui l’avvocato potrebbe essere scelto dal soggetto pubblico su base esclusivamente fiduciaria e in modo diretto, l’altra secondo cui dovrebbe essere svolta una procedura comparativa (beauty contest) basata su criteri qualitativi ed economici. Si tratta di due opposte visioni di come interpretare la citata regola dell’art. 12, l. 241/90 e di come amministrare le risorse pubbliche.
La prima ritiene che il soggetto pubblico debba essere libero di scegliere l’avvocato che ritiene più adatto senza dover documentare lo svolgimento di una competizione; basterà motivare adeguatamente la decisione.
La seconda ritiene invece che il soggetto pubblico debba valutare in concreto -con riferimento allo specifico incarico da assegnare- quale sia l’avvocato che ha le competenze più idonee e che, nel contempo, propone un compenso competitivo e di mercato per lo svolgimento dell’incarico.
Beauty contest digitali per avvocati nella PA
Uno dei “problemi” della seconda opzione è di carattere “operativo”: non è materialmente semplice né rapido svolgere beauty contest con i metodi tradizionali, ossia attraverso telefono, email, offerte degli avvocati in PDF redatte in formati diversi e difficili da paragonare ecc. Spesso è proprio l’operatività a scoraggiare l’adozione di una prassi come il beauty contest, che pure molti ritengono ottimale per i soggetti pubblici.
In questo contesto parliamo oggi di un caso di successo che dimostra come i beauty contest possano essere utilizzati agevolmente per selezionare gli avvocati perfino in situazioni di grande “congestionamento” operativo, ossia in casi nei quali l’ente è coinvolto in molti contenziosi e lo svolgimento dei beauty contest potrebbe risultare quanto mai difficoltoso. Il caso è quello di ANAS, sicuramente uno dei soggetti pubblici con contenzioso più significativo per valori e volumi. Si tratta, come noto, dell’ente che gestisce le strade e autostrade di interesse nazionale, frequentemente convenuto in giudizio -tra l’altro- in cause che riguardano sinistri stradali (ad oggi ANAS è coinvolta in circa 18.000 contenziosi, nulla da invidiare a un tribunale di medie dimensioni).
Ebbene, ANAS ha deciso di adottare il beauty contest come metodologia di base per l’affidamento di tutti gli incarichi di assistenza legale in giudizio, riconoscendo in esso la procedura di selezione migliore per tutelare principi chiave per l’azione amministrativa quali la trasparenza, la tracciabilità, la concorrenza, l’imparzialità, la parità di trattamento e l’economicità.
Per gestire questo processo ANAS ha fatto ricorso alla digitalizzazione, chiedendo a 4cLegal di sviluppare una piattaforma in grado di svolgere beauty contest online e quindi in modo più rapido ed efficiente, oltre che, per definizione, tracciabile (anas.4clegal.com).
Ebbene, il risultato, dopo quasi due anni di operatività, è notevole.
Dopo aver creato un nuovo albo di avvocati del tutto digitale, che a novembre 2016 contava già oltre 2.700 professionisti e attualmente ne conta oltre 4.000, dall’aprile 2016 sono stati svolti i primi beauty contest: al 31 dicembre 2016 erano stati svolti 110 beauty contest e nel corso del 2017 ben 275.
Come dichiarato dal General Counsel ANAS, avv. Claudia Ricchetti, “I dati parlano da soli e probabilmente ci saranno altri correttivi da introdurre con il tempo, ma il sistema ha funzionato e sinora abbiamo individuato professionisti validissimi e desiderosi di lavorare con noi, senza averli scelti direttamente”.
***
Il caso che precede, su cui possono essere chiesti approfondimenti a info@4clegal.com, è stato seguito da altri simili, quali quello del GSE – Gestore dei Servizi Energetici (gse.4clegal.com). Si tratta di casi che dimostrano come la digitalizzazione possa consentire una svolta virtuosa nel mondo pubblico riducendo significativamente gli ostacoli di carattere operativo. Un nuovo standard è possibile se si riescono a gestire i processi in modo semplice ed efficiente.