DOMANDA
Buongiorno,
Qual è il comportamento più corretto da tenere nel caso in cui un soggetto, emittente, debba re-inviare, dopo due anni dal rifiuto, una fattura elettronica emessa da una impresa in scissione dei pagamenti?
Nel caso in cui l’Ente accettasse la nuova fattura, il soggetto emittente dovrebbe emettere una nota credito a storno totale della fattura rifiutata ai sensi dell’art.26, visto che sono decorsi due anni, e riemettere un nuovo documento. E’ corretta come procedura?
Grazia
Paola Minuti
RISPOSTA
Buongiorno a Lei.
La fattura elettronica emessa da una impresa e rifiutata dalla pubblica amministrazione può essere “neutralizzata” mediante la emissione, immediatamente dopo la notizia di rifiuto, di una nota di credito, anche cartacea, avente valenza di documento ad uso interno amministrativo, la cui causale sia “annullamento fattura n… del … per rifiuto da parte della …..”. Ciò sul presupposto che la Pubblica Amministrazione, avendo rifiutato la fattura elettronica, non l’abbia registrata, perché, se l’avesse registrata (circostanza poco riscontrata nella prassi), Lei dovrebbe emettere una nota di credito elettronica ed inviarla tramite i canali ordinari con cui invia le fatture elettroniche (SDI).
Se, come deduco, la nota di credito non fu emessa nell’anno in cui riceveste il rifiuto, la fattura elettronica emessa (e non incassata), non dovrebbe aver prodotto effetti sostanziali in quanto:
– ai fini IVA, vale il disposto dell’articolo 6, penultimo comma, “…le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi” salvo che il soggetto che ha emesso la fattura non si sia avvalso di detta facoltà;
– ai fini delle imposte sui redditi, la emissione della fattura non rappresenta la fattispecie generatrice del ricavo, i cui presupposti risiedono dall’articolo 109 del DPR 917/1986, ai sensi del quale “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
Tuttavia, dando sempre per assodato che Lei non abbia emesso a suo tempo la nota di credito, nell’anno in cui ha emesso la fattura il relativo imponibile ha concorso alla determinazione del volume d’affari, (RIGO VE38 della dichiarazione IVA modello 2018, periodo d’imposta 2017, mutatis mutandis). Esaminata la questione da questo angolo visuale, Lei avrebbe commesso un errore nella compilazione della dichiarazione IVA, in cui ha indicato (nel rigo VE38 o equivalente in relazione all’anno d’imposta) un importo non corretto in quanto comprensivo dell’imponibile della fattura in questione che, per quanto sopra detto, Lei avrebbe dovuto neutralizzare formalmente con la emissione della nota di credito “interna”. La situazione sopra rappresentata potrebbe essere sanata solo col ricorso al ravvedimento ex articolo 13 decreto Legislativo 471/1997, sia per quanto riguarda la rettifica della dichiarazione IVA annuale, sia per quanto riguarda le annotazioni sui registri IVA della nota di credito interna.
Nell’anno 2018, quando emetterà la nuova fattura, essa confluirà nella dichiarazione IVA annuale 2018.
Da quanto sopra argomentato, se e quando l’ente dovesse accettare la nuova fattura, il problema del termine biennale di cui all’articolo 26 non si porrebbe, avendo la nota di credito valenza meramente interna, e, a maggior ragione, essendo l’operazione in questione senza addebito di IVA (scissione dei pagamenti).
Resta ferma (e non esaminata) la questione relativa alla eventuale tardività della emissione della fattura a seguito del rifiuto da parte della PA nella ipotesi in cui, indipendentemente dal rifiuto, Lei fosse obbligata alla emissione della fattura perché all’epoca si realizzarono le condizioni previste dall’articolo 6 del DPR 633/1972 (Effettuazione delle operazioni), ossia consegna dei beni e/o pagamento).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu