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Decreto Rilancio: ecco tutte le misure per start up, PMI innovative e ricerca privata

Vademecum sugli strumenti messi a disposizione dal Decreto Rilancio per supportare start up, PMI innovative e ricerca privata nella ripresa dopo il lockdown

Pubblicato il 03 Giu 2020

Benedetto Colosimo

Avvocato, partner studio legale Ughi e Nunziante, Ph.D.

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Tra le misure di sostegno all’economia previste dal Decreto Rilancio, alcune impatteranno significativamente sul mondo delle start up e delle PMI innovative e, più in generale, sul settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

La normativa di riferimento

Il Decreto Rilancio, agli articoli 38 e ss., ha colmato una lacuna emersa in seguito ai primi interventi emergenziali di cui al Decreto Legge 17 marzo 2018 (il “Decreto Cura Italia”) e al successivo Decreto Legge 8 aprile 2020 (il “Decreto Liquidità”). Tali decreti avevano infatti completamente omesso misure di sostegno per le start-up e le PMI innovative. La lacuna era stata criticata da più parti, anche alla luce dell’importanza della ricerca e dello sviluppo di tecnologie innovative, settori potenzialmente “strategici” in un momento particolare come quello attuale.

Le misure adottate dal Decreto Rilancio riguardano diversi aspetti della vita e del funzionamento delle start up e delle PMI innovative. Prima di passare in rassegna le singole misure introdotte dal Decreto Rilancio è utile ricordare le definizioni e i requisiti costitutivi principali della start-up innovativa e della PMI innovativa.

La start up innovativa

Si tratta, com’è noto, di una figura introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179. È start up innovativa, e va iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, la società di capitali (anche in forma di cooperativa) che :

  • è costituita da non più di sessanta mesi;
  • ha la propria sede in Italia o in uno Stato dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo purché, in tale secondo caso, la società abbia sede produttiva o una filiale in Italia;
  • ha un totale del valore della produzione annua (a partire dal secondo anno di attività) inferiore a Euro 5 milioni;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente l’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non distribuisce e non abbia distribuito utili;
  • non è stata costituita in seguito a una fusione, una scissione societaria né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: aver sostenuto (se neocostituita essersi impegnata a sostenere) spese in ricerca e sviluppo per un importo pari o superiore al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; avere dipendenti o collaboratori in percentuale almeno pari a 1/3 della forza lavoro che abbiano concluso o stiano svolgendo un dottorato di ricerca (presso un’università italiana o straniera) o siano in possesso di laurea e abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; ovvero, avere dipendenti o collaboratori in percentuale almeno pari a 2/3 della forza lavoro di personale in possesso di laurea magistrale; esser titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale ovvero esser titolare dei diritti relativi a un software originario registrato, purché tali privative afferiscano direttamente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

La PMI innovativa

La PMI innovativa, definita dall’art. 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, è una società che va iscritta in un’altra apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e che:

  • rientra nella definizione di PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
  • ha la propria sede in Italia o in uno Stato dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo purché, in tale secondo caso, la società abbia sede produttiva o una filiale in Italia;
  • dispone dell’ultimo bilancio (e dell’eventuale bilancio consolidato) redatto da un revisore contabile o da una società di revisione;
  • non risulta iscritta nella sezione del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative;
  • possiede almeno due tra i seguenti requisiti: il 3% dei costi totali deve esser imputabile ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione; un terzo del personale deve esser composto da persone in possesso di laurea magistrale o un quinto del personale deve essere composto da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; deve esser proprietaria di una forma di privativa intellettuale o di protezione del software.

Misure di sostegno economico: il supporto alla liquidità

Per garantire maggior liquidità alle start-up e PMI innovative in questa fase di ripresa dal Covid-19, l’art. 38, commi 1-3, del Decreto Rilancio ha incrementato la dotazione del fondo destinato a sostenere gli incentivi pubblici di cui al programma “Smart&Start Italia” introdotto con il D.M. 24 settembre. Il Decreto Rilancio incrementa di 100 milioni di euro la dotazione finanziaria del fondo per il 2020. Sempre al fine di garantire maggior liquidità, il Decreto Rilancio ha destinato al “Fondo di sostegno per il Venture Capital” (istituito dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145) 200 milioni di Euro per il 2020 per sostenere investimenti nel capitale di start-up e PMI innovative.

L’investimento può esser eseguito anche per il tramite di strumenti finanziari partecipativi, di obbligazioni convertibili e di altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità di rimborsare l’apporto effettuato. Queste misure a sostegno della liquidità richiedono però l’adozione di un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico per definire le misure attuative. Il decreto dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Supporto allo sviluppo in fase di incubazione e accelerazione

Per sostenere la fase di incubazione e accelerazione delle start-up, il Decreto Rilancio ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di Euro per contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi di accelerazione e incubazione prestati da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e soggetti pubblici o privati operanti nel settore del venture capital (c.d. Misura Smart Money). Dal punto di vista programmatico, questa misura, sebbene di importo assai più contenuto rispetto al rifinanziamento del programma “Smart&Start Italia”, ha un rilievo notevole in quanto consentirà alle start-up innovative, nelle primissime fasi del processo di sviluppo e ricerca, di accedere alle fasi di incubazione e accelerazione beneficiando di copertura finanziaria per sostenerne i costi al fine, poi, di poter entrare nelle fasi di execution e investment ricorrendo al mercato dei capitali (o accedendo alla piattaforma “Smart&Start Italia”).

Supporto sul fronte della garanzia pubblica

Il Decreto Rilancio interviene anche sul fronte del sostegno economico riservando una quota di 200 milioni di Euro del Fondo di Garanzia per le PMI. Tale Fondo di Garanzia è già stato oggetto di molteplici interventi in sede di approvazione del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità.

Proroga dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Gli effetti economici dell’epidemia di Covid-19 impatteranno inevitabilmente sui programmi di business e sui piani economici delle start-up innovative. Conseguentemente il legislatore ha previsto la proroga di un anno del termine, attualmente fissato a 5 anni, di iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative. Per effetto del Decreto Rilancio, il termine massimo di iscrizione nella sezione speciale viene prorogato di 12 mesi, passando quindi da 5 a 6 anni.

Incentivi per gli investitori

Per le sole persone fisiche che investono in start-up o in PMI innovative è prevista una detrazione d’imposta lorda sul reddito della persona fisica pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up o PMI innovative. La detrazione spetta al contribuente sia in caso di investimento diretto, sia in caso di investimento indiretto tramite Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (“OICR”), che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative.

Il tetto massimo dell’investimento detraibile è fissato, in ciascun periodo d’imposta, ad euro 100.000 e il contribuente per beneficiare della detrazione deve mantenere l’investimento per almeno tre anni. Tale misura si applica alle sole start-up e PMI innovative iscritte alle rispettive sezioni speciali del Registro delle Imprese.

Contratti di R&D extra muros

Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo (“R&D”) il Decreto Rilancio introduce un’importante equiparazione. Le start-up innovative saranno infatti equiparate, nei contratti R&D extra muros, ad università e centri di ricerca. Ne consegue che i costi sostenuti dalle start up innovative per le attività R&D sostenuti tramite contratti extra muros concorreranno a determinare la base di calcolo del credito d’imposta, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Ulteriori misure

Il Decreto Rilancio ha introdotto ulteriori misure che, anche se non applicabili esclusivamente alle start-up e alle PMI innovative, potrebbero comunque trovare applicazione a queste categorie e che, pertanto, sono potenzialmente destinate ad avere effetti positivi sulla filiera della ricerca, venture capital e sviluppo. Innanzi tutto, le imprese con volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro (tra le quali possono rientrare anche le start-up innovative) non sono tenute al versamento i) del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; e ii) della prima rata dell’acconto IRAP per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

È riconosciuto, inoltre, un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA i quali abbiano i seguenti requisiti:

  •  siano titolari di un ammontare di compensi o di ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;
  • abbiano subito una riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi per il mese di aprile 2020 tale per cui esso risulti adesso inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività d’impresa dopo il primo gennaio 2019, tale contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Sulla scorta di iniziative di altri paesi dell’Unione Europea, è istituito presso il MISE il c.d. “First Playable Fund” che dovrà sostener la produzione italiana di videogiochi.

Fondo per il Trasferimento Tecnologico

Il Decreto Rilancio ha istituito presso il MISE il “Fondo per il trasferimento tecnologico”, capitalizzato con una dotazione di 500 milioni di Euro solo per il 2020. Con tale misura estremamente innovativa anche per le iniziative che dovrebbe finanziare, il Decreto Rilancio intende iniettare capitali per rendere finalmente più virtuoso il meccanismo di collaborazione (astrattamente già previsto da altre leggi che disciplinano il “trasferimento tecnologico”) tra soggetti privati e partner pubblici, soprattutto universitari, per sviluppare progetti innovativi e dar vita a spin-off societari da parte di università ed enti di ricerca.

Il Fondo per il Trasferimento Tecnologico avrà anche la possibilità di effettuare direttamente investimenti nel capitale di rischio o di debito di start-up o PMI innovative. Il Decreto Rilancio ha inoltre istituito la fondazione Enea Tech, sottoposta alla vigilanza del MISE, con un fondo di dotazione pari ad Euro 12 milioni. Lo scopo della fondazione Enea Tech è la promozione di misure e investimenti per l’integrazione delle iniziative di sostegno nell’ambito del trasferimento tecnologico, della ricerca e dello sviluppo promuovendo l’incontro tra questi settori e la partecipazione finanziaria di imprese, fondi di investimento ed organismi pubblici.

Investors Visa for Italy

La Legge Finanziaria per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto un particolare visto per cittadini non-UE che effettuano investimenti in aree o settori strategici per l’economia italiana. Il Decreto Rilancio ha agevolato la concessione di tale visto dimezzando le soglie minime che, in base alla Legge Finanziaria per il 2017, erano prescritte per accedere a tale beneficio. Adesso, per effetto del Decreto Rilancio, sarà sufficiente effettuare investimenti per euro 500.000 (invece della precedente soglia di Euro 1 milione) in una società di capitali; per gli investimenti nelle start up innovative, la soglia minima è stata ridotta ad euro 250.000 (a fronte dell’originaria soglia di Euro 500.000).

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