DOMANDA
Ho un DDT nel mese di febbraio che per mia dimenticanza non ho fatturato a fine febbraio. Ho dovuto pertanto emettere fattura riepilogativa nel mese di marzo. È un errore e, nel caso, come posso ovviare?
Claudio Carnevale
RISPOSTA
La fattura differita va emessa (e trasmessa) al sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo alla cessione, con la data del mese in cui è avvenuta la consegna/spedizione e dell’ultimo giorno del mese o dell’ultimo DDT di riferimento (articolo 21, comma 4, lettera a DPR 633/1972). Quindi Lei è ancora in tempo per emettere e trasmettere una fattura con data 28 febbraio 2022. Se avesse emesso nel frattempo altre fatture e volesse evitare una incongruenza nella progressione tra numero e data fattura potrebbe utilizzare una numerazione distinta (per esempio 1/A). In ogni caso la incongruenza tra progressione data e numero fattura non è una violazione sanzionabile (vedi articolo 6, comma 5-bis, Decreto Legislativo 472/1997).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome