DOMANDA
Volevo avere conferma se il termine per detrazione IVA delle fatture passive, datate il mese precedente, resta il 15 oppure da giugno il 10.
Lucia Nicola
RISPOSTA
Le modifiche entrate in vigore il primo luglio non riguardano il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, che comunque varia in funzione della periodicità della liquidazione IVA (mensile o trimestrale) del soggetto passivo destinatario della fattura.
In particolare:
- per Il destinatario “mensile”, vige la previsione dell’articolo 1, comma 1, del DPR 100/1998, secondo cui “Entro il giorno 16 di ciascun mese…può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
- Per il destinatario “trimestrale”, il termine per l’esercizio alla detrazione è da individuarsi nel giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, posto che il comma 5 dell’articolo 1 del DPR 100/1998 recita” Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 (abrogato, intitolato Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti, n.d.r.) e 73, primo comma, lettera e), e 74 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti”.
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