DOMANDA
Ho emesso fattura elettronica per una ctu da me eseguita presso il tribunale di Tivoli. La fattura è stata accettata dal SDI ma rifiutata dal Tribunale perché mancante della indicazione della ritenuta d’acconto. Mi hanno detto di rifarla ma, essendo la prima stata già accettata, c’è il rischio che la nuova venga rifiutata? Dovrei inserire un nuovo numero d’ordine o lo stesso?
RISPOSTA
Secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate col , la fattura rifiutata si ha comunque per emessa e va neutralizzata con la emissione di una nota di credito. L’Ente che ha rifiutato la fattura errata dovrà rifiutare – per coerenza – anche la nota di credito, per evitare di acquisire un documento che neutralizza un altro documento che non è stato accettato. La fattura corretta dovrà a questo punto avere un numero diverso da quella errata. Le confesso che tale orientamento non mi trova d’accordo, sia perché la fattura rifiutata dovrebbe essere considerata come mai emessa (prova ne è che il sistema di interscambio accetta un’altra fattura con i medesimi estremi di quella rifiutata), sia perché questa interpretazione richiede un ingiustificato contorsionismo che obbliga l’Ente al rifiuto della nota di credito. Ma … vuolsi così colà ove si puote.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome