DOMANDA
Abbiamo un’azienda che si occupa di cessione di carburanti al minuto. Attualmente facciamo fattura elettronica a fine mese sia per i clienti che pagano al momento del rifornimento sia per quelli che pagano dopo l’emissione della fattura. Nella nostra fattura indichiamo la data del rifornimento il numero del buono (simile DDT) che alleghiamo alla prestazione la targa e il relativo importo.
In base alle nuove disposizioni vorremmo capire come procedere con la fatturazione. Nel caso dei clienti che pagano a fine mese emetteremo la solita fattura riepilogativa con data fine mese o data emissione ultimo Buono-DDT?
Invece nel caso di clienti abituali che fanno rifornimento più volte pagando subito dobbiamo emettere ogni volta una fattura oppure possiamo fare una fattura unica per più rifornimenti considerando il termine dei 10 giorni dal primo? Ad esempio: rifornimento il 2,6,10 posso emettere un unica fattura con data 10 indicando il dettaglio delle varie prestazioni?
Moretti s.n.c.
RISPOSTA
La fatturazione differita è subordinata alla esistenza “… di altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione…”, come previsto dal comma 4, lettera a) dell’articolo 21 del DPR 633/1972. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 30 aprile 2018, al punto 1.2 ha affermato che la fatturazione differita è utilizzabile “anche nell’ambito delle cessioni di carburanti … qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 – in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”. La fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo, e deve riportare il dettaglio di tutte le operazioni avvenute nel mese precedenti: “A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche”.
Il “buono” da lei emesso è pertanto un documento valido ai fini della fatturazione differita. Per quanto riguarda la problematica da lei posta, relativa alla possibilità di emettere la fattura mensile riepilogativa anche se ai singoli rifornimenti il cliente abbia effettuato il pagamento, il Ministero delle Finanze, con la circolare n.27 del 9/8/1975, ha affermato che nel “…sistema di fatturazione differita il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all’emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto, non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il mese successivo. Invece, se anteriormente all’emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivi, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento.”
Quindi la risposta ai suoi tre quesiti è affermativa.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome