DOMANDA
Effettuiamo cessione di beni con DDT. Per alcune ditte emettiamo fattura elettronica a fine mese, riepilogando i DDT del mese, e fatturiamo entro dodici giorni dalla fine del mese per altri emettiamo la fattura per ogni singolo DDT, e comunque entro il mese.
Per le fatture che emetto per ogni singolo DDT quanti giorni ho di tempo per la spedizione allo SDI?
Anna Maria Di Francesco
RISPOSTA
La scelta di raggruppare o meno più DDT nell’ambito di una stessa fattura non modifica la fattispecie da Lei utilizzata, che resta comunque disciplinata dall’articolo 21, quarto comma, lettera a) del DPR 633/1972. Quindi la fattura è differita anche se fa riferimento ad un solo DDT.
Vero è che la norma testualmente recita: “Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Tuttavia è altrettanto vero che la predetta norma può essere plausibilmente interpretata nel senso che si possa emettere anche più di una fattura differita mensile, ferme restando le condizioni previste dalla disposizione citata. A tale conclusione si può pervenire considerato che il punto centrale della norma è rappresentato dalle condizioni di fruibilità della fatturazione differita, ossia che le cessioni o le prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione e che la fattura contenga il dettaglio (anche mediante allegazione della documentazione) delle operazioni effettuate. Ad analoga conclusione si perviene esaminando un eventuale profilo sanzionatorio. Quale sarebbe il danno erariale o per l’attività di controllo nel caso in cui vengano emesse più fatture differite nell’ambito dello stesso mese anziché una sola? Ecco quindi che, anche ammesso che qualcuno ipotizzasse la violazione della norma, soccorrerebbe il comma 5-bis dell’articolo 6 (Cause di non punibilità) del Decreto Legislativo 472/1997 che così recita: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Quindi la risposta alla sua domanda è che il termine per emettere/trasmettere la fattura differita al sistema di interscambio è il giorno 15 del mese successivo alla effettuazione delle operazioni.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome