La riflessione

Giustizia digitale, così l’emergenza può aiutare l’innovazione

L’emergenza legata al coronavirus ha un impatto anche sulla giustizia, con la sospensione delle udienze non urgenti: la situazione porta a valutare una più ampia adozione della tecnologia nel settore

Pubblicato il 17 Mar 2020

Umberto Fantigrossi

Avvocato amministrativista

Giustizia digitale

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha fermato anche la giustizia italiana: rimangono confermati solo i processi urgenti. Intanto, si sta assistendo a qualche tentativo di un più ampio utilizzo dell’informatica nel settore. Del resto, in una situazione complessivamente drammatica, con giudici e avvocati tra i contagiati, e Palazzi di giustizia ora deserti, è innegabile che si apra una prospettiva di accelerazione nell’utilizzo del digitale e, in particolare, nel lavoro a distanza. Avanguardia è di nuovo il Tribunale di Milano che ha varato i processi in direttissima in modalità online, via Microsoft Teams.

Il progresso e i problemi della giustizia digitale

In questa chiave, non può che essere salutato come un segnale di progresso – nonché di miglioramento del clima organizzativo dei vari sistemi giudiziari – il fatto che siano state emanate norme processuali emergenziali che autorizzano lo svolgimento di udienze civile e penali “a distanza”, sdoganando programmi informatici quali Skype o Teams, fino ad oggi utilizzati esclusivamente negli ambienti aziendali, ed anche, come è avvenuto nella giustizia amministrativa, ampliando la possibilità di interazione tra i difensori – e tra questi e i Collegi giudicanti – per il tramite della posta elettronica. Nel contempo, tuttavia, restano i vizi di sempre che contribuiscono a neutralizzare, in buona parte, i vantaggi dell’uso più intenso della tecnologia.

Il primo è quello dell’eccessiva prolificazione dei sistemi (e dei processi). Il secondo è l’approccio eccessivamente formalistico che tende all’iper-regolazione di ogni minimo dettaglio del funzionamento dei sistemi giudiziari e delle procedure. La regolazione eccessiva genera subito una domanda di interpretazioni successive che servano a chiarire, precisare, contestualizzare: una babele, o meglio, una ragnatela, che genera l’eterogenesi dei fini di tutto il sistema giudiziario. Ciò che è mezzo e strumento (il processo e la tecnologia necessaria al suo funzionamento) diventa il centro di ogni attenzione e di tutti gli sforzi intellettuali, perdendo di vista il fine, ovvero quello di ottenere in tempi rapidi una buona decisione. Sorge, quindi, spontanea una domanda: come possiamo non sprecare questo “tempo sospeso”, generato dall’emergenza sanitaria, e ripensare – dalle fondamenta – alla risoluzione della crisi della giustizia nel nostro Paese.

L’insufficienza delle proposte di riforma in campo

Che la giustizia in Italia non funzioni come dovrebbe ce lo ricordano periodicamente i rapporti e le relazioni di varie organizzazioni internazionali. Il rapporto 2020 Doing Business Italia, elaborato nell’ambito del Word Bank Group, con riferimento al settore “tempi e costi delle controversie”, ci colloca al centoventiduesimo posto (eravamo al centoundicesimo nel 2018, al posto numero 108 nel 2017 e al 106 nel 2019) nella graduatoria dei 190 paesi presi in considerazione. Questa condizione non viene negata dai vertici della nostra giurisdizione. Nella sua recente relazione di apertura di questo anno giudiziario, tenutasi il 31 gennaio scorso, il primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, si è dichiarato consapevole che proprio nella scarsa efficienza del servizio giudiziario civile si individui una delle ragioni di criticità del quadro economico, “in quanto una giustizia rapida ed efficiente dà la consapevolezza di risolvere rapidamente i contenziosi e costituisce un incentivo per imprenditori italiani e stranieri ad investire nella nostra economia”. Il massimo esponente della magistratura italiana si è dichiarato altrettanto consapevole circa il fatto che i numerosi interventi legislativi, sempre settoriali, che si sono susseguiti a ritmo serrato nel primo scorcio del nuovo secolo, non hanno portato significativi miglioramenti, e che la perdurante situazione di criticità richiede “una correzione di prospettiva”.

Di questo cambiamento auspicato è punto di partenza importante la consapevolezza che buona parte della lentezza dei processi è imputabile ai c.d. “tempi di attraversamento”, che nulla hanno a che vedere con la celebrazione del giudizio, ma che riguardano quello che si potrebbe definire il back office del processo (trasmissione degli atti, formazione dei fascicoli, avvisi, registrazioni, pubblicazioni, ecc.), che tutt’ora richiedono l’attivazione di uffici e personale dedicati. Tutto un mondo “parallelo” a quello del processo vero e proprio, e che vive di una selva di regole, spesso dettate in via amministrativa anche a livello di singoli Uffici giudiziari. Una situazione, questa, sulla quale l’informatizzazione ha inciso in modo del tutto marginale. Anzi, in alcuni ambiti, come quello della giustizia amministrativa, l’entrata a regime del processo telematico è stata accompagnata dall’adozione di una fitta serie di norme tecniche e irrigidimenti burocratici, prima fra tutte quella che conserva l’obbligo per le parti di fornire la copia cartacea di tutti gli atti e i documenti già prodotti telematicamente. Di ciò si ha conferma dal fatto che, già a qualche anno di distanza dall’introduzione delle nuove tecnologie, la “massa” dell’arretrato dei T.A.R. e del Consiglio di Stato si è ridotta di (troppo) poco: basti pensare alla situazione del T.A.R. del Lazio, in cui l’arretrato supera la soglia dei cinquantamila giudizi ed in cui le persone, che hanno presentato ricorsi oltre dieci anni fa, attendono ancora una decisione, peraltro di primo grado.

Quindi, né il cantiere permanente delle riforme dei vari diritti processuali da un lato, né, dall’altro, l’informatizzazione in sostanza “tal quale” dei giudizi regolati da quelle procedure, appaiono in grado di risolvere i mali della giustizia italiana. E’ diffusa, soprattutto tra i magistrati, la convinzione che ogni tipo di riforma e di innovazione in questo campo sia destinata ad arenarsi a causa del carico di lavoro posto sulle spalle di ogni singolo giudice, giunto già ad una soglia non ulteriormente incrementabile. Resterebbero in campo due ipotesi di lavoro:

  • la prima è quella di aprire altri possibili “luoghi” di giustizia, cioè procedure di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.), in una prospettiva che taluno ha definito di “fuga dal processo”;
  • la seconda, decisamente futuribile, è quella della decisione robotica, in cui un massiccio impiego degli algoritmi renderebbe le Corti in grado di emettere un gran numero di decisioni sulla base delle proposte standardizzate, elaborate da sistemi informatici “esperti”. Una prospettiva, questa, che ha già trovato alcune applicazioni pilota in altri Paesi e che ha un indubbio fascino.

Occorre sottolineare, peraltro, in relazione alle A.D.R., che esse non sono state, a tutt’oggi, utilizzate su vasta scala: questo a causa della resistenza da parte della maggioranza degli appartenenti alla classe forense, ed anche – forse – della innata litigiosità degli italiani, ai quali si fa fatica a far comprendere che una “dignitosa transazione” è mille volte meglio, soprattutto dal punto di vista degli interessi economici, del perseguire pervicacemente, e per lungo tempo, il miraggio della sentenza favorevole. Quanto alla decisione giudiziale “automatica” affidata agli algoritmi, obiettivamente, al momento, non appare certo una soluzione praticabile, ed essa, comunque, non risolve il problema delle modalità di gestione della necessaria fase di acquisizione dei dati della singola fattispecie: un momento necessariamente “umano” e, quindi, soggettivo, imprescindibilmente affidato alla dialettica delle parti e alla dinamica del processo. I données infatti, come è stato magistralmente detto da Natalino Irti, sono sempre un nostro construit: essi non si raccolgono come frutti maturi caduti dall’albero nelle nostre mani (o in quelle della macchina), come realtà a se stanti. Noi li scegliamo e li classifichiamo, convertendoli in oggetto di informazioni.

Come utilizzare il digitale al servizio della giustizia

Un processo altro non è che un percorso, che porta da un evento ad una decisione. Nella sua “Prima lezione sulla giustizia penale”, Glauco Giostra ha usato la felice immagine del ponte tibetano, che consente di transitare dalle res iudicanda, cioè le cose da giudicare, alla res iudicata, cioè la decisione; questa deve essere assunta dalla collettività pro veritate, nella consapevolezza, cioè, della sua possibile fallibilità e, al contempo, nella coscienza che non è dai risultati che è possibile giudicare l’accettabilità di un metodo, ma è dal metodo che si può stabilire l’accettabilità dei risultati.

Oggi tutti i tipi di processi sembrano oberati da un eccesso di formalità e da scansioni temporali che presentano tre fondamentali difetti: i primi due sono quelli relativi ai tempi lunghi e alla “divaricazione”, in troppi casi, dei due piani, quello del rito e quello della realtà sottostante, la quale alla fine sembra quasi scomparire e non interessare a nessuno dei protagonisti del processo. Il terzo fondamentale difetto è che, in questo campo, la tecnologia dell’informazione non sembra essere sfruttata al meglio, e non produce quell’effetto di aumento significativo della quantità di dati disponibili e di velocità dello scambio di essi tra diversi attori della comunicazione; effetti che si osservano, invece, negli altri contesti sociali in cui la tecnologia viene massicciamente impiegata proprio per queste sue caratteristiche.

Il “non processo” che potrebbe davvero migliorare le prestazioni e, soprattutto, l’attendibilità del suo prodotto finale – cioè la sentenza – altro non sarebbe che un percorso in tre sole fasi, da svolgere in rapida sequenza:

  • la prima rappresentata dalla creazione di un fascicolo, ovviamente digitale, in cui tutte le parti immettono tutto ciò che ritengono utile al fine di consentire al giudice di conoscere la res iudicanda;
  • la seconda, in cui il giudice stesso controlla questa “base di dati” ed, eventualmente, chiede e dispone ogni integrazione e contributo ritenuto necessario (ad es., consulenze tecniche, testimonianze, ecc.);
  • la terza, in cui le parti offrono al giudice le proprie deduzioni difensive in forma di “proposte di decisione”, ed il giudice chiude il percorso con la propria decisione finale.

Tutto ciò dovrebbe avvenire con un ampio impiego di ogni più avanzata tecnologia, affinché questo flusso di dati e di comunicazioni sia totalmente trasparente, tracciato e, soprattutto, veloce, quindi continuo, in quanto privo di inutili interruzioni e formalismi. Potrebbe non essere rilevante che in questo percorso occorrano o meno dei momenti di interlocuzione diretta e fisica (o piuttosto a distanza), o comunque potrebbe essere affidato alla semplice richiesta delle parti o del giudice stesso.

Conclusione

Un contesto, dunque, privato il più possibile di rigide regole “processuali” e teso alla massimizzazione della qualità delle informazioni, alla valorizzazione dell’apporto delle parti, e al perseguimento del benefico effetto del dialogo costruttivo tra tutti coloro che partecipanti a questo “percorso”. Un contesto in cui la tecnologia non verrebbe affatto chiamata a sostituirsi né al giudice né agli avvocati, ma a servire entrambi nel migliore dei modi.

Utopia? Forse, ma vale la pena di provarci magari con qualche prima sperimentazione in uno dei tanti segmenti della giustizia. Perseverare con le riforme – di cui tutti abbiamo inteso l’inefficacia ed i limiti – sarebbe infatti diabolico.

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