La riflessione

Giustizia digitale, così l’emergenza può aiutare l’innovazione

L’emergenza legata al coronavirus ha un impatto anche sulla giustizia, con la sospensione delle udienze non urgenti: la situazione porta a valutare una più ampia adozione della tecnologia nel settore

Pubblicato il 17 Mar 2020

Umberto Fantigrossi

Avvocato amministrativista

Giustizia digitale

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha fermato anche la giustizia italiana: rimangono confermati solo i processi urgenti. Intanto, si sta assistendo a qualche tentativo di un più ampio utilizzo dell’informatica nel settore. Del resto, in una situazione complessivamente drammatica, con giudici e avvocati tra i contagiati, e Palazzi di giustizia ora deserti, è innegabile che si apra una prospettiva di accelerazione nell’utilizzo del digitale e, in particolare, nel lavoro a distanza. Avanguardia è di nuovo il Tribunale di Milano che ha varato i processi in direttissima in modalità online, via Microsoft Teams.

Il progresso e i problemi della giustizia digitale

In questa chiave, non può che essere salutato come un segnale di progresso – nonché di miglioramento del clima organizzativo dei vari sistemi giudiziari – il fatto che siano state emanate norme processuali emergenziali che autorizzano lo svolgimento di udienze civile e penali “a distanza”, sdoganando programmi informatici quali Skype o Teams, fino ad oggi utilizzati esclusivamente negli ambienti aziendali, ed anche, come è avvenuto nella giustizia amministrativa, ampliando la possibilità di interazione tra i difensori – e tra questi e i Collegi giudicanti – per il tramite della posta elettronica. Nel contempo, tuttavia, restano i vizi di sempre che contribuiscono a neutralizzare, in buona parte, i vantaggi dell’uso più intenso della tecnologia.

Il primo è quello dell’eccessiva prolificazione dei sistemi (e dei processi). Il secondo è l’approccio eccessivamente formalistico che tende all’iper-regolazione di ogni minimo dettaglio del funzionamento dei sistemi giudiziari e delle procedure. La regolazione eccessiva genera subito una domanda di interpretazioni successive che servano a chiarire, precisare, contestualizzare: una babele, o meglio, una ragnatela, che genera l’eterogenesi dei fini di tutto il sistema giudiziario. Ciò che è mezzo e strumento (il processo e la tecnologia necessaria al suo funzionamento) diventa il centro di ogni attenzione e di tutti gli sforzi intellettuali, perdendo di vista il fine, ovvero quello di ottenere in tempi rapidi una buona decisione. Sorge, quindi, spontanea una domanda: come possiamo non sprecare questo “tempo sospeso”, generato dall’emergenza sanitaria, e ripensare – dalle fondamenta – alla risoluzione della crisi della giustizia nel nostro Paese.

L’insufficienza delle proposte di riforma in campo

Che la giustizia in Italia non funzioni come dovrebbe ce lo ricordano periodicamente i rapporti e le relazioni di varie organizzazioni internazionali. Il rapporto 2020 Doing Business Italia, elaborato nell’ambito del Word Bank Group, con riferimento al settore “tempi e costi delle controversie”, ci colloca al centoventiduesimo posto (eravamo al centoundicesimo nel 2018, al posto numero 108 nel 2017 e al 106 nel 2019) nella graduatoria dei 190 paesi presi in considerazione. Questa condizione non viene negata dai vertici della nostra giurisdizione. Nella sua recente relazione di apertura di questo anno giudiziario, tenutasi il 31 gennaio scorso, il primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, si è dichiarato consapevole che proprio nella scarsa efficienza del servizio giudiziario civile si individui una delle ragioni di criticità del quadro economico, “in quanto una giustizia rapida ed efficiente dà la consapevolezza di risolvere rapidamente i contenziosi e costituisce un incentivo per imprenditori italiani e stranieri ad investire nella nostra economia”. Il massimo esponente della magistratura italiana si è dichiarato altrettanto consapevole circa il fatto che i numerosi interventi legislativi, sempre settoriali, che si sono susseguiti a ritmo serrato nel primo scorcio del nuovo secolo, non hanno portato significativi miglioramenti, e che la perdurante situazione di criticità richiede “una correzione di prospettiva”.

Di questo cambiamento auspicato è punto di partenza importante la consapevolezza che buona parte della lentezza dei processi è imputabile ai c.d. “tempi di attraversamento”, che nulla hanno a che vedere con la celebrazione del giudizio, ma che riguardano quello che si potrebbe definire il back office del processo (trasmissione degli atti, formazione dei fascicoli, avvisi, registrazioni, pubblicazioni, ecc.), che tutt’ora richiedono l’attivazione di uffici e personale dedicati. Tutto un mondo “parallelo” a quello del processo vero e proprio, e che vive di una selva di regole, spesso dettate in via amministrativa anche a livello di singoli Uffici giudiziari. Una situazione, questa, sulla quale l’informatizzazione ha inciso in modo del tutto marginale. Anzi, in alcuni ambiti, come quello della giustizia amministrativa, l’entrata a regime del processo telematico è stata accompagnata dall’adozione di una fitta serie di norme tecniche e irrigidimenti burocratici, prima fra tutte quella che conserva l’obbligo per le parti di fornire la copia cartacea di tutti gli atti e i documenti già prodotti telematicamente. Di ciò si ha conferma dal fatto che, già a qualche anno di distanza dall’introduzione delle nuove tecnologie, la “massa” dell’arretrato dei T.A.R. e del Consiglio di Stato si è ridotta di (troppo) poco: basti pensare alla situazione del T.A.R. del Lazio, in cui l’arretrato supera la soglia dei cinquantamila giudizi ed in cui le persone, che hanno presentato ricorsi oltre dieci anni fa, attendono ancora una decisione, peraltro di primo grado.

Quindi, né il cantiere permanente delle riforme dei vari diritti processuali da un lato, né, dall’altro, l’informatizzazione in sostanza “tal quale” dei giudizi regolati da quelle procedure, appaiono in grado di risolvere i mali della giustizia italiana. E’ diffusa, soprattutto tra i magistrati, la convinzione che ogni tipo di riforma e di innovazione in questo campo sia destinata ad arenarsi a causa del carico di lavoro posto sulle spalle di ogni singolo giudice, giunto già ad una soglia non ulteriormente incrementabile. Resterebbero in campo due ipotesi di lavoro:

  • la prima è quella di aprire altri possibili “luoghi” di giustizia, cioè procedure di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.), in una prospettiva che taluno ha definito di “fuga dal processo”;
  • la seconda, decisamente futuribile, è quella della decisione robotica, in cui un massiccio impiego degli algoritmi renderebbe le Corti in grado di emettere un gran numero di decisioni sulla base delle proposte standardizzate, elaborate da sistemi informatici “esperti”. Una prospettiva, questa, che ha già trovato alcune applicazioni pilota in altri Paesi e che ha un indubbio fascino.

Occorre sottolineare, peraltro, in relazione alle A.D.R., che esse non sono state, a tutt’oggi, utilizzate su vasta scala: questo a causa della resistenza da parte della maggioranza degli appartenenti alla classe forense, ed anche – forse – della innata litigiosità degli italiani, ai quali si fa fatica a far comprendere che una “dignitosa transazione” è mille volte meglio, soprattutto dal punto di vista degli interessi economici, del perseguire pervicacemente, e per lungo tempo, il miraggio della sentenza favorevole. Quanto alla decisione giudiziale “automatica” affidata agli algoritmi, obiettivamente, al momento, non appare certo una soluzione praticabile, ed essa, comunque, non risolve il problema delle modalità di gestione della necessaria fase di acquisizione dei dati della singola fattispecie: un momento necessariamente “umano” e, quindi, soggettivo, imprescindibilmente affidato alla dialettica delle parti e alla dinamica del processo. I données infatti, come è stato magistralmente detto da Natalino Irti, sono sempre un nostro construit: essi non si raccolgono come frutti maturi caduti dall’albero nelle nostre mani (o in quelle della macchina), come realtà a se stanti. Noi li scegliamo e li classifichiamo, convertendoli in oggetto di informazioni.

Come utilizzare il digitale al servizio della giustizia

Un processo altro non è che un percorso, che porta da un evento ad una decisione. Nella sua “Prima lezione sulla giustizia penale”, Glauco Giostra ha usato la felice immagine del ponte tibetano, che consente di transitare dalle res iudicanda, cioè le cose da giudicare, alla res iudicata, cioè la decisione; questa deve essere assunta dalla collettività pro veritate, nella consapevolezza, cioè, della sua possibile fallibilità e, al contempo, nella coscienza che non è dai risultati che è possibile giudicare l’accettabilità di un metodo, ma è dal metodo che si può stabilire l’accettabilità dei risultati.

Oggi tutti i tipi di processi sembrano oberati da un eccesso di formalità e da scansioni temporali che presentano tre fondamentali difetti: i primi due sono quelli relativi ai tempi lunghi e alla “divaricazione”, in troppi casi, dei due piani, quello del rito e quello della realtà sottostante, la quale alla fine sembra quasi scomparire e non interessare a nessuno dei protagonisti del processo. Il terzo fondamentale difetto è che, in questo campo, la tecnologia dell’informazione non sembra essere sfruttata al meglio, e non produce quell’effetto di aumento significativo della quantità di dati disponibili e di velocità dello scambio di essi tra diversi attori della comunicazione; effetti che si osservano, invece, negli altri contesti sociali in cui la tecnologia viene massicciamente impiegata proprio per queste sue caratteristiche.

Il “non processo” che potrebbe davvero migliorare le prestazioni e, soprattutto, l’attendibilità del suo prodotto finale – cioè la sentenza – altro non sarebbe che un percorso in tre sole fasi, da svolgere in rapida sequenza:

  • la prima rappresentata dalla creazione di un fascicolo, ovviamente digitale, in cui tutte le parti immettono tutto ciò che ritengono utile al fine di consentire al giudice di conoscere la res iudicanda;
  • la seconda, in cui il giudice stesso controlla questa “base di dati” ed, eventualmente, chiede e dispone ogni integrazione e contributo ritenuto necessario (ad es., consulenze tecniche, testimonianze, ecc.);
  • la terza, in cui le parti offrono al giudice le proprie deduzioni difensive in forma di “proposte di decisione”, ed il giudice chiude il percorso con la propria decisione finale.

Tutto ciò dovrebbe avvenire con un ampio impiego di ogni più avanzata tecnologia, affinché questo flusso di dati e di comunicazioni sia totalmente trasparente, tracciato e, soprattutto, veloce, quindi continuo, in quanto privo di inutili interruzioni e formalismi. Potrebbe non essere rilevante che in questo percorso occorrano o meno dei momenti di interlocuzione diretta e fisica (o piuttosto a distanza), o comunque potrebbe essere affidato alla semplice richiesta delle parti o del giudice stesso.

Conclusione

Un contesto, dunque, privato il più possibile di rigide regole “processuali” e teso alla massimizzazione della qualità delle informazioni, alla valorizzazione dell’apporto delle parti, e al perseguimento del benefico effetto del dialogo costruttivo tra tutti coloro che partecipanti a questo “percorso”. Un contesto in cui la tecnologia non verrebbe affatto chiamata a sostituirsi né al giudice né agli avvocati, ma a servire entrambi nel migliore dei modi.

Utopia? Forse, ma vale la pena di provarci magari con qualche prima sperimentazione in uno dei tanti segmenti della giustizia. Perseverare con le riforme – di cui tutti abbiamo inteso l’inefficacia ed i limiti – sarebbe infatti diabolico.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3