i ritardi

Processo Contabile Telematico, il punto: siamo agli inizi

Non possiamo ancora parlare di vero e proprio Processo Contabile Telematico, in quanto è ancora prevista una “attuazione per gradi” che impone comunque anche il deposito cartaceo degli atti depositati in formato elettronico

Pubblicato il 22 Dic 2017

Valentina Carollo

avvocato e presidente Centro Studi Processo Telematico

Maurizio Reale

avvocato Centro Studi Processo Telematico

Giustizia digitale

Questo articolo fa parte della raccolta “Processo Telematico. Facciamo il punto. I cinque processi telematici a confronto”

Il Processo Contabile Telematico in realtà non è, attualmente, un vero e proprio processo telematico. Ad oggi è prevista una “attuazione per gradi” che impone comunque anche il deposito cartaceo degli atti depositati in formato elettronico. Il deposito a mezzo PEC, consentito dalla giustizia contabile, risulta nella pratica solamente un’anticipazione di quanto poi depositato cartaceo. Nessuna formalità specifica è volta poi a costruire il fascicolo telematico composto prevalentemente da scansioni di documenti cartacei originali inviati tramite PEC all’Ufficio Giudiziario.

Il progetto GIU.DI.CO., Giustizia Digitale Contabile, è da considerarsi, quindi, ancora in fase di attuazione.

Fonti

Il 7 ottobre 2016 è entrato in vigore il Codice di giustizia contabile (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) che detta le regole processuali dei giudizi di responsabilità erariale, di conto e di quelli sanzionatori e pensionistici innanzi alla Corte dei Conti.

L’articolo 6 del citato decreto (digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività), prevede che, nella giustizia contabile, ove non sia disposto diversamente, si applicano le regole e le specifiche tecniche del processo civile telematico con alcune peculiarità.

Per il deposito degli atti giudiziari tramite PEC, in particolare, valgono le modalità stabilite nel Decreto Presidenziale n. 98/2015 il quale definisce le prime regole tecniche e operative per l’utilizzo della PEC nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le comunicazioni e notificazioni.

A ottobre 2015 la DGSIA ha emanato delle istruzioni tecnico operative per l’utilizzo della PEC nei giudizi davanti alla Corte dei Conti e il Decreto Presidenziale n. 9/2016 elenca gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari che si possono utilizzare per il deposito degli atti.

Anche nel Giudizio Contabile è possibile effettuare le notificazioni a mezzo PEC di cui alla Legge n. 53 del 1994.

Autorità ed infrastrutture

Il Processo Contabile Telematico dipende dal Ministero della Giustizia e la sua realizzazione pratica è demandata alla sua Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati – DGSIA.

Il sistema del Processo Contabile Telematico si basa su SIRECO, il Sistema Informativo Resa Elettronica Conti.

Software

Nessun software particolare è richiesto per il deposito degli atti telematici nel Processo Contabile Telematico, che si affida completamente alla Posta Elettronica Certificata.

Per creare gli atti del Processo Telematico è necessario un redattore atti (suite di office, open office, etc), una casella di Posta elettronica Certificata e una firma digitale (anche se in realtà gli atti possono essere depositati anche privi di sottoscrizione elettronica).

Formati Ammessi

Gli atti devono essere depositati in formato PDF o PDF/A (nativo digitale) oppure anche in formato JPG.

Per i documenti, invece, sono ammessi moltissimi formati: pdf, doc. docx, rtf, ods, odg, odp, gif, jpg, tif, tiff, eml, xls, slxs, p7s, p7m, avi, mpeg, mov, mp3, wav, anche nei formati compressi zip, rar, arj.

Firme digitali ammesse

Pur non richiedendo la firma elettronica degli atti quale requisito obbligatorio per la loro validità, il Processo Contabile Telematico ammette l’utilizzo sia della firma CAdES-BES che di quella PAdES-BES.

Deposito Atti

Il deposito degli atti si effettua esclusivamente via PEC agli indirizzi di cui al Decreto Presidenziale n. 9/2016.

Il deposito si perfeziona al momento della generazione della Ricevuta di Accettazione della PEC ma la data di deposito è quella generata dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna.

L’articolo 5 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 altresì dispone che la PEC potrà altresì essere utilizzata, dalle Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei Conti, anche per l’invio e per la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori e, in generale, per la trasmissione di documenti e per ogni altra comunicazione che necessiti di una ricevuta di invio o di una ricevuta di consegna, a condizione (in questo caso) che gli stessi siano sottoscritti o dichiarati conformi all’originale con firma digitale.

Il giudice e il pubblico ministero possono sempre disporre che, per uno specifico atto o procedimento, siano utilizzate particolari modalità di comunicazione o trasmissione, anche non telematiche.

Nel ribadire, al comma 4, che quanto trasmesso telematicamente si perfeziona per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente, al comma 5 si precisa però che i messaggi PEC si considerano pervenuti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali o alle Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di apertura al pubblico degli uffici stessi, o il primo giorno lavorativo seguente, se la ricevuta di consegna è generata in orario posteriore.

Notifiche via PEC

Anche nel Processo Contabile Telematico si può notificare a norma della L. 53/1994 ma il combinato disposto dell’art. 2.4.1 e dell’art. 5.2 delle istruzioni tecnico operative sembra ancora richiamare la disciplina specifica del Codice dell’Amministrazione Digitale per le attestazioni di conformità.

Registri per le notifiche a mezzo PEC

Nel processo Contabile Telematico la disciplina dovrebbe essere equivalente a quella del civile: le notifiche a mezzo PEC sono effettuate ad indirizzi estratti dai Pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: INIPEC, Registro PP.AA., ReGIndE e Registro imprese.

Tuttavia, le istruzioni tecnico operative fanno riferimento in via principale all’indirizzo indicato dalle parti costituite che è destinato a prevalere sui pubblici elenchi (art. 2.2.4).

Attestazioni di conformità

Come riportato nelle istruzioni operative: “L’utilizzo della PEC si inserisce, in prima fase di applicazione degli strumenti telematici, nell’ambito di un processo che resta comunque transitoriamente incentrato su di un fascicolo cartaceo”.

In ogni caso, alle attestazioni di conformità che si rendano necessarie provvedono le parti interessate ovvero i loro difensori e le istruzioni tecniche operative richiamano espressamente il Codice dell’Amministrazione Digitale.

Alle attestazioni di conformità nell’ambito delle notifiche PEC L. 53/94, potranno provvedere gli avvocati applicando, quindi, l’art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

La procura, a norma dell’art. 83 c.p.c., sarà attestata conforme tramite la sottoscrizione digitale dell’atto.

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