Il vademecum

Social network influencer, come pagare le tasse ed essere in regola col fisco

Tutte le norme di riferimento per essere in regola con il fisco se si fa la professione di influencer sui social network. E non incappare in problemi con la legge

Pubblicato il 13 Lug 2020

Daniela Mulone

Dottore Commercialista

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Molte persone ormai decidono di utilizzare piattaforme social come Facebook, Instagram, YouTube per guadagnare attraverso la creazione di contenuti di vario genere o proponendosi come web/social influencer. Importante però per chi svolge o vorrebbe svolgere questa professione conoscere le regole fiscali con cui vengono tassate questi lavori, in accordo con la legge.

Influencer con guadagni contenuti: tassazione come lavoro autonomo occasionale

Agli esordi, quando i guadagni sono contenuti si può evitare l’apertura della partita iva inquadrando la propria attività come lavoro autonomo occasionale. Ciò è possibile solo se sono rispettati i seguenti requisiti:

  • l’attività deve essere svolta in maniera saltuaria o sporadica (quindi non deve avere carattere abituale e/o continuativo) e senza vincolo di subordinazione;
  • non deve essere presente il coordinamento con l’attività del committente (il lavoro deve essere svolto in completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione);
  • l’attività non deve essere esercitata in modo professionale o comunque non deve risultare essere autonomamente organizzata (es: non ci si deve avvalere di uno studio proprio, di collaboratori, di un sito dedicato etc…).

Ai committenti va comunicato il superamento del limite di 5.000 euro di reddito nell’anno solare (compensi lordi dedotte le spese a carico del committente) perchè oltre tale soglia si è obbligati a iscriversi alla gestione separata dell’INPS e pagare i contributi previdenziali dovuti, applicando l’aliquota del 34,23% nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore occasionale. I relativi versamenti si effettuano tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della prestazione.

Ricevuta di pagamento

Dal punto di vista operativo a ogni committente andrà rilasciata una ricevuta di pagamento con indicazione della ritenuta d’acconto, pari al 20% del compenso lordo nel caso in cui sia un soggetto titolare di partita Iva residente in Italia, diversamente in caso di cliente privato la ritenuta non andrà effettuata. I dati obbligatori da indicare nella ricevuta sono i seguenti:

  • dati del prestatore occasionale (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale);
  • dati del committente prestazione occasionale (nome, cognome o denominazione, indirizzo residenza o sede, codice fiscale o p.iva);
  • numero nota e data;
  • specifica dicitura prestazione occasionale: somma non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972;
  • compenso (indicare la somma a lordo della ritenuta del 20%, la ritenuta effettuata e il compenso al netto della stessa);
  • data e firma di chi emette la ricevuta.

Se i compensi non soggetti a Iva superano l’importo di 77,47 euro è obbligatorio apporre sulle ricevute cartacee una marca da bollo di 2 euro. In alternativa, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale. E in tal caso si deve trasmettere in via telematica (avvalendosi del servizio on line messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate o di un intermediario) entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni una dichiarazione contenente il numero dei documenti emessi. La ritenuta del 20% deve essere versata con modello F24 dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Il prestatore occasionale riceverà dal committente entro il 28 febbraio dell’anno successivo il modello Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo.

Inquadramento dei redditi per i social influencer

I redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono classificati come redditi diversi e devono essere riportati nel quadro RL del modello di dichiarazione dei redditi Persone Fisiche e nel modello 730, quadro D. Fino al limite di reddito pari all’importo di euro 4.800 si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

È da tenere tuttavia in conto che per i redditi da lavoro autonomo occasionale è prevista una detrazione di euro 1.104 sino a importi di reddito pari a 4.800 che ne annulla la tassazione pertanto, in presenza di ritenute d’acconto subite, potrebbe essere conveniente presentare lo stesso la dichiarazione se risultante a credito, per poter recuperare quest’ultimo.

Contratto di prestazione occasionale

È possibile avvalersi anche del contratto di prestazione occasionale, attraverso il quale è possibile fornire prestazioni di lavoro autonomo per attività lavorative sporadiche e saltuarie nel rispetto del limite di 5.000 euro con riferimento:

  • alla totalità degli utilizzatori e
  • al limite di reddito di 2.500 euro, con riguardo a un medesimo utilizzatore.

Attività abituale o continuativa

Quando non ci si può avvalere del contratto di prestazione occasionale ovvero l’attività diventa abituale e continuativa nel tempo, e pertanto non più inquadrabile come lavoro autonomo occasionale è necessario aprire partita Iva. Per ottenere il numero di partita IVA è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate e presentare il modello AA9/12 indicando uno o più codici Ateco che identifichino le attività che saranno esercitate. Se si svolge l’attività di influencer sui social non si è obbligati all’iscrizione alla Camera di Commercio ed all’Inail, mentre per le altre attività è necessario informarsi in base alle specifice caratteristiche dell’attività che si vuole svolgere.

Regime forfettario per le tasse da influencer

Se i ricavi che si conseguono, o si prevede di conseguire, non superano i 65.000 euro annui, è conveniente esercitare l’opzione per rientrare nel regime forfettario che prevede un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 5% per i primi 5 anni e successivamente del 15% da applicarsi su una percentuale (pari al 78% per i professionisti) dei ricavi conseguiti al netto dei contributi previdenziali versati. Avvalendosi di tale regime fiscale si è esonerati.

  • dall’effettuazione della libb i versamenti Iva, dalla presentazione della dichiarazione annuale iva, dalla presentazione delle liquidazioni iva periodiche,
  • dalla dichiarazione IRAP,
  • dall’applicazione degli indici ISA,
  • dalla ritenuta d’acconto,
  • dall’obbligo di fatturazione elettronica, mentre in merito all’applicazione dell’imposta di bollo vale quanto sopracitato. La fattura emessa dovrà contenere le seguenti indicazioni: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro” (nel caso di apposizione di marca da bollo cartacea);

Le fatture dovranno essere numerate progressivamente ed essere conservate per 10 anni. È necessario iscriversi alla gestione separata e in questo caso il versamento dei contributi è interamente a carico del professionista, ma egli potrà inserire in fattura la rivalsa del 4%. Si dovrà applicare l’aliquota contributiva del 25,72%; considerando pertanto che il minimale di reddito stabilito per il 2020 è di euro 15.953 i contributi minimi dovuti saranno pari a euro 4.103,11. Entro il 30 giugno si dovrà provvedere al calcolo del modello F24 per il versamento del saldo e del primo acconto pari al 50% dell’imposta sostitutiva, e al saldo e primo acconto pari al 40% dei contributi previdenziali. Il 30 novembre invece scadranno i secondi acconti dovuti con le medesime percentuali.

Diritto d’autore

Per tutti coloro i quali creano contenuti e possono vantarne la paternità, esiste anche la possibilità di essere pagati tramite lo sfruttamento economico del diritto d’autore, ovviamente in accordo con il committente.

Per fare ciò è necessario redigere un contratto in cui si deve specificare l’opera di cui si è autore e deve essere indicata la previsione della cessione del diritto allo sfruttamento in cambio di un determinato corrispettivo. Tale fattispecie contrattuale è diversa dal mero contratto di distribuzione in cui si promuove la vendita di un determinato prodotto in cambio di un corrispettivo e l’autore pertanto, in questo caso, esercita in seguito alla cessione una vera e propria attività commerciale con conseguente necessità di apertura di partita Iva.

Nel caso di sfruttamento economico del diritto d’autore, invece, si concede a terzi il diritto di utilizzo dell’opera in cambio di un corrispettivo. I compensi percepiti dall’autore dell’opera, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n.917/86, sono considerati redditi di lavoro autonomo, ma dal punto di vista fiscale prevedono un trattamento particolare in quanto sono tassati:

  • per cassa nell’anno in cui vengono percepiti;
  • al netto della deduzione forfettaria del 25%, se percepiti da un soggetto con età superiore a 35 anni, o del 40%, se l’età è inferiore.

Questo a condizione che, contemporaneamente, non si percepiscano compensi da lavoro autonomo esercitato abitualmente per un’attività non totalmente slegata da quella per cui si percepiscono i diritti d’autore.

Non sussiste l’obbligo di apertura di partita Iva e si può emettere la sola ricevuta con ritenuta d’acconto del 20% sulla parte imponibile, al netto della deduzione forfettaria in caso di cessione a sostituti d’imposta residenti in Italia.

In caso di committente estero non si applica ritenuta, mentre se il prestatore è residente all’estero e il committente italiano si applicherà la ritenuta del 30%.

La percezione dei compensi è considerata un’operazione fuori campo Iva secondo l’articolo 3, comma 4, lettera a) DPR n.633/72.

Si osserva che se i diritti di autore sono stati percepiti non dall’autore ma da terzi a titolo gratuito (come nel caso di eredi) o che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti relativi alla loro utilizzazione, i compensi sono considerati redditi diversi e andranno indicati del rigo RL13 del modello di Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche, in misura intera per gli acquirenti nel primo caso o con la riduzione del 25 per cento nel secondo.

Chi effettua attività legate allo sfruttamento del diritto di autore, in generale, non è soggetto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, tranne coloro che sono iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo.

Infine si rammenta che i giornalisti che svolgono attività giornalistica libero-professionale sono tenuti alla isrcizione alla Gestione
previdenziale separata dell’INPGI2, istituita ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera B) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

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