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Formazione 5.0, tutte le spese agevolabili e i dettagli tecnici



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Con il piano Transizione 5.0, la formazione 5.0 diventa una categoria di spesa agevolabile secondo condizioni e regole precise: ecco quello che bisogna sapere

Pubblicato il 20 giu 2024

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale



formazione 5.0 , formazione continua
formazione 5.0

Con l’approvazione del piano Transizione 5.0 il beneficio riguardante la formazione 5.0 diventa una delle categorie di spesa agevolabili nel rispetto di specifici limiti e condizioni (cfr. art. 38, comma 5, lettera b) D.L. 2/3/2024 n. 19 coordinato con la legge di conversione 29/04/2024, n. 56 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR”).

Dovendo essere necessariamente inserite all’interno di un progetto nell’ambito di Transizione 5.0, le spese di formazione saranno agevolabili a condizione che tramite gli investimenti realizzati si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione , non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Formazione 5.0, quali spese sono agevolabili

Rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per la formazione del personale indicate nell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e cioè:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Con riferimento alle sole spese di formazione 5.0, il beneficio viene concesso nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati sino ad un importo massimo di 300 mila euro.

Formazione 5.0 decreto attuativo

L’articolo 8 della bozza del Decreto attuativo del piano Transizione 5.0 è dedicato alle attività di formazione e contiene i dettagli tecnici della composizione dei piani formativi, l’elenco dei soggetti accreditati all’erogazione della formazione, nonché i criteri per la determinazione del costo aziendale del personale dipendente inserito in formazione.

Formatori accreditati 5.0

A differenza di quanto era previsto per il credito di imposta formazione 4.0, nel piano Transizione 5.0 è esplicitamente previsto che i formatori accreditati siano solo soggetti esterni all’impresa che, nella bozza di decreto attuativo, vengono circoscritti a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  • le ITS Academy negli ambiti green e digitale.

Corsi di formazione 5.0 requisiti tecnici

Con riferimento ai requisiti tecnici per l’erogazione dei corsi si prevede che debbano essere di durata non inferiore alle dodici ore e debbano avere ad oggetto gli ambiti formativi contenuti nell’allegato 2 del Decreto attuativo, a condizione che in ogni percorso sia incluso:

  • Almeno un modulo di durata non inferiore a 4 ore nei seguenti ambiti indicati nell’allegato 2.
    • A1 – Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale;
    • A2 – Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
    • A3 – Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
    • A4 – Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
  • Almeno un modulo di durata non inferiore a 4 ore nei seguenti ambiti indicati nell’allegato 2.
    • B1 – Integrazione aziendale dei processi aziendali
    • B2 – Cybersecurity
    • B3 – Business data analytics
    • B4 – Intelligenza artificiale e Machine learning

Viene inoltre previsto che i corsi possano essere erogati non solo in presenza, ma anche nelle modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito.

Il costo del personale in formazione

Nel Decreto attuativo viene inoltre definito il parametro da prendere a riferimento per l’individuazione del corretto costo aziendale del personale in formazione che deve essere determinato partendo dalla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative erogate fuori sede.

Possono essere inoltre inserite tra le spese ammesse al beneficio anche quelle dei titolari dell’impresa o di soci lavoratori che partecipino come discenti nelle attività di formazione, assumibili nel limite del costo aziendale medio riferito al personale dipendente discente impiegato nei medesimi progetti di innovazione.

Ricordiamo infine che la documentazione riferita alla formazione del personale dipendente impiegato in percorsi formativi come sopra delineati, sarà oggetto insieme alla restante documentazione facente parte del progetto, della necessaria certificazione contabile rilasciata da soggetti incaricati della revisione legale dei conti individuati dal D. Lgs. 39/2010 iscritti nella sezione A del Registro dei Revisori legali istituito presso il MEF.

Formazione 5.0 confronto con il credito di imposta formazione 4.0

Dal confronto tra il “credito di imposta formazione 4.0” e il credito di imposta per le attività formative inserite in piani di innovazione 5.0 possiamo quindi vedere che sono molte di più le differenze rispetto alle analogie della nuova misura:

  • il beneficio è ammesso solo per progetti che rispettino a livello complessivo i requisiti dei piani 5.0 e non si tratta più una misura di sostegno specifica per la formazione;
  • cambiano le modalità di calcolo del beneficio, parametrato alla spesa complessiva per gli investimenti del piano. Non sono più previste distinzioni dimensionali tra imprese né agevolazioni specifiche per la formazione dei cosiddetti lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
  • scompare la possibilità di agevolare l’autoformazione erogata da soggetti interni all’impresa o il learning on the job;
  • viene mantenuto il parametro per il calcolo del costo aziendale dei dipendenti partecipazioni alla formazione e viene inserita la possibilità di rendicontare, alle condizioni come sopra definite, anche i costi dei soggetti titolari dell’impresa o dei soci lavoratori che partecipino in qualità di discenti ai percorsi formativi;
  • viene mantenuta la certificazione contabile, ma scompaiono i benefici prima riservati alle imprese non soggette all’obbligo di revisione legale.

Appare chiaro lo specifico intento di privilegiare una formazione di riconosciuta qualità, vista la natura dei soggetti ammessi all’erogazione dei percorsi, ma soprattutto strettamente connessa agli investimenti effettuati dall’impresa atti al conseguimento di un risparmio energetico definito dalla norma e dai contenuti, almeno in parte, anch’essi strutturati nel Decreto.

Comunicazione e rendicontazione formazione 5.0

Le modalità di comunicazione e rendicontazione dei piani legati a Transizione 5.0, comprendenti le spese per la formazione, renderanno anche maggiormente tracciabili tali costi da parte del Ministero con un più corretto controllo della spesa pubblica rispetto a quanto avvenuto in precedenza ove la comunicazione dei dati riguardanti l’applicazione del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel piano 4.0 era prevista, ma non era sanzionato il mancato invio.

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