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Comprare AI con l’iperammortamento 2026: come fare



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La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’iper-ammortamento per beni strumentali 4.0, includendo software e piattaforme AI nell’Allegato V. Restano però esclusi i servizi SaaS e cloud, mentre licenze pluriennali e software ammortizzabili possono accedere al beneficio se rispettano i requisiti tecnici

Pubblicato il 26 mag 2026

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



competenze ai degli italiani; procurement innovativo
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La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha reintrodotto il meccanismo dell’iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028, sostituendo i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Il beneficio consiste in una variazione in diminuzione del reddito da operare in dichiarazione dei redditi. Tra i beni immateriali agevolabili figurano esplicitamente i software, le piattaforme e le applicazioni di intelligenza artificiale elencate nell’Allegato V alla legge.

Il decreto interministeriale attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026 ha tuttavia confermato l’esclusione dei software fruiti in modalità cloud/SaaS, riservando il beneficio ai soli beni acquisiti in proprietà o in licenza d’uso pluriennale e dunque ammortizzabili secondo i principi contabili. Il presente contributo analizza l’ambito oggettivo dell’agevolazione, la distinzione operativa tra software ammortizzabile e canone SaaS, le aliquote di maggiorazione, gli obblighi procedurali GSE e i profili di cumulabilità.

Inquadramento normativo e struttura dell’incentivo

L’art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199[1] ha reintrodotto nel sistema tributario italiano il meccanismo dell’iper-ammortamento, già noto nella sua prima versione alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). La norma consente ai titolari di reddito d’impresa di portare in deduzione, ai fini IRPEF/IRES, quote di ammortamento e canoni di leasing calcolati su un costo di acquisizione «maggiorato» rispetto a quello effettivamente sostenuto.

A differenza delle agevolazioni previste da Transizione 4.0 e Transizione 5.0 — che venivano concesse sotto forma di crediti d’imposta compensabili in F24 — il nuovo iper-ammortamento è una maggiorazione ai soli fini reddituali, fruibile esclusivamente in sede dichiarativa come variazione in diminuzione del reddito imponibile. Ne consegue che l’agevolazione produce effetti concreti solo in presenza di un reddito imponibile capiente nell’esercizio di riferimento o in quelli successivi.

Sul piano soggettivo, l’agevolazione spetta a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato), purché le strutture produttive interessate siano ubicate nel territorio dello Stato; sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive[2].

I tempi

Sul piano temporale, l’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati — secondo le regole di competenza di cui all’art. 109, co. 1 e 2, TUIR — dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il decreto attuativo[3] ha precisato che rientrano nel perimetro anche gli investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026, nel rispetto delle ordinarie regole di effettuazione degli investimenti.

Da segnalare, infine, che con l’art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 [4] è stato eliminato il requisito di origine UE/SEE che la L. 199/2025 aveva originariamente previsto per i beni degli Allegati IV e V, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026. La modifica ha sensibilmente ampliato la platea dei fornitori tecnologici potenzialmente idonei.

Il catalogo normativo dei beni immateriali agevolabili

L’Allegato V alla L. 199/2025 — che aggiorna e sostituisce il previgente Allegato B alla L. 232/2016 — individua le tipologie di beni immateriali ammesse all’iper-ammortamento. Tra le categorie di maggiore interesse applicativo per il tessuto imprenditoriale figurano i software, i sistemi e le piattaforme connessi all’intelligenza artificiale, con due distinte previsioni.

La lett. o) dell’Allegato V contempla «software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto».[5] La lett. p) include i «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)».

Il dato normativo è chiaro nell’individuare come requisito funzionale il collegamento del software AI alla trasformazione tecnologica del processo produttivo. Non è dunque sufficiente la mera qualificazione del prodotto come «AI-powered»: il software deve essere strumentale alla produzione, al controllo della qualità o alla manutenzione predittiva dell’impianto, e deve soddisfare i presupposti tecnici di interconnessione previsti dal paradigma 4.0.

Il requisito dell’interconnessione e le caratteristiche 4.0

Anche per i beni immateriali, il decreto attuativo conferma la necessità dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i software AI, tale requisito implica che il sistema dialoghi in modo automatico e bidirezionale con i macchinari, gli impianti o i sistemi MES/ERP dell’impresa, secondo le caratteristiche tecniche definite nelle circolari applicative del MISE/MIMIT (già chiarite, nella previgente disciplina, dalla circ. MISE 23 maggio 2018).

Un software AI utilizzato esclusivamente per funzioni amministrative, gestionali o di supporto decisionale aziendale di carattere generale — ancorché tecnologicamente sofisticato — non soddisfa il requisito di strumentalità alla trasformazione digitale del processo produttivo e non può essere ammesso all’agevolazione.

L’esclusione dei software SaaS: fondamento normativo e ragioni sistematiche

Il meccanismo dell’iper-ammortamento opera come maggiorazione del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili. Il riferimento al «costo di acquisizione» è concettualmente inscindibile dall’esistenza di un bene — materiale o immateriale — iscritto nell’attivo patrimoniale dell’impresa e soggetto ad ammortamento sistematico secondo l’art. 103 TUIR[6] e l’OIC 24.[7]

I software applicativi acquisiti in proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce B.I.3 (Immobilizzazioni immateriali — Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno) e ammortizzati in quote non superiori al 50% del costo annuo. I software acquisiti in licenza a tempo determinato sono invece iscritti alla voce B.I.4 e ammortizzati sulla durata contrattuale.

I servizi SaaS (Software as a Service) — incluse le piattaforme AI erogate in modalità cloud con pagamento di canone periodico — non generano alcuna immobilizzazione nel bilancio dell’utilizzatore: il canone costituisce un costo di esercizio rilevato per competenza nel conto economico, interamente deducibile ai sensi dell’art. 109 TUIR nell’esercizio di riferimento. In assenza di un bene ammortizzabile nell’attivo, non esiste la base di calcolo sulla quale applicare la maggiorazione dell’iper-ammortamento.

La conferma nel decreto attuativo del 4 maggio 2026

Le bozze del decreto attuativo circolate nel primo trimestre 2026 contenevano un comma che avrebbe esteso esplicitamente il beneficio ai canoni sostenuti per l’accesso in cloud ai beni immateriali dell’Allegato V. Tale previsione non è stata tuttavia confermata nel testo finale firmato il 4 maggio 2026, [8] configurando una scelta deliberata e non una lacuna involontaria del legislatore delegato.

L’esclusione è coerente con la struttura dell’iper-ammortamento come maggiorazione del costo ammortizzabile — strutturalmente incompatibile con un esborso che non genera un’immobilizzazione — e con l’assenza nella L. 199/2025 di qualsiasi previsione derogatoria che avesse esteso l’agevolazione ai costi operativi ricorrenti.

Dal punto di vista della pianificazione fiscale, la scelta del modello di acquisizione del software AI assume dunque rilevanza determinante: la medesima funzionalità tecnologica può o meno accedere all’iper-ammortamento a seconda che venga acquisita mediante licenza perpetua on-premise (agevolabile) ovvero sottoscritta come servizio cloud (non agevolabile). L’impresa che intende ottimizzare il beneficio fiscale dovrà pertanto valutare, in fase di selezione del fornitore e di negoziazione contrattuale, se il prodotto è disponibile anche in versione on-premise o in licenza d’uso pluriennale.

La società di servizi che acquista e produce sistemi di AI per tenere e generare scritture contabili dei clienti

Una fattispecie di particolare interesse applicativo potrebbe riguardare il software AI destinato alla produzione automatizzata di scritture contabili e registrazioni IVA, sviluppato mediante autoapprendimento dall’interazione con software gestionali ordinari. L’analisi richiede di distinguere nettamente due ipotesi.

Nella prima ipotesi — software utilizzato dall’impresa per la gestione della propria contabilità interna — l’esclusione testuale prevista dall’Allegato IV alla L. 199/2025 per i «beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi» costituisce un ostacolo rilevante. Il bene svolge una funzione contabile propria dell’impresa e, salvo che non sia dimostrabile una interconnessione bidirezionale profonda con il ciclo produttivo (ERP/MES, flussi logistici, fatturazione attiva/passiva automatizzata), la sua assimilazione a un sistema di process mining o di agentic AI per l’automazione del workflow operativo rimane questione interpretativa aperta ad alto rischio di contestazione.

Nella diversa ipotesi — software AI sviluppato e commercializzato da una società di servizi contabili come prodotto ceduto a terzi a titolo oneroso — il quadro interpretativo muta radicalmente. L’esclusione per «attività contabili» è formulata dalla norma in senso soggettivo-funzionale, con riferimento ai beni strumentali all’amministrazione interna dell’impresa, non a quelli impiegati nella produzione del servizio erogato sul mercato. Quando il software AI costituisce lo strumento (l’oggetto) attraverso cui l’impresa di servizi produce e vende la propria prestazione, esso assume la natura di bene strumentale al ciclo operativo dell’impresa beneficiaria — esattamente come un macchinario CNC è strumentale al ciclo produttivo di un’officina, indipendentemente dal fatto che l’output siano componenti meccanici anziché scritture contabili.

Cosa prevede la norma

L’oggetto del servizio — la contabilità — è in questo contesto irrilevante ai fini dell’ammissibilità, poiché ciò che la norma richiede è il nesso tra il bene e il processo produttivo dell’impresa che chiede l’agevolazione, non la natura dell’output finale. Questo approccio trova un ancoraggio sistematico nella circ. MISE 23 maggio 2018, n. 177355, che aveva già esteso la nozione di «ciclo operativo» al terziario, riconoscendo l’ammissibilità di macchinari utilizzati nei servizi sanitari in quanto strumentali alla produzione del servizio erogato dall’impresa, indipendentemente dall’oggetto di quest’ultimo.

Il medesimo ragionamento è applicabile al software AI contabile nella prospettiva dell’impresa di servizi, purché il bene sia interconnesso bidirezionalmente con il sistema aziendale di gestione della produzione del servizio (workflow clienti, flussi documentali, emissione automatizzata degli output) e soddisfi i requisiti tecnici dell’Allegato V. In difetto di prassi ADE dedicata a questa specifica fattispecie — che esula dagli scenari contemplati dalle circolari del 2017-2018 — la tesi sopra esposta, pur sistematicamente fondata, non costituisce certezza normativa. Si raccomanda pertanto, prima dell’investimento, la presentazione di un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), al fine di ottenere un pronunciamento preventivo dell’Agenzia delle Entrate sulla spettanza del beneficio nella fattispecie concreta.

Misura dell’agevolazione: scaglioni e aliquote di maggiorazione

La maggiorazione è articolata su tre scaglioni di investimento, calcolati sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità. Le aliquote si applicano in modo combinato («a scaglione»), analogamente alla tassazione progressiva IRPEF:

Aliquote di maggiorazione dell’iper-ammortamento 2026 (Allegati IV e V)

Scaglione di investimentoAliquota maggiorazioneBase ammortizzabile effettiva
Fino a € 2.500.000+180%280% del costo (costo × 2,8)
Da € 2.500.001 a € 10.000.000+100%200% del costo (costo × 2,0)
Da € 10.000.001 a € 20.000.000+50%150% del costo (costo × 1,5)
Oltre € 20.000.000Investimento escluso dall’agevolazione

A titolo esemplificativo: un’impresa che nel 2026 acquista una piattaforma AI on-premise per il controllo predittivo della qualità al costo di € 150.000 (primo scaglione) potrà calcolare le quote di ammortamento su una base di € 420.000 (150.000 × 2,8). Assumendo un’aliquota di ammortamento fiscale del 50% e un’aliquota IRES del 24%[9], il risparmio d’imposta complessivo sarà pari a € (420.000-150.000) × 24% = € 64.800, distribuito sul biennio di ammortamento, a fronte di un esborso effettivo di € 150.000, che avrebbe determinato un “beneficio” fiscale da ammortamento di € 36.000.

È importante sottolineare che la maggiorazione opera come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna rilevanza ai fini IRAP.[10] Ciò differenzia significativamente il nuovo iper-ammortamento dai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, che erano fruibili anche in compensazione F24 e non erano vincolati all’esistenza di un imponibile positivo.

La procedura GSE: obblighi comunicativi e documentali

Una delle novità strutturali più rilevanti introdotte dalla L. 199/2025 e disciplinate nel decreto attuativo è il pieno accentramento della gestione dell’agevolazione in capo al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), attraverso una piattaforma telematica accessibile con SPID o CIE. La procedura è articolata in tre fasi obbligatorie e sequenziali.[11]

Le tre fasi della procedura GSE per l’iper-ammortamento 2026

FaseContenutoTermine / Condizione
1. Comunicazione preventivaDati impresa, tipologia investimenti (Allegati IV/V), importo previsto, data stimata di interconnessioneAnteriormente all’inizio della fruizione del beneficio
2. Comunicazione di confermaAttestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione; per il leasing: stipula contratto + ordine concedenteEntro 60 giorni dalla risposta positiva del GSE alla fase 1
3. Comunicazione di completamentoPerizia tecnica asseverata + certificazione contabile; data effettiva di interconnessione e messa in funzioneEntro il 15 novembre 2028; la maggiorazione decorre dall’esercizio di trasmissione
4. Comunicazione periodica annualeDati investimenti effettuati, costo sostenuto, previsione di utilizzo del beneficioEntro il 20 gennaio di ogni anno, dalla prima comunicazione preventiva fino al termine di fruizione
5. Comunicazione integrativa annualePiano di ammortamento e quote dell’agevolazione imputate a ciascun esercizio fiscaleEntro il 30 giugno di ogni anno

La perizia tecnica asseverata — redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo — è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza alcuna soglia minima di esenzione, avendo il decreto attuativo definitivamente eliminato la possibilità di ricorrere a dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza consentita per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro.[12]

La perizia deve attestare:

  • l’appartenenza del bene a una delle categorie dell’Allegato V;
  • il soddisfacimento del requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • il possesso delle caratteristiche tecnologiche proprie del paradigma 4.0 (cd. «5+2 caratteristiche»).

Per i software AI, l’asseverazione tecnica dovrà descrivere il flusso di dati tra il software e gli impianti produttivi, attestando la natura bidirezionale e automatica dello scambio.

Accanto alla perizia, il decreto attuativo richiede una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale (o, per le imprese prive di revisore, da un professionista abilitato) che attesti l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili e la corretta determinazione del beneficio.

Cumulabilità con altri incentivi

Sul piano della cumulabilità, il quadro vigente può essere così sintetizzato:

Cumulabilità dell’iper-ammortamento 2026 con altri incentivi

IncentivoCumul.Note operative
Credito d’imposta Transizione 4.0 (beni prenotati entro 31/12/2025)NOAlternativo per i medesimi beni; i beni 4.0 «prenotati» entro il 2025 e completati entro il 30/06/2026 restano regolati dalla previgente disciplina
Credito d’imposta ZES Unica (Mezzogiorno)SICumulabilità confermata; verificare de minimis e compatibilità con aiuti di Stato
Nuova Sabatini (contributo in c/interessi)SIIl contributo Sabatini riduce la base netta di calcolo dell’iper-ammortamento
Patent BoxSINon interferisce con la base di calcolo dell’iper-ammortamento
Transizione 5.0 (investimenti effettuati entro 31/12/2025)NOAlternativo per i medesimi beni; la misura 5.0 è esaurita per gli investimenti dal 2026

Merita attenzione il regime transitorio per gli investimenti «prenotati» entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026: per tali investimenti, l’impresa che abbia accettato l’ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo entro il 31 dicembre 2025 mantiene il diritto al credito d’imposta Transizione 4.0, che risulta incompatibile con l’iper-ammortamento per i medesimi beni.[13]

Quadro sinottico: software AI e trattamento fiscale

In sintesi, il trattamento fiscale del software AI per le imprese si articola come segue a seconda della modalità di acquisizione:

Trattamento fiscale del software AI per le imprese: quadro sinottico

Modalità acquisizioneTrattamento contabileRegime fiscale ordinarioIper-ammortamento 2026
Licenza perpetua / proprietàImmob. immateriale (B.I.3 OIC 24)Ammortamento max 50%/anno (art. 103 co. 1 TUIR)SI — se connesso al processo produttivo e interconnesso
Licenza a tempo determinatoImmob. immateriale (B.I.4 OIC 24)Ammortamento proporzionale alla durata (art. 103 co. 2)SI — se connesso al processo produttivo e interconnesso
SaaS / canone cloud periodicoCosto di esercizio (conto economico)Deduzione integrale per competenza (art. 109 TUIR)NO — nessuna immobilizzazione, nessuna base di calcolo
Canone cloud pluriennale anticipatoRisconto attivo per quota futuraDeduzione per competenza (quota d’anno)NO — medesima esclusione strutturale

Il software di intelligenza artificiale nell’OIC 24: profili critici e questioni aperte

Il software di intelligenza artificiale pone al redattore del bilancio OIC una serie di questioni interpretative che il principio contabile nazionale n. 24 — nella versione del 2022 e negli emendamenti del dicembre 2025, applicabili dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal primo gennaio 2026 — non risolve esplicitamente, in quanto elaborato avendo in mente il software tradizionale e non le architetture di machine learning e autoapprendimento.

Il primo profilo critico riguarda la capitalizzazione dei costi di addestramento del modello (training). A differenza del software applicativo convenzionale, il software AI ha una struttura bifasica: una prima fase di sviluppo dell’architettura e del codice, sostanzialmente assimilabile allo sviluppo software disciplinato dai paragrafi A.19-A.20 dell’OIC 24, e una seconda fase di addestramento su dataset, i cui costi — elaborazione computazionale, acquisizione e preparazione dei dati, validazione — non trovano collocazione esplicita nel principio.

La capitalizzazione dei costi di sviluppo interno richiede, secondo l’OIC 24, la «ragionevole certezza del completamento e dell’idoneità all’uso atteso» del bene: criterio di difficile applicazione durante il training, fase nella quale il raggiungimento delle prestazioni attese non è ancora verificato. Il rischio concreto è che ingenti costi con benefici economici chiaramente pluriennali vengano imputati interamente a conto economico nell’esercizio di sostenimento, con effetti distorsivi sulla rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio aziendale.

Costi di ri-addestramento periodico

Il secondo profilo riguarda i costi di ri-addestramento periodico dei modelli in produzione. Un software AI che apprende continuamente dall’uso si ri-addestra su nuovi dati con cadenza ricorrente: ogni ciclo di aggiornamento è simultaneamente manutenzione — senza la quale il modello degrada — e miglioramento delle prestazioni. L’OIC 24 distingue con nettezza tra costi di manutenzione ordinaria, imputati a conto economico, e costi che producono un incremento durevole della capacità del bene, capitalizzabili come miglioria: ma per il software AI il confine tra le due categorie è strutturalmente labile, e il principio non offre criteri per questa fattispecie ibrida[14].

Il terzo profilo attiene alla stima della vita utile del modello e al conseguente piano di ammortamento. Per il software AI che viene continuamente aggiornato, la vita utile è potenzialmente indeterminata — o almeno assai difficile da quantificare — perché il modello non «invecchia» nel senso tradizionale se periodicamente ri-addestrato. L’OIC 24, a differenza dello IAS 38, non contempla immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi nazionali: l’impresa è pertanto costretta a stimare una vita utile finita anche quando la tecnologia suggerirebbe una diversa conclusione.

Cosa dicono gli emendamenti

Su questo piano, la novità introdotta dagli emendamenti del dicembre 2025 al par. 63 dell’OIC 24 — che ammette il metodo di ammortamento a quote decrescenti, e in talune circostanze il criterio parametrato ai ricavi, quando l’immobilizzazione genera benefici economici più rilevanti nella fase iniziale della sua vita utile — si rivela potenzialmente lo strumento più adatto al software AI, il cui vantaggio competitivo è tipicamente massimo all’atto del rilascio e si erode progressivamente con la diffusione della tecnologia sul mercato. Il volume di transazioni elaborate dal modello potrebbe costituire il “parametro quantitativo oggettivo” richiesto dal principio per l’applicazione del metodo basato sulle unità di prodotto.

Un quarto profilo riguarda il caso, sempre più frequente nella pratica, del software AI acquistato «pre-addestrato» (foundation model o modello base), che l’impresa adatta successivamente ai propri processi mediante fine-tuning su dati proprietari. I costi di fine-tuning sostenuti prima della messa in uso del bene sembrano rientrare tra i costi accessori d’acquisto capitalizzabili secondo l’OIC 24; i costi di ri-addestramento successivi ricadono invece nel problema della manutenzione evolutiva già descritto, senza che il principio offra una soluzione univoca.

L’OIC non ha finora emanato documenti interpretativi dedicati al software AI come categoria autonoma di immobilizzazione immateriale, a differenza dello IASB che ha avviato nel 2023 un progetto specifico nell’ambito della revisione dello IAS 38. In questa lacuna, il redattore del bilancio che contabilizzi un investimento rilevante in software AI è tenuto ad applicare per analogia i principi generali dell’OIC 24, a documentare nella nota integrativa i criteri adottati, le stime effettuate e le incertezze residue, e a sottoporre le scelte all’organo di controllo ai sensi dell’art. 2426 c.c.. Un intervento dell’OIC dedicato alla materia appare ormai necessario e non ulteriormente rinviabile, sia per assicurare uniformità applicativa tra i redattori del bilancio, sia per evitare che investimenti di natura strategica e pluriennale vengano rappresentati in bilancio in modo non omogeneo o non aderente alla loro sostanza economica.

Lo scenario futuro

Il nuovo iper-ammortamento 2026-2028 rappresenta un incentivo significativo per le imprese che investono in software di intelligenza artificiale funzionali alla trasformazione del processo produttivo, con un risparmio d’imposta effettivo potenzialmente superiore a quello garantito dai previgenti strumenti agevolativi.

Permane tuttavia una zona di esclusione strutturale: i software AI erogati in modalità SaaS o cloud, la cui adozione è in costante crescita nel mercato, restano fuori dall’agevolazione per una ragione di coerenza sistematica con la struttura dell’iper-ammortamento come maggiorazione del costo ammortizzabile. L’assenza di una previsione derogatoria nella L. 199/2025 — e la sua conferma nel decreto attuativo del 4 maggio 2026, che ha espunto il comma estensivo presente nelle bozze — depone decisamente nel senso dell’esclusione.

Dal punto di vista della consulenza, il perimetro tracciato dalla norma impone di affrontare la scelta del modello di acquisizione del software AI come questione fiscale prima ancora che tecnologica. Quando la funzionalità di interesse sia disponibile sia in versione on-premise che in versione cloud, la valutazione comparativa del costo fiscale effettivo — tenuto conto delle aliquote di maggiorazione, dell’aliquota IRPEF/IRES applicabile e del piano di ammortamento — è parte integrante dell’analisi di convenienza dell’investimento.

Restano aperte alcune questioni applicative su cui si attende chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate: la qualificazione dei software AI sviluppati internamente (capitalizzazione dei costi di sviluppo e accesso all’agevolazione); il trattamento dei software ibridi con componente on-premise e componente cloud nello stesso contratto; e i criteri di verifica dell’interconnessione per sistemi AI predittivi che elaborano dati in modalità asincrona rispetto al ciclo produttivo.

Note


[1]Art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

[2] La L. 199/2025 non richiama la nozione di «impresa in difficoltà» di cui all’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER), né alcuna altra definizione di matrice europea analoga. L’omissione è coerente con la qualificazione giuridica dell’iper-ammortamento come misura fiscale generale e astratta, applicabile a una platea indifferenziata di imprese in base a criteri oggettivi (tipologia e valore dell’investimento), e non come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 107 TFUE: in quanto tale, la misura non è stata notificata alla Commissione europea e non è soggetta ai vincoli trasversali del GBER, tra i quali figura, all’art. 1, co. 4, lett. c), il divieto di concessione dell’agevolazione a imprese in difficoltà. Va peraltro osservato che una parziale sovrapposizione tra le esclusioni della norma interna e la nozione GBER esiste: l’impresa soggetta a procedura concorsuale (criterio GBER sub art. 2, punto 18, lett. c) coincide con le fattispecie già enumerate dal comma 427. Rimangono invece estranee all’elenco di esclusione della L. 199/2025 le imprese che versano in difficoltà finanziaria per i soli criteri patrimoniali (perdita di oltre la metà del capitale sociale sottoscritto per le s.r.l., o dei fondi propri per le società con soci a responsabilità illimitata) o finanziari (rapporto debiti/patrimonio netto > 7,5 e quoziente EBITDA/interessi < 1,0 negli ultimi due esercizi), ove tali situazioni non si siano ancora tradotte in una procedura concorsuale formalmente aperta o in corso di apertura. In difetto di prassi ADE sul punto, la questione resta aperta in sede interpretativa: non può escludersi che, in un eventuale contenzioso sulla spettanza del beneficio a un’impresa in grave tensione patrimoniale, l’Amministrazione finanziaria tenti di valorizzare il principio antiabuso o la nozione GBER in via analogica, ancorché tale approccio sarebbe di dubbia fondatezza in assenza di un esplicito rinvio normativo.

[3]D.M. MIMIT-MEF del 4 maggio 2026 (in attesa di pubblicazione in G.U. e visto della Corte dei Conti). Il testo anticipa l’apertura della piattaforma GSE e disciplina le tre fasi procedurali obbligatorie.

[4]Art. 7, D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (conv. in corso), che ha soppresso il requisito di origine UE/SEE per i beni degli Allegati IV e V, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026.

[5]Allegato V alla L. 199/2025, lett. o): «software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto».

[6]Art. 103, co. 1, TUIR: «Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo».

[7]OIC 24, parr. 57-62: i software applicativi privi di vita utile definita sono iscritti alla voce B.I.3 e ammortizzati sulla base della vita utile stimata, con obbligo di verifica annuale.

[8]EC News, «Iper-ammortamento: tutte le novità del decreto attuativo», 13 maggio 2026: «Grande assente nel decreto attuativo è l’auspicata estensione dei software inclusi nell’Allegato V alle soluzioni di cloud computing. La limitazione dell’incentivo ai soli software ammortizzabili in base ai Principi contabili […] riduce enormemente l’applicabilità della misura ai beni immateriali».

[9] Il risparmio è circoscritto alla sola IRES, poiché la maggiorazione — operando come variazione in diminuzione extracontabile nel modello dichiarativo, senza transitare dal conto economico civilistico — non incide sulla base imponibile IRAP, determinata autonomamente ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a partire dal valore della produzione netta

[10]La maggiorazione ha rilievo esclusivamente ai fini IRPEF/IRES (variazione in diminuzione nel modello dichiarativo) e non ai fini IRAP, diversamente dai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, fruibili anche in compensazione F24.

[11]Art. 1, co. 433, L. 199/2025; D.M. MIMIT-MEF 4 maggio 2026, artt. 3-5. Le tre comunicazioni al GSE sono: (i) preventiva, (ii) di conferma (entro 60 gg dalla risposta GSE, con attestazione del 20% del costo), (iii) di completamento (entro il 15 novembre 2028).

[12]Art. 6, D.M. cit.: la perizia tecnica asseverata — redatta da ingegnere o perito industriale iscritto all’albo — attesta il possesso dei requisiti 4.0 (interconnessione e 5+2 caratteristiche tecnologiche) e sostituisce la precedente possibilità di autodichiarazione per beni sotto € 300.000.

[13]Art. 1, co. 446, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025): il credito d’imposta 4.0 è ancora fruibile per investimenti in beni materiali «prenotati» (ordine accettato + acconto ≥ 20%) entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026. Per tali investimenti non è ammessa la cumulabilità con l’iper-ammortamento 2026.

[14] Il par. A.19 dell’OIC 24 — che disciplina la capitalizzazione dei costi di software applicativo «non tutelato» sviluppato internamente — pone due questioni specifiche con riferimento al software AI. La prima riguarda la qualificazione del bene: un software AI che incorpori architetture originali e un modello addestrato su dati proprietari potrebbe qualificarsi come software «tutelato» ai sensi degli artt. 64-bis ss. L. 22 aprile 1941, n. 633, con conseguente iscrizione alla voce B.I.3 («diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno») anziché alla voce B.I.7 («altre immobilizzazioni immateriali»); la questione è tuttavia aperta, posto che la titolarità della tutela dell’autore per opere generate con contributo prevalente di sistemi di intelligenza artificiale è oggetto di dibattito giuridico non ancora risolto né dalla giurisprudenza nazionale né dalla prassi dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La seconda questione riguarda i costi di calcolo sostenuti durante la fase di addestramento del modello (training): il par. A.19 ammette la capitalizzazione dei costi diretti riferibili alla realizzazione del software, ma esclude espressamente «gli ammortamenti» tra i costi indiretti non capitalizzabili. Ne deriva una asimmetria di trattamento tra l’impresa che esegue il training su infrastruttura cloud di terzi — i cui costi costituiscono canoni di servizio direttamente capitalizzabili — e l’impresa che utilizza hardware proprio, i cui costi si manifestano come ammortamenti del cespite e non possono essere capitalizzati nel software in costruzione. Identico investimento economico riceve dunque un trattamento contabile differente in ragione della sola modalità di approvvigionamento dell’infrastruttura di calcolo, in assenza di una ragione sistematica che giustifichi la disparità. Anche questo profilo conferma l’urgenza di un intervento interpretativo dell’OIC dedicato al software AI.

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