La conversione in legge del “decreto bollette” segna un punto di svolta per il settore dei data center: nasce il procedimento unico autorizzativo. Ma il percorso normativo è tutt’altro che concluso. Tra nodi irrisolti, nuovi strumenti operativi e la legge delega in discussione al Senato, ecco lo scenario che attende operatori e investitori.
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Il contesto: un settore in attesa di regole
Il 10 aprile 2026 è stata pubblicata la legge n. 49, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, noto come “decreto bollette”. L’articolo 8 del provvedimento ha confermato e rafforzato il procedimento unico autorizzativo per i data center, già introdotto dal decreto-legge nella sua formulazione originaria del 20 febbraio 2026 – limitata, tuttavia, alla sola realizzazione e ampliamento – estendendone ora il perimetro anche alla fase di esercizio e alle reti di connessione di utenza di qualunque tensione. Il tempismo di questa novella legislativa non è casuale. Per il triennio 2026-2028 risultano annunciati 83 nuovi progetti infrastrutturali da parte di 30 aziende – di cui 19 nuovi entranti – per un valore potenziale di 25,4 miliardi di euro, il 72% dei quali riconducibile a operatori internazionali.
Eppure, il differenziale tra investimenti programmati ed effettivamente realizzati nel triennio 2023-2025 è stato stimato attorno al 32%: un dato che misura il costo sistemico dell’inefficienza regolatoria che ha caratterizzato il settore fino ad oggi. Al riguardo, l’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano ha documentato come i complessi iter normativi e l’evoluzione tecnologica stiano rallentando la realizzazione degli investimenti, con il rischio concreto che una mancata azione possa frenare anche i progetti dei prossimi anni.
Prima del “decreto bollette”: la frammentazione come freno
Fino all’emanazione del “decreto bollette”, la realizzazione di un data center implicava l’avvio di una pluralità di procedimenti amministrativi e il coinvolgimento di enti diversi – Ministeri, Regioni, Comuni, Autorità tecniche – senza un coordinamento strutturato. L’assenza di un quadro normativo unitario e la dispersione delle competenze tra più livelli istituzionali hanno di fatto impedito al settore di esprimere il proprio potenziale economico e tecnologico, tanto a livello nazionale quanto europeo.
A colmare il vuoto si erano mosse, in ordine sparso, Regioni e Città metropolitane: le linee guida lombarde (D.G.R. n. XII/2629/2024), il progetto di legge regionale lombardo, le linee guida pugliesi (D.G.R. n. 1511/2025), la variante della STTM 3 della Città Metropolitana di Milano. Ciascuna aveva tentato di dare risposte – talvolta divergenti tra loro – su classificazione urbanistica, coordinamento procedurale, sostenibilità energetica e rigenerazione urbana.
La mappatura dei permessi e delle autorizzazioni realizzata dal Gruppo di lavoro dell’International Datacenter Association nel marzo 2024 restituisce una fotografia eloquente della complessità dell’iter pre-riforma nell’area di Milano e Lombardia: dalla pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT) ai permessi ambientali propedeutici (verifica di assoggettabilità a VIA, VIA ministeriale o regionale, AIA), dal permesso di costruire alle autorizzazioni operative e di esercizio – ogni passaggio con tempistiche proprie e autorità di riferimento differenti. Per dare la misura della lentezza: la sola verifica di assoggettabilità a VIA poteva richiedere dai 6 ai 12 mesi, il permesso di costruire ulteriori 120-150 giorni, e qualsiasi richiesta di integrazione documentale azzerava i termini facendoli decorrere da capo.
In questo contesto, la strategia nazionale per l’attrazione degli investimenti esteri nei data center, pubblicata a novembre 2025 dal Ministero delle imprese e del made in Italy, aveva già individuato tra le principali criticità la complessità e la disomogeneità dei procedimenti autorizzatori, l’incertezza dei relativi tempi di conclusione, nonché le problematiche legate alle condizioni di connessione e approvvigionamento elettrico.
Il nuovo procedimento unico: struttura e termini
Come anticipato, il procedimento unico era già operativo dal 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge. La legge di conversione n. 49/2026 ne ha però parzialmente ridisegnato il perimetro e colmato alcune lacune che il testo originario lasciava scoperte.
Cinque le modifiche di maggiore impatto: (i) l’autorizzazione unica copre ora anche la fase di esercizio dei data center e le relative reti di connessione di utenza di qualunque tensione, accogliendo una richiesta avanzata, tra gli altri, dall’IDA; (ii) il nuovo comma 1-bis consente di depositare l’istanza indicando una soluzione di connessione temporanea in media tensione, senza attendere quella definitiva in alta tensione; (iii) tra i documenti da allegare figura ora anche la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali; (iv) il principio di adeguatezza viene rafforzato con l’esplicito divieto di delegare la funzione a enti di livello sub-provinciale; (v) viene infine introdotta una disciplina transitoria per le connessioni in alta tensione superiore a 220 kV.
Sul piano della governance, la regia spetta all’ente preposto al rilascio dell’AIA ai sensi dell’art. 7, commi 4-bis e 4-ter, del Codice dell’Ambiente: il Ministero dell’Ambiente per gli impianti di maggiore potenza, le Regioni per quelli di dimensione più contenuta. All’istanza va allegato un fascicolo documentale completo: AIA, VIA, autorizzazione paesaggistica o culturale, utilizzo delle acque, emissioni atmosferiche e – novità della conversione – la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali. Il procedimento si svolge attraverso una conferenza di servizi asincrona ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della legge n. 241/1990.
Quanto ai tempi, il procedimento deve chiudersi entro dieci mesi dalla verifica di completezza documentale, con una proroga massima di tre mesi in casi eccezionali. Un’accelerazione significativa riguarda la VIA, i cui termini vengono dimezzati: da 150-180 giorni a 75-90 giorni. Per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 104/2023 si apre poi una corsia preferenziale: la competenza passa al Commissario straordinario del Governo, l’autorizzazione sostituisce ogni altro titolo e vale come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
La connessione alla rete elettrica: procedure e novità
Se il procedimento unico rappresenta l’architrave amministrativa della riforma, la connessione alla rete elettrica ne è il nodo energetico più delicato. Nei prossimi anni i collegamenti all’alta tensione diventeranno un requisito imprescindibile: secondo i dati dell’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, le infrastrutture potenzialmente connesse alla rete elettrica in alta tensione passeranno dalle 33 attuali a 78 entro il 2028, con circa 700 MW IT potenzialmente connessi in alta tensione in costruzione o previsti nei prossimi tre anni.
Il quadro regolatorio delle connessioni in prelievo poggia sulla Delibera 281/05 e sul Testo Integrato delle Connessioni (TIC), con una ripartizione di competenze ormai consolidata: sotto i 10 MW il procedimento è gestito dal distributore locale, al di sopra di tale soglia subentra Terna.
Il codice di rete (sezione 1A.7.5) scandisce la procedura per le connessioni in alta tensione in una sequenza articolata: presentazione dell’istanza, elaborazione del preventivo entro 90 giorni solari, accettazione del preventivo entro 120 giorni (con facoltà di curare in proprio l’iter autorizzativo delle opere di rete), trasmissione del cronoprogramma di massima entro 6 mesi, rilascio della STMD (Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio) una volta ottenute le autorizzazioni, stipula del contratto di connessione e, infine, esecuzione dei lavori e connessione dell’unità di consumo.
È proprio su questo terreno che la legge di conversione ha introdotto una delle novità più incisive. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 8 consente di presentare l’istanza per il procedimento unico indicando una soluzione di connessione temporanea in media tensione, senza dover attendere la definizione di quella definitiva in alta tensione. L’impatto pratico è notevole: come sottolineato dalla Italian Datacenter Association (IDA), i tempi di realizzazione delle connessioni in alta tensione sono notoriamente molto lunghi, e subordinarvi l’avvio del procedimento autorizzativo avrebbe continuato a paralizzare i progetti. I dati confermano l’urgenza della misura: a dicembre 2025 le richieste di allacciamento in alta tensione avevano raggiunto i 68,5 GW cumulati, a fronte di una potenza IT effettivamente installata con accesso all’alta tensione di appena 0,32 GW. Un rapporto di oltre 200 a 1 che rivela quanto le richieste di allacciamento siano ormai sganciate dalla reale capacità di assorbimento dell’ecosistema italiano.
I nodi ancora aperti dopo la conversione in legge del “decreto bollette”
La riforma rappresenta senza dubbio un passo in avanti, ma lascia ancora qualche nodo da sciogliere.
Il primo riguarda il rapporto tra autorizzazione unica e permesso di costruire. L’articolo 8 non dice in modo esplicito se il titolo edilizio sia assorbito nell’autorizzazione unica oppure se resti un passaggio autonomo. Il fatto che la norma richiami realizzazione e ampliamento, e richieda ora anche la verifica di conformità urbanistica, farebbe pensare a un’inclusione. Tuttavia, proprio l’assenza di una presa di posizione chiara mantiene il rischio di un doppio percorso amministrativo.
C’è poi un problema di perimetro. La nuova procedura si applica ai data center qualificabili come centri aziendali, in co-ubicazione o co-hosting secondo il Regolamento delegato (UE) 2024/1364. Resta però il dubbio su come inquadrare le strutture hyperscale dedicate al cloud pubblico dei grandi operatori globali: un’incertezza che potrebbe finire per penalizzare proprio gli investitori più rilevanti.
Una situazione analoga riguarda i data center più piccoli. La competenza è legata all’ente che rilascia l’AIA, ma l’obbligo di AIA scatta solo oltre certe soglie di potenza. Chi resta sotto queste soglie, quindi, non ha oggi un interlocutore istituzionale chiaramente individuato.
Infine, c’è il tema delle risorse delle amministrazioni. Ridurre i tempi della VIA è un segnale politico forte, ma farlo senza rafforzare strutture e organici rischia di produrre un’accelerazione solo sulla carta, senza un reale miglioramento nei tempi e nella qualità delle decisioni. Su questo fronte, la stessa IDA ha evidenziato la necessità di una disciplina più dettagliata del regime transitorio, indispensabile per garantire certezza agli operatori i cui progetti erano già in itinere alla data di entrata in vigore della riforma.
La legge delega n. 1821: lo strumento ancora da costruire
Se il “decreto bollette” ha fornito la risposta d’urgenza, la visione di lungo periodo è affidata al disegno di legge delega n. 1821, approvato dalla Camera il 24 febbraio 2026 e ora al vaglio del Senato. Nato dalla fusione di cinque proposte parlamentari (C. 1928, 2083, 2091, 2152 e 2194), il testo delega il Governo ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore uno o più decreti legislativi per costruire, finalmente, una disciplina organica dei centri di elaborazione dati.
L’ambizione è dichiarata fin dall’articolo 1: sostenere la crescita del sistema produttivo digitale definendo una normativa a carattere generale che abbracci organizzazione, realizzazione, sviluppo, progettazione e approvvigionamento energetico sostenibile dei data center. L’articolo 2 reca la definizione di “centro di elaborazione dati” quale complesso costituito dalla struttura fisica e dall’infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni e servizi informatici.
I criteri direttivi toccano molti dei nervi scoperti del settore: la previsione di procedure autorizzative semplificate e vincolate a termini massimi; la definizione di un codice ATECO dedicato all’attività di costruzione, ampliamento o gestione di data center; l’introduzione di procedimenti amministrativi semplificati e unici con priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse; la qualificazione dei progetti come opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti; l’introduzione di misure di semplificazione urbanistica.
Sul fronte energetico – cruciale alla luce di quanto emerso sulla connessione alla rete – la delega punta al potenziamento della rete elettrica nazionale e all’introduzione di criteri di priorità che favoriscano l’accesso alla rete dei progetti di data center. Si prevede altresì la promozione dell’autoproduzione energetica e l’impiego di sistemi di accumulo e backup a basso impatto ambientale.
L’elenco si amplia includendo diversi ambiti di intervento: dalla definizione di regole uniformi per le emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio, alla tutela della sicurezza, sia fisica sia cibernetica. Si punta anche a valorizzare al massimo i data center già esistenti, dando priorità a quelli più efficienti dal punto di vista ambientale, e a rendere più coerente la disciplina fiscale, in particolare per quanto riguarda la qualificazione come stabile organizzazione.
Accanto a questi aspetti, trovano spazio anche misure più orientate allo sviluppo: il sostegno alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e la promozione di competenze digitali avanzate.
Restano però fuori dal perimetro della delega alcune questioni tutt’altro che secondarie: il computo della superficie lorda e dei volumi tecnici e, soprattutto, il nodo – già evidenziato – del rapporto tra autorizzazione unica e titolo edilizio. Sarà dunque essenziale che i decreti legislativi attuativi sciolgano le ambiguità residue: definire con chiarezza l’ambito soggettivo di applicabilità, specificare l’autorità competente per le diverse soglie di potenza, fissare termini perentori per le fasi intermedie e, soprattutto, elencare tassativamente i provvedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica – includendo, una volta per tutte, il permesso di costruire.
Scenari futuri: tra opportunità e rischi
Il quadro che emerge è quello di un ordinamento ancora in costruzione, chiamato a disciplinare in tempi rapidi un settore divenuto ormai strategico, senza che esistesse in precedenza una governance organica. Ne deriva una tensione tra la rapidità dello sviluppo tecnologico e un assetto normativo ancora frammentario e in evoluzione.
Anche sul piano prospettico, la crescita attesa è significativa: nei prossimi anni la capacità installata è destinata ad aumentare sensibilmente, superando la soglia del gigawatt e con una forte concentrazione nell’area di Milano, già oggi principale hub nazionale. Si tratta di dinamiche che accentuano l’urgenza di un quadro regolatorio stabile e prevedibile.
A livello eurounitario, il Regolamento delegato (UE) 2024/1364 ha fornito il primo inquadramento normativo dei data center, cui si affianca la loro qualificazione come infrastrutture critiche nell’ambito delle direttive NIS 2 e CER. Sul piano interno, invece, gli interventi restano parziali e in attesa di piena attuazione: il processo normativo è avviato, ma non ancora compiuto.
La sfida per il legislatore è costruire un sistema regolatorio chiaro e coordinato, capace di integrare ambiti diversi – dalla sicurezza alla disciplina energetica, dalla concorrenza alla fiscalità – evitando incertezze applicative. In questo contesto, la semplificazione e la prevedibilità dei procedimenti autorizzatori assumono un ruolo decisivo per non compromettere l’attrattività del Paese, soprattutto se confrontata con ordinamenti come Francia, Germania e Paesi Bassi, dove i quadri regolatori risultano già più consolidati e prevedibili.
Il passaggio cruciale resta quello attuativo: solo attraverso l’adozione di decreti attuativi efficaci e un coordinamento concreto tra le amministrazioni sarà possibile trasformare il quadro normativo in un sistema realmente operativo, in grado di sostenere investimenti rilevanti già annunciati e accompagnare lo sviluppo del settore.












