L’8 luglio 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i tre ricorsi riuniti presentati da Apple e da Apple Distribution International contro la designazione della società come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act.
La sentenza, decisa dall’Ottava Sezione ampliata a cinque giudici, conferma che l’App Store e iOS restano soggetti agli obblighi del regolamento.
È una sentenza del Tribunale, il giudice di primo grado dell’Unione, non della Corte di giustizia. Apple può ancora impugnarla, ma solo su questioni di diritto ed entro due mesi e dieci giorni dalla notifica e a oggi non ha reso nota questa intenzione.
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Quando un’impresa diventa gatekeeper nel Digital Markets Act
Un’impresa diventa gatekeeper quando supera le soglie fissate dal regolamento, un fatturato annuo nello Spazio economico europeo di almeno 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi, oppure una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro, insieme ad almeno 45 milioni di utenti finali attivi al mese nell’Unione e 10.000 utenti commerciali attivi all’anno, per almeno tre dei servizi di piattaforma di base elencati dal regolamento. Apple supera ampiamente queste soglie sia per l’App Store sia per iOS, ed è per questo che la Commissione l’ha inclusa nel settembre 2023 nel primo gruppo di gatekeeper designati, insieme ad Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta e Microsoft.
Perché l’App Store è stato considerato un unico servizio
Il cuore della causa principale, la T-1080/23, riguardava la definizione di App Store. Apple gestisce cinque negozi digitali diversi, uno per iPhone, uno per iPad, uno per Apple Watch, uno per Mac e uno per Apple TV e sosteneva che fossero cinque servizi distinti, da valutare separatamente rispetto alle soglie del regolamento.
Solo l’App Store per iPhone, secondo questa lettura, le avrebbe superate. Il Tribunale ha stabilito il contrario, con un ragionamento che richiama una tecnica nota al diritto amministrativo da più di un secolo, il divieto di frazionamento artificioso, la regola che impedisce di scomporre un’unica prestazione in più contratti separati per restare sotto le soglie di una procedura vincolante.
Ai fini del Digital Markets Act, i cinque store sono un unico servizio. Le stesse regole di adesione valgono per gli sviluppatori su tutti gli store, gli strumenti di supporto tecnico sono condivisi, un utente accede con lo stesso account Apple e può usare la stessa applicazione acquistata su più dispositivi senza pagarla due volte. Anche la comunicazione di Apple ha pesato nella decisione, perché per anni la società ha parlato di App Store al singolare nelle proprie campagne pubblicitarie. Cambia il dispositivo, non la funzione economica del servizio.
Gli obblighi per Apple su iOS e App Store
Resta confermata anche la designazione di iOS come uno dei principali punti di accesso tra imprese e utenti finali, con i relativi obblighi di interoperabilità verso dispositivi e software di terze parti. In termini pratici, questo significa che Apple continua a rispettare gli obblighi degli articoli 5 e 6 del regolamento, tra cui il divieto di favorire i propri prodotti nel ranking dell’App Store rispetto a quelli dei concorrenti, l’obbligo di permettere agli sviluppatori di segnalare agli utenti offerte di acquisto disponibili fuori dall’App Store, di consentire il download di applicazioni da store alternativi e di lasciare che gli utenti disinstallino le app preinstallate e scelgano browser e motori di ricerca diversi da quelli predefiniti da Apple.
Questi obblighi sono in vigore dal marzo 2024 e non erano sospesi in attesa della sentenza di oggi.
Il nodo dell’interoperabilità resta aperto
C’è un secondo aspetto della sentenza, meno commentato nei titoli di questi giorni, che merita di essere isolato. Apple aveva chiesto al Tribunale di dichiarare inapplicabile l’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento, la norma che impone l’interoperabilità e che la società considera lesiva della sicurezza e della proprietà intellettuale dei propri utenti.
Il Tribunale non ha risposto nel merito a questa censura e l’ha dichiarata irricevibile, perché la norma sull’interoperabilità non è la base giuridica diretta della decisione di designazione impugnata da Apple. La designazione deriva dal superamento delle soglie quantitative, non dall’obbligo di interoperabilità in sé. Questo è, per chi segue l’esecuzione pratica del regolamento, il passaggio più significativo della sentenza. La designazione di Apple come gatekeeper è confermata oggi, mentre la sua compatibilità con i diritti fondamentali che Apple invoca resta una domanda aperta, che un giudice affronterà solo quando la Commissione adotterà una misura di esecuzione specifica e solo se Apple deciderà di impugnarla.
Il caso iMessage e gli altri ricorsi
Sugli altri due ricorsi, relativi all’apertura nel 2023 e alla chiusura nel 2024 dell’indagine di mercato su iMessage, il Tribunale ha applicato una logica simile. iMessage resta qualificato come servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, ma la Commissione ha deciso di non designare Apple come gatekeeper per questo servizio specifico. Senza una designazione vera e propria, ha osservato il Tribunale, la sola qualificazione non produce effetti vincolanti che Apple possa contestare in giudizio. Sulle spese, Apple deve sostenere le proprie e quelle della Commissione, oltre a quelle della Coalition for App Fairness, intervenuta a sostegno di Bruxelles.
Gli altri fronti tra Commissione e Apple
La sentenza si aggiunge ad altri due fronti aperti dalla Commissione contro Apple negli ultimi due anni, le misure di interoperabilità precisate a marzo 2025 per smartwatch, cuffie e altri dispositivi connessi e la sanzione da 500 milioni di euro inflitta ad aprile 2025 per la violazione del divieto di anti-steering.
Nessuno di questi procedimenti dipende dall’esito della causa decisa l’8 luglio, ma tutti condividono la stessa premessa istituzionale, quella per cui la designazione di Apple come gatekeeper resta valida finché un giudice non la smentisce nel merito.
Le posizioni di Apple e Commissione sulla sicurezza
Nelle dichiarazioni successive alla sentenza Apple ha ribadito che il regolamento va oltre quanto sarebbe proporzionato e rischia di indebolire le protezioni di sicurezza e riservatezza costruite negli anni, lo stesso argomento che la società ha usato per giustificare i ritardi nel portare in Europa alcune funzioni della nuova Siri basata sull’intelligenza artificiale generativa.
La Commissione replica che il regolamento lascia intatti gli standard di protezione dei dati personali e che tocca ad Apple trovare soluzioni tecniche conformi sia al Digital Markets Act sia al GDPR.
Cosa significa per sviluppatori e imprese
Per gli sviluppatori e le imprese che dipendono dall’App Store, la sentenza non aggiunge obblighi nuovi, ma toglie ad Apple un argomento che avrebbe potuto usare per rimettere in discussione la cornice generale della designazione in ogni singola controversia.
Chi contesta una decisione di Apple su commissioni, posizionamento nei risultati di ricerca o accesso alle interfacce di programmazione può continuare a fondare il proprio reclamo sugli obblighi del Digital Markets Act senza dover attendere l’esito di un eventuale ricorso alla Corte di giustizia, perché la designazione resta efficace nel frattempo.
Perché la sentenza rafforza la designazione di Apple gatekeeper
Nella pratica, poco cambia rispetto a prima dell’8 luglio. Apple era già soggetta agli obblighi del Digital Markets Act su App Store e iOS dal 2023 e continuerà a esserlo. Cambia invece la solidità della base giuridica di quella designazione, che ha superato un primo vaglio giurisdizionale completo. Il tema dell’interoperabilità, il più delicato per Apple sul piano industriale, resta aperto e si deciderà nei prossimi anni sui singoli atti di esecuzione che la Commissione adotterà, non su questa sentenza.












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