mercati digitali

Digital services act, la Ue a una svolta: cosa cambia per utenti, aziende e big tech

Il DSA è stato creato con l’obiettivo di proteggere gli utenti online, garantire la libertà di espressione e le opportunità per le imprese, obbligando le Big Tech ad assumere maggiore responsabilità sui contenuti illegali o nocivi. L’ambito di applicazione, le principali regole, la governance

Pubblicato il 19 Mag 2022

Rossella Bucca

avvocato, Studio Previti associazione professionale

Micol Sabatini

praticante avvocato, Studio Previti

big tech

Il DSA si prospetta come una grande rivoluzione per i cittadini digitali, per le aziende e per le Big Tech, un tentativo di un cambio di rotta dalla sperequazione di posizione dell’utente rispetto ai giganti del web ad un rapporto paritario improntato da regole comuni e dall’osservanza dei diritti fondamentali anche e soprattutto online. Sembra proprio che l’era del “Too Big to Care” (“troppo grande per preoccuparsene”) stia assumendo gradualmente i colori rossastri del tramonto.

Ma sarà davvero così?

Accordo sul DSA, Pizzetti: “Una svolta verso un vero spazio unico europeo digitale”

DSA: le tappe che hanno portato a un accordo “storico”

L’Unione europea – all’esito di un’estenuante maratona di trattative lunga ben sedici ore – è giunta ad un accordo politico sul “Digital Services Act” (“DSA”), il regolamento che imporrà alle “Big Tech” una maggiore responsabilità sui contenuti illegali o nocivi che circolano sulle loro piattaforme e che comprenderà interventi avverso la disinformazione online. Secondo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si tratta di un “accordo storico. Le nostre nuove regole proteggeranno gli utenti online, garantiranno libertà di espressione e opportunità per le imprese”.

A partire dall’ormai lontano dicembre 2020, la Commissione europea aveva formulato due proposte legislative atte a disciplinare il settore digitale: il regolamento sui servizi digitali – Digital Services Act (DSA) – e il regolamento sui mercati digitali – Digital Markets Act (“DMA”).

Entrambi i provvedimenti costituiscono i pilastri fondanti della regolamentazione digitale, con la precipua finalità di definire una cornice adeguata allo sviluppo economico dei giganti del digitale e alla protezione dei loro utenti in conformità ai principi del diritto dell’Unione.

Lo scorso 23 aprile, dopo un anno e mezzo di trattative, l’Unione Europea ha raggiunto un accordo politico su un pacchetto legislativo ineguagliato che imporrà alle Big Tech di monitorare l’offerta dei siti, rimuovendone il contenuto illegale.

President von der Leyen Outlines Europe's Digital Package: AI and Data Strategy

President von der Leyen Outlines Europe's Digital Package: AI and Data Strategy

Guarda questo video su YouTube

Gli obiettivi del DSA

“L’accordo sul Dsa è storico”, ha commentato su Twitter Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. “Le nostre nuove regole proteggeranno gli utenti online, garantiranno libertà di espressione e opportunità per le imprese”, ha aggiunto.

Tale accordo obbliga le Big Tech ad assumere maggiore responsabilità sui contenuti illegali o nocivi che circolano sulle loro piattaforme.

Oggi sulla rete circolano prodotti difettosi, fake news, tentativi di frode, immagini pornografiche, incitazioni alla violenza e molto altro ancora.

Invero, oltre a regolamentare meglio la rete, lo scopo delle istituzioni comunitarie è anche quello di offrire nuovi standard normativi che possano rappresentare un esempio anche a livello transeuropeo, soprattutto in relazione al peculiare e, purtroppo, grave contesto di disinformazione attuale generato dalla guerra in Ucraina.

Attraverso il DSA, si auspica l’estensione del diritto commerciale e del diritto civile alle piattaforme online. Regole più rigide e ben precise che, secondo Ursula von der Leyen, garantiranno che “ciò che è illegale offline sarà effettivamente illegale online nell’Ue” ai fini della tutela dei diritti fondamentali degli utenti.

L’ambito di applicazione e le principali regole

Una delle principali finalità del provvedimento in parola è quello di imporre alle piattaforme online obblighi di sorveglianza e di eliminazione dei contenuti fuorvianti, fraudolenti, violenti, pornografici, razzisti, sessuofobi ospitati. Il Consiglio dell’UE ha predisposto che il DSA si applicherà “a tutti gli intermediari online che forniscono servizi nei paesi dell’Unione Europea” a prescindere dal loro luogo d’origine. I destinatari sono tutti gli intermediari online, come i prestatori di servizi di hosting, motori di ricerca, piattaforme e mercati della rete.

I doveri stabiliti sono proporzionati e adeguati alle audience, ossia alla portata dell’impatto che l’intermediario in questione possiede rispetto al numero di utenti che usufruiscono del servizio.

Ciò comporta l’esigenza per le grandi piattaforme (individuate con l’acronimo “VLOPS” che sta per “Very Large Online Platforms”) e per i principali motori di ricerca (“VLOSE” che sta per “Very Large Online Search Engines”) di possedere determinati requisiti.

Pertanto, specifici meccanismi risk-based saranno imperativi per le piattaforme con più di 45 milioni di utenti attivi mensili nell’area UE, come Google, Meta, Apple, Amazon, Spotify, Microsoft e molte altre. Con il DSA, i giganti digitali diventano responsabili di quanto “pubblicano” e sono tenuti a cancellare tempestivamente i contenuti illegali e ad indentificare e bloccare i recidivi che non rispettano le misure previste. Le violazioni, infatti, saranno punite con sanzioni fino al 6 per cento del fatturato annuo. Per contro, le aziende con meno di 45 milioni di utenti attivi mensili dovranno seguire regole meno stringenti, ma altrettanto efficaci ed efficienti, così come stabilito dal Consiglio e dal Parlamento europeo per salvaguardare lo sviluppo delle start-up nel mercato interno.

Per quel che concerne, invece, il contenuto normativo del DSA, occorre precisare che, stando alle indiscrezioni ufficiose, le indicazioni delle istituzioni comunitarie si concentrano principalmente sulla previsione di clausole contrattuali che contengano obblighi a tutela dei diritti fondamentali degli utenti, specie in relazione alle modalità di informazione e all’utilizzo dei dati per la fornitura dei servizi; la condivisione adeguata dei dati con le autorità pubbliche; la verifica delle credenziali dei fornitori che rappresentino terze parti; la diffusione del contenuto dei codici di condotta eventualmente adottati; la trasparenza sulle possibilità di scegliere gli specifici servizi offerti.

DSA e privacy

Ulteriore scopo del DSA, non meno rilevante, è la protezione della privacy dei consumatori. Sebbene per avere piena cognizione di quanto statuito occorra attendere la diffusione del testo approvato nella notte del 23 aprile 2022, è già noto che verranno attuate restrizioni sulla pubblicità mirata, basata sul monitoraggio dell’utenza, sul targeting e sulla profilazione. In particolare, gli annunci profilati non potranno più essere erogati ai minori e né ai soggetti fragili.

A tanto si aggiunga che, al fine di potenziare quanto predisposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dovranno essere esclusi dalle attività di profilazione degli utenti i dati di natura sensibile disciplinati dall’art. 9 del medesimo Regolamento, come l’orientamento sessuale, quello religioso, politico, filosofico, l’origine razziale o etnica.

È vieppiù stabilito il divieto d’uso di dark patterns, tecniche contenutistiche e di interfacce utente che rendono inefficaci le condizioni legali, privacy e cookies per manipolare o influenzare le scelte degli utenti.

DSA e “fake news”

Nella redazione di una fonte normativa di tale portata, non è possibile prescindere dal contesto storico, culturale e sociale in cui viviamo: il conflitto russo-ucraino, che ha avuto il supporto preventivo di campagne di fake news, ha spinto il Consiglio e il Parlamento ad inserire nel DSA una specifica previsione in grado di permettere alla Commissione di adottare misure proporzionate ed efficaci nei riguardi delle “big platform” che contribuiscono alla diffusione di notizie false e dannose per l’informazione, attraverso la predisposizione di un meccanismo di gestione delle attività di disinformazione e propagandistiche per scopi illegittimi. Tale meccanismo potrà essere attivato solamente dalla Commissione su raccomandazione del comitato dei coordinatori nazionali dei servizi digitali, inteso come autorità indipendente – collocata all’interno di ogni singolo Stato membro – soggetta all’obbligo di svolgere i propri compiti in modo imparziale e trasparente, primo fra tutti quello di monitorare la conformità dei servizi stabiliti sul proprio territorio alle nuove norme e partecipare al meccanismo di cooperazione dell’Unione istituito dal DSA.

Cosa è previsto in termini di governance?

Per assicurare un’esecuzione operativa e coerente degli imperativi previsti dal provvedimento sui servizi digitali, le istituzioni europee hanno deciso di attribuire alla Commissione il potere esclusivo di vigilanza degli obblighi specifici da parte delle piattaforme e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi, che riguardano oltre il dieci per cento della popolazione dell’Unione. In particolare, è previsto una sorta di doppio meccanismo di vigilanza: da una parte l’istituzione di un gruppo consultivo indipendente, il cosiddetto “Consiglio europeo per i servizi digitali”, preposto a fornire una guida sulle questioni che rientrano nel campo di applicazione del DSA, oltre ad assistere nelle indagini congiunte e nella supervisione delle piattaforme sistemiche; dall’altra la Commissione cui spetta il delicato ruolo di vigilanza sulle grandi piattaforme unitamente all’espressione del potere sanzionatorio.

Conclusioni

Le mire dei grandi player digitali trovano terreno fertile nella sfera economica, com’è naturale che sia. Attraverso i dati, infatti, gli utenti generano valore e ciò produce significative ripercussioni anche su altri contesti della vita quotidiana, basti pensare al settore informatico e alla iper accelerata circolazione delle informazioni. Non è più possibile discorrere in maniera semplicistica di asset materiali che generano ricchezza, dal momento che sempre più frequentemente i dati vengono equiparati a “beni” che garantiscono produttività. Basti pensare all’elezione dell’ex presidente statunitense Donald Trump e al verificarsi della “brexit” nel Regno Unito per comprendere il potere detenuto dai grandi colossi online: tramite la diffusione deliberata di fake news, era stato raggiunto l’obiettivo di manipolare il dibattito politico.

Appare, pertanto, evidente che l’intenzione dell’Unione Europea si sostanzi nella volontà di proteggere il cittadino nel “cyberspazio” e di ristabilire un rapporto equo ed equilibrato tra l’utente e le piattaforme.

A questo punto, l’accordo politico dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento prima di giungere alla fase formale di completamento della procedura mediante l’adozione da parte di ciascuna istituzione.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati