Direttiva Sat/Cab

Diritto d’autore nell’Ue: piccoli passi verso un’armonizzazione complicata

Il nostro legislatore è chiamato a fare chiarezza su alcuni punti controversi della nuova Direttiva Sat/Cab. Vedremo nei prossimi mesi quali scelte saranno operate per aprire le porte all’implementazione per una razionale e progressiva armonizzazione dei diritti d’autore nel nostro paese

Pubblicato il 08 Mag 2020

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

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Le disposizioni introdotte dalla recente Direttiva 789/2019/UE sul diritto d’autore non sembrano capaci di aprire il mercato europeo delle trasmissioni televisive transfrontaliere a un significativo passaggio verso la convergenza digitale e al raggiungimento di quell’ acquis communautaire cui il Trattato di Roma era rivolto.

Per comprendere meglio che cosa preveda – e cosa invece non abbia incluso – la nuova Direttiva Sat/Cab (così denominata perché le norme da cui essa trae origine avevano regolato i segmenti del mercato delle trasmissioni transfrontaliere via satellite e via cavo), è opportuno brevemente percorrere la storia e le ragioni delle norme in materia.

Il tortuoso percorso che ha portato alla Direttiva 789/2019/UE

Il percorso tortuoso che ha portato all’approvazione della Direttiva 789/2019/UE[1] volta a introdurre nell’ordinamento dell’Unione Europea “norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici”, modificando in tal modo la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio[2], si è concluso dopo lunghi e complessi negoziati in seno alla Commissione, con un’intesa raggiunta il 13 dicembre 2018.

L’implementazione della Direttiva da parte degli Stati membri deve avvenire entro il 7 giugno 2021, con alcune scansioni temporali che ulteriormente procrastineranno il momento in cui troverà applicazione il principio del “paese d’origine” nei contratti di licenza in vigore che non risultassero compatibili con il nuovo regime.

Già la Direttiva 93/83/CEE del 27 settembre 1993 aveva introdotto “alcune norme in materia di diritti d’autore e di diritti connessi relativamente alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo” dei programmi televisivi: il suo intento era quello di applicare la normativa del paese d’origine agli atti di comunicazione al pubblico a mezzo del satellite e della cablo-distribuzione, evitando che trasmissioni visibili in più paesi dell’Unione potessero creare conflitti nell’applicazione delle diverse normative nazionali in materia di diritto d’autore, favorendo in tal modo la loro acquisizione e il loro sfruttamento in tutta l’area di copertura del segnale satellitare o di distribuzione via cavo.

Nel garantire agli operatori di telecomunicazione degli Stati membri la facoltà di sfruttare i contenuti televisivi senza limiti territoriali, la Direttiva 93/83/CEE ha fatto specifico rimando alle disposizioni della Direttiva 100/92/CEE che disciplina i diritti di noleggio e di prestito[3] la quale, all’art. 8.3, prescrive che il diritto di ritrasmissione e di comunicazione al pubblico dei programmi diretti ad altri paesi della UE, ove ceduto a pagamento, debba avvenire con il consenso dei broadcasters.

Circa la provenienza dei principi enucleati dalle suddette Direttive, va osservato che essi hanno evidente derivazione dall’art. 14.3 dei TRIPs[4] e che gli stessi sono stati successivamente ripresi dall’art. 3.2 lett. d) della Direttiva 2001/29/CEE, in tema di diritto d’autore nella società dell’informazione[5].

L’attuazione della direttiva nel nostro Paese

Nel nostro paese le disposizioni della Direttiva 93/83/CEE sono state implementate per il tramite di una serie di norme, a cominciare dal D. Lgsl. 581/96[6] di attuazione dello stesso provvedimento comunitario e dall’art. 1 della L. 248/2000[7]. Attraverso di esse si è introdotta la modifica all’art. 16 LDA e si è data vita al successivo art. 16-bis che regola specificamente i diritti di ritrasmissione dei programmi televisivi sulle alte frequenze, via cavo e con qualsiasi altro mezzo di diffusione transfrontaliero.

Limitatamente alla ritrasmissione via cavo, l’art. 110-bis LDA affida l’esercizio dei diritti d’autore e connessi alle società di gestione dei diritti d’autore, in linea con le prescrizioni della Direttiva 93/83/CEE che pone tale obbligo a ciascuno stato comunitario. Con queste disposizioni si sono quindi confermati i principi cardine della sopra citata Direttiva: si è cioè stabilita la regola della necessaria preventiva autorizzazione scritta degli autori a tali forme di comunicazione al pubblico in ambito comunitario e si è fissato il principio che a regolare tutte le emissioni transfrontaliere debba essere il paese di stabilimento del soggetto che origina l’emissione del segnale.

In altri termini, un’emittente televisiva di uno Stato membro unionista, una volta che abbia ottenuto nel proprio Stato i diritti d’autore sulle opere oggetto di trasmissione, può ritrasmetterle via sat/cab in tutti gli stati dell’Unione senza la necessità di ottenere i diritti d’autore per lo sfruttamento dei contenuti nei paesi di ricezione.

In questo contesto normativo, tenuto conto dell’evoluzione delle tecnologie trasmissive e dell’affermarsi delle piattaforme digitali, i lavori della Commissione, del Consiglio e del Parlamento Europeo, volti al varo di una nuova regolamentazione che tenesse conto della mutata realtà del mercato, avevano preso le mosse da un elaborato che contemplasse un’estensione generalizzata dei punti cardine della Direttiva 93/83/CEE a un novero ampio di utilizzazioni on-line, inclusi i servizi on-line ancillari alle trasmissioni televisive quali il simulcast, la catch-up television e la libera diffusione del materiale promozionale.

Il principio del Paese d’origine e l’opposizione dell’industria audiovisiva

Per ragioni legate all’opposizione mossa dai rappresentanti del settore dell’industria audiovisiva a un testo che avrebbe imposto soprattutto limitazioni alla loro facoltà di negoziare direttamente le licenze per i propri contenuti, nel mese di febbraio del 2018 la proposta avanzata dalla Commissione è stata sostanzialmente emendata.

Si è quindi discusso un testo che limita l’applicazione del principio del Paese d’origine ai soli servizi on-line accessori all’emissione televisiva e, specificamente: ai programmi radiofonici, ai programmi televisivi di news o di altro contenuto generalista interamente prodotti o finanziati dall’emittente (anche attraverso fondi statali come precisa il recital 10), con l’esclusione delle produzioni indipendenti e delle co-produzioni, come pure degli eventi sportivi, questi ultimi per ovvie ragioni di esclusive territoriali.

In questo ambito assai limitato di effettiva liberalizzazione delle ritrasmissioni televisive effettuate da soggetti diversi rispetto all’organismo di diffusione che ha posto in essere la trasmissione iniziale, il legislatore comunitario, nel formulare un testo di compromesso fra le diverse posizioni, ha fatto trasparire dubbi su alcuni aspetti della Direttiva 789/2019/UE, omettendo di fornire – ad esempio – una definizione chiara del significato del termine “organismi di diffusione radiotelevisiva” in quanto dal testo della nuova Direttiva non è dato di comprendere se in tale accezione siano da includersi le sole piattaforme di pay-television che operano il suddetto servizio oppure anche i singoli fornitori di canali, i quali ultimi non sempre potrebbero disporre dei servizi on-line accessori che sono lo strumento necessario per la ritrasmissione.

I prossimi step

Su questi punti dovrà fare chiarezza il nostro legislatore il quale, nel testo della Legge di Delegazione Europea pubblicata nelle scorse settimane[8], all’art. 8, ha già fissato alcuni aspetti chiave che, in sede di approfondimento parlamentare, dovranno permettere una corretta implementazione del principio del “paese d’origine” applicabile ai servizi on-line accessori e delle regole per l’esercizio della gestione collettiva obbligatoria dei diritti di ritrasmissione introdotti dalla Direttiva. In sostanza il DDL governativo si è posto l’obiettivo primario di “assicurare una definizione quanto più circoscritta dei programmi di produzione propria che sono finanziati dall’organismo di diffusione radiotelevisiva” e di “individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie” previste dalla normativa europea, non senza porre l’accento sul fatto che i servizi on-line accessori sono riferibili a soggetti diversi rispetto all’organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale e, a tale stregua, essi vanno precisamente individuati ai fini della licenza.

Vedremo nei prossimi mesi quali scelte saranno operate dal nostro Parlamento per aprire le porte all’implementazione della nuova Direttiva Sat/Cab per una razionale e progressiva armonizzazione dei diritti d’autore nel nostro paese.

________________________________________________________________________

  1. Il testo del provvedimento comunitario porta la data del 17 aprile 2019 e la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale UE è avvenuta esattamente un mese dopo.Esso è raggiungibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0789
  2. Il testo in lingua italiana della Direttiva si trova a questo URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0789
  3. Direttiva del 19 novembre 1992 recante concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0100&from=CS
  4.  Questo il testo: “Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971)”.
  5. Direttiva Infosoc. Art.3.2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
  6. Il testo del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 93/83/CEE è raggiungibile a questo indirizzo IP: https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/96581dl.htm
  7. Il testo della L. 248/2000, c.d. Legge Antipirateria si trova a questo link: https://www.camera.it/parlam/leggi/00248l.htm
  8. Il testo, attualmente al Senato, della Legge di Delegazione Europea nel testo del 20 gennaio 2020 si rinviene qui: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/tags?tag=Legge%20delegazione%20europea

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