mercati digitali

DSA e DMA, l’Ue prova a regolare le Big Tech: obiettivi, limiti e rischi delle proposte

Con il Digital Markets Act e il Digital Service Act, l’Europa apre una stagione di grandi riforme con l’obiettivo di ripristinare i principi alla base del corretto funzionamento dei mercati: trasparenza, correttezza, concorrenza, libertà di impresa. Un piano ambizioso, ma non sarà facile raggiungere i risultati auspicati

Pubblicato il 16 Apr 2021

Pier Luigi Parcu

Istituto Universitario Europeo

big tech

“E’ il momento in cui potete essere eroi, come avrebbe detto David Bowie”. Con queste parole la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager ha spronato i parlamentari europei che dovranno esaminare i due pilastri della nuova regolazione sulle piattaforme digitali, il Digital Markets Act (DMA) e il Digital Service Act (DSA). Il riferimento “eroico” – per quanto mitigato dalla citazione pop – non è casuale. L’Europa avanza un imponente e ambizioso corpo di nuove regole, destinato ad applicarsi alle grandi piattaforme dell’economia digitale, i “gatekeepers”, affrontando i principali problemi che la scala del loro potere porta con sé.

L’obiettivo della Commissione è quello di ripristinare i principi alla base del corretto funzionamento dei mercati: trasparenza, correttezza, concorrenza, libertà di impresa. Il punto di partenza è che le regole attuali a salvaguardia di tali princìpi non bastano. Per capire il perché, bisogna partire dalle caratteristiche strutturali dell’economia digitale; per poi soffermarsi sul come il DMA e DSA prevedono di intervenire; e su quali sono le difficoltà, i limiti e i rischi della nuova regolazione europea che vediamo in embrione.

DSA e DMA: l’impatto delle future regole nel sistema europeo, italiano e internazionale

Perché intervenire

Diamo per scontato, in questa sede, che tutti siamo consapevoli degli enormi benefici che la digitalizzazione ha portato ai consumatori con la sua doppia innovazione: creando nuovi servizi digitali e nuovi metodi di produzione e distribuzione di servizi già esistenti. Questo enorme salto in avanti nell’innovazione, peraltro grandemente accelerato nell’anno della pandemia, è stato reso possibile da tre caratteristiche del business digitale: le economie di scala e di scopo, gli enormi effetti di rete e l’acquisizione e lo sfruttamento dei big data.

In virtù di queste caratteristiche, nell’economia delle piattaforme il costo di produzione di ogni servizio aggiuntivo è molto basso; i consumatori (ma anche gli utenti-rivenditori-pubblicitari) contribuiscono a creare valore, e affluiscono naturalmente alla piattaforma che ha il maggior numero di utenti; il controllo dei dati e degli algoritmi dà un forte vantaggio competitivo. Tutte e tre queste caratteristiche portano strutturalmente verso quella che Tim Wu, da poco scelto dal presidente Biden come suo consigliere, definisce “la maledizione della grandezza”. E sono le stesse caratteristiche che la Commissione europea elenca per motivare la necessità di intervenire.

Dunque, quella che per Big Tech è la chiave del successo, per i nuovi regolatori è l’essenza del problema, anzi dei due problemi principali che ne conseguono: la non contendibilità della posizione di mercato delle grandi piattaforme e l’assenza di fairness nelle regole che decidono e impongono a tutti coloro che operano all’interno dei loro ecosistemi.

Ma perché intervenire con una nuova, abbondante produzione normativa? Sia nel caso del DMA che del DSA, alla base ci sono ragioni tecniche e politiche. Le ragioni tecniche risiedono nell’insufficienza degli strumenti attuali: i rimedi antitrust, nonostante l’attivismo degli ultimi anni in Europa, si sono rivelati poco efficaci, lenti di fronte all’evoluzione rapidissima dei mercati digitali, del tutto incapaci di contrastare la capillare e gigantesca ondata di acquisizioni da parte delle grandi piattaforme.

La Direttiva sull’eCommerce, adottata ormai oltre 20 anni fa, basata sul principio che esonera le piattaforme da obblighi e responsabilità per i contenuti che veicolano e i prodotti che vendono ora presenta il conto. Una completa esenzione dalla responsabilità, in verità esistente su ambedue i lati dell’Atlantico, ha sicuramente favorito lo sviluppo digitale ma ha avuto conseguenze economiche sia sulla crescita enorme del potere di mercato dei gatekeepers sia sulla qualità del dibattito democratico, aggredito da disinformazione e crescente polarizzazione.

Le ragioni politiche sono nella necessità di evitare iniziative frammentate a livello nazionale, che sono già in corso e potrebbero compromettere lo sviluppo del mercato digitale unico in Europa; nella volontà di colmare il divario con Usa e Cina; e nella necessità di rispondere alla pressante richiesta di Parlamento Europeo e Consiglio di aggiornare la direttiva e-commerce per introdurre forme di responsabilità per gli intermediari dei servizi online.

Come intervenire

I due provvedimenti proposti hanno focus diversi: mercati e servizi. Ma condividono aspetti comuni e sono chiaramente complementari. Il primo aspetto comune è nella individuazione dei destinatari, chiamati “digital gatekeepers” nel DMA e “very large platforms” nel DSA, individuati in base alle soglie di utenti (oltre 45 milioni), e nel caso del DMA anche di fatturato o capitalizzazione (più di 6,5 miliardi di euro o 65 miliardi di euro). Questo vuol dire che si tratta di una regolazione asimmetrica, che cioè si applica solo ai grandi, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti, e per questa via, eventualmente, anche di favorire la crescita di attori europei.

Insomma, i gatekeeper, i guardiani dell’accesso al mondo digitale, troverebbero in Europa un quadro regolatorio specifico, scritto per loro: un unicum a livello mondiale, almeno fin quando l’amministrazione Biden non scoprirà le carte sul tema. È abbastanza chiaro, per quanto di non facile realizzazione, lo scopo di tali regole per il DSA: una limitazione del principio del safe harbour per le piattaforme, ossia l’introduzione di regole di responsabilità per i contenuti e i prodotti che veicolano e distribuiscono.

Quanto al DMA, va ben compreso che anche in questo caso si tratta di un intervento regolatorio, non di diritto della concorrenza. Sempre Margrethe Vestager lo ha spiegato molto efficacemente ricorrendo alla metafora del fiume: l’antitrust interviene per rimuovere i detriti dal fiume, il DMA vuole porre un filtro a monte, per evitare che certi detriti nel fiume vi entrino. Disegnare e costruire il filtro però è tutt’altro che facile.

Nel DMA, lo si fa con una lista di obblighi e divieti, ossia di cose che le piattaforme possono fare e cose che non possono fare. Al momento la lista, contenuta negli articoli 5 e 6 della proposta, appare lunga e un po’ confusa, svariando dalle clausole MFN (Most favoured nation), al self preferencing, alla combinazione dei dati, e include anche pratiche che molti economisti sostengono essere spesso innocue o addirittura pro-competitive. Tutte queste condotte sarebbero proibite di per sé, a prescindere dal loro effetto – e in particolare da qualsiasi verifica del loro effetto – sulle dinamiche della concorrenza. Come dire: ci sono cose che i “troppo grandi” non possono fare perché in sé sono una minaccia ai principi della libera concorrenza o della libertà d’impresa (degli altri).

Big tech, troppo potere: tutte le proposte per risolvere il dilemma del decennio

Limiti e rischi dell’attuale proposta

Il nuovo quadro regolatorio disegnato e proposto dalla Commissione è complesso e ambizioso, quantomeno nelle intenzioni. Funzionerà? Ovviamente è presto per dirlo, e molto dipenderà dalla forma che prendono le sue varie parti nel corso della discussione appena iniziata. Di certo, si parte da una situazione nella quale c’è vasto consenso sulla necessità di un intervento per affrontare i pericoli crescenti sui mercati digitali, senza mettere a rischio gli enormi vantaggi che hanno portato all’economia e ai consumatori. Così come è quasi un luogo comune che gli strumenti esistenti, a disposizione dei regolatori e dell’antitrust, appaiono largamente insufficienti. Ma proprio per questi motivi bisognerà prestare estrema attenzione all’efficacia dei nuovi strumenti che si propongono, soprattutto in relazione agli obiettivi che si vogliono perseguire.

Per stabilire le nuove regole per il mercato (il “filtro” a monte del fiume), la Commissione ricorre a un metodo di regolazione antico, essenzialmente fa una lista di cose che non si possono fare, cose che forse si possono fare, cose che si debbono fare. Ma la lista degli obblighi e delle proibizioni per le piattaforme rischia di essere troppo rigida e diventare obsoleta nelle stesse ore in cui la si discute. Questa preoccupazione vale sempre, ma a maggior ragione quando si regola un settore ad alto e velocissimo tasso di innovazione

Quanto alla chiamata alla responsabilità delle piattaforme per i contenuti che veicolano, le evidenze e criticità che sono emerse da quanto si è cominciato ad affrontare il problema nel campo della disinformazione e dell’hate speech – si veda la delusione per l’implementazione da parte delle piattaforme del Code of Practice concordato con la Commissione – fanno emergere anche i possibili conflitti tra la necessità di un intervento e il rischio di delegarne la soluzione alle stesse piattaforme, rafforzando paradossalmente il loro ruolo di gatekeepers e creando rischi anche per la libertà d’espressione online.

Il pericolo al momento è che le regole appena disegnate finiscano per essere solo sabbia negli ingranaggi delle poderose macchine dei giganti digitali, invece di favorire la maggiore concorrenza o la maggiore fairness che si vorrebbe assicurare. Se così fosse, le regole si riveleranno al tempo stesso inefficienti, ridurranno il benessere dei consumatori, e inefficaci, non ridurranno il potere di mercato dei gatekeepers.

Insomma, si sta aprendo una stagione di riforme importante, necessaria e forse anche tardiva, ma non sarà facile raggiungere i risultati auspicati senza soluzioni molto più legate agli obiettivi e un dibattito veramente approfondito.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2