digital marketing

Influencer e pubblicità, quale trasparenza: che fare

La trasparenza nel mondo digitale è un requisito essenziale per consentire agli utenti di fruire dei contenuti in modo consapevole. Ecco in che modo l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria e l’Agcm stanno cercando di sollecitare influencer e brand a rendere chiaramente riconoscibili le pubblicità veicolate sui social

Pubblicato il 30 Ott 2019

Elisabetta Nunziante

TMT specialist, LLM in IP and Information law presso il King's College London

SOCIAL HASHTAG

L’influencer marketing sta creando non pochi problemi dal punto di vista della regolamentazione del settore pubblicitario, con riferimento, in particolare, all’effettiva trasparenza delle comunicazioni commerciali, non sempre segnalate opportunamente e, quindi, inclini ad essere confuse con narrazioni private della quotidianità degli influencer.

Lo sviluppo di questa nuova modalità pubblicitaria, in grado di raggiungere in tempi brevi un ampio numero di consumatori, mediante il ricorso a soggetti che dispongono di un ampio seguito sui social media, non può, infatti, prescindere dal rispetto della normativa esistente, da declinarsi avendo riguardo alle specifiche caratteristiche dei mezzi di comunicazione utilizzati.

L’Autorità antitrust è intervenuta già dal 2017 per sollecitare gli influencer e i titolari di marchi commerciali a rendere chiaramente riconoscibili le pubblicità veicolate attraverso i social e di recente è intervenuto anche l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che ha integrato il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria con la Digital Chart che individua criteri di trasparenza della comunicazione commerciale, in linea con l’art. 7 del Codice di Autodisciplina.

Vediamo quindi di seguito quali sono le principali norme che regolano il mercato della pubblicità e in che modo quest’ultimo sta cambiando per far fronte ai continui cambiamenti innescati dal mondo digitale.

Le norme che regolano il mercato pubblicitario

Il mercato pubblicitario digitale è in costante mutamento, per far fronte ai cambiamenti sociali e tecnologici. Già nel 2012, l’AGCOM, in un’indagine sul settore della raccolta pubblicitaria riscontrava una crescente complessità e rapidità di evoluzione di tale ambito, in particolare nel contesto del cosiddetto marketing “below the line”.

Lo sviluppo di nuove forme di comunicazione e condivisione dei contenuti spinge sempre di più le società a ricorrere a forme diverse di promozione pubblicitaria. Tra le nuove forme di pubblicità, particolarmente rilevante è il cosiddetto

Il mercato della pubblicità è regolato, su diversi piani, da molteplici fonti normative: il Codice del Consumo, con riferimento alle pratiche commerciali scorrette nei confronti di consumatori, il D.lgs. 145 del 2007, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, e l’art. 2598 del codice civile, per quanto concerne la concorrenza sleale.

Il codice del consumo

Il Codice del Consumo, in particolare, attribuisce ai consumatori una tutela particolarmente ampia, considerando pratica commerciale scorretta ogni azione, omissione, condotta e dichiarazione commerciale, ivi compresa la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa sia posta in essere prima, durante o dopo un’operazione commerciale relativa al prodotto.

Alla luce della disciplina consumeristica, sono considerate pratiche commerciali scorrette tutte le pubblicità che non siano orientate a un criterio di diligenza professionale e che influenzino negativamente la condotta economica del consumatore. Ciò può realizzarsi, ad esempio, quando la comunicazione sia ingannevole rispetto alle caratteristiche principali del prodotto/servizio o agli elementi che assumono una valenza fondamentale per le scelte dei consumatori (quali, ad esempio, i rischi, gli accessori, la composizione e l’assistenza post vendita). Allo stesso tempo, è scorretta la pratica di chi ometta di fornire informazioni fondamentali idonee ad influenzare la scelta del consumatore.

La pubblicità può, inoltre, assumere carattere di pratica commerciale scorretta anche quando è ambigua, non comprensibile o non chiaramente indicata come tale. Quest’ultimo aspetto è, come si vedrà in seguito, di centrale importanza nel mondo web, dove le comunicazioni commerciali non sono facilmente distinguibili dalla condivisione di contenuti a titolo personale.

La tutela, in caso di pratiche commerciali scorrette, è affidata all’AGCM.

Il D.lgs 145 del 2007 sulla pubblicità ingannevole

Quest’ultima autorità è investita anche del compito di reprimere le violazioni del D.lgs. 145 del 2007 che, diversamente dal Codice del Consumo, ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.

La nozione di pubblicità, stabilita da tale fonte normativa, è particolarmente ampia. Infatti, il D.lgs. 145 del 2007 fa rientrare in questa categoria ogni tipo di messaggio diffuso, in ambito commerciale, al fine di promuovere beni o servizi di ogni tipo o la costituzione e il trasferimento di diritti e obblighi sugli stessi. Il D.lgs 145 del 2007 fissa dei principi generali a cui devono conformarsi le comunicazioni pubblicitarie. Le pubblicità, infatti, devono essere palesi, veritiere, corrette e non ingannevoli.
In particolare, è considerata ingannevole una pubblicità che, in qualsiasi modo, possa indurre in errore persone fisiche o giuridiche e che, grazie a tale carattere, possa pregiudicare il loro comportamento o sia idonea a danneggiare un concorrente.

Il D.lgs.145 del 2007 fissa anche i requisiti principali per la pubblicità comparativa. Quest’ultima è permessa, purché abbia ad oggetto prodotti che soddisfino le stesse esigenze o scopi e fintanto che si riferisca a caratteristiche del prodotto/servizio che possano essere verificabili e che siano essenziali e rappresentative. Per essere lecita, inoltre, la pubblicità comparativa deve rispettare le normative in materia di marchi, denominazioni di origine, denominazioni commerciali e, in generale, dei segni distintivi.
La pubblicità comparativa deve, pertanto, essere aggiornata, attendibile e verificabile, anche con riferimento a fonti specifiche.

Anche nel D.lgs.145 del 2007 il Legislatore, come nella disciplina consumeristica, pone l’accento sull’esigenza di assicurare la trasparenza delle comunicazioni commerciali. Quest’ultime devono essere chiaramente riconoscibili e, in ogni caso, mai subliminali.

La tutela è affidata, come detto, all’AGCM che può agire d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse.

L’autodisciplina pubblicitaria

Parallelamente alla tutela normativa, sia il Codice del Consumo che il D.lgs. 145/2007 riconoscono, inoltre, la possibilità di rivolgersi a organismi volontari e autonomi di disciplina. Nell’ambito del settore pubblicitario, la maggior parte delle società interessate hanno aderito all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), accettando, dunque, di rispettare il relativo Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

I poteri dello IAP, che agisce attraverso due organi, rispettivamente il Giurì e il Comitato di Controllo, si differenziano nettamente da quelli attribuiti dall’AGCM. Diversa è, in primo luogo, la fonte dei poteri: se l’AGCM è autorità indipendente che agisce sulla base delle competenze affidatele per legge, lo IAP è vincolante per aziende che investono in comunicazione, agenzie, consulenti, mezzi di diffusione, concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato tramite la propria associazione, o mediante la conclusione di un contratto di inserzione pubblicitaria, accettando di sottoporsi al Codice di Condotta.

Inoltre, mentre l’AGCM ha il potere di irrogare sanzioni pecuniarie, lo IAP ha unicamente il potere di bloccare la campagna pubblicitaria oltre che di ordinare la pubblicazione della pronuncia attraverso gli organi di informazione indicati dal Giurì.

Tali differenze non devono, tuttavia, ingannare sull’efficacia dell’intervento dello IAP che, grazie ad una vasta copertura dell’investimento pubblicitario su mezzi di comunicazione tradizionali, ha un impatto particolarmente rilevante sugli operatori del settore.

Influencer marketing: il provvedimento dell’AGCM

Come chiarito dall’AGCM, nel suo primo comunicato in materia: “’l’influencer marketing consiste nella diffusione su blog, vlog e social network (come Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Myspace) di foto, video e commenti da parte di “blogger” e “influencer” (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di follower), che mostrano sostegno o approvazione (endorsement) per determinati brand, generando un effetto pubblicitario, ma senza palesare in modo chiaro e inequivocabile ai consumatori la finalità pubblicitaria della comunicazione.”

Intervenendo sulle numerose problematiche poste in essere da questa nuova forma di marketing proprio con riferimento all’effettiva trasparenza delle comunicazioni commerciali, già nel luglio 2017, l’AGCM, nell’ambito delle competenze attribuitele dal Codice del Consumo, aveva inviato delle lettere di moral suasion ai principali influencer e ai titolari di marchi per sollecitare un comportamento che rendesse chiaramente riconoscibile la finalità promozionale dei contenuti diffusi mediante social media. In particolare, secondo l’AGCM, la trasparenza circa la natura promozionale dei contenuti, avrebbe dovuto essere garantita anche mediante l’utilizzo di hashtag quali #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #prodottofornitoda ecc.

A tali lettere di moral suasion, aveva fatto seguito una seconda moral suasion e l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. in A.S. e AEFFE s.p.a., nonché di diversi influencer, per la promozione su Instagram di capi di abbigliamento a marchio Alberta Ferretti che utilizzavano, a loro volta, il marchio Alitalia.

Tale istruttoria si è conclusa nel maggio 2019 con l’accettazione degli impegni proposti dalle società e dagli influencer. Il provvedimento 27787 del 2019, essendo la prima pronuncia dell’AGCM in materia di influencer marketing, fornisce utili indicazioni relative agli accorgimenti idonei a garantire la liceità dell’influencer marketing, sia da parte delle aziende che da parte degli influencer.

Le misure proposte e accettate dalle due società comprendono sia misure organizzative interne sia l’adozione di clausole contrattuali che vincolino gli influencer al rispetto della normativa in materia di trasparenza pubblicitaria. Gli impegni accettati dall’AGCM evidenziano come il rispetto della normativa in materia di trasparenza pubblicitaria debba partire dalla stessa struttura aziendale, con meccanismi di sensibilizzazione interna, per arrivare alla stipula di contratti che tengano conto della particolare natura dei mezzi di comunicazione utilizzati.

In particolare, gli impegni da Alitalia prevedono delle misure atte a informare le funzioni aziendali coinvolte nei rapporti con gli influencer circa l’importanza del rispetto della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette. La società si è, infatti, impegnata all’invio, da parte delle funzioni apicali, di una comunicazione formale ai propri dipendenti su tale materia.

Inoltre, entrambe le società si sono impegnate a vincolare contrattualmente gli influencer al rispetto della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette mediante, ad esempio:

  • l’adozione di linee guida dirette agli influencer, che chiariscano le regole a cui questi devono attenersi nell’ambito della pubblicizzazione dei propri servizi/prodotti, congiuntamente a misure sanzionatorie nel caso di mancato rispetto delle stesse;
  • l’inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, corredate da clausole penali e clausola risolutive espresse connesse al mancato rispetto della normativa in questione.
  • l’inclusione, in ogni spedizione di prodotti omaggio, di indicazioni per la corretta presentazione delle comunicazioni promozionali, indirizzate agli influencer.

L’AGCM ha, inoltre, accettato gli impegni proposti dagli influencer stessi. Questi ultimi, in particolare, si sono obbligati ad includere nelle proprie comunicazioni commerciali degli hashtag che rendano immediatamente riconoscibile la finalità promozionale dei propri contenuti (quali, ad esempio, #sponsoredby #advertising #inserzioneapagamento ecc.).

L’AGCM, inoltre, nello stesso provvedimento di accettazione degli impegni ha chiarito, con riferimento alla posizione di un’influencer, che in caso di acquisto a titolo personale dei beni/servizi, non trovano applicazione le indicazioni precedenti. In tali casi, infatti, l’endorsement dei marchi non può considerarsi svolto a titolo professionale e, quindi, non può essere assoggettato alla normativa del Codice del Consumo.

La Digital Chart dello IAP

Recentemente il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è stato integrato con la Digital Chart che individua criteri di trasparenza della comunicazione commerciale, in linea con l’art. 7 del Codice di Autodisciplina. Tra le modalità che la Digital Chart individua come idonee a garantire la trasparenza della comunicazione promozionale vi è l’inserimento, in modo distinguibile delle diciture “Pubblicità /Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con …brand” o “in partnership with …brand”; e/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture: “#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand ” o “#ad”unitamente a “#brand””.

I vlogger e la pubblicità

La Digital Chart, inoltre, si occupa anche dei cosiddetti “vlogger” cioè di quei soggetti che, in virtù del seguito acquisito sui siti di video sharing, condividono prodotti multimediali autoprodotti anche di natura commerciale (es. la presentazione di videogames, a fronte di un rapporto commerciale con il produttore o la pubblicizzazione di prodotti propri). Anche per questi soggetti, la Digital Chart individua degli accorgimenti volti ad assicurare che il fine promozionale sia reso noto all’utente con mezzi idonei (es. disclaimer posti all’inizio del video o in sovraimpressione).

Il mondo di vlogger, blogger e influencer è sempre più in espansione e attira un’attenzione crescente delle imprese alla ricerca di nuove strategie di promozione dei propri prodotti e servizi, specialmente trai giovanissimi. I provvedimenti e le misure provenienti dall’AGCM e dallo IAP, evidenziano come la normativa esistente debba essere declinata tenendo conto delle specificità dei nuovi mezzi di comunicazione, al fine di garantire non soltanto gli utenti ma anche i concorrenti.
Centrale è, inoltre, sensibilizzare utenti e operatori sulla differenza che intercorre tra un endorsement dei marchi effettuato a titolo personale e una vera e propria attività commerciale, remunerata in denaro o mediante la semplice fornitura di beni.
La trasparenza è, infatti, nel mondo digitale requisito essenziale per consentire agli utenti di fruire dei contenuti in modo consapevole. Al fine di assicurare il rispetto della normativa applicabile è necessario che le imprese compiano degli sforzi ulteriori per assicurare, innanzitutto, la conoscenza di tale regole da parte dei dipendenti che si occupano di rapporti commerciali e, in secondo luogo, per vincolare gli influencer al loro rispetto.
Dall’altro lato, gli influencer dovrebbero garantire la riconoscibilità dei rapporti commerciali sottesi a un contenuto e contribuire a creare un ambiente digitale trasparente e orientato a principi di correttezza.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati