Copyright

Diritto d’autore, le eccezioni a scopo didattico: le leggi europee e italiane

La didattica come interesse primario tutelato tra le eccezioni al diritto d’autore: la direttiva DSM integra nella Legge Autore norme sull’educational, sul text e data mining, sull’utilizzo per fini illustrativi a scopo didattico. Focus sull’articolo 70-bis

Pubblicato il 28 Gen 2022

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

giornali intelligenza artificiale

La Direttiva europea sul diritto d’autore (Direttiva 790/2019/UE) ha introdotto nell’aquis comunitario europeo, soprattutto nell’ambito delle cosiddette “eccezioni e limitazioni” ai diritti esclusivi degli autori, significative variazioni ad alcune norme della Direttiva Copyright (2001/29/CE), a quelle sulle banche di dati (96/9/CE) e sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (2009/24/CE)[1].

Diritto d’autore: cosa cambia con la delega europea al Governo conferita ad aprile

Sono state così disciplinate le eccezioni e le limitazioni ai diritti esclusivi degli autori e dei produttori per gli specifici sfruttamenti delle opere in ambito digitale anche per il loro impiego online, inserendo nella Legge Autore una serie di nuove norme che riguardano: il settore c.d. “educational”, quello della riproduzione delle opere da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale (Art. 68, comma 2-bis L.A.); l’utilizzo delle opere digitali per fini illustrativi ad uso didattico (Art. 70-bis L.A.); il text and data mining (TDM) da parte degli organismi di ricerca e degli istituti di tutela del patrimonio culturale (Art. 70-ter e Art. 70-quater L.A.).

Avuto riguardo al TDM, per quanto riguarda le banche di dati, l’estrazione dei contenuti protetti da parte dei soggetti autorizzati dalla legge potrà avvenire solo per il tempo necessario all’impiego del testo e dei dati per le finalità scientifiche perseguite e solo nel caso in cui tale estrazione non sia stata oggetto di apposita “riserva” da parte del titolare dei diritti.

Rimane altresì vietata qualsiasi finalità commerciale nell’utilizzazione del materiale protetto che sia frutto dell’esercizio delle eccezioni stabilite dalla normativa di recepimento della Direttiva DSM.

Nel caso in cui il titolare dei diritti abbia applicato ai contenuti protetti su cui si intendano esercitare le eccezioni previste per legge, le misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102-quater L.A., i soggetti in possesso legittimo delle opere in base alle norme anzidette (Art. 70-bis e Art. 70-ter, commi 3 e 4, L.A.) potranno estrarne una copia nei limiti sopra tratteggiati e, comunque, nel rispetto del three-step-test cui fa riferimento, oltre che il nuovo Art. 70-sexies L.A., anche l’Art. 64-sexies c. 4, L.A. avuto riguardo alle banche di dati.

Secondo quanto poc’anzi evidenziato, gli atti di estrazione, di riproduzione e di comunicazione al pubblico in formato digitale di opere e di altri materiali protetti (incluse le banche di dati e i programmi per elaboratore) autorizzati ora dalla legge nel mercato unico digitale, potranno avvenire anche in ambito transfrontaliero.

Potranno quindi travalicare gli ambiti nazionali dei singoli Stati, purché l’esercizio di tali eccezioni avvenga esclusivamente per le finalità illustrative ad uso scientifico sopra ricordate, fermo restando che per determinati utilizzi o per certi tipi di opere o di altri materiali protetti, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o a quello degli spartiti musicali, le suddette eccezioni in Italia non troveranno applicazione: il nostro Paese ha infatti esercitato l’opzione prevista dalla Direttiva DSM a condizione che per essi “siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzino gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione, e sono da questi facilmente conoscibili e accessibili”, in modo da rispondere alle necessità e alle specificità degli istituti di istruzione (Art. 70-bis c. 3 L.A.).

Cosa prevede l’articolo 70-bis della direttiva DSM

Fatte queste fugaci osservazioni di carattere generale sulle principali eccezioni di natura educativa che sono state oggetto di implementazione tramite la Direttiva DSM, in questa sede si intende esaminare con maggiore attenzione il contenuto dell’Art. 70-bis che si pone come fattispecie “gemella” a quella di cui all’art. 70 L.A. in materia di utilizzazione di parti o brani di opere in ambito analogico.

Al confronto delle due norme, appare peraltro assai più ristretto l’ambito dell’eccezione di cui alla prima di esse, dal momento che quella è riferita all’utilizzazione di “brani o parti di opere” per finalità illustrative ad uso didattico, mentre la seconda riguarda l’uso di tali estratti anche per fini di critica e di discussione, che non sono specificamente riportati al comma 1 e, al contempo, riguarda i contenuti digitali in ambito scolastico.

L’art. 70-bis L.A. sembra quindi prevedere un ambito squisitamente didattico e diffusivo della cultura, mentre l’art. 70 presenta connotazioni più ampie di “discussione e critica” anche non necessariamente didattiche o connesse agli istituti di istruzione.

In altri termini, la lettera della nuova norma sembra assolvere una finalità, cioè quella educativa, volta a garantire la diffusione della cultura nella scuola, in relazione alle necessità della didattica che diviene l’interesse primario tutelato.

Dal momento poi che l’art. 10-bis della Convenzione dell’Unione di Berna attribuisce agli Stati membri il potere di stabilire le condizioni per eventuali “libere utilizzazioni”, il nuovo Art. 70-bis L.A. pare collocato a fianco dell’Art. 70 per regolare fattispecie diverse e più limitate rispetto a quest’ultima disposizione.

In questo senso, la stessa Direttiva 2001/29/CE sui diritti d’autore nella società dell’informazione precisa i limiti cui un alto livello di protezione del D.A. possa essere concesso, stabilendo all’art. 5, paragrafo 5[2] che “le eccezioni si applicano esclusivamente:

  1. in determinati casi speciali;
  2. che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e
  3. non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.

Non difformemente dal testo della Direttiva già attuata in Italia per il tramite del D. Lgsl. 68/2003, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è posta il tema della lettura particolarmente restrittiva delle eccezioni al diritto d’autore.

Nel caso Funke Medien (C-469/17 del 29 luglio 2019) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea[3] ha stabilito che “la libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva”.

Secondo la medesima decisione, il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare fra le diverse posizioni in gioco, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[4].

Se questa è la volontà del nostro legislatore, il fine didattico, eccezione fatta per il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione (e degli spartiti e partiture musicali) ex Art. 70-bis, comma 3, assume un’importanza centrale in seno alla Legge 633/1941, tanto da usufruire – con le limitazioni derivanti dall’esclusione del fine commerciale perseguito e dal fatto che l’esercizio dell’eccezione avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione – di una diffusione non garantita ad altre forme espressive che potrebbero disperdere o danneggiare irrimediabilmente i diritti esclusivi degli autori.

Note

  1. https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/diritto-d-autore/
  2. Il “considerando n. 42) della Direttiva InfoSoc recita: “Nell’applicare l’eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l’apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell’attività in questione dovrebbe essere determinata dall’attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell’organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.”
  3. La decisione, nel richiamare il caso ACI Adam C-435/12, evidenzia altresì che le corti nazionali debbano applicare le eccezioni al diritto d’autore in conformità con il three step test di cui all’art. 5.5. Dir. InfoSoc.
  4. In Italia, fra gli altri, il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2016, n.18413, ha statuito che gli artt. 65 e ss. della Legge n. 633/1941 rivestono carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio generale che riserva all’autore i diritti di sfruttamento economico della sua opera. Pertanto, tali disposizioni devono applicarsi solo ai casi espressamente previsti e sono legittime solo in quanto giustificate da interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore rispetto a quelli cui derogano.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati