piattaforme digitali

L’Ue verso il Digital Services Act: quale equilibrio tra democrazia e potere

Dopo lunga esitazione, l’Ue si appresta a intervenire sullo statuto giuridico dei prestatori di servizi digitali, in un contesto che si intreccia strettamente al rapporto sempre più intimo tra democrazia e potere pubblico e privato. Una riforma che si preannuncia molto complessa e dalle diverse implicazioni. Ecco perché

Pubblicato il 10 Feb 2021

Marco Bassini

Professore di diritto costituzionale, Università Bocconi

Giusella Finocchiaro

presidente della Commissione incaricata di adeguare la normativa italiana in materia di dati personali al Regolamento Ue 679/2016

Oreste Pollicino

Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università Bocconi. Co-founder DigitalMediaLaws

psicopolitica biopolitica mondo fisico-cibernetico

La disputa recentemente insorta tra il social network Twitter e l’ormai ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riportato all’attenzione del pubblico, e non soltanto dei giuristi, il tema dello statuto giuridico dei prestatori di servizi digitali.

La questione, lungamente dibattuta nel corso degli ultimi anni, è stata spesso al centro delle riflessioni dei commentatori e di numerose decisioni giurisprudenziali (in Italia come in Europa), senza che però lo stallo in cui si versava dal punto di vista normativo accennasse a venir meno.

L’Europa verso il Digital Services Act

Di recente, tuttavia, le istituzioni dell’Unione europea hanno manifestato l’intenzione di intervenire in via di regolazione con la proposta di regolamento nota come Digital Services Act.

Diciamo subito che l’atteggiamento di esitazione a compiere un passo che andasse esplicitamente nella direzione di una regolazione non deve destare sorpresa, soprattutto se si pone mente alle condizioni (giuridiche, economiche e culturali) che avevano fatto da sfondo all’adozione, tanto negli Stati Uniti, quanto in Europa, delle prime norme in materia.

Non è nemmeno un caso, forse, secondo un ideale parallelismo, che prima che in Europa venisse formulata la proposta di regolamento sopra ricordata, anche negli Stati Uniti si sia timidamente tentato di riproporre una discussione sul tema, pur nel contesto di una contrapposizione fortemente personalistica tra Trump e alcuni social network, Twitter su tutti, nell’infuocato contesto preelettorale ed elettorale statunitense.

Guardiamo dunque al merito di questo “clima” anche giuridico.

La “Section 230” e l’immunità dei prestatori di servi negli Usa

Negli Stati Uniti, come noto, i prestatori di servizi hanno beneficiato di un regime di grande favore, imperniato sulla previsione della Section 230 del Communications Decency Act (CDA), il primo atto approvato dal Congresso nel 1996 con il quale si cercò di evitare che Internet potesse diventare una zona franca rispetto allo spazio reale. Questa previsione sancisce ancora oggi una immunità di ampio respiro rispetto alle attività di moderazione dei contenuti realizzate “in buona fede”, secondo la Good Samaritan clause, da questi operatori. Si tratta di una disposizione che ha rivestito vitale importanza per la nascita e l’espansione del web come lo conosciamo oggi (un recente volume di Jeff Kosseff non a caso ha ribattezzato questa previsione come “The Twenty-Six Words That Created the Internet”), consentendo di mantenere i prestatori di servizi indenni da possibili conseguenze sanzionatorie legate all’attività di moderazione dei contenuti da loro condotta, al di fuori di un novero limitato di casi.

I casi CompuServe e Prodigy: le differenze tra editori e prestatori di servizi

Questa previsione venne stabilita al precipuo scopo di evitare che per via pretoria si potesse addivenire a una equiparazione tra i prestatori di servizi e il ruolo degli editori; un’equiparazione a cui dopo la prima sentenza in materia, risalente al 1991 nel caso CompuServe (che l’aveva esclusa, ritenendo invece preferibile la figura del distributor), la Corte suprema dello Stato di New York era giunta nel 1995 nel caso Prodigy. In quest’ultima sentenza i giudici avevano argomentato che la presenza di un team di moderatori e di alcune linee guida destinate agli utenti della piattaforma consentissero di qualificare l’operatore alla stregua di un editore e non di un mero distributore, come tale soggetto di uno standard di responsabilità più rigoroso (e così, di condannarlo per non aver tempestivamente agito su alcuni contenuti).

L’intervento del Congresso nel 1996

L’intervento del Congresso nel 1996 volle sgombrare il terreno da questo possibile equivoco, evitando che attività virtuose volte a garantire un maggior “ordine” come la moderazione dei contenuti potessero essere causa di una responsabilità editoriale. Naturalmente questa disposizione risale a un’epoca in cui Internet non era ancora popolata, come lo è oggi, dai cosiddetti “giganti del web”, e dove dunque l’assenza di concentrazioni di potere in capo a pochi soggetti lasciava presumere che potesse realizzarsi e coronarsi l’ambizione di un libero mercato delle idee, ossia la declinazione digitale di quel “marketplace” teorizzato da Justice Holmes nel 1919 nella sua celeberrima dissenting opinion nel caso Abrams v. United States. Non è un caso che questa disposizione sia stata al centro di numerosi dibattiti tra i commentatori statunitensi, alcuni dei quali non hanno mancato di sottolineare come proprio l’atteggiamento di grande apertura coltivato dal legislatore alle origini abbia finito per immettere nelle mani di pochi soggetti un potere di mercato molto importante.

Le “esenzioni” del Digital Millennium Copyright Act

Nemmeno è un caso che per alcune tipologie di infrazioni la regola della esenzione di responsabilità sia stata temperata con la previsione di meccanismi di notice and take down, come in ipotesi di violazione del diritto d’autore, che ricadono sotto le previsioni del Digital Millennium Copyright Act.

Queste regole erano parse all’epoca quelle più adatte a dare corpo allo spirito del costituzionalismo statunitense sul Primo emendamento, magistralmente affrescato nella sua declinazione digitale dalla sentenza nel caso Reno del 1997 dalla Corte suprema.

Le prime misure messe in campo dall’Europa

L’Europa, caratterizzata da un sentire costituzionale più mite rispetto alla tutela di questa libertà, non a caso scelse di guardare a questo secondo modello, fondato sul meccanismo di notice and take down, e non al primo, imperniato sulla Good Samaritan clause, introducendo nel 2000 la Direttiva sul commercio elettronico.

Questo provvedimento, se da un lato ha evitato in qualche modo che l’Europa fosse una facile terra di conquista per gli operatori di estrazione statunitense cresciuti nella Silicon Valley, per altro ha dimostrato in poco tempo la sua inadeguatezza al cospetto della complessità dei servizi e dei modelli di business sottostanti.

Questo primo spaccato sarebbe già di per sé sufficiente a spiegare le ragioni che hanno spinto il legislatore dell’Unione europea, complici anche i risultati non entusiastici dei tentativi di autoregolamentazione e co-regolamentazione finora percorsi, a progettare un intervento in materia, sulla base dalla consapevolezza della obsolescenza delle regole sulla responsabilità dei prestatori di servizi ma anche che queste ultime non bastano più a intercettare la complessità del ruolo dei prestatori di servizi nella sfera digitale.

C’è, infatti, negli accadimenti della recente attualità una chiave di lettura diversa e complementare di quella relativa alle regole sulla responsabilità per la moderazione dei contenuti. È qui che una interpretazione prettamente civilistica delle vicende inerenti ai prestatori di servizi digitali si associa e affianca, senza venire meno, a una matrice di carattere costituzionale.

Il rapporto tra democrazia e potere

I tentativi di riforma recentemente emersi mirano infatti a rispondere a domande che intercettano il rapporto intimo tra democrazia e potere; laddove per potere si intende non soltanto quello esercitato da autorità e attori pubblici (per sua natura “costituzionalizzato” e quindi in quanto tale assoggettato a una serie di limiti), ma anche e sempre più quello nelle mani di attori privati.

L’esempio citato in apertura documenta questa problematica giustapposizione tra dimensione pubblica e dimensione privata: se “sulla carta” quello tra Trump e Twitter, così come tra ogni utente e social network, è un rapporto prettamente civilistico, regolato da norme di diritto privato sulla base di un contratto in essere tra le parti, nei fatti questo rapporto assurge a una dimensione ulteriore.

La nuova natura di “potere” delle piattaforme digitali

È in questo frangente che si disvela la nuova natura di “potere” delle piattaforme digitali. Qui la rimozione di un post, la cancellazione di un commento o il blocco di un account, ancorché legittimati sulla base dei termini e delle condizioni d’uso del servizio, non rappresentano più, probabilmente, soltanto scelte compiute nell’alveo della propria autonomia negoziale da un soggetto privato ma diventano determinazioni dense di implicazioni costituzionali per la loro idoneità a incidere sulla sfera pubblica digitale.

L’equiparazione tra social e public forum

In termini strettamente giuridici la domanda riguarda la possibile equiparazione tra Internet (e i social network) e quello che nella giurisprudenza statunitense si è soliti definire un public forum, naturalmente deputato allo scambio di idee e opinioni tra individui e pertanto passibile solo di limitatissime restrizioni. Ammettere questa equiparazione condurrebbe ad assottigliare in misura assai significativa il margine di moderazione “privata” dei contenuti, allineando così di fatto lo statuto della libertà di espressione sulle piattaforme digitali a quello vigente al di fuori di questo ecosistema. Traducendo in altri termini, si tratterebbe di ammettere un’efficacia con effetti orizzontali della libertà di espressione.

La giurisprudenza in materia

Sono, questi, temi di cui vi è traccia anche nella giurisprudenza della Corte suprema, che proprio sul divieto generalizzato, previsto da una legge della North Carolina, di accedere a social network per soggetti che avessero riportato condanne per particolari reati si è pronunciata nel caso Packingham nel 2017, dichiarandolo contrario al Primo emendamento.

Anche la giurisprudenza di altre corti statunitensi ha avuto occasione di esprimersi su questo nodo, ma limitatamente a casi che avevano a che vedere con l’utilizzo di social network da parte di figure istituzionali (tra cui proprio Trump) e che dunque sono stati caratterizzati dalla qualificazione dell’account come un public forum utilizzato da uno state actor. In altri casi ancora in cui non erano in gioco figure pubbliche, come in PragerU v. YouTube, deciso dalla Corte d’appello del Ninth Circuit, si è invece affermato che un operatore come YouTube non svolge funzioni tradizionalmente riconducibili ad attori pubblici, escludendone così una possibile equiparazione.

Conclusioni

Fotografata da questo angolo visuale, la riforma che le istituzioni dell’Unione europea mirano ad attuare nel campo dei servizi (ma anche dei mercati) digitali rivela tutta la complessità delle trame che la percorrono.

Non è caso, come già ricordato, che anche negli Stati Uniti, con un Executive Order assai discusso, Trump avesse provato a emancipare il ruolo degli intermediari da quella veste (la Section 230 CDA) ormai divenuta troppo stretta probabilmente anche per loro stessi. Non è un caso neppure che prima di questo tentativo, i cui risultati concreti potranno essere valutati soltanto all’esito di un iter di discussione che si preannuncia complesso, le istituzioni dell’Unione europea avessero tentato di lavorare “ai fianchi” di questo quadro giuridico, procedendo con un approccio settoriale: prima con la riforma della disciplina sui servizi di media audiovisivi (la cosiddetta Direttiva SMAV 2010/13/UE), poi con la più recente e assai dibattuta Direttiva Copyright (Direttiva (UE) 790/2019).

Entrambe le mosse sono state accomunate dal tentativo di individuare un primo statuto giuridico delle piattaforme che andasse oltre l’eredità della Direttiva sul commercio elettronico, con regole particolari legate alla peculiarità del settore. I tempi per valutare la proficuità di questo approccio non sono ancora maturi, ma lo saranno forse più in là, a dibattito sul Digital Services Act in pieno corso.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati