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Proposta di direttiva copyright, i nodi che preoccupano le aziende digitali

Il tema del diritto d’autore non attiene più solo all’industria dei contenuti audiovisivi, musicali o editoriali, ma è diventato trasversale a diversi settori e a nuovi attori dell’ecosistema digitale. Un’analisi della proposta di direttiva Ue “copyright”, in vista anche della revisione del Regolamento Agcom del 2013

Pubblicato il 01 Giu 2018

Marzia Minozzi

Responsabile Normativa e Regolamentazione di Assotelecomunicazioni-Asstel

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Confindustria Digitale si è fatta promotrice di un’occasione di approfondimento, presso il Parlamento Europeo, delle questioni più rilevanti in discussione a Bruxelles sulla riforma del diritto d’autore, uno dei pilastri attraverso cui passa lo sviluppo della strategia per la promozione del mercato unico digitale. Il tema è di attualità, sia in Europa, dove il prossimo 21 giugno è atteso il voto della Commissione Juri sulla proposta di direttiva “copyright”, sia in Italia, dove è aperta l’istruttoria dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione per la revisione del Regolamento adottato nel 2013 dalla stessa Autorità e attuato con successo e con la collaborazione di tutti gli stakeholder.

Diritto d’autore, un tema trasversale

Questo tema sarebbe stato di interesse esclusivo delle industrie produttrici di contenuti audiovisivi, musicali o editoriali; invece la convergenza tra i settori di TLC, IT e Media l’ha invece reso sistemico. Il tema delle nuove norme in preparazione a Bruxelles ha assunto una valenza trasversale a diversi settori industriali e ai nuovi attori che si sono sviluppati nell’ecosistema digitale in modo totalmente innovativo rispetto ai paradigmi dei mercati tradizionali.

Dare risposte agli squilibri della disruption digitale

Piattaforme wiki, social e di sharing, streaming, servizi di condivisione e circolazione della conoscenza fanno si che l’impatto delle norme in discussione non possa essere valutato solo con riferimento agli effetti attesi sulle industrie dei contenuti, ma richieda una attenta valutazione dell’impatto complessivo sull’intero ecosistema digitale.

Le proposte in discussione sostanziano il tentativo di dare risposte agli squilibri che la disruption digitale ha provocato in alcuni settori, come ad esempio in quello dell’editoria.

Approccio lontano dalle esigenze della filiera digitale

Purtroppo l’approccio che ha guidato la scrittura delle regole risulta lontano dall’idea di fornire strumenti per l’ampliamento del mercato lecito dei contenuti digitali attraverso l’innovazione: al contrario, sembra si cerchi di dare regole per il controllo dei servizi innovativi più che per il loro sviluppo, con un orizzonte che risulta essere di breve periodo e ancorato alla situazione contingente.

Neighbouring right e il rischio dei filtri preventivi

Si pensi, ad esempio, alla proposta di creazione del cosiddetto “neighbouring right”, ovvero un nuovo diritto a favore degli editori (si badi, non degli autori!), una soluzione che – dove è stata introdotta – non ha avuto successo e piuttosto ha penalizzato il pluralismo dell’informazione ed il traffico internet verso gli editori minori; oppure ai reiterati tentativi di alterare il quadro di responsabilità previsto dalla direttiva e-commerce, con il rischio continuo di scivolare verso una rete popolata di filtri preventivi, con ovvi danni per la filiera del digitale, la libertà di iniziativa economica ed i principi che reggono il settore delle comunicazioni.

Un approccio “laico” e di lungo periodo

L’obiettivo di sviluppo di nuovi attori e servizi europei (e italiani) avrebbe forse richiesto un approccio più “laico”, uno sguardo nuovo e di lungo periodo, disposto a ripensare alcuni assunti non più adeguati al contesto radicalmente mutato.

Si pensi, ad esempio, alla quantità di opere dell’ingegno ormai prodotte anche solo per diletto personale, spesso senza fini di lucro e alla loro equiparazione a produzioni audiovisive milionarie; che prodotti così diversi godano (necessariamente, nell’impostazione attuale) della stessa tutela non è realisticamente sostenibile.

Ormai obsoleti alcuni assiomi del diritto d’autore

Questo è un esempio di come il grande cambiamento di paradigma realizzatosi con la dematerializzazione delle opere, la loro digitalizzazione e la pervasività delle tecnologie nella vita quotidiana di ciascuno abbiano reso obsoleti alcuni assiomi del diritto d’autore; tuttavia, di tali fenomeni non c’è traccia nella riflessione normativa in corso.

Verso modelli di tutela a registrazione

Piuttosto che intervenire con nuovi obblighi a carico degli intermediari della comunicazione, di dubbia coerenza con la normativa vigente, potrebbe essere più efficace andare verso modelli di tutela a registrazione, concettualmente analoghi a quelli sviluppati sinora dai gestori dei principali servizi di condivisione di prodotti audiovisivi. Rafforzare sistemi di registrazione e individuazione “tecnologica” delle opere protette dal diritto d’autore garantirebbe agli autori la possibilità di scegliere la tipologia di tutela del diritto più confacente alle loro aspettative rispetto all’utilizzo delle proprie opere e consentirebbe di perseguire la prevenzione delle reiterazioni di violazioni già accertate in modo rispettoso della riservatezza delle comunicazioni.

Semplificazione e diminuzione dei costi

Una revisione efficace del quadro normativo sul diritto d’autore dovrebbe mirare alla sua semplificazione e alla diminuzione dei costi di transazione dei diritti, invece che produrre un appesantimento di obblighi e oneri per la parte più innovativa della filiera; analogamente non risulta condivisibile la proliferazione di nuovi (e dubbi) diritti soggettivi, che andranno invece a complicare e frammentare ulteriormente la tutela del diritto d’autore.

Regole dell’offline applicate anche all’online

Piuttosto che cercare di definire le molteplici declinazioni del concetto di piattaforma per dargli regole specifiche, sarebbe opportuno riconoscere, in primis, che le regole dell’off-line si applicano anche all’on-line. Dovrebbe essere chiaro che la responsabilità sull’utilizzo del contenuto ricade in capo a chi decide che cosa far circolare in rete, non in capo a chi intermedia le informazioni; dovrebbe essere riconosciuto l’impegno di investimento che i prestatori di servizi intermediari più seri hanno compiuto e stanno ancora sviluppando per la protezione dei diritti d’autore.

Follow the money

Il punto di attacco realmente efficace per contrastare la violazione dei diritti a scopo commerciale è – appunto – lo scopo commerciale: seguire i flussi di denaro generati dai comportamenti illeciti inserirebbe nel sistema un disincentivo strutturale alla pirateria che nessuna misura obbligatoria imposta alle piattaforme realizzerà mai.

Le nuove regole dovrebbero basarsi su un paradigma di cooperazione tra i diversi attori: la tutela non può essere invocata senza azioni positive da parte dei detentori dei diritti finalizzate a rendere “tecnologicamente conoscibile” il proprio contenuto. Uno degli obiettivi dovrebbe essere favorire la sperimentazione anche nel campo della tutela dei diritti.

Collaborazione continua tra tutti gli attori

Tutto questo può accadere solo attraverso una collaborazione continua tra tutti gli attori della catena del valore, comprese la Autorità competenti, come è accaduto proprio in Italia con l’esempio virtuoso del Regolamento per la promozione dell’offerta legale e la tutela del diritto d’autore online emanato da Agcom nel 2013 (del.633/203/CONS).

Il Regolamento Agcom

Il Regolamento ha consentito di dare soddisfazione alle esigenze dei detentori dei diritti bilanciandole con quelle dei prestatori dei servizi della società dell’informazione.

Vale la pena ricordare alcuni elementi qualificanti del sistema implementato con successo in Italia:

  • c’è un sindacato di legittimità da parte di un soggetto pubblico terzo rispetto alle parti;
  • le presunte violazioni sono segnalate all’autorità competente da parte dei detentori dei diritti (o loro aventi causa) e
  • l’indicazione è fatta “con il linguaggio della tecnologia”: è prevista l’indicazione dell’URL dove si trova il contenuto;
  • le richieste a seguito del giudizio di illegittimità sono calibrate sul diverso ruolo che i prestatori di servizi intermediari possono avere nella definizione della catena del servizio e
  • i prestatori di “mere conduit” sono chiamati solo alla disabilitazione dell’accesso ai siti in casi “emergenziali”, non risolvibili altrimenti. Peraltro in questi casi le misure repressive non hanno mai toccato le risorse di indirizzamento internet (indirizzo IP) ma solo l’inibizione del DNS.

Diritto d’autore e blockchain

Accanto a questo sistema “di default”, che vale per tutti, si sviluppano le soluzioni di mercato; questo lascia aperta la porta ad innovazioni e a soluzioni tecnologicamente più evolute ed efficaci, ad esempio in termini temporali o basate su tecnologie sicure come la blockchain, sul cui uso a tutela dei diritti degli autori esistono già molte sperimentazioni.

Questo modello ha riscontrato commenti positivi da parte di tutti e avrebbe potuto essere anche maggiormente valorizzato dal Governo italiano nel posizionamento sul dossier copyright.

L’incertezza aumenta i rischi dell’innovazione

E’ un modello che non prevede obblighi di controllo preventivo sulle comunicazioni online, né obblighi di filtraggio ex-ante ed evita incertezze, anche rispetto ai profili soggettivi dell’ambito di applicazione delle norme: senza entrare in commenti sulla eventuale compressione dei diritti fondamentali, che non è un tema “industriale”, ma attiene alla funzione strettamente politica di bilanciamento dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico, va sottolineato che le incertezze aumentano i rischi connessi all’innovazione, con effetto disincentivante per lo sviluppo degli attori europei.

Il processo normativo comunitario è oramai in corso e il tempo per ripensare completamente l’impianto del diritto d’autore non è ancora maturo; l’obiettivo minimo su cui è interesse di tutti puntare è evitare di inserire norme che aumentino l’incertezza o la complessità normativa, per evitare effetti di inibizione dello sviluppo dei servizi innovativi e di nuovi modelli di business. Sul fronte domestico, ci auguriamo che l’Autorità prosegua nell’ascolto dei contributi di tutti gli attori interessati, così da mettere in atto misure di tutela equilibrate e proporzionate, come avvenuto sinora.

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