right of publicity

Pubblicità nell’era digitale, diritti di immagine e uso di contenuti terzi: limiti e regole

Fino a che punto si può usare il nome o l’immagine di terzi nella comunicazione commerciale? Il right of publicity dei personaggi famosi si estende anche all’uso dei loro sosia? Quali regole si applicano all’utilizzo delle immagini di beni culturali? Tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 06 Set 2021

Valentina Mazza

Studio Legale DLA Piper

privacy_573665698

Il cosiddetto right of publicity, cioè il diritto di un soggetto di controllare l’uso commerciale della propria identità, è stato oggetto di numerose e dibattute decisioni negli ultimi anni, in quanto le celebrità sono sempre più attente allo sfruttamento del loro nome e della loro immagine a scopo commerciale. Alcuni esempi nel mondo hanno riguardato la casa di moda inglese Burberry, citata in giudizio negli Stati Uniti dagli eredi di Humphrey Bogart per aver utilizzato un’immagine dell’attore che indossa l’iconico trench nel film Casablanca sul suo sito web, o Mattel, citata in giudizio dalla Frida Kahlo Foundation in Messico per aver commercializzato la Barbie dedicata all’iconica Frida Kahlo.

Ma fino a che punto è possibile usare il nome o l’immagine di terzi nella comunicazione commerciale? Il right of publicity dei personaggi famosi si estende anche all’uso dei loro sosia? Quali regole si applicano all’utilizzo delle immagini di beni culturali, sempre più frequente nelle pubblicità realizzate nel bel Paese?

I diritti d’immagine in Italia

Dopo un primo periodo di riluttanza, anche in Italia è oggi riconosciuta un’ampia protezione ai diritti d’immagine, poiché nel corso degli anni la giurisprudenza ha progressivamente ampliato la portata della tutela accordata alla propria immagine, nome, voce, ecc.

Come regola generale, il diritto italiano prevede che l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o commercializzata senza il consenso della persona ritratta o – dopo la sua morte – dei suoi eredi. In particolare, l’art. 10 c.c. stabilisce che qualora l’immagine di una persona o dei suoi genitori, coniuge o figli sia stata esposta o pubblicata al di fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge, o con pregiudizio dell’onore o della reputazione della persona ritratta o dei suddetti parenti, l’interessato possa ottenere dall’autorità giudiziaria un provvedimento che ordini la cessazione della condotta illecita nonché il risarcimento dei danni. Lo stesso è previsto dall’articolo 96 della legge italiana sul diritto d’autore (“LdA”).

Un’eccezione a tale principio è dettata dall’art. 97 LdA, che esclude la necessità del consenso della persona ritratta o dei suoi eredi quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla sua notorietà. Tuttavia, la giurisprudenza italiana ha chiarito che tale eccezione è limitata ad esigenze di pubblica informazione, o comunque di interesse collettivo, e non anche allo sfruttamento del ritratto di personaggi famosi a fini pubblicitari (cfr., ad esempio, Cass., 2 maggio 1991, n. 4785 e Cass., 13 aprile 2007, n. 8838).

Altra disposizione rilevante in tema di diritti d’immagine è l’art. 8 del Codice della Proprietà Intellettuale (“CPI”), che disciplina la possibilità di registrare ritratti di persone, nomi e segni notori come marchio. In base all’art. 8 CPI, il ritratto di una persona non può essere registrato come marchio senza il consenso della persona stessa e, dopo la sua morte, senza il consenso dei suoi eredi. Tale principio si applica anche ai nomi di persone, ai segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, alle immagini che riproducono trofei, alle denominazioni e sigle di manifestazioni e a quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché agli emblemi caratteristici di questi, a condizione che si tratti di segni notori.

Apparentemente, le norme citate affermano dunque lo stesso principio, ma bisogna considerare la natura dei diritti protetti da tali disposizioni per comprenderne la diversa portata. Infatti, mentre l’articolo 10 c.c. e gli articoli 96 e 97 LdA sono volti a tutelare i diritti della personalità, che nell’ordinamento italiano sono per definizione diritti personalissimi, in quanto tali non trasferibili e cedibili in via definitiva, l’articolo 8 CPI, invece, ha per oggetto i diritti di sfruttamento economico connessi al marchio. La conseguenza è che mentre questi ultimi possono essere ceduti o concessi in licenza perpetua, anche qualora il marchio includa il ritratto o il nome di un terzo, i primi possono essere concessi in licenza solo per un periodo di tempo limitato e per scopi specifici.

Uso del ritratto

La distinzione tra diritti della personalità e diritti di sfruttamento economico è stata messa in luce dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso che ha riguardato l’uso non autorizzato di alcune immagini dell’attrice icona degli anni ‘70 Stefania Sandrelli tratte dal film di Tinto Brass “La Chiave”.

Ribaltando la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva escluso il diritto al risarcimento per l’illecita pubblicazione delle fotografie perché l’attrice, in una certa occasione, aveva negato la loro pubblicazione e quindi rinunciato ai profitti derivanti dal loro sfruttamento, la Cassazione ha stabilito, invece, che il rifiuto alla pubblicazione non equivale alla perdita del diritto.

Secondo la Corte, “tale rifiuto non può essere paragonato ad una sorta di abbandono del diritto stesso con conseguente sua caduta in pubblico dominio, giacché nella gestione del diritto alla propria immagine ben si colloca la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo. Ma soprattutto la stessa gestione può comportare la scelta di non sfruttare una determinata fotografia perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto” (Cass., 1 dicembre 2004, n. 22513).

Nel caso in questione, l’immagine riguardava alcune scene hot interpretate dalla signora Sandrelli in giovane età agli albori della sua carriera ed era suo diritto non vederle pubblicate 20 anni dopo quando era diventata una delle icone del cinema italiano. Pertanto, nel caso della pubblicazione a scopo commerciale, sta alla persona ritratta decidere quale uso della sua immagine sia permesso e quale sia vietato, in quanto certi usi potrebbero danneggiare la sua reputazione.

Uso del sosia

Secondo consolidata giurisprudenza italiana, la tutela del diritto all’immagine si estende anche ad elementi non direttamente riconducibili alla persona, quali abbigliamento, accessori, trucco ed altri aspetti che, per la loro peculiarità, richiamano immediatamente nella percezione dello spettatore la persona stessa a cui tali elementi sono ormai indissolubilmente legati. Pertanto, anche l’utilizzo di sosia, se finalizzato a richiamare chiaramente l’immagine di un personaggio noto a fini promozionali, costituisce una violazione del diritto allo sfruttamento economico dell’immagine e deve essere necessariamente autorizzato dai soggetti legittimati.

Tale principio è stato di recente affermato nel giudizio promosso dai figli di Audrey Hepburn per l’utilizzo di una sosia della famosa attrice. Infatti, sebbene il convenuto non stesse utilizzando un’immagine della stessa Audrey Hepburn, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il carattere evocativo dell’immagine, realizzata utilizzando una modella, fosse univocamente riconducibile – per l’ambientazione (davanti ad una gioielleria) e per gli elementi distintivi utilizzati (tubino nero, gioielli, occhiali da sole e acconciatura) – all’immagine dell’attrice, come fortemente caratterizzata nella sua celebre interpretazione nel film Colazione da Tiffany (Trib. Milano, 21 gennaio 2015).

Analoghe decisioni sull’utilizzo di sosia erano già state emesse in relazione all’utilizzo in una campagna pubblicitaria di uno zucchetto di lana e di un paio di occhialetti a binocolo caratterizzanti il noto cantante Lucio Dalla (Pretura di Roma, 18 aprile 1984) e per l’utilizzo di un marchio costituito dalla parola “Totò” e la riproduzione stilizzata di alcuni elementi fisiognomici (naso storto e occhi a mandorla) tipici del noto attore napoletano, per contraddistinguere una linea di cioccolatini (Cass. 12 marzo 1997, n. 2223).

Con le nuove tecnologie, la questione dei sosia si estende ora anche alla creazione di avatar ispirati all’immagine di personaggi noti, utilizzati nella pubblicità digitale o nei videogiochi. Il tema è già stato sollevato negli Stati Uniti, dove ad esempio l’attrice Lindsay Lohan ha sostenuto che un videogame che utilizzava un personaggio a lei ispirato violasse il suo right of publicity. Tuttavia, la corte d’appello dello Stato di New York ha rigettato le domande dell’attrice, affermando che un videogioco non può essere considerato come una pubblicità e che, benché il personaggio le somigliasse, non veniva utilizzato né il nome né l’immagine diretti di Lindsay Lohan, trattandosi dunque di un lavoro di fiction e satira protetto dalla libertà di espressione tutelata dal Primo Emendamento. La questione non è ancora stata sottoposta all’attenzione dei giudici italiani, ma sarebbe interessante vedere come verrebbe decisa, anche considerato che la legge italiana ha adottato una definizione piuttosto ampia di “pubblicità” e l’uso dell’immagine in un videogame sarebbe comunque a scopo commerciale.

Uso del nome

Un’altra recente decisione che conferma il rigoroso approccio adottato dalla giurisprudenza italiana in tema di right of publicity ha visto coinvolti Dolce & Gabbana e il leggendario calciatore Diego Armando Maradona, che ha citato in giudizio la maison per aver usato il suo nome su una t-shirt bianca e blu (cioè nei colori della squadra del Napoli in cui giocava) durante la sfilata Haute Couture Autunno 2016 a Napoli, chiedendo un risarcimento di più di 1 milione di euro.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’uso di un elemento decorativo, che riproduce un segno distintivo di un terzo porta a stabilire un’associazione con quella persona e che quando il segno è ben noto e “veicola […] particolari suggestioni di fascino storico e di eccellenza calcistica” non può essere liberamente utilizzato da terzi senza il permesso del titolare del diritto (Trib. Milano, 9 dicembre 2019).

Pertanto, quello che lo stesso Pibe de Oro definì inizialmente uno “splendido gesto d’amore verso Napoli” è stato infine considerato una violazione dei suoi diritti esclusivi. È interessante notare che il Tribunale di Milano è giunto a questa conclusione nonostante il fatto che la maglietta sia apparsa solo in occasione della sfilata e non sia mai stata effettivamente prodotta o venduta da Dolce & Gabbana. Infatti, tale circostanza non è stata sufficiente ad escludere lo scopo commerciale dell’uso del nome di Maradona da parte della casa di moda e ha inciso soltanto sull’ammontare dei danni, che sono stati significativamente ridotti da 1 milione di euro a 70.000 Euro, tenuto conto del corrispettivo percepito dal calciatore in base a precedenti contratti di sponsorizzazione.

Uso di beni culturali e opere architettoniche

Oltre all’immagine e al nome di personaggi famosi, sempre più frequentemente capita di vedere pubblicità ambientate in città e location storiche, che includono edifici e opere artistiche simbolo del nostro Paese.

A questo proposito, l’art. 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che la riproduzione di opere d’arte o monumenti pubblici che appartengono al patrimonio culturale italiano debba autorizzata dall’autorità competente, che può essere lo Stato o un ente pubblico territoriale responsabile del monumento. Una volta ottenuta l’autorizzazione, bisogna inoltre pagare un canone – che varia a seconda del tipo di utilizzo che si vuole fare e viene solitamente stabilito caso per caso – all’autorità competente. Dal momento che le autorità sono sempre più attente allo sfruttamento dei diritti sui beni che hanno in custodia, diventate in alcuni casi (si pensi a città come Roma, Firenze e Venezia) un’importante fonte di reddito nel proprio bilancio, è fondamentale sapere quando l’autorizzazione è necessaria per l’uso dell’immagine di tali beni nella pubblicità.

Infatti, se un edificio o un’opera d’arte appartiene al patrimonio culturale italiano e viene riprodotto – anche nella comunicazione digitale – senza alcuna modifica, l’autorizzazione è assolutamente obbligatoria. Al contrario, quando l’immagine del bene in oggetto viene modificata e rielaborata creativamente, c’è spazio per valutare, caso per caso, se l’autorizzazione sia effettivamente necessaria. Per escludere tale necessità, le modifiche devono solitamente avere un impatto sostanziale sulla rappresentazione finale dell’edificio o dell’opera d’arte nel messaggio pubblicitario. A tal fine, vengono considerati diversi fattori, quali il livello di somiglianza tra l’edificio/opera d’arte originale e quello digitale, il modo in cui l’edificio/opera d’arte è rappresentato nella pubblicità, il suo ruolo nella storia nazionale, il livello di dettaglio che l’utente può percepire, e così via.

Inoltre, è fondamentale accertarsi di non ingannare il pubblico suggerendo che la pubblicità sia in qualche modo associata al monumento in questione o realizzata con il patrocinio dell’autorità competente, in quanto ciò potrebbe dar luogo a contestazioni di false endorsement e concorrenza sleale.

In ogni caso, anche quando un edificio non appartiene al patrimonio culturale italiano (come, ad esempio, un grattacielo di recente costruzione), la sua riproduzione potrebbe comunque comportare alcuni rischi dal punto di vista legale, in quanto potrebbe sempre essere protetto dal diritto d’autore.

Infatti, le opere e i progetti architettonici rientrano tra le opere tutelate dalla LdA, purché siano originali e creative. Pertanto, l’autore di un’opera architettonica o il soggetto a cui l’autore ha ceduto i diritti su di essa ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente tale opera in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, compreso il diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico, dal momento della creazione dell’opera e per una durata di 70 anni dalla morte dell’autore.

Di conseguenza, quando si vuole utilizzare l’immagine di un’opera architettonica nella pubblicità, è necessario chiedersi se i paesaggi riprodotti includono opere architettoniche protette da copyright. In caso affermativo, occorre chiedere il consenso del titolare o dell’architetto, in quanto è da escludere che alla pubblicità possa applicarsi il c.d. right of panorama, cioè la libertà di riprodurre fotograficamente monumenti, opere artistiche e architettoniche, edifici ed in generale ogni luogo pubblico, senza infrangere le disposizioni volte a tutelare i diritti d’autore dell’opera.

Infatti, tale eccezione è limitata alle riproduzioni per uso personale o per motivi di studio, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, e non può in alcun modo estendersi alla pubblicità, avente per definizione natura commerciale.

Tuttavia, anche in questo caso è opportuno guardare all’utilizzo in concreto che si intende fare dell’opera, in quanto il rischio di violazione potrebbe essere minore se l’opera architettonica in questione resta sullo sfondo dello spot, è sfocata o quando può essere difficilmente riconosciuta.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati